
{"id":48233,"date":"2018-01-28T18:28:12","date_gmt":"2018-01-28T17:28:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48233"},"modified":"2018-01-28T22:31:55","modified_gmt":"2018-01-28T21:31:55","slug":"impiego-pubblico-2-la-responsabilita-della-dirigenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48233","title":{"rendered":"IMPIEGO PUBBLICO: LA RESPONSABILIT\u00c0 DELLA DIRIGENZA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Le amministrazioni che non esercitano il potere disciplinare se non dopo la condanna penale dell&#8217;impiegato scorretto abdicano alle proprie prerogative, consentendo il degrado della qualit\u00e0 del servizio e la perdita di prestigio della funzione<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura di Marilena Lualdi<\/em> <em>pubblicata sul quotidiano <\/em>La Provincia<em> di Como il 28 gennaio 2018 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico del 15 gennaio,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48056\" target=\"_blank\">Un appello in difesa della scuola (e della funzione) pubblica<\/a>, <em>e quello del 29 gennaio,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48239\" target=\"_blank\">Scuola pubblica: il motivo assurdo di una inerzia<\/a> \u00a0 <em>\u00a0<\/em> \u00a0 <em><br \/>\n<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Provincia-Como-28.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #ffffff;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"icona-dwl8\" width=\"53\" height=\"53\" \/><span style=\"color: #0000ff;\">Scarica la pagina de <em>La Provincia<\/em> in formato Pdf<\/span><\/span><\/a><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-48235\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-2-300x168.jpg\" alt=\"Lavoro pubblico 2\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-2.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-2-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/strong><\/p>\n<p>Le norme ci sono: vanno solo applicate, per il buon nome delle amministrazioni e degli stessi dipendenti. Il management pubblico deve riappropriarsi delle proprie prerogative dirigenziali, alle quali in passato troppo spesso ha abdicato. Cos\u00ec sul caso del licenziamento nel Comune di Como interviene il senatore Pietro Ichino, giurista e \u00a0docente di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 di Milano.<\/p>\n<p><strong>Professor Ichino, n<\/strong><strong>el Comune di Como \u00e8 avvenuto il primo licenziamento di una dipendente, accusata di aver falsificato l\u2019orario di ingresso sul lavoro in tre casi: un caso previsto specificamente dalla nuova legge sui licenziamenti nella pubblica amministrazione. Pu\u00f2 ricordare ai lettori gli altri casi che comportano questa conseguenza?<br \/>\n<\/strong>La nuova legge prevede specificamente il caso della falsit\u00e0 nelle registrazioni relative alla presenza dell\u2019impiegato in ufficio: il legislatore la ha emanata in considerazione della frequenza abnorme di questo comportamento nelle amministrazioni pubbliche. Ma \u00e8 pur sempre in vigore una norma generale che punisce tutti gli inadempimenti gravi dei doveri contrattuali dei dipendenti pubblici: una norma in tutto simile a quella in vigore per i dipendenti di aziende private.<\/p>\n<p><strong>Ci sono degli ulteriori casi o dei correttivi che si dovranno affrontare a suo parere per questa problematica, alla luce anche dei primi risultati?<br \/>\n<\/strong>Le norme legislative ci sono: non consiglierei altri interventi normativi, se non per semplificare le procedure, che talvolta nascondono qualche trappola. In particolare, non considero opportuno che la legge specifichi troppo la casistica delle possibili mancanze disciplinari: per questo bastano le disposizioni generali. Le amministrazioni che intendono esercitare il potere disciplinare in modo serio e corretto possono gi\u00e0 farlo. Il fatto \u00e8 che spesso le amministrazioni non lo esercitano con il dovuto rigore e tempestivit\u00e0: si limitano a sanzionare soltanto le mancanze pi\u00f9 gravi, costituenti reato, e lo fanno solo dopo che esse sono state accertate e punite dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in sede penale.<\/p>\n<p><strong>Secondo lei aspettare la sentenza penale \u00e8 sbagliato?<br \/>\n<\/strong>Quando la mancanza riguarda la prestazione lavorativa, e l\u2019amministrazione \u00e8 in grado di acquisirne la prova, \u00e8 la legge che le impone di provvedere immediatamente sul piano disciplinare, senza aspettare l\u2019eventuale sentenza penale: mi riferisco all\u2019articolo 55-<em>ter<\/em> del Testo Unico della disciplina dell\u2019impiego pubblico.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 le amministrazioni per lo pi\u00f9 non applicano questa norma?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 i dirigenti preferiscono esimersi da questa responsabilit\u00e0. \u00c8 un atteggiamento pilatesco. E profondamente sbagliato: l\u2019esercizio del potere disciplinare, di regola, dovrebbe precedere, non seguire l\u2019intervento del giudice penale. E non dovrebbe esserci bisogno dell\u2019intervento della polizia giudiziaria per perseguire disciplinarmente le mancanze nel luogo di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Qualche esempio?<\/strong><br \/>\nUltimamente i professori di Roma e di Riccione scoperti a inviare a proprie allieve sms di contenuto erotico: in entrambi i casi la mancanza \u00e8 gravissima e la sua imputabilit\u00e0 al docente \u00e8 certa. Eppure in entrambi i casi le amministrazioni scolastiche competenti hanno preferito sospendere il professore cautelarmente, in attesa dell\u2019esito del giudizio penale. Col rischio molto concreto che fra uno o due anni, quando lo scandalo pubblico sar\u00e0 sopito, la pena venga patteggiata, ci\u00f2 che non configura riconoscimento del reato da parte dell\u2019interessato; e che l\u2019amministrazione ridia al professore indegno la sua cattedra.<\/p>\n<p><strong>I sindacati, senza entrare nel merito dello specifico caso per ora, hanno sostenuto che gli uffici comunali comaschi forniscono un buon servizio e l&#8217;impiegata licenziata in questione non era mai stata contestata nel suo lavoro. Sono elementi che possono incidere ed essere esibiti in una causa?<br \/>\n<\/strong>Non conosco il caso specifico. Ma, in linea generale, il fatto di essere incensurato, di essersi comportato in modo corretto fino a ieri, non significa che oggi un impiegato non possa commettere per la prima volta una mancanza, anche grave.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-48236\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-1-300x160.png\" alt=\"Lavoro pubblico 1\" width=\"300\" height=\"160\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-1.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Lavoro-pubblico-1-150x80.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Tra le novit\u00e0 c\u2019\u00e8 anche il tema <em>whistleblowing<\/em>, cio\u00e8 la tutela di chi segnala irregolarit\u00e0 o reati. Pu\u00f2 spiegarne l\u2019importanza ai nostri lettori? E ha gi\u00e0 dato i primi effetti a suo parere?<br \/>\n<\/strong>La legge che il Parlamento ha varato proprio allo scadere della legislatura \u00e8 molto importante, perch\u00e9 impone alle amministrazioni e alle grandi imprese di predisporre il canale riservato indispensabile affinch\u00e9 chi ha una informazione utile per prevenire malversazioni possa fornirla all\u2019organo competente senza il timore n\u00e9 di causare danni indebiti, n\u00e9 di subire rappresaglie. In diverse situazioni questo \u00e8 gi\u00e0 stato sperimentato anche prima di questa legge, sulla scorta dell\u2019esperienza statunitense e britannica, con esiti molto positivi.<\/p>\n<p><strong>Sempre i sindacati temono che cresca un clima in cui comunque i dipendenti pubblici sono facilmente bollati come fannulloni. Che cosa ne pensa?<br \/>\n<\/strong>Il prestigio della funzione pubblica si difende facendo funzionare bene le amministrazioni e mostrando che ciascun pubblico dipendente svolge il suo lavoro \u201ccon onore e disciplina\u201d, come dice la Costituzione. Perch\u00e9 questo avvenga \u00e8 indispensabile avere una dirigenza pubblica responsabilizzata, innanzitutto, circa i risultati da conseguire: risultati che si devono misurare su obiettivi espressi in termini quantitativi precisi; dunque anche una dirigenza capace di esercitare tutte le proprie prerogative manageriali.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le amministrazioni che non esercitano il potere disciplinare se non dopo la condanna penale dell&#8217;impiegato scorretto abdicano alle proprie prerogative, consentendo il degrado della qualit\u00e0 del servizio e la perdita di prestigio della funzione . 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