
{"id":46977,"date":"2017-11-04T13:39:43","date_gmt":"2017-11-04T12:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46977"},"modified":"2017-11-04T22:27:37","modified_gmt":"2017-11-04T21:27:37","slug":"dialoghi-sul-lavoro-autonomo-di-seconda-generazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46977","title":{"rendered":"DIALOGHI SUL LAVORO AUTONOMO DI SECONDA GENERAZIONE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La questione se, per regolare il rapporto tra <em>umbrella company<\/em> e lavoratore autonomo, sia meglio istituire un tipo contrattuale a s\u00e9, oppure consentire la simulazione di un contratto di lavoro intermittente, oppure consentire entrambe le possibilit\u00e0<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nOsservazioni <strong>di Donato Nubili<\/strong>, amministratore delegato di Smart-it, <strong>e Anna Soru<\/strong>, presidente di Acta, sul <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46512\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 2934\/2017<\/a> &#8211; Seguono una mia risposta, una replica dei due interlocutori e una mia osservazione conclusiva &#8211; In argomento v. anche la mia relazione su<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\" target=\"_blank\">Gli effetti dell&#8217;evoluzione tecnologica sul diritto del lavoro<\/a> \u00a0 \u00a0<em> \u00a0\u00a0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\">Note al disegno di legge n. 2934<br \/>\n\u201c<em>Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale<\/em>\u201d<\/h4>\n<p>Il disegno di legge ha il merito di togliere da una sorta di \u201cterra di nessuno\u201d i platform workers, portandoli in un <strong>quadro normativo pi\u00f9 chiaro<\/strong> e garantendogli <strong>alcune protezioni minime<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46978\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy.png\" alt=\"Gig economy\" width=\"268\" height=\"188\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy.png 268w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-150x105.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 268px) 100vw, 268px\" \/>Risulta interessante la prospettiva per cui si intende assicurare tali protezioni a prescindere dalla definizione autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, spostando il carattere principale della subordinazione dal potere di direzione e controllo a quello del <strong>contenuto assicurativo del rapporto<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci sembra che da questo approccio si possa giungere al riconoscimento da un lato di una tipologia di lavoratore che presenta al contempo elementi di autonomia e subordinazione, e dall\u2019altro della funzione di innovazione sociale svolta da un certo tipo di imprese.<\/p>\n<p>Tuttavia lo stesso disegno di legge presenta alcuni elementi di una certa rilevanza non condivisibili.<\/p>\n<p>La platea, assai ampia, di possibili beneficiari resta infatti <strong>priva di tutele fondamentali<\/strong> quali il diritto al sussidio di disoccupazione; mentre la tutela in situazioni di maternit\u00e0 e malattia sarebbe largamente inferiore a quella garantita da un rapporto di lavoro dipendente. Per questo riteniamo che sia meglio utilizzare le fattispecie contrattuali gi\u00e0 esistenti e non creare nuove fattispecie che da questo punto di vista risulterebbero \u201cal ribasso\u201d.<\/p>\n<p>Condividiamo il modello dell\u2019<em>umbrella company <\/em>e riteniamo che ampliare l\u2019utilizzo di uno strumento gi\u00e0 esistente quale il <strong>contratto intermittente<\/strong> possa soddisfare da un lato l\u2019esigenza di tenere conto della natura discontinua delle prestazioni di questi lavoratori, dall\u2019altro quella di garantire loro adeguate protezioni sociali e un equo compenso in modo da ridurne le caratteristiche di precariet\u00e0.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-46979\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-3.jpg\" alt=\"Gig economy 3\" width=\"298\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-3.jpg 298w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-3-150x85.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 298px) 100vw, 298px\" \/>Il modello dell\u2019<em>umbrella company<\/em>, come previsto dal disegno di legge presentato, pu\u00f2 avere un\u2019applicazione molto ampia, pu\u00f2 rappresentare una soluzione anche per i lavoratori autonomi professionisti che non operano attraverso le piattaforme digitali. Pu\u00f2 infatti diventare uno strumento per garantire un \u201cwelfare pieno\u201d ai tanti professionisti, <strong>senza distinzione tra ordinisti e non ordinisti<\/strong>, che scelgono di lavorare in autonomia, ma legittimamente aspirano a tutele maggiori di quelle loro garantite dal loro status di lavoro autonomo, pur migliorato con il recente Statuto. Questo anche per garantire una continuit\u00e0 di copertura a fronte di una situazione lavorativa fluida che alterna o in molti casi affianca contratti di lavoro autonomo a contratti di lavoro dipendente.<\/p>\n<p>Anche in questo caso il contratto intermittente pu\u00f2 essere lo strumento pi\u00f9 idoneo, se opportunamente ampliato.<\/p>\n<p>L\u2019occasione di ampliamento \u00e8 data dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che con l\u2019articolo 13 comma 1 rimanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l\u2019individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente.<\/p>\n<p>In attesa dell\u2019emanazione di questo decreto, resta in vigore la tabella del Regio Decreto 6 dicembre 1923 che individua una lista di tipologie di lavoro in gran parte anacronistica. E\u2019 urgente aggiornare questa lista alle attuali esigenze del mercato del lavoro in cui l\u2019intermittenza e la discontinuit\u00e0 sono tratti caratteristici di un insieme molto ampio di professioni, per poter garantire ad un\u2019ampia platea di lavoratori tutele e garanzie che ora vengono loro negate.<\/p>\n<p><em><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46980\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2.jpg\" alt=\"Gig economy 2\" width=\"235\" height=\"215\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2.jpg 235w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2-150x137.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 235px) 100vw, 235px\" \/><\/strong><\/em>Per rispettare il carattere di sostanziale autonomia delle prestazioni lavorative cui ci si riferisce, occorrerebbe infine <strong>consentire che le stesse possano essere intermediate<\/strong>, in virt\u00f9 delle loro caratteristiche di autonomia, anche da organizzazioni mutualistiche partecipate e senza finalit\u00e0 di lucro, in modo da favorire l\u2019auto-organizzazione di questi lavoratori e la costruzione di nuovi sistemi di rappresentanza. L\u2019applicazione del contratto intermittente \u00e8 infatti esclusivamente funzionale all\u2019ottenimento di maggiori garanzie.<\/p>\n<p>Un\u2019alternativa interessante potrebbe essere mutuata dalla Francia che all\u2019interno della <strong>legge n\u00b0 2014-856 del 31 luglio 2014<\/strong> relativa all&#8217;economia sociale e solidale, con gli articoli 47 e seguenti, introduce la forma giuridica della <strong>Cooperativa di Attivit\u00e0 e di Impiego<\/strong>, i cui soci sono \u201c<em>imprenditori dipendenti associati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Donato Nubile e Anna Soru<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA MIA RISPOSTA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>Ringrazio molto Donato Nubile e Anna Soru di queste osservazioni circa il contenuto del disegno di legge che ho presentato insieme ad altri senatori, e che \u00e8 ancora suscettibile di modifiche. Rispondo punto per punto, non certo per chiudere il discorso che resta apertissimo.<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-46435 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Umbrella-companies-1.jpg\" alt=\"Umbrella companies 1\" width=\"205\" height=\"246\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Umbrella-companies-1.jpg 205w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Umbrella-companies-1-125x150.jpg 125w\" sizes=\"auto, (max-width: 205px) 100vw, 205px\" \/>Protezioni e tutele derivanti dal<\/strong> <strong>contratto di assistenza e protezione mutualistica<\/strong> \u2013 La formulazione attuale del disegno di legge mira a gravare il contratto stesso dell\u2019onere minimo compatibile con le assicurazioni basilari, lasciando libere le parti di prevedere contenuti assicurativi aggiuntivi, se lo ritengono: la umbrella company potr\u00e0 dunque offrire agli utilizzatori dei propri servizi delle varianti del contratto, con contenuti assicurativi diversi (cui corrisponderanno ovviamente quote di servizio diverse). Se invece la legge imponesse i contenuti assicurativi pi\u00f9 alti, rischieremmo di ridurre indebitamente l\u2019area di operativit\u00e0 delle umbrella companies nel grande mondo del lavoro autonomo (v. \u00a7 seguente).<\/em><\/li>\n<li><em><strong>Ampiezza della platea dei possibili fruitori del contratto di assistenza e protezione mutualistica<\/strong> \u2013 L\u2019articolo 17-ter prevede che Lo stesso contratto di cui al comma 1 pu\u00f2 essere stipulato anche da chiunque svolga attivit\u00e0 di lavoro autonomo con modalit\u00e0 diverse da quelle di cui all\u2019articolo 17-bis. Dunque, qualsiasi lavoratore autonomo pu\u00f2 beneficiarne. La preoccupazione \u00e8 che introdurre contenuti assicurativi inderogabili superiori rispetto al minimo inderogabile (Inail, Gestione separata Inps, Fondo di Garanzia Inps), con la conseguente imposizione anche di un premio assicurativo molto elevato (sul modello del lavoro subordinato) possa ridurre drasticamente.<\/em><\/li>\n<li><em><strong>Utilizzabilit\u00e0 del contratto di lavoro intermittente nel rapporto tra <\/strong><\/em><strong>u.c.<\/strong><em><strong> e lavoratore autonomo \u2013 <\/strong>Questa prassi, in uso in altri Paesi europei come il Belgio in assenza di una disciplina legislativa della materia, costituisce una simulazione. Tra le parti, infatti, non si instaura affatto un rapporto di lavoro subordinato: la <\/em>u.c.<em> non diventa affatto creditrice, n\u00e9 tanto meno utilizzatrice della prestazione lavorativa che dovrebbe essere oggetto del contratto di lavoro. Per altro verso, la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente pone a carico della stessa <\/em>u.c.<em> una serie di pesanti oneri e obblighi, che non hanno alcun senso nel rapporto tra la stessa e il lavoratore: per esempio l\u2019obbligo di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica, ivi compreso l\u2019obbligo di informazione e formazione del lavoratore; oppure l\u2019obbligo di pagamento della retribuzione in caso di malattia per la durata di un periodo minimo; oppure ancora l\u2019obbligo di pagamento di un trattamento di fine rappporto. Se non vogliamo queste conseguenze, dobbiamo costruire un \u201cguscio\u201d contrattuale che abbia le caratteristiche ritenute necessarie, e solo quelle. La strada seguita nel disegno di legge non \u00e8 sostanzialmente diversa da quella seguita dal legislatore francese (il quale, infatti, non prevede tra <\/em>u.c. <em>e lavoratore autonomo la stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato).\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><em>(p.i.)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA REPLICA DI DONATO NUBILE E ANNA SORU<\/strong><\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_47089\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47089\" class=\"size-medium wp-image-47089\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Donato-Nubile-300x225.jpg\" alt=\"Donato Nubile\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Donato-Nubile-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Donato-Nubile-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Donato-Nubile.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-47089\" class=\"wp-caption-text\">Donato Nubile<\/p><\/div>\n<p><strong>Sul \u00a7 1 &#8211;<\/strong> Se esistono \u201csoluzioni low cost\u201d queste saranno sempre preferite dalle imprese delle piattaforme.\u00a0\u00c8 comprensibile che non si vogliano frenare le potenzialit\u00e0 occupazionali che lo sviluppo delle piattaforme potr\u00e0 portare, ma pensiamo che proprio perch\u00e9 si tratta di una tipologia di lavoro che potr\u00e0 avere ampi sviluppi, sia necessario definirne con attenzione il sistema di tutele.<br \/>\nSono lavori ad elevatissima flessibilit\u00e0, flessibilit\u00e0 che pu\u00f2 essere funzionale anche alle esigenze dei lavoratori stessi. Ma, per evitare che si trasformi in precariet\u00e0 \u00e8 importantissimo fare in modo che questi lavori siano pagati equamente e abbiano reali protezioni sociali.<\/p>\n<div id=\"attachment_47090\" style=\"width: 231px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47090\" class=\"size-full wp-image-47090\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Anna-Soru.jpg\" alt=\"Anna Soru\" width=\"221\" height=\"228\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Anna-Soru.jpg 221w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Anna-Soru-145x150.jpg 145w\" sizes=\"auto, (max-width: 221px) 100vw, 221px\" \/><p id=\"caption-attachment-47090\" class=\"wp-caption-text\">Anna Soru<\/p><\/div>\n<p><strong>Sul \u00a7 2 &#8211;<\/strong> Occorre aumentare il raggio di azione delle <em>umbrella companies<\/em>, ma anche dare la possibilit\u00e0 ai <em>freelance<\/em> che lo desiderano di accedere a un welfare migliore, che preveda cio\u00e8 una migliore copertura delle situazioni di maternit\u00e0, malattia e disoccupazione. Sappiamo che tutto questo ha un costo. Ciascuno potr\u00e0 decidere se ne vale la pena. Ma rispetto ai nostri obiettivi non ha senso proporre un contratto che non cambierebbe significativamente l\u2019accesso al welfare: sarebbe solo utile ai fini dell\u2019elusione fiscale (nelle situazioni di regime agevolato \u00e8 possibile uscire dal vincolo del fatturato che non deve superare i 30.000 euro l\u2019anno, con un reddito aggiuntivo di tipo dipendente).<em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>A nostro parere non \u00e8 rilevante che il contratto di lavoro subordinato tra <em>umbrella company<\/em> e lavoratore costituisca una simulazione, se questo serve a migliorare il welfare cui pu\u00f2 accedere un <em>freelance<\/em>. Perch\u00e9 non estendere ad altri lavoratori quello che oggi \u00e8 consentito per le professioni artistiche?<\/p>\n<p><strong>Sul \u00a7 3 &#8211;<\/strong> Le <em>umbrella companies<\/em> si assumeranno tutti gli oneri previsti dalla legge, cos\u00ec come d\u2019altra parte gi\u00e0 fanno dove operano. Con riferimento al TFR sarebbe sufficiente permettere loro di includerlo nella retribuzione analogamente a quanto avviene gi\u00e0 per i lavoratori dello spettacolo (per i quali \u00e8 previsto un minimo contrattuale giornaliero).<\/p>\n<p>Il contratto da Lei ipotizzato ha il merito di riconoscere l\u2019esistenza di una tipologia di lavoratore a cavallo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, ma nel confronto con il contratto intermittente risulta perdente sul terreno delle tutele. In questo senso nuove fattispecie, proprio perch\u00e9 meno vincolanti e pi\u00f9 leggere, potrebbero rappresentare una tentazione per un gioco al ribasso anche con riferimento alle situazioni per cui non sono state pensate.<\/p>\n<p>Sarebbe certo utile, semmai, rivedere alcuni aspetti del contratto a chiamata che sono stati mutuati dal lavoro dipendente a tempo indeterminato, per rendere questo contratto pi\u00f9 efficace nelle tutele ma meno oneroso in termini burocratici e quindi pi\u00f9 idoneo a forme di lavoro intermittenti.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>UNA MIA OSSERVAZIONE CONCLUSIVA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\">La possibilit\u00e0 che la <\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">u.c.<\/span><em><span style=\"color: #000000;\"> stipuli con la persona interessata un contratto di lavoro subordinato (anche se in realt\u00e0 le parti non intendono che la <\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">u.c.<\/span><span style=\"color: #000000;\"><em> ne risulti creditrice e utilizzatrice effettiva della prestazione lavorativa) non viene esclusa dal disegno di legge qui in discussione. Sono anche d&#8217;accordo che nell&#8217;ordinamento italiano questa possibilit\u00e0 debba essere allargata, con la<\/em> <em>soppressione del divieto di stipulazione del contratto di lavoro intermittente con persone che abbiano pi\u00f9 di 24 anni e meno di 55. Tuttavia &#8211; su questo anche i miei due interlocutori sembrano concordare &#8211; non si pu\u00f2 imporre a tutti i <\/em>platform workers<em> e i <\/em>freelance\u00a0<em>il regime assicurativo proprio del lavoro subordinato; se dunque vogliamo consentire loro di godere almeno di un regime assicurativo minimo essenziale, mi sembra necessario consentire che essi stipulino con la <\/em>u.c.<em> un contratto a ci\u00f2 dedicato, che dia accesso almeno al regime della gestione separata dell&#8217;Inps e ad alcune altre protezioni indispensabili, come quella antinfortunistica. \u00a0\u00a0 (p.i.) <\/em><em>\u00a0<\/em> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione se, per regolare il rapporto tra umbrella company e lavoratore autonomo, sia meglio istituire un tipo contrattuale a s\u00e9, oppure consentire la simulazione di un contratto di lavoro intermittente, oppure consentire entrambe le possibilit\u00e0 . 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