
{"id":46729,"date":"2017-10-12T11:31:16","date_gmt":"2017-10-12T10:31:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46729"},"modified":"2017-10-15T22:59:24","modified_gmt":"2017-10-15T21:59:24","slug":"arriva-in-aula-il-ddl-sul-whistleblowing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46729","title":{"rendered":"ARRIVA IN AULA IL DDL SUL WHISTLEBLOWING"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il provvedimento chiede ad aziende e amministrazionni di istituire un organo-filtro capace di raccogliere attraverso un canale riservato le segnalazioni di possibili malversazioni e di distinguerle da delazioni diffamatorie; e definisce meglio i confini del segreto professioale, d&#8217;ufficio e aziendale<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><strong>A)<\/strong> Estratto del resoconto stenografico della seduta pomeridiana dell&#8217;11 ottobre 2017: interventi dei senatori <strong>Malan<\/strong> e <strong>Ichino<\/strong> sulla pregiudiziale di incostituzionalit\u00e0 del disegno di legge n. 2208\/2230-A, <\/em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato<\/p>\n<p><em><strong>B)<\/strong> Intervento svolto in Senato, nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 2017, dal sen. <strong>Ichino<\/strong> in sede di discussione generale dello stesso disegno di legge &#8211; In argomento v. anche la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=38851\" target=\"_blank\">relazione alla Commissione Lavoro del Senato<\/a> sullo stesso disegno di legge\u00a0<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>A) SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"testoJustify\">[&#8230;]<\/p>\n<p class=\"testoJustify\"><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/loc\/link.asp?leg=17&amp;tipodoc=sanasen&amp;id=1407\">MALAN<\/a>\u00a0<i>(FI-PdL XVII)<\/i>. Domando di parlare.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<div id=\"attachment_46734\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-46734\" class=\"size-medium wp-image-46734\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Lucio-Malan-300x225.jpg\" alt=\"Il senatore Lucio Malan\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Lucio-Malan-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Lucio-Malan-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Lucio-Malan.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-46734\" class=\"wp-caption-text\">Il senatore Lucio Malan (in piedi)<\/p><\/div>\n<p class=\"testoJustify\">MALAN\u00a0<i>(FI-PdL XVII)<\/i>. Signor Presidente, presento una questione pregiudiziale sul provvedimento in esame, premettendo che noi riteniamo che la corruzione e la violazione della legge nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione a danno dell&#8217;Erario pubblico siano reati gravi da perseguire con efficacia e determinazione. Tuttavia, in nome della lotta alla corruzione o dei reati nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione, non si possono introdurre norme contrarie al buon senso e alla nostra Costituzione.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">La nostra Costituzione prevede che l&#8217;iniziativa economica sia libera, salvo il fatto che non possa essere in contrasto con l&#8217;interesse pubblico. Con le norme approvate dall&#8217;altro ramo del Parlamento &#8211; e meno male che l&#8217;altra Camera non sia l&#8217;unico ramo del Parlamento, come lo sarebbe stato se fosse passato il\u00a0<i>referendum<\/i>\u00a0dello scorso 4 dicembre &#8211; \u00e8 sufficiente una segnalazione, ad esempio, all&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione per garantire il posto, per un tempo indeterminato, a chiunque abbia rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. Poich\u00e9 il provvedimento ha il nobile proposito di proteggere coloro che forniscono elementi utili a individuare irregolarit\u00e0 nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione e da eventuali ritorsioni coloro che mettono in atto dalle segnalazioni, si prevede che tali persone non possano essere in alcun modo rimosse, tanto meno licenziate o essere addirittura oggetto di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione. Tuttavia, da nessuna parte \u00e8 precisato quale sia l&#8217;ambito di tale tutela. In realt\u00e0, se una persona segnala irregolarit\u00e0 del suo dirigente, e quest&#8217;ultimo lo trasferisce o gli d\u00e0 una mansione non consona, gi\u00e0 oggi sono previste delle tutele.\u00a0<i>(Brusio)<\/i>.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">PRESIDENTE. Colleghi, per favore abbassate il tono della voce.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">MALAN\u00a0<i>(FI-PdL XVII)<\/i>. La ringrazio, signor Presidente.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Si scrive che, in ogni caso, qualunque sia l&#8217;ambito nel quale una persona fa una denuncia, questa non possa subire alcun tipo di provvedimento. Inoltre, non si precisa se debba trattarsi di un provvedimento individuale e, quindi, pu\u00f2 trattarsi anche di un provvedimento collettivo. Supponiamo che nell&#8217;ambito della riorganizzazione degli uffici &#8211; lo prevedono anche le norme sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione approvata in questa legislatura &#8211; qualcuno si trovi in un ufficio che venga accorpato a un altro e, dunque, verosimilmente venga spostato anche dal punto di vista geografico con evidente disagio. Una persona che ha il lavoro vicino a casa non \u00e8 contento, di essere spostato, in altro luogo. In applicazione di questo provvedimento, \u00e8 sufficiente che un qualsiasi lavoratore facente parte di tale ufficio faccia una segnalazione anche vaga &#8211; pu\u00f2 essere del tipo: \u00abHo sentito un mio dirigente accennare a rapporti con un certo imprenditore, che ha rapporti, a sua volta, con la pubblica amministrazione e sospetto che quel tal dirigente potrebbe avere instaurato un rapporto di corruttela o concussione con questo imprenditore\u00bb &#8211; per salvarsi e salvare &#8211; si suppone &#8211; l&#8217;intero ufficio dall&#8217;accorpamento e da qualunque disagio. Noi auspichiamo che non ci siano disagi per alcun lavoratore e, in particolare, che non ce ne siano per uno della pubblica amministrazione in quanto dipende direttamente dello Stato. Ma possiamo organizzare gli uffici in questo modo? Possiamo dire &#8211; come \u00e8 scritto nel testo &#8211; che la medesima disciplina si applica anche ai collaboratori e ai consulenti con qualsivoglia tipologia di contratto e incarico, nonch\u00e9 ai lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell&#8217;amministrazione pubblica? Pu\u00f2 accadere che una persona &#8211; per esempio &#8211; di un&#8217;impresa di pulizie, assunta temporaneamente da un&#8217;azienda che lavora per una pubblica amministrazione, faccio una segnalazione, magari generica, di un possibile reato contro la pubblica amministrazione di una qualsivoglia amministrazione pubblica, che pu\u00f2 anche non essere quella presso la quale lavora. Non si capisce neppure come si possa applicare. Vuol dire che questo lavoratore deve essere stabilizzato fintantoch\u00e9 il giudice non stabilir\u00e0 l&#8217;infondatezza della sua segnalazione? Qui abbiamo veramente una grave limitazione della libert\u00e0 d&#8217;impresa. Abbiamo uno stravolgimento delle regole.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Fortunatamente, perch\u00e9 l&#8217;ha deciso saggiamente il popolo italiano, c&#8217;\u00e8 ancora il bicameralismo; usiamo per bene questa opportunit\u00e0 cambiando, come minimo, a fondo questo provvedimento. Purtroppo vedo che in Commissione i cambiamenti sono stati molto pochi e francamente &#8211; a mio parere &#8211; non decisivi, nonostante la buona volont\u00e0 del relatore e dei componenti della Commissione competente. Ecco perch\u00e9 proponiamo di non procedere con l&#8217;esame del provvedimento, la cui efficacia &#8211; temo &#8211; si manifesta in particolare nel settore privato. Si corre il rischio che non ci siano pi\u00f9 episodi di corruzione nel settore privato, perch\u00e9 esso trasferir\u00e0 tutte le attivit\u00e0 altrove, in altri Paesi. \u00c8 vero che ci sono Paesi con norme il cui titolo somiglia a quelle in esame, ma in essi i provvedimenti del giudice vengono emanati spesso in pochi giorni. Negli Stati Uniti d&#8217;America, Paese gi\u00e0 citato, se uno fa una segnalazione di siffatto tipo che si dimostra infondata, automaticamente ne subisce le conseguenze in modo pesante e le tutele per i lavoratori in generale sono assai pi\u00f9 scarse. Pertanto, perde il lavoro. \u00c8 remotissima la possibilit\u00e0 di segnalazioni infondate o strumentali. Invece, abbiamo una sorta di stabilizzazione. Mentre con i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotti dal\u00a0<i>jobs act<\/i>, in pratica non c&#8217;\u00e8 pi\u00f9 una forte tutela contro il licenziamento, nel provvedimento in esame c&#8217;\u00e8 una tutela: basta fare un&#8217;accusa, anche generica, contro la propria amministrazione. Questo, per un verso, \u00e8 ingiusto e, per un altro, rischia di determinare una paralisi degli uffici pubblici, della cui eccessiva efficienza mi pare nessuno si sia lamentato, essendo molti lodevolmente efficienti. Se per\u00f2 ogni passo pu\u00f2 essere soggetto a delazione o calunnia strumentate a stabilizzare il proprio posto di lavoro, addirittura di un collaboratore temporaneo di una ditta esterna, non ci sar\u00e0 alcun dirigente che prender\u00e0 decisioni. Se i dirigenti pubblici non prenderanno decisioni, non verranno date autorizzazioni per nuove attivit\u00e0 industriali, commerciali e imprenditoriali o non potranno avere luogo nuovi investimenti sia dello Stato che da parte di privati. Altro che tutela dei lavoratori.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Rischiamo di far sparire centinaia di migliaia di posti di lavoro in nome di un principio di pangiustizialismo che, invece, dovrebbe orientarsi su un aspetto molto semplice: quando c&#8217;\u00e8 il reato, deve essere punito e chi lo segnala deve essere tutelato. Questa dovrebbe essere la norma, molto semplice, che in grandissima parte gi\u00e0 esiste; qualcosa probabilmente poteva essere aggiunto attraverso un provvedimento specifico, ma non una norma di siffatto tipo, che rischia di paralizzare l&#8217;attivit\u00e0 sia della pubblica amministrazione che delle aziende private che per essa lavorano.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\"><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/loc\/link.asp?leg=17&amp;tipodoc=sanasen&amp;id=29110\">PRESIDENTE<\/a>. Ricordo che, ai sensi dell&#8217;articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale pu\u00f2 prendere la parola non pi\u00f9 di un rappresentante per Gruppo, per non pi\u00f9 di dieci minuti.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\"><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/loc\/link.asp?leg=17&amp;tipodoc=sanasen&amp;id=11320\">ICHINO<\/a>\u00a0<i>(PD)<\/i>. Domando di parlare.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-44042\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg\" alt=\"Pietro Ichino 4\" width=\"225\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4.jpg 192w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Pietro-Ichino-4-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/>ICHINO\u00a0<i>(PD)<\/i>. Signor Presidente, vorrei far presente al collega Malan che non \u00e8 vero il presupposto del suo intervento. La norma dice che sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori motivati direttamente o indirettamente dalla segnalazione. Questa non \u00e8 altro che la specificazione di un principio generale del nostro ordinamento, contenuto gi\u00e0 nell&#8217;articolo 15 dello statuto dei lavoratori, nella legge n. 121 del 1991 e, ancora, nelle leggi di recepimento delle direttive europee che hanno imposto una serie di norme antidiscriminatorie, che vietano qualsiasi provvedimento che sia adottato per rappresaglia contro un comportamento lecito del dipendente o del collaboratore (perch\u00e9 il principio di non discriminazione non \u00e8 limitato all&#8217;ambito del diritto del lavoro subordinato).<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Dunque la norma che il collega Malan denuncia non \u00e8 altro che una specificazione, in riferimento a questa materia, di un principio che gi\u00e0 esiste nel nostro ordinamento e che gi\u00e0 potrebbe applicarsi nel caso specifico anche se questa disposizione non venisse introdotta da questo disegno di legge.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Per altro verso, invito i colleghi a considerare la situazione di grave imbarazzo in cui si trova il dipendente, di un&#8217;amministrazione pubblica o di un&#8217;impresa privata, che, per ragione dello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di una qualche notizia che potrebbe essere la punta dell&#8217;<i>iceberg<\/i>\u00a0di una pratica illecita, di una malversazione, di un episodio di corruzione, ma potrebbe anche non esserlo. Il lavoratore, il dipendente, l&#8217;impiegato oggi non \u00e8 in grado di procedere in alcun modo. Infatti, se per ipotesi la notizia fosse coperta da segreto aziendale, d&#8217;ufficio o professionale (articolo 622 del codice penale) e si rivelasse, poi, non corrispondente a un episodio di malversazione, indipendentemente dalla sua buona o cattiva fede, il dipendente potrebbe essere in futuro perseguito per violazione, appunto, dell&#8217;obbligo di segreto.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Il disegno di legge offre al dipendente che si trovi in questa scomoda e difficile situazione lo strumento appropriato, cio\u00e8 il canale riservato attraverso cui comunicare la notizia, senza che la rivelazione possa provocare danno al soggetto attivo dell&#8217;obbligo di segreto professionale, aziendale o d&#8217;ufficio, a un organo che funger\u00e0 da filtro e sapr\u00e0 distinguere ci\u00f2 che merita di essere approfondito e ci\u00f2 che invece non ha rilievo; e chi avr\u00e0 comunicato la notizia sar\u00e0 protetto nella sua identit\u00e0, nel senso che la fonte della notizia verr\u00e0 tenuta segreta, ma non per questo godr\u00e0 di un trattamento privilegiato nel rapporto di lavoro.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Se, poi, ci fossero discriminazioni o rappresaglie, cio\u00e8 ritorsioni per avere egli utilizzato uno strumento previsto dalla normativa proprio per questo fine, il dipendente sarebbe protetto contro tali atti discriminatori. In questo vedo soltanto il perfezionamento di una disciplina generale del segreto professionale, aziendale o d&#8217;ufficio, che oggi, su questo tema, lascia una zona di incertezza, una zona grigia, nella quale troppo spesso l&#8217;indeterminatezza della regola di comportamento favorisce un silenzio che nasce da una malintesa prudenza, dalla paura di possibili conseguenze.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">Il disegno di legge mira a favorire il comportamento corretto del cittadino, del dipendente, dell&#8217;impiegato pubblico che vuole fare la propria parte anche senza sapere fino in fondo quali sono le conseguenze della sua rivelazione, ma con la preoccupazione &#8211; per questo \u00e8 necessario il filtro di cui stiamo discutendo &#8211; di non recare danno laddove la notizia possa portare un danno ingiusto a qualcuno.\u00a0<i>(Applausi dal Gruppo PD)<\/i>.<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">[&#8230;]<\/p>\n<p class=\"testoJustify\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">B) INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE GENERALE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/loc\/link.asp?leg=17&amp;tipodoc=sanasen&amp;id=29110\">PRESIDENTE<\/a>. Ha chiesto la parola il senatore Ichino. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/loc\/link.asp?leg=17&amp;tipodoc=sanasen&amp;id=11320\">ICHINO<\/a>\u00a0<em>(Gruppo PD)<\/em> &#8211; Signor Presidente, colleghi \u2013 Credo che i senatori Buemi, Sacconi, Mazzoni, Compagna, intervenuti ieri e oggi, possano farmi credito di una posizione sempre attenta alle ragioni del garantismo liberale, lontana da ogni pulsione giustizialista. Mi faccio forte di questo credito per chiedere loro di considerare, con attenzione maggiore di quanta ne appare dai loro interventi al contenuto effettivo di questo disegno di legge.<\/p>\n<p>Mi sembra, del resto, che il dibattito di ieri e di questa mattina abbia fatto registrare troppa superficialit\u00e0 da entrambe le parti: sia da parte di chi ha voluto presentare questo disegno di legge come una sorta di incitamento istituzionale alla delazione, una attentato alla libert\u00e0 d\u2019impresa, sia da parte di chi lo ha presentato come una sorta di panacea capace di ripulire il nostro Paese da ogni forma di corruzione. Non \u00e8 n\u00e9 l\u2019una cosa, n\u00e9 l\u2019altra.<\/p>\n<p>Al senatore Malan, che ieri ha parlato di attentato alla libert\u00e0 di impresa faccio osservare che, al contrario, l\u2019articolo 2 del disegno di legge \u00e8 posto proprio a protezione dell\u2019impresa costituita in forma societaria, contro il rischio delle pesanti sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231\/2001, conseguenti a episodi di corruzione di cui siano responsabili suoi dirigenti o impiegati. Dice infatti la norma: se doterai la tua struttura aziendale della strumentazione qui indicata per prevenire e contrastare le malversazioni, cio\u00e8 di almeno un organo-filtro capace di raccogliere e vagliare le segnalazioni di irregolarit\u00e0 provenienti attraverso il canale protetto qui indicato, tu societ\u00e0 non sarai tenuta responsabile sul piano amministrativo per i reati eventualmente commessi dai tuoi dipendenti. Una misura, dunque, <strong><u>a tutela<\/u><\/strong> dell\u2019impresa sana, corretta.<\/p>\n<p>In che cosa consiste questo organo-filtro che il disegno di legge prevede? Si tratta di uno strumento che noi riprendiamo dagli ordinamenti di Paesi che sono altrettante culle dello Stato di diritto e delle libert\u00e0 individuali: il Regno Unito, gli Stati Uniti d\u2019America. Altro che l\u2019attentato alla libert\u00e0, il ritorno allo Stato di polizia di cui hanno parlato ieri i senatori Sacconi, Compagna e Mazzoni. Uno strumento che \u00e8 stato utilmente attivato anche per EXPO 2015 a Milano, senza dar luogo ad alcuna deriva poliziesca, n\u00e9 ad alcun eccesso delatorio, e invece contribuendo efficacemente a prevenire le malversazioni.<\/p>\n<p>Per capire di che cosa si tratta, invito il collega Sacconi a mettersi nei panni del dipendente di un\u2019impresa, o di una amministrazione, che per ragione dello svolgimento del suo lavoro \u00e8 venuto a conoscenza di qualche cosa che gli sembra pericolosamente irregolare: per esempio la violazione di una procedura aziendale da parte dell\u2019Ufficio acquisti. Pu\u00f2 essere che si sia trattato soltanto di una irregolarit\u00e0 isolata, senza dolo e senza danno, oppure che dietro di essa si nasconda una malversazione grave. Che cosa pu\u00f2 fare il cittadino di buona volont\u00e0? Presentare una denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, se poi risulta che non c\u2019\u00e8 un reato, potrebbe configurare una mancanza anche grave nei confronti dell\u2019impresa datrice di lavoro, persino un reato di violazione di segreto professionale o aziendale. Parlarne con un dirigente dell\u2019impresa? Ma quale? E se poi quello fosse colluso o compiacente con il malversatore? E poi, come fare per non mettersi in cattiva luce come ficcanaso importuno?<\/p>\n<p>La buona pratica che la nuova norma indica alle imprese consiste innanzitutto nel dotare la propria struttura di un organo deputato a ricevere qualsiasi segnala\u00adzione di questo genere, vagliarne la fondatezza e le implicazioni, archiviarla se la si ritiene non significativa, dare corso alla necessaria indagine interna se invece si ravvisa un pericolo di malversazione. La buona pratica consiste inoltre nell\u2019attivare almeno un canale di comunicazione riservata del dipendente o collaboratore, o anche soggetto terzo, che gli consenta di compiere la segnalazione con la certezza che essa sar\u00e0 ricevuta da chi \u00e8 in grado di valutarne il peso e garantisce di farne solo buon uso. Nessun \u201cregolamento di conti\u201d, dunque, collega Buemi. E nessun anonimato, collega Fucksia: questa buona pratica serve proprio per eliminare ogni possibile ragione per la lettera anonima, proteggendo il nome di chi, assumendosi le proprie responsabilit\u00e0, collabora a prevenire o scoprire la malversazione. Al collega Malan, per altro verso, torno a rispondere, come ho gi\u00e0 fatto ieri, che la tutela contro le discriminazioni e le rappresaglie predisposta dal disegno di legge non \u00e8 altro che una specificazione della disciplina antidiscriminatoria generale, gi\u00e0 oggi vigente: il nocciolo di novit\u00e0 contenuto nel disegno di legge non sta qui, ma nell\u2019istituzione dell\u2019organo-filtro e del canale di comunicazione protetto.<\/p>\n<p>In assenza di questo organo e di questo canale di comunicazione, che cosa potrebbe e che cosa dovrebbe fare la persona in questione? Sar\u00e0 corretto comunicare la notizia a un dirigente con cui c\u2019\u00e8 maggiore dimestichezza, o invece a terzi? E a quali terzi? In quest&#8217;ultimo caso, non c&#8217;\u00e8 il rischio di incorrere nel reato di diffamazione o calunnia, o di violazione del segreto professionale o d&#8217;ufficio? E ancora: qual \u00e8 il limite delle informazioni aziendali riservate che si possono rivelare? E se poi le ipotesi tratte dalle informazioni comunicate risultano infondate, o le informazioni stesse irrilevanti? Ci sar\u00e0 il rischio di conseguenze negative per chi comunica le informazioni in buona fede, o addirittura di sanzioni penali o disciplinari che potrebbero avere un fondamento, appunto, negli obblighi di segreto professionale, aziendale o d&#8217;ufficio?<\/p>\n<p>Oggi il nostro ordinamento non indica con chiarezza che cosa debba fare chi si trovi in questa difficile e scomoda situazione. Con la conseguenza che ne risulta incentivato il silenzio dettato da una malintesa prudenza, anche quando l&#8217;intenzione della persona in questione non sarebbe l&#8217;omert\u00e0.<\/p>\n<p>Per capire meglio la questione, esaminiamola pi\u00f9 da vicino. Il primo comma dell&#8217;articolo 622 del Codice penale stabilisce che<\/p>\n<p><em>Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa [\u2026] \u00e8 punito, se dal fatto pu\u00f2 derivare nocumento, con la re-clusione fino a un anno o con la multa da euro 50 a euro 516.<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 molto importante mettere a fuoco lo snodo cruciale di questa disposizione: quello della <em>giusta causa di rivelazione<\/em>, che si applica non soltanto al segreto professionale, ma a qualsiasi altro obbligo di segreto (in particolare al segreto aziendale di cui all\u2019art. 2105 c.c., cui sono tenuti tutti i dipendenti di azienda privata, e al segreto d\u2019ufficio di cui all\u2019art. 326 c.p., cui sono tenuti tutti i dipendenti pubblici). Si tratta, in sostanza, di un principio di bilanciamento tra gli interessi contrapposti: <em>a)<\/em> del titolare del diritto al segreto \u2013 nel nostro caso l\u2019impresa datrice di lavoro o l&#8217;amministrazione \u2013, <em>b)<\/em> del soggetto passivo dell\u2019obbligo, e <em>c)<\/em> della collettivit\u00e0. Per esempio: la necessit\u00e0 di evitare danni alle persone dei consumatori dei beni venduti o degli utenti dei servizi forniti dall\u2019azienda costituisce certamente giusta causa di rivelazione di un segreto aziendale. Ma pu\u00f2 dirsi altrettanto per il sospetto di una malversazione qualsiasi da cui non derivi danno a persone terze?<\/p>\n<p>Il bilanciamento tra gli interessi in gioco implica anche una restrizione circa il modo in cui la rivelazione giustificata della notizia segreta pu\u00f2 avvenire: per esempio, \u00e8 diverso rivelare la notizia riservata con una intervista televisiva, oppure farlo in modo riservato e soltanto alla persona competente per occuparsene. Ma qual \u00e8 la persona competente?<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 che questo delicato bilanciamento di interessi contrapposti \u00e8 stato fin qui enunciato soltanto come principio generale, ma non specificato in regole che consentano di rispondere agli interrogativi ai quali accennavo all&#8217;inizio: &#8220;Che cosa precisamente posso rivelare? A chi? Con quali modalit\u00e0 che evitino un sacrificio eccessivo dell&#8217;interesse del titolare del diritto al segreto? Con quali modalit\u00e0 che evitino a me il rischio di conseguenze negative?&#8221;<\/p>\n<p>Il disegno di legge al nostro esame, attingendo alle esperienze pi\u00f9 avanzate disponibili nel panorama internazionale, si propone di incominciare a colmare questa zona di indeterminatezza, dando alcune prime risposte a questi interrogativi. Risposte che non sono altro, se non specificazioni del principio della giusta causa di rivelazione del segreto; ma non per questo esse sono meno necessarie.<\/p>\n<p>Il disegno di legge non mira soltanto a proteggere coloro che segnalano o denunciano reati o irregolarit\u00e0 commessi all\u2019interno di amministrazioni o aziende dalle possibili rappresaglie e ritorsioni da parte di datori di lavoro e committenti: esso mira anche a modificare, o quanto meno precisare in modo incisivo, il contenuto degli obblighi del segreto di ufficio, del segreto professionale e del segreto aziendale, che su lavoratori dipendenti e collaboratori gravano, nei confronti dei loro datori di lavoro o committenti, pubblici o privati, in forza rispettivamente degli articoli 326 e 622 del Codice penale, e dell&#8217;articolo 2105 del Codice civile, specificando il modo corretto in cui le notizie riservate concernenti possibili irregolarit\u00e0 possono e devono essere comunicate a chi di dovere: non mediante articoli di giornale o interviste televisive scandalistiche, ma attraverso il canale appositamente predisposto e all\u2019organo-filtro aziendale deputato a riceverle.<\/p>\n<p>Vengono dunque debitamente protetti dalle nuove norme, al tempo stesso:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019interesse pubblico (ma anche della stessa impresa titolare del diritto al segreto) alla conoscenza tempestiva dei fenomeni di malversazione o corruzione, nonch\u00e9 dei comportamenti scorretti che possono anche soltanto favorirli;<br \/>\n\u2013 l\u2019interesse pubblico e dell\u2019impresa a che l\u2019informazione, quale che ne sia il contenuto, abbia per destinatario soltanto l\u2019organo amministrativo o aziendale che pu\u00f2 farne buon uso e alla non circolazione ulteriore dell\u2019informazione stessa;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019interesse pubblico e dell\u2019impresa al discernimento tra informazioni veritiere e false, in modo che solo alle prime venga dato immediatamente il peso dovuto e solo queste possano produrre delle conseguenze sul piano della <em>governance<\/em> dell\u2019amministrazione o dell\u2019azienda;<\/p>\n<p>&#8211; ma anche l&#8217;interesse della persona che ha conosciuto l\u2019informazione potenzialmente rilevante a poterla comunicare<\/p>\n<p>&#8211; infine, ma questo \u00e8 soltanto l\u2019ultimo effetto della nuova norma, l\u2019interesse della persona &#8211; che ha comunicato all\u2019organo-filtro attraverso il canale appropriato &#8211; a essere protetta contro ogni possibile ritorsione; quindi anche il suo interesse a non essere conosciuta come fonte dell\u2019informazione se non da parte dell\u2019organo amministrativo o aziendale che pu\u00f2 farne buon uso.<\/p>\n<p>Una seconda questione riguarda l\u2019estensione soggettiva del campo di applicazione delle nuove norme anche ai collaboratori autonomi. Questa estensione, che appare pienamente giustificata in linea generale, alla luce della <em>ratio <\/em>generale del disegno di legge, \u00e8 invece probabilmente eccessiva in riferimento al segreto professionale gravante sull\u2019avvocato e sul commercialista. Appare infatti necessario \u2013 anche in applicazione del principio del diritto alla difesa, di cui all\u2019articolo 24 Cost. \u2013 tutelare l\u2019affidamento del soggetto, pubblico o privato che sia, sul doveroso riserbo del professionista cui venga affidata la consulenza e difesa giudiziale sulle materie civili, amministrative o tributarie di interesse dell\u2019ente medesimo. Questo punto credo sar\u00e0 oggetto di un emendamento aggiuntivo del Relatore.<\/p>\n<p>In conclusione, questo disegno di legge non \u00e8 certo la panacea contro la corruzione; ma non \u00e8 neanche la caricatura che ne hanno voluto fare alcuni colleghi, i quali l\u2019hanno letto \u2013 mi sembra &#8211; davvero in modo troppo superficiale. Questo disegno di legge ha invece il merito di chiarire alcune zone grigie della disciplina del segreto professionale, d\u2019ufficio e aziendale, e soprattutto di aiutare i dipendenti seri a dare una mano contro le malversazioni, aiutando nel contempo le imprese e le amministrazioni a distinguere l\u2019informazione seria dalla delazione. Di poliziesco non ci vedo proprio nulla. Mentre ci vedo un passo avanti nella direzione dell\u2019allineamento del nostro Paese con quelli all\u2019avanguardia nel coltivare le <em>civic attitudes<\/em>, il senso civico diffuso e radicato. Ne abbiamo bisogno! <em>(Applausi del Gruppo Pd)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il provvedimento chiede ad aziende e amministrazionni di istituire un organo-filtro capace di raccogliere attraverso un canale riservato le segnalazioni di possibili malversazioni e di distinguerle da delazioni diffamatorie; e definisce meglio i confini del segreto professioale, d&#8217;ufficio e aziendale A) Estratto del resoconto stenografico della seduta pomeridiana dell&#8217;11 ottobre 2017: interventi dei senatori Malan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[],"class_list":["post-46729","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46729"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46729\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}