
{"id":47296,"date":"2017-11-20T09:57:10","date_gmt":"2017-11-20T08:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47296"},"modified":"2017-11-27T19:42:29","modified_gmt":"2017-11-27T18:42:29","slug":"schema-sintetico-degli-argomenti-nel-dialogo-ichino-sacconi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47296","title":{"rendered":"SCHEMA SINTETICO DEGLI ARGOMENTI NEL DIALOGO ICHINO-SACCONI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Lorenzo Sacconi: &#8220;In realt\u00e0 il comportamento degli imprenditori, come quello dei lavoratori non risponde a un modello fondato sulla razionalit\u00e0&#8221; &#8211; La replica: &#8220;Pur con tutti i loro limiti, che possono essere individuati e studiati, i modelli fondati sulla razionalit\u00e0 dei comportamenti spiegano pur sempre una parte rilevante della realt\u00e0 economica e sociale&#8221;<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nQuella che segue \u00e8 una tabella sintetica che ho predisposto al fine di rendere pi\u00f9 facilmente fruibile <strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47292\" target=\"_blank\">lo scambio epistolare tra Lorenzo Sacconi e me<\/a><\/strong>, svoltosi in preparazione di una sessione della conferenza annuale della Societ\u00e0 Italiana di Diritto ed Economia che si svolger\u00e0 a Roma il 15 dicembre prossimo: ivi i link ad altri scritti di Lorenzo Sacconi e miei, per chi volesse approfondire l&#8217;argomento<\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_47300\" style=\"width: 317px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47300\" class=\"wp-image-47300\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Pietro-Ichino-4-300x168.jpg\" alt=\"Pietro Ichino 4\" width=\"307\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Pietro-Ichino-4.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Pietro-Ichino-4-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/><p id=\"caption-attachment-47300\" class=\"wp-caption-text\">Pietro Ichino<\/p><\/div>\n<div id=\"attachment_47491\" style=\"width: 279px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47491\" class=\"wp-image-47491\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lorenzo-Sacconi-3-300x200.jpg\" alt=\"Lorenzo Sacconi 3\" width=\"269\" height=\"179\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lorenzo-Sacconi-3-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lorenzo-Sacconi-3-150x100.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lorenzo-Sacconi-3.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 269px) 100vw, 269px\" \/><p id=\"caption-attachment-47491\" class=\"wp-caption-text\">Lorenzo Sacconi<\/p><\/div>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">..<br \/>\n<\/span><\/p>\n<table style=\"height: 5687px;\" width=\"650\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>In questa colonna sonportate le tesi di Lorenzo Sacconi <\/strong><strong>(in nero)<\/strong><strong> o di Pietro Ichino <\/strong><strong>(in blu)<\/strong><\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>In questa colonna sono riportate le risposte, rispettivamente di P.I.<\/strong> <strong>(in blu)<\/strong><strong>, o di L.S. <\/strong><strong>(in nero)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">\n<h4>Lorenzo Sacconi<\/h4>\n<\/td>\n<td width=\"350\">\n<h4><span style=\"color: #333399;\">Pietro Ichino<\/span><\/h4>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><strong>1. Il modello prescelto<\/strong><\/p>\n<p>Ogni lavoratore pu\u00f2 compiere, oppure no, un <em>investimento specifico<\/em> sul proprio capitale umano, in funzione delle esigenze della propria azienda, suscettibile di migliorarne l&#8217;efficienza, ma utile soltanto l\u00ec e non altrove: donde l&#8217;effetto <em>lock-in<\/em> a danno del lavoratore, il quale pu\u00f2 valorizzare il proprio investimento soltanto se resta nella stessa impresa, non se si sposta in un\u2019altra. Se non si impedisce il licenziamento, l\u2019imprenditore pu\u00f2 approfittarne.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\"><strong>1. Gli altri modelli possibili<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Il modello basato sull\u2019<em>investimento specifico<\/em> del singolo lavoratore \u00e8 importante e utile per illuminare una parte della realt\u00e0 dei rapporti di lavoro. Ma \u00e8 ancora molto generico: occorre anche chiarire se si ragiona di un\u2019impresa operante in un mercato del lavoro monopsonistico, oppure no.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Questo modello, poi, pu\u00f2 proporsi di spiegare soltanto la necessit\u00e0 di una limitazione del potere di licenziare, non la necessit\u00e0 della sanzione reintegratoria. A favore della sanzione indennitaria c\u2019\u00e8 invece tutta un\u2019altra parte di realt\u00e0, almeno altrettanto importante, che non pu\u00f2 essere ignorata:<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Il discorso non \u00e8 limitato al modello dell\u2019impresa operante in un mercato del lavoro monopsonistico: anche in un mercato concorrenziale le imperfezioni informative e la non razionalit\u00e0 dei comportamenti conduce a risultati non dissimili, per l\u2019aspetto di cui stiamo discutendo.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 altre declinazioni possibili del modello Principal\/Agent, con le altre possibili incidenze del <em>moral hazard<\/em>;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 il rapporto di lavoro come rapporto assicurativo (e la limitazione del licenziamento come copertura assicurativa a carico dell\u2019imprenditore, che non pu\u00f2 essere illimitata).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Un aumento della protezione della stabilit\u00e0 dei lavoratori nell\u2019impresa favorisce gli investimenti volti a rendere pi\u00f9 produttivo il lavoro. Viceversa, una riduzione della stabilit\u00e0 stessa corrisponde a una visione generale in cui al basso livello di trattamento corrisponde una bassa produttivit\u00e0.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Il discorso, poi, non pu\u00f2 fermarsi al livello <em>micro<\/em>. Vanno considerati anche, sul piano <em>macro<\/em>:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 l\u2019esigenza di evitare la penalizzazione degli outsider: si pu\u00f2 anche forzare l\u2019impresa a riservare ai dipendenti un trattamento pi\u00f9 elevato per favorire gli investimenti che rendono il lavoro pi\u00f9 produttivo, ma questo pu\u00f2 generare disoccupazione;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 l\u2019esigenza di favorire la migliore allocazione delle risorse umane, che \u00e8 ostacolata dalla vischiosit\u00e0 del tessuto produttivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Per realizzare il migliore bilanciamento di tutte queste esigenze la <em>liability rule<\/em> (sanzione indennitaria), con la maggiore modulabilit\u00e0 dell\u2019entit\u00e0 della sanzione, appare molto pi\u00f9 adatta della <em>property rule <\/em>(sanzione reintegratoria).<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><strong>2. Sviluppo dell\u2019argomento di L.S.<\/strong><\/p>\n<p>Se l&#8217;imprenditore \u00e8 libero di licenziare, il lavoratore che abbia compiuto l&#8217;<em>investimento specifico<\/em> non potr\u00e0 rivendicare alcuna spartizione del frutto del proprio investimento: rischierebbe infatti di essere licenziato.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\"><strong>2. Repliche e obiezioni di P.I. su questo punto<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Prima obiezione: nel mondo reale, quando il lavoratore abbia compiuto l\u2019investimento specifico, l\u2019imprenditore non ha alcun interesse a licenziarlo, anche perch\u00e9 il nuovo assunto \u00e8 probabilmente meno produttivo.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Il risultato della libert\u00e0 di licenziare \u00e8 dunque un disincentivo per i lavoratori a compiere quell&#8217;<em>investimento specifico<\/em>. Con un effetto generale depressivo sulla produttivit\u00e0 del lavoro e una perdita di efficienza e di competitivit\u00e0 delle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Seconda obiezione: il licenziamento del lavoratore che si \u00e8 impegnato di pi\u00f9, crea in capo all\u2019imprenditore una reputazione che lo condanna ad avere lavoratori poco propensi a impegnarsi. Ne deriva che egli \u00e8 un cattivo imprenditore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">I lavoratori migliori tenderanno a evitare l\u2019impresa scorretta e rapace.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">\u00c8 vero che in un mercato del lavoro perfetto questo comportamento peggiora la reputazione dell\u2019imprenditore, allontanandone i lavoratori migliori; ma nella realt\u00e0 il mercato del lavoro non \u00e8 perfetto: in particolare ai lavoratori futuri manca l\u2019informazione su quanto accaduto in precedenza. E, addirittura, la riforma del 2015, favorendo la soluzione transattiva, aiuta l\u2019imprenditore a nascondere il licenziamento abusivo.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Quanto al possibile difetto di informazione dei lavoratori futuri sul comportamento passato dell\u2019imprenditore, in realt\u00e0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 in qualsiasi azienda ogni caso di licenziamento \u00e8 considerato e seguito da tutti i lavoratori con grande attenzione;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 la stessa organizzazione sindacale ha, tra le altre, la funzione di assicurare la memoria storica circa le vicende di ciascuna azienda;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211;\u00a0\u00a0 i dati disponibili, comunque, indicano che le riforme del 2012 e del 2015 non hanno prodotto un aumento rilevante della frequenza dei licenziamenti.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Comunque, teorizzare una capacit\u00e0 dei lavoratori di scegliere l\u2019imprenditore migliore sulla base della sua reputazione significa presupporre un mercato del lavoro in cui tutti operano razionalmente, disponendo di tutte le informazioni rilevanti per la decisione. La realt\u00e0 \u00e8 molto pi\u00f9 imperfetta.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Anche escludere questa capacit\u00e0 dei lavoratori, per\u00f2, costituisce un\u2019astrazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Sarebbe interessante ragionare su dati che ci dicano quanto i lavoratori, nel tessuto produttivo italiano attuale, sono effettivamente capaci di scelta.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">La sanzione della reintegrazione comminata contro il licenziamento opportunistico d\u00e0 al lavoratore il necessario potere di negoziazione con l&#8217;imprenditore del premio per l&#8217;investimento specifico (ma meglio ancora sarebbe l\u2019istituzione in seno all\u2019impresa di un meccanismo cogestionale, che affidi a un organismo paritetico la decisione sia riguardo ai licenziamenti, sia riguardo alle dinamiche retributive in relazione all\u2019andamento dell\u2019impresa).<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Se il problema \u00e8 quello di impedire il licenziamento opportunistico, perch\u00e9 la sola sanzione efficace dovrebbe consistere nella reintegrazione? Perch\u00e9 mai non potrebbe essere efficace una sanzione indennitaria di entit\u00e0 pari o superiore al beneficio dell\u2019investimento specifico di cui l\u2019imprenditore potrebbe essere interessato ad appropriarsi indebitamente?<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #000000;\">Il ragionamento schematizzato sopra non \u00e8<\/span> riferito soltanto all&#8217;azienda situata in un mercato del lavoro monopsonistico: anche quando l&#8217;azienda si collochi in un mercato del lavoro bilateralmente concorrenziale \u00e8 comunque sempre operante l&#8217;effetto <em>lock-in<\/em> prodotto dall&#8217;investimento specifico.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Se questo fosse vero, come si spiegherebbe il fatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi economicamente maturi contro il licenziamento ingiustificato si applica soltanto una sanzione indennitaria e non la reintegrazione?<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><\/td>\n<td width=\"350\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">\n<h4><span style=\"color: #333399;\">Pietro Ichino<\/span><\/h4>\n<\/td>\n<td width=\"350\">\n<h4>Lorenzo Sacconi<\/h4>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\"><strong>3. Il passaggio dalla <em>property<\/em> alla <em>liability rule<\/em> (armonizzazione rispetto agli altri ordinamenti europei)<\/strong><\/span><\/td>\n<td width=\"350\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Repliche e obiezioni di L.S.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">La riforma del 2012-2015 ha mirato ad allineare il nostro con gli ordinamenti dei principali Paesi europei, sostituendo per i nuovi rapporti di lavoro il vecchio apparato sanzionatorio dell\u2019art. 18 St.lav.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">\u2013 configurabile sostanzialmente come una <em>property rule<\/em> \u2013 con un apparato sanzionatorio costituito da una <em>liability rule<\/em>, cio\u00e8 una sanzione di tipo indennitario.<\/span><\/td>\n<td width=\"350\">Possiamo dire che la tendenziale deindustrializzazione di paesi come gli USA e l\u2019UK rispetto a Germania e Giappone , e la tendenziale discesa della qualit\u00e0\u00a0 dell\u2019occupazione industriale in Italia (salari pi\u00f9 bassi, qualifiche pi\u00f9 basse, tipologia di produzioni pi\u00f9 basse) riflettono esattamente gli effetti del venir progressivamente meno della protezione degli investimenti specifici e della complementariet\u00e0 tra le risorse\u00a0 umane e cognitive degli occupati?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">In questo modo il <em>policy maker<\/em> si propone di soddisfare diverse esigenze.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">A) La necessit\u00e0 di ridurre la vischiosit\u00e0 del tessuto produttivo conseguente al regime di <em>job property<\/em>, per favorire la migliore allocazione delle risorse umane.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">B) La necessit\u00e0 di prestabilire in modo certo l\u2019entit\u00e0 della copertura assicurativa che il contratto offre al lavoratore, in relazione alle sopravvenienze negative.<\/span><\/td>\n<td width=\"350\">La sanzione della reintegrazione combinata con l\u2019incertezza dell\u2019esito della causa presenta questo vantaggio rispetto al risarcimento prefissato (che potrebbe essere troppo basso rispetto al beneficio conseguente all\u2019investimento specifico del lavoratore): essa spinge a una soluzione concordata che tiene conto dei termini effettivi della contesa (il valore cui il lavoratore aspira e di cui l\u2019impresa vorrebbe appropriarsi) su cui le parti sono informate meglio di chiunque altro.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">C) L\u2019esigenza di attuare meglio il principio costituzionale di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali in materia di struttura e organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, in una situazione nella quale le ragioni delle scelte di scioglimento dei rapporti di lavoro, essendo costituite dall\u2019attesa di una perdita come conseguenza dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, cio\u00e8 da valutazioni <em>de futuro<\/em>, non sono dimostrabili in giudizio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Le sopravvenienze negative per le quali l\u2019imprenditore pu\u00f2 essere ragionevolmente interessato a recedere dal contratto di lavoro possono essere molte:<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> &#8211; shock tecnologico esterno;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">&#8211; necessit\u00e0 di competenze diverse;<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> &#8211; previsione di contrazione del lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Il \u201cfiltro automatico\u201d costituito da un <em>severance cost<\/em>, lasciando al giudice il controllo sui possibili motivi illeciti nascosti (discriminazioni, rappresaglie, ecc.) appare la soluzione pi\u00f9 efficiente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Se si attribuisce al giudice il controllo su queste ragioni, viene meno l\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte economico-organizzative dell\u2019imprenditore.<\/span><\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">La<\/span> gerarchia aziendale e l\u2019autorit\u00e0 sono riconosciute dall\u2019ordinamento: non \u00e8 questo in discussione. Esse, per\u00f2 possono sfociare in abusi; la ragione \u00e8 che i lavoratori fanno investimenti in capitale umano specifici, forieri di surplus di valore, di cui la parte in posizione di autorit\u00e0 pu\u00f2 cercare d\u2019appropriarsi iniquamente; e un mezzo per farlo \u00e8 il licenziamento.<\/p>\n<p>Noi qui stiamo trattando solo di questi casi, nei quali il licenziamento non \u00e8 giustificato. Oppure vogliamo dire che i lavoratori possono fare \u201cazzardo morale\u201d, ma i manager e i proprietari non possono abusare della loro autorit\u00e0?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">D) La sanzione reintegratoria, che genera di fatto una situazione di <em>job property<\/em>, pu\u00f2 favorire atteggiamenti opportunistici da parte della persona che lavora, talvolta difficilmente dimostrabili in giudizio. E questi possono\u00a0 avere effetti depressivi sulla produttivit\u00e0 del lavoro.<\/span><\/td>\n<td width=\"350\">\u00c8 pacifico che in questo caso il giudice deve poter convalidare il licenziamento.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">E) l\u2019esigenza di ridurre un tasso di contenzioso, in materia di cessazione dei rapporti di lavoro, che in Italia aveva raggiunto valori enormemente superiori rispetto a quelli degli altri maggiori Paesi europei (obiettivo raggiunto: dal 2012 al 2016 si \u00e8 registrata la riduzione di un terzo del contenzioso giudiziale su questa materia).<\/span><\/td>\n<td width=\"350\">In questa riduzione dei casi di controversia giudiziale si manifesta il fatto che l\u2019ordinamento lascia il lavoratore solo \u2013 e molto pi\u00f9 debole di prima \u2013 di fronte al potere dell\u2019imprenditore di licenziare.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\">Ma \u2013 come si \u00e8 gi\u00e0 visto \u2013 non risulta che le riforme del 2012-2015 abbiano avuto l\u2019effetto di un aumento rilevante della frequenza dei licenziamenti.<\/span><\/td>\n<td width=\"350\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><\/td>\n<td width=\"350\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">\n<h4>Lorenzo Sacconi<\/h4>\n<\/td>\n<td width=\"350\">\n<h4><span style=\"color: #333399;\">Pietro Ichino<\/span><\/h4>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\"><strong>4. Il contenzioso giudiziale e i suoi esiti<\/strong><\/p>\n<p>I casi di decisione di reintegro gi\u00e0 prima delle riforme del 2012-2015 erano pochissimi, specie quando si fosse trattato di violazioni del giustificato motivo economico, poich\u00e9 le parti si mettevamo d\u2019accordo prima, accordandosi sulla buonuscita. La possibilit\u00e0\/minaccia che il giudice ordinasse il reintegro semplicemente rendeva lo status quo della contrattazione sulla buonuscita, cio\u00e8 il caso in cui le parti non si fossero messe d\u2019accordo, e sarebbero andate al licenziamento con eventuale ricorso al giudice, meno sbilanciato a danno del lavoratore (che ovviamente di per s\u00e9 e per la forza dell\u2019argomento basato sul lock in, \u00a0\u00e8 parte debole, cio\u00e8 incline ad accettare condizioni al ribasso pur \u00a0di non esser licenziato). Con probabilit\u00e0 positiva la minaccia di licenziamento diventava nulla, e\u00a0il suo valore atteso quindi ridotto.<\/td>\n<td width=\"350\"><span style=\"color: #333399;\"><strong>Obiezione e replica di P.I.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Ma la teoria dell\u2019autoselezione delle parti litiganti insegna che<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">a) il numero delle controversie giudiziali dipende esclusivamente dall\u2019incertezza circa l\u2019esito del giudizio e dalle asimmetrie informative in proposito (questo \u00e8 il motivo per cui dal 2012 il contenzioso in questa materia si \u00e8 notevolmente ridotto);<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">b) il contenuto della transazione stragiudiziale fra le parti dipende da ci\u00f2 che esse si attendono come esito dell\u2019ipotetico giudizio: se dunque l\u2019esito probabile per l\u2019imprenditore \u00e8 un <em>severance cost<\/em> C, la transazione si attester\u00e0 poco sotto questo importo.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333399;\">Se riteniamo che il <em>severance cost<\/em> \u2013 in assenza di mancanza grave del lavoratore \u2013 previsto dalla riforma del 2015 (in linea con quello degli altri Paesi europei maggiori) sia troppo basso, aumentiamolo; ma \u00e8 bene che esso sia stabilito dal legislatore e conoscibile <em>ex ante<\/em>, e non dipenda volta per volta dall\u2019orientamento pro-labour o pro-business del giudice.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lorenzo Sacconi: &#8220;In realt\u00e0 il comportamento degli imprenditori, come quello dei lavoratori non risponde a un modello fondato sulla razionalit\u00e0&#8221; &#8211; La replica: &#8220;Pur con tutti i loro limiti, che possono essere individuati e studiati, i modelli fondati sulla razionalit\u00e0 dei comportamenti spiegano pur sempre una parte rilevante della realt\u00e0 economica e sociale&#8221; . Quella [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-47296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/47296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=47296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/47296\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=47296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=47296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=47296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}