
{"id":46895,"date":"2017-10-28T15:42:51","date_gmt":"2017-10-28T14:42:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46895"},"modified":"2017-10-28T15:42:51","modified_gmt":"2017-10-28T14:42:51","slug":"il-problema-della-semplificazione-del-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46895","title":{"rendered":"IL PROBLEMA DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Se vogliamo combattere in modo efficace la battaglia per la semplificazione e vincerla, occorre che ci accordiamo con precisione su che cosa intendiamo per complicazione dannosa, sul piano della formulazione del testo legislativo come su quello del suo contenuto &#8211; Su questo terreno qualche passo avanti nell&#8217;ultimo triennio \u00e8 stato compiuto<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervento in un dibattito aperto dal professor Antonio Vallebona, in corso di pubblicazione sulla rivista telematica<\/em> <a href=\"http:\/\/www.academia.edu\/22450926\/Le_risposte_in_Antonio_Vallebona_a_cura_di_Colloqui_Giuridici_sul_Lavoro._Il_lavoro_parasubordinato_organizzato_dal_committente_Il_Sole_24_Ore_2015_pp._17_ss\" target=\"_blank\">Colloqui giuridici sul lavoro<\/a> &#8211; <em>Tutti gli altri interventi e documenti disponibili in questo sito sullo stesso tema sono reperibili attraverso il <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\" target=\"_blank\">Portale del codice del lavoro semplificato<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_46972\" style=\"width: 235px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-46972\" class=\"wp-image-46972 size-medium\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_3007-e1509201029749-225x300.jpg\" alt=\"Il disegno di legge originario per il Codice semplificato del lavoro, n. 1873\/2009\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_3007-e1509201029749-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_3007-e1509201029749-113x150.jpg 113w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_3007-e1509201029749-768x1024.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><p id=\"caption-attachment-46972\" class=\"wp-caption-text\">Il disegno di legge originario per il Codice semplificato del lavoro, n. 1873\/2009<\/p><\/div>\n<p>Al tema della semplificazione della legislazione in materia di diritto del lavoro ho dedicato la maggior parte del mio tempo e delle mie energie nell\u2019ultimo decennio, elaborando un progetto di <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\"><em>Codice semplificato del lavoro<\/em><\/a> che \u00e8 stato anche presentato in Senato (disegni di legge n. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\">1872<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\">1873<\/a> nella XVI legislatura; disegni di legge n. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27686\">986<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\">1006<\/a> nella XVII), con l\u2019intendimento di mostrare come un forte snellimento testuale della nostra disciplina legislativa del rapporto di lavoro sia non soltanto possibile, ma anche conciliabile con la sostanziale conservazione delle linee essenziali del suo attuale contenuto dispositivo. In gran parte di quel progetto di <em>Codice semplificato<\/em>, infatti, l\u2019operazione di riscrittura era mirata esclusivamente a una codificazione ordinata del diritto vigente, senza mutamento rilevante della disciplina della materia. Nella relazione introduttiva a quel progetto osservavo come la legislazione in materia di lavoro attualmente in vigore fosse caratterizzata dal sovrapporsi di norme sulla stessa materia emanate in tempi diversi senza che il legislatore avesse avuto cura di abrogare quelle pi\u00f9 vecchie o di operare il necessario riordino testuale; e come in generale lo stile con cui sono redatti i nostri testi legislativi sia ridondante e ripetitivo, col risultato di renderne la lettura pi\u00f9 difficile. Negli uffici legislativi dei ministeri chi scrive le leggi per lo pi\u00f9 non tiene in alcun conto la difficolt\u00e0 di lettura delle stesse per il grande pubblico e per gli stessi \u201caddetti ai lavori\u201d<\/p>\n<p>Quella mia battaglia ha prodotto qualche risultato nel corso dell\u2019ultima legislatura, in particolare nella riforma del 2015: per esempio, il decreto legislativo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\">n. 81<\/a> \u00e8 stato redatto con un criterio di riscrittura ordinata delle discipline di ciascuna materia trattata accumulatesi nel tempo e abrogazione esplicita delle fonti precedenti. Lo stesso giudizio molto positivo, dal punto di vista della semplicit\u00e0 e leggibilit\u00e0 della scrittura, do del decreto legislativo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37086\">n. 23<\/a> in materia di licenziamenti; ma su questo torner\u00f2 fra breve. Osservo invece che altri decreti legislativi attuativi della stessa legge delega n. 183\/2014, la cui redazione \u00e8 avvenuta nel corso dello stesso anno, sono stati scritti ancora alla vecchia maniera, risultando in larga parte illeggibili per i non addetti ai lavori: tra questi spicca, per questo aspetto negativo, il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37123\">n. 151\/2015<\/a> soprattutto nella parte relativa al collocamento obbligatorio dei disabili.<\/p>\n<p>Vedo un difetto di ridondanza del testo legislativo anche negli articoli 18 e seguenti della legge n. 81\/2017, dedicati al cosiddetto \u201clavoro agile\u201d: l\u00ec sarebbero state sufficienti tre righe che dicessero \u201calla parte della prestazione lavorativa svolta al di fuori del perimetro aziendale e senza vincoli circa la sua collocazione temporale, nonch\u00e9 ai corrispondenti obblighi del datore, si applica per intero la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato\u201d, per eliminare almeno quattro degli articoli contenuti nel nuovo testo legislativo, i quali non fanno altro che dire la stessa cosa. Quanto invece alle disposizioni contenute in quella legge che hanno effettivamente aggiunto una disciplina speciale della fattispecie, in materia di forma della pattuizione, di protezione della sicurezza del lavoro e di assicurazione infortuni, esse a mio avviso hanno complicato inutilmente la vita al datore di lavoro, oltre ad aprire uno spazio di facile frode ai danni dell\u2019Inail; ma questo attiene alle complicazioni sostanziali contenute nella disciplina legislativa e non alla complessit\u00e0 della sua scrittura.<\/p>\n<p>La semplicit\u00e0 del contenuto dispositivo, che \u00e8 cosa diversa dalla semplicit\u00e0 della formulazione del testo legislativo, \u00e8 certo essa pure un obiettivo che il legislatore deve proporsi (con l&#8217;avvertenza che occorre evitare il rischio di trasferire nei regolamenti ministeriali le complicazioni che si eliminano nella norma primaria: si cadrebbe altrimenti dalla padella nella brace).<\/p>\n<p>Se il discorso si sposta sul piano della semplicit\u00e0 del contenuto dispositivo della norma, non concordo con la formulazione del quesito che ci viene posto, dove esso indica come esempio di una complicazione indebita la nuova disciplina dei licenziamenti, contenuta nel decreto legislativo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37086\">n. 23\/2015<\/a>. Si legge nel quesito che ne deriverebbero \u201cquattro regimi a seconda della data di intimazione\u201d; a me sembra che i regimi siano soltanto due: quello applicabile ai rapporti costituiti prima del 7 marzo 2015, e quello applicabile ai rapporti costituiti da allora in poi. Alla prima categoria appartengono anche i rapporti costituiti prima della legge n. 92\/2012. D\u2019altra parte, la differenza di disciplina applicabile in ragione del tempo in cui il rapporto si \u00e8 costituito \u00e8 cosa normale in tutti i casi nei quali la nuova disciplina di un rapporto di durata si applica soltanto ai nuovi rapporti e non ai vecchi: in ci\u00f2 non vedo una indebita complicazione. E anche se vogliamo considerarla come tale, si tratta di una \u201ccomplicazione\u201d destinata a estinguersi gradualmente nel tempo, via via che i vecchi rapporti di lavoro verranno sostituiti dai nuovi. Viceversa, la nuova legge ha fortemente armonizzato tra loro le discipline applicabili alle imprese di piccole dimensioni, rispetto a quella applicabile alle imprese maggiori: si pu\u00f2 dire, dunque, che si va gradualmente verso una disciplina unica della materia, nel settore privato.<\/p>\n<p>Quanto, invece, alla scelta compiuta con il decreto n. 75\/2017 di istituire per l\u2019impiego pubblico un apparato sanzionatorio speciale per il licenziamento illegittimo, diverso da quello applicabile al rapporto di lavoro privatistico, considero questo un errore sostanziale e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43924\">ne ho spiegato altrove i motivi<\/a>; ma non annovererei questo errore tra le \u201ccomplicazioni\u201d della legislazione del lavoro.<\/p>\n<p>Viceversa, considero la nuova disciplina generale dei licenziamenti risultante dalla riforma progressiva, incominciata nel 2012 con la legge Fornero e portata a compimento nel 2015, come un modello di semplificazione sia dal punto di vista della formulazione della disposizione legislativa, sia dal punto di vista del suo contenuto sostanziale. E ravviso una conferma di questa valutazione nel dato sul contenzioso giudiziale in materia di licenziamenti, che <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\">dal 2012 ha fatto registrare una clamorosa riduzione di due terzi<\/a>. Questa riduzione del contenzioso contribuisce a superare una anomalia che ha lungamente caratterizzato, certo non positivamente, il nostro Paese rispetto ai suoi maggiori partner europei. Si pu\u00f2 dissentire dal contenuto della disciplina vigente; ma se il numero delle liti giudiziali diminuisce, ci\u00f2 significa che il contenuto di quella disciplina \u00e8 pi\u00f9 chiaro e univoco di quanto fosse in precedenza.<\/p>\n<p>Tutto bene, dunque? No di certo. La battaglia per la semplificazione \u00e8 soltanto agli inizi. Per\u00f2 se vogliamo combatterla in modo efficace e vincerla occorre che ci accordiamo con precisione su che cosa intendiamo per complicazione dannosa, sul piano della formulazione del testo legislativo come su quello del suo contenuto.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se vogliamo combattere in modo efficace la battaglia per la semplificazione e vincerla, occorre che ci accordiamo con precisione su che cosa intendiamo per complicazione dannosa, sul piano della formulazione del testo legislativo come su quello del suo contenuto &#8211; Su questo terreno qualche passo avanti nell&#8217;ultimo triennio \u00e8 stato compiuto . 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