
{"id":48281,"date":"2018-01-30T13:48:58","date_gmt":"2018-01-30T12:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48281"},"modified":"2018-02-04T22:46:52","modified_gmt":"2018-02-04T21:46:52","slug":"gli-effetti-sulloccupazione-degli-incentivi-economici-e-della-disciplina-dei-licenziamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48281","title":{"rendered":"GLI EFFETTI SULL\u2019OCCUPAZIONE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI E DELLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Un giuslavorista aperto al confronto con gli economisti del lavoro discute degli effetti della riforma del lavoro sullo stock e i flussi occupazionali, contestando metodo e risultati di una ricerca in proposito<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervento <strong>di Valerio Speziale<\/strong>, professore di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 di Chieti e Pescara, 30 gennaio 2018, in risposta all&#8217;articolo <strong>di Andrea Ichino<\/strong>, professore di economia del lavoro all&#8217;Istituto Universitario Europeo di Firenze,\u00a0 pubblicato sul Corriere Economia del 24 dicembre 2017,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48045\" target=\"_blank\">Quanto hanno pesato gli sgravi e quanto la nuova disciplina dei licenziamenti sulle assunzioni stabili<\/a><em> , che a sua volta si riferiva al saggio di Paolo Sestito ed Eliana Viviano,<\/em> Firing costs and firm hiring: Evidence from an Italian reform <em>in corso di pubblicazione sulla rivista<\/em> <a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/economicpolicy\" target=\"_blank\">Economic Policy<\/a> &#8211;\u00a0<em>All&#8217;intervento di V.A. risponde A.I.: per rendere pi\u00f9 chiaro il confronto, in questo post le risposte sono inserite subito dopo il passaggio dell&#8217;intervento di V.S. a cui si riferiscono, evidenziate con margine rientrato, carattere corsivo e colore blu &#8211; Il dialogo, ovviamente, resta apertissimo: altri interventi, sia di Valerio Speziale sia di chiunque altro, verranno pubblicati e segnalati nella <\/em>Nwsl<em> settimanale <\/em><em>&#8211; In argomento v. anche il<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47292\" target=\"_blank\">Dialogo tra un economista e un giuslavorista sulla riforma dei licenziamenti<\/a> \u00a0\u00a0<em> \u00a0\u00a0<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_40488\" style=\"width: 222px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-40488\" class=\"size-full wp-image-40488\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale.jpg\" alt=\"Valerio Speziale\" width=\"212\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale.jpg 212w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Speziale-134x150.jpg 134w\" sizes=\"auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px\" \/><p id=\"caption-attachment-40488\" class=\"wp-caption-text\">Valerio Speziale<\/p><\/div>\n<p>Nel dibattito sulle conseguenze delle recenti riforme del lavoro, vi sono commenti contrastanti che tendono ad enfatizzare o a sottostimare i risultati conseguiti. Sono d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di operare con giudizi prudenti, evitando i commenti da campagna elettorale. Non vi \u00e8 dubbio, peraltro, che i dati a nostra disposizione ci consentono alcune considerazioni.<\/p>\n<p>\u00c8 vero, innanzitutto, che la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47392\" target=\"_blank\">sostanziale invarianza nel numero dei licenziamenti<\/a> sia prima che dopo il 2015 conferma che la nuova disciplina non ha incentivato i recessi del datore di lavoro. Essa tuttavia costituisce una conferma empirica di quanto molti giuristi ed economisti stanno da tempo sostenendo: e cio\u00e8 gli effetti limitati (o in molti casi inesistenti) delle riforme del lavoro su alcune variabili economiche, come la \u201cfluidificazione del tessuto produttivo\u201d (per usare le parole utilizzate nella <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48085\" target=\"_blank\"><em>Newsletter<\/em> del 15 gennaio<\/a>), o l\u2019aumento\/diminuzione dei livelli di occupazione. Mentre, al contrario, sia a livello europeo che nazionale, si sostiene esattamente il contrario, favorendo l\u2019introduzione di riforme che riducono in modo consistente i diritti dei lavoratori senza realizzare i risultati economici sperati.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">Il Jobs Act non pu\u00f2 aver avuto effetti percepibili sui licenziamenti nei mesi immediatamente successivi al 2015 perch\u00e9 si applica solo ai nuovi assunti. In ogni caso il semplice confronto tra prima e dopo il 2015 \u00e8 poco informativo, quale che sia la variabile considerata, dato che sarebbe un confronto tra fasi cicliche diverse. Proprio per questo \u00e8 necessario un esercizio econometrico come quello di Sestito e Viviano, finalizzato a effettuare confronti a parit\u00e0 di ogni fattore di confondimento degli effetti causali del Jobs Act.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/span><\/em><\/p>\n<p>La drastica <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\" target=\"_blank\">diminuzione del contenzioso giudiziale<\/a> nel settore privato \u00e8 un\u2019altra realt\u00e0 indiscutibile. Essa, peraltro, non mi sembra possa essere valutata positivamente, nella misura in cui si consideri la tutela giurisdizionale come un fattore fondamentale nell\u2019ambito di uno stato di diritto. Tra l\u2019altro, il \u201ccrollo\u201d del contenzioso \u00e8 qui legato alla \u201cinutilit\u00e0\u201d di un processo che ha costi elevati (sia in termini di tasse per l\u2019accesso al servizio giustizia che di compensi agli avvocati) e conseguenze molto scarse, vista l\u2019esiguit\u00e0 delle tutele garantite dalla legge in caso di licenziamento ingiustificato. In sostanza, non si fanno cause, perch\u00e9 non ne vale la pena dal punto di vista economico e in quanto i diritti tutelati sono assai modesti. Si tratta di una \u201cdeflazione\u201d della tutela giurisdizionale attuata con la sottrazione dei diritti sostanziali e con l\u2019aggravio dei costi processuali che non \u00e8 coerente con i principi costituzionali a tutela del lavoro.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Non spetta a me, economista, valutare dal punto di vista giuridico i costi e i benefici del contenzioso in materia di lavoro. Dal punto di vista economico, i costi sono indubbi e sono stati misurati da numerosi studi sia per le parti in causa che per la collettivit\u00e0. Proprio per questo \u00e8 auspicabile l\u2019incentivazione degli accordi extra-giudiziali, previsti dalla legge Fornero. Sarebbe opportuna una raccolta sistematica dei dati relativi a questa soluzione delle controversie, per valutarne oggettivamente gli effetti anche in termini di tutela effettiva dei lavoratori.\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Venendo alla questione degli effetti sull\u2019occupazione del Jobs Act, mi sembra che i dati siano indiscutibili. I forti incentivi economici triennali (gennaio 2015 \u2013 dicembre 2017) hanno svolto un ruolo determinante, se non addirittura esclusivo. I dati dell\u2019Osservatorio sul precariato dell\u2019Inps mettono in evidenza che, dopo il boom del 2015 &#8211; con un 54% di rapporti stabili determinato dal forte sgravio contributivo che \u00e8 all\u2019origine del 60,8% di queste assunzioni \u2013 i contratti a tempo indeterminato si sono drasticamente ridotti gi\u00e0 nel 2016 (32,9%), per poi diminuire ulteriormente nel 2017 (24% nei primi otto mesi). Diminuzione legata all\u2019esaurirsi dell\u2019incentivo economico iniziale, con la sua sostituzione con uno sgravio molto pi\u00f9 ridotto o riferito solo ad alcune categorie di lavoratori. Le rilevazioni Istat riferite a Novembre 2017 mostrano come \u2013 su base annua &#8211;\u00a0 i nuovi posti di lavoro siano 497 mila, di cui 450 mila a termine e 48 mila permanenti. \u00c8 evidente dunque, che la nuova disciplina del contratto a tutele crescenti (CTC) ha avuto effetti inesistenti (o assai ridotti) sulle assunzioni stabili.<\/p>\n<p>Lo studio della Banca D\u2019Italia di Paolo Sestito e Eliana Viviano conferma queste conclusioni. L\u2019analisi cerca di distinguere gli effetti sull\u2019occupazione degli sgravi contributivi rispetto a quelli determinati dalla riduzione di tutele nei licenziamenti. Gli autori concludono che il 40% delle nuove assunzioni \u2013 che corrisponde al 20% del totale dei nuovi contratti nel periodo \u2013 \u00e8 legato agli incentivi economici, mentre il 5% dei nuovi rapporti di lavoro \u2013 pari all\u20191% del totale includendo altri contratti \u2013 pu\u00f2 essere ascritto alla <em>interazione<\/em> delle due interventi (sgravi contributivi e riforma dei licenziamenti con il contratto a tutele crescenti). Alcune considerazioni: a) i risultati mi sembrano assai modesti, in senso assoluto; b) l\u2019effetto \u00e8 ancora meno positivo se si pensa alla drastica riduzione delle tutele garantite al lavoratore in caso di licenziamento; c) questi risultati, contrariamente a quanto sostenuto da Andrea Ichino, non sono dovuti esclusivamente al CTC, bens\u00ec all\u2019azione congiunta dei benefici economici e della riforma dei licenziamenti. Non mi sembra comunque che vi sia un dimostrazione sicura degli effetti sull\u2019occupazione del contratto a tutele crescenti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Lo studio quasi sperimentale di Sestito e Viviano misura gli effetti che riassumo cos\u00ec nel <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48045\" target=\"_blank\">mio articolo<\/a>: \u201cDurante il 2015, nel campione esaminato, le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato sono state circa 10.000 al mese. Di queste, il 20% \u00e8 attribuibile alla decontribuzione e l\u20198% \u00e8 dovuto alla nuova disciplina dei licenziamenti.\u201d E lo fa in modo attendibile perch\u00e9 controlla, in modo quasi sperimentale, per i fattori di confondimento che invece rendono difficile interpretare le statistiche da lei riportate. Se gli effetti siano grandi o piccoli \u00e8 un giudizio di valore che lascio ai lettori. Certamente non si pu\u00f2 affermare che la modifica della disciplina dei licenziamenti non abbia avuto effetti.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Lo studio, comunque, si presta anche a critiche di metodo. Gli autori analizzano i flussi del mercato del lavoro nei mesi di Gennaio e Febbraio (per i benefici contributivi) e le assunzioni permanenti dovute ad entrambe le politiche (CTC e incentivi) da marzo a giugno 2015. La comparazione \u00e8 effettuata tra imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti e quelle con meno di 15 dipendenti. <em>Un primo rilievo critico<\/em> \u00e8 legato alla brevit\u00e0 dei periodi temporali esaminati. Si tratta di tempi troppo esigui per poter fornire conclusioni con un certo grado di attendibilit\u00e0 e la successiva evoluzione delle assunzioni in conseguenza dell\u2019esaurimento dei benefici economici conferma questa osservazione.<\/p>\n<div id=\"attachment_43039\" style=\"width: 212px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-43039\" class=\" wp-image-43039\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Andrea-2.jpg\" alt=\"Andrea Ichino\" width=\"202\" height=\"275\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Andrea-2.jpg 180w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Andrea-2-110x150.jpg 110w\" sizes=\"auto, (max-width: 202px) 100vw, 202px\" \/><p id=\"caption-attachment-43039\" class=\"wp-caption-text\">Andrea Ichino<\/p><\/div>\n<p style=\"padding-left: 150px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Su questo parzialmente concordo: i tempi sono esigui. Tuttavia, a causa delle differenti date di entrata in vigore delle diverse norme, offrono comunque la possibilit\u00e0 di una valutazione quasi sperimentale pi\u00f9 informativa del semplice confronto tra \u201cil prima e il dopo\u201d, almeno secondo gli standard della moderna analisi econometrica. Inoltre, l\u2019effetto dell\u2019incentivo fiscale potrebbe aver comportato un\u2019anticipazione delle assunzioni future, ma l\u2019esercizio empirico di Sestito e Viviano prova proprio a tenere conto di questo.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Inoltre vengono presi in considerazione lavoratori che vengono selezionati tra coloro \u201celigibili\u201d &#8211; e cio\u00e8 idonei per l\u2019incentivo in quanto non occupati su basi permanenti nel semestre precedente alla nuova assunzione &#8211; e i lavoratori privi di tale caratteristica oltre che sulle imprese con pi\u00f9 di 15 o con meno di 15 dipendenti. Una <em>seconda critica<\/em> \u00e8 connessa al fatto che l\u2019analisi dei gruppi di lavoratori dovrebbe essere effettuata su soggetti omogenei per quanto riguarda fattori \u2013 <em>che condizionano le assunzioni<\/em> \u2013 quali la capacit\u00e0 professionale, la caratterizzazione settoriale e cos\u00ec via. Queste distinzioni non vengono, invece, prese in considerazione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Non \u00e8 cos\u00ec: nelle stime si controlla per le caratteristiche dei lavoratori invarianti nel tempo. Quindi l\u2019analisi \u00e8 a parit\u00e0 di caratteristiche osservabili.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore critica (<em>la terza<\/em>) pu\u00f2 essere estesa anche al campione di imprese selezionato. Quelle analizzate avrebbero dovuto essere omogenee per quanto riguarda tecnologia, settore produttivo, tipologie di produzione (che sono tutte variabili che possono influire sulla scelta o meno di assumere).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Non \u00e8 cos\u00ec: nelle stime si controlla per le caratteristiche delle imprese quali quelle menzionate. Inoltre il fatto di considerare le imprese di una sola regione consente di isolare anche effetti differenziati di ciclo economico tra regioni.\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>Inoltre (<em>quarta<\/em> <em>critica<\/em>), con una disciplina basata su risarcimenti economici, l\u2019omogeneit\u00e0 dovrebbe essere valutata in relazione alla potenzialit\u00e0 finanziaria dell\u2019impresa. Infatti la medesima entit\u00e0 del risarcimento produce effetti molto diversi a seconda della forza economica del datore di lavoro. Se un\u2019impresa con 13\/14 dipendenti potrebbe essere vicina, da questo punto di vista, ad una con 17\/20 addetti, la questione \u00e8 radicalmente diversa per le imprese molto pi\u00f9 grandi. Con la conseguenza che lo stesso risarcimento del danno ha effetti economici assai diversi e pu\u00f2 incidere in modo completamente differente sulla scelta se licenziare o meno e sulla stessa propensione all\u2019assunzione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Questo punto \u00e8 uguale al precedente e &#8211; a mio avviso &#8211; ugualmente infondato. Come gi\u00e0 detto, la tecnica econometrica utilizzata (che include i cosiddetti effetti fissi di impresa) permette di controllare per differenze stabili nella capacit\u00e0 finanziaria delle imprese, quali quella menzionata nell\u2019esempio.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p>In considerazione di queste osservazioni, non mi sembra che si possa sostenere che lo studio della Banca d\u2019Italia dimostrerebbe che \u201cla riduzione dei costi di licenziamento e della loro incertezza ha avuto un effetto causale positivo e non trascurabile sulle assunzioni e sulle trasformazioni a tempo indeterminato\u201d (<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48045\" target=\"_blank\">Andrea Ichino<\/a>). Senza dimenticare gli effetti non economici \u2013 in termini di minori diritti &#8211; connessi alla riduzione delle tutele in materia di licenziamenti, che, in una valutazione della riforma, dovrebbero essere considerati di importanza almeno pari a quelli legati al (presunto) incremento dell\u2019occupazione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Secondo quale metrica dovrebbe essere operata la comparazione qui proposta? In quale scala \u00e8 possibile ponderare i minori diritti di chi \u00e8 licenziato e i diritti (non tutelati nel nostro ordinamento) di coloro cui viene tolta l&#8217;opportunit\u00e0 di essere assunti per proteggere il posto di un lavoratore improduttivo?\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (a.i.)<br \/>\n<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un giuslavorista aperto al confronto con gli economisti del lavoro discute degli effetti della riforma del lavoro sullo stock e i flussi occupazionali, contestando metodo e risultati di una ricerca in proposito . 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