
{"id":46702,"date":"2017-10-11T10:07:45","date_gmt":"2017-10-11T09:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46702"},"modified":"2017-10-15T23:02:16","modified_gmt":"2017-10-15T22:02:16","slug":"gli-emendamenti-pd-al-ddl-sacconi-sullequo-compenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46702","title":{"rendered":"GLI EMENDAMENTI PD AL DDL SACCONI SULL'&#8221;EQUO COMPENSO&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ordinamento deve stabilire uno standard retributivo minimo universale, applicabile anche al lavoro autonomo, ma non deve tornare a stabilire le tariffe professionali, stabilendo l&#8217;equo compenso in relazione a ciascuna prestazione professionale<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nEmendamenti del gruppo Pd della Commissione Lavoro del Senato al disegno di legge Sacconi n. 2858 in tema di equo compenso per i liberi professionsti, 9 ottobre 2017 &#8211; Seguono i chiarimenti che ho dato alla giornalista di <\/em>Italia Oggi<em> Simona D&#8217;Alessio, in funzione di un suo servizio giornalistico sul tema pubblicato l&#8217;11 ottobre 2017, circa il contenuto e le ragioni del primo emendamento, che \u00e8 logicamente alternativo rispetto al secondo &#8211; In argomento v. anche la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45008\" target=\"_blank\">nota tecnica sulla nuova legge in tema di lavoro autonomo e lavoro agile<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><strong>Emendamenti al disegno di legge n. 2858<\/strong><\/h4>\n<p><strong>All&#8217;articolo 1<\/strong><\/p>\n<p>Sostituire l&#8217;articolo 1 con il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 1<br \/>\n<em>(Compenso minimo)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per lo Sviluppo Economico, tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a qualsiasi livello, nei settori interessati, determina con decreto il compenso minimo orario applicabile a qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative di cui all\u2019articolo 409 c.p.c., n. 3. Il detto compenso minimo deve essere determinato in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il funzionamento del mercato del lavoro, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non \u00e8 definita o misurata in ragione del tempo, per la determinazione del compenso minimo si tiene conto dell\u2019impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.<\/li>\n<li>Il minimo retributivo di cui al comma 1 si applica anche per la retribuzione delle prestazioni lavorative rese dai soci di cooperative.<\/li>\n<\/ol>\n<p>ICHINO, FAVERO, <span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\">LEPRI<\/span>,<\/span> SPILABOTTE<\/p>\n<p><strong>All\u2019articolo 2<\/strong><\/p>\n<p>2.A.\u00a0 Sostituire la rubrica dell\u2019articolo con la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>(Disposizioni in materia di determinazione dei compensi)<\/em><\/p>\n<p>ICHINO, FAVERO LEPRI, SPILABOTTE<\/p>\n<p>2.B. Sostituire il comma 1 con il seguente:<\/p>\n<ol>\n<li>Nel contratto stipulato dal professionista con il proprio committente \u00e8 nulla la clausola che determini il compenso in modo tale che esso risulti inferiore rispetto allo standard fissato dall\u2019articolo 54-bis della legge dall\u2019articolo 54-<em>bis<\/em> della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del d.-l. 24 aprile 2017 n. 50, aumentato del 50 per cento. Quando la prestazione sia svolta senza utilizzazione di una struttura o di attrezzature proprie del professionista, non si applica la maggiorazione del 50 per cento dello standard minimo. Quando la prestazione non sia misurata contrattualmente in ragione della sua estensione temporale, nella determinazione del compenso deve tenersi conto del tempo di lavoro normalmente necessario per l\u2019esecuzione della prestazione stessa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>ICHINO, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE<\/p>\n<p>2.C. Sopprimere il comma 2.<\/p>\n<p>ICHINO, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>IL COMMENTO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>Tra i due, l&#8217;emendamento pi\u00f9 significativo (e assorbente rispetto all&#8217;altro) \u00e8 evidentemente il primo, che si propone, per un verso, di allargare il discorso all&#8217;intera platea del lavoro autonomo e in particolare alla parte pi\u00f9 debole di essa, cio\u00e8 quella non coperta da ordini e albi; per altro verso di limitare l&#8217;intervento alla fissazione di un <\/em>minimum wage<em> universale, e non alla fissazione di minimi differenziati in relazione alla diversa qualit\u00e0 professionale delle prestazioni.<\/em><\/p>\n<p><em>Perch\u00e9 questa scelta? In estrema sintesi:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>perch\u00e9 anche nella parte professionalmente bassa del settore autonomo si verifica quella distorsione (che gli economisti spiegano come effetto di una situazione di &#8220;monopsonio dinamico&#8221;) per cui il lavoratore debole, per difetto di informazione e di mobilit\u00e0, \u00e8 costretto ad accettare ci\u00f2 che l&#8217;imprenditore gli offre, anche al di sotto del livello della produttivit\u00e0 effettiva della prestazione (si pensi ai giornalisti <\/em>free-lance<em> pagati 10 euro a notizia);<\/em><\/li>\n<li><em>perch\u00e9 invece, se non si vuole ricadere in meccanismi di tipo corporativo, non pu\u00f2 essere n\u00e9 la legge, n\u00e9 una autorit\u00e0 amministrativa, a stabilire l'&#8221;equo compenso&#8221; della professionalit\u00e0 al di sopra del minimo, in relazione alle diverse prestazioni libero-professionali.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Si pone, in relazione allo standard retributivo minimo, il problema delle prestazioni non contrattualmente misurate in relazione all&#8217;estensione temporale (per esempio: la consegne di una pizza; oppure la singola notizia di stampa su di un evento). In riferimento a questi casi il nostro emendamento prevede che il decreto ministeriale, nel determinare la retribuzione minima, tenga conto del tempo in media normalmente necessario per l&#8217;esecuzione della singola prestazione.\u00a0\u00a0 (p.i.)<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ordinamento deve stabilire uno standard retributivo minimo universale, applicabile anche al lavoro autonomo, ma non deve tornare a stabilire le tariffe professionali, stabilendo l&#8217;equo compenso in relazione a ciascuna prestazione professionale . 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