
{"id":48735,"date":"2018-03-17T11:38:37","date_gmt":"2018-03-17T10:38:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48735"},"modified":"2018-05-28T00:16:40","modified_gmt":"2018-05-27T23:16:40","slug":"il-problema-della-semplificazione-del-diritto-del-lavoro-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48735","title":{"rendered":"IL PROBLEMA DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Tre possibili accezioni del termine: facilit\u00e0 di lettura e comprensione del testo legislativo, superamento delle complessit\u00e0 sostanziali della disciplina prive di ragion d&#8217;essere, superamento delle pesantezze nel processo di interpretazione e applicazione della norma<\/span><\/h4>\n<p><em>Saggio destinato al <\/em>Liber Amicorum<em> per il settantesimo anniversario di Giuseppe Santoro-Passarelli, anticipato sulla rivista<\/em> Lavoro Diritti Europa, <em>maggio 2018 &#8211; Il 22 marzo il saggio \u00e8 stato presentato dal sito <\/em>Adapt<em> con <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=48960\">un articolo di Michele Tiraboschi e mio<\/a> &#8211; Tutti i documenti e interventi pubblicati su questo sito concernenti il progetto del <\/em>Codice semplificato del lavoro<em> sono raccolti nel portale <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\">Il Codice semplificato del lavoro<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sommario<br \/>\n<\/strong> 1. Tre accezioni possibili del termine \u201csemplificazione\u201d.<br \/>\n2. Alcuni esempi: la semplificazione e la complicazione del diritto del lavoro nel corso della XVII legislatura. A) Semplicit\u00e0 e complessit\u00e0 in senso formale.<br \/>\n3. <em>Segue \u2013 B)<\/em> Semplicit\u00e0 e complessit\u00e0 in senso sostanziale.<br \/>\n4. <em>Segue \u2013 C) <\/em>La semplificazione del processo di applicazione della norma.<br \/>\n5. Considerazioni conclusive e segnalazione di un possibile antidoto contro la complessit\u00e0 sostanziale o procedurale della norma, nonch\u00e9 la sua volatilit\u00e0, gi\u00e0 previsto ma ancora scarsamente utilizzato<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>Tre accezioni possibili del termine \u201csemplificazione\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>In tutti i campi \u00e8 diffusa l\u2019aspirazione a una semplificazione della disciplina legislativa; nel campo del lavoro questa aspirazione \u00e8 sentita forse pi\u00f9 che altrove. Non sempre, per\u00f2, \u00e8 chiaro che cosa si intenda per \u201csemplificazione\u201d. Anche perch\u00e9 il termine pu\u00f2 essere usato, in riferimento alle leggi e al loro contenuto, per indicare almeno tre cose assai diverse tra loro.<\/p>\n<p>La semplificazione auspicata pu\u00f2 essere, in primo luogo, formale: consistere cio\u00e8 nell\u2019operazione necessaria per ottenere una maggiore <em>facilit\u00e0 di lettura<\/em> del dettato normativo, a parit\u00e0 del suo contenuto dispositivo pratico. \u00c8 la semplificazione a cui si riferisce il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6836\"><em>Decalogue for Smart Regulation<\/em><\/a> emanato a Stoccolma nel novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello istituito a questo scopo dalla Commissione Europea. Questa si pu\u00f2 ottenere con una maggiore chiarezza del testo, una sua minore prolissit\u00e0 e una riduzione del numero delle fonti di disciplina di una stessa materia: per esempio mediante il loro accorpamento in un testo unico.<\/p>\n<p>Cosa assai diversa \u00e8 la semplificazione intesa in senso sostanziale: cio\u00e8 come maggiore <em>semplicit\u00e0<\/em> <em>del contenuto dispositivo<\/em>, ovvero degli effetti pratici della norma: per esempio una riduzione dei passaggi burocratici o degli adempimenti richiesti al soggetto interessato, o una minore differenziazione delle fattispecie con conseguente riduzione del numero dei casi cui corrispondono discipline in tutto o in parte differenti, e abbattimento degli attriti operativi che ne derivano, cio\u00e8 di quelli che gli economisti chiamano \u201ccosti di transazione\u201d.<\/p>\n<p>Una terza accezione del termine semplificazione riguarda gli <em>il processo di applicazione della norma<\/em>, in sede giudiziale o amministrativa: pi\u00f9 precisamente, consiste nella formulazione della norma stessa in modo tale che la sua applicazione non richieda l\u2019intervento di un organo amministrativo o giudiziario deputato alla sua interpretazione, oppure che si riducano gli spazi entro i quali la discrezionalit\u00e0 dell\u2019organo deve essere esercitata, riducendosi cos\u00ec l\u2019incertezza dei soggetti interessati circa l\u2019esito dell\u2019eventuale giudizio. La teoria dell\u2019autoselezione delle parti litiganti spiega perch\u00e9 il ridursi dell\u2019alea del giudizio \u2013 ovvero ci\u00f2 che comunemente viene auspicato come \u201cmaggiore certezza del diritto\u201d \u2013 abbia l\u2019effetto di ridurre il numero dei casi di ricorso al giudice, cio\u00e8 la quantit\u00e0 del contenzioso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Alcuni esempi: la semplificazione e la complicazione<\/em> <em>del diritto del lavoro nel corso della XVII legislatura. A) Semplicit\u00e0 e complessit\u00e0 in senso formale<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<div id=\"attachment_48900\" style=\"width: 270px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-48900\" class=\"wp-image-48900 \" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ddl-1873-b-e1521282576854-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"260\" height=\"347\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ddl-1873-b-e1521282576854-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ddl-1873-b-e1521282576854-113x150.jpg 113w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ddl-1873-b-e1521282576854-768x1024.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ddl-1873-b-e1521282576854.jpg 1512w\" sizes=\"auto, (max-width: 260px) 100vw, 260px\" \/><p id=\"caption-attachment-48900\" class=\"wp-caption-text\">Il primo disegno di legge (11 novembre 2009 n. 1873) contenente il Codice semplificato del lavoro<\/p><\/div>\n<p>Nell\u2019ultimo decennio ho dedicato la maggior parte delle mie energie al progetto del <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=36708\"><em>Codice semplificato del lavoro<\/em><\/a>, che si \u00e8 concretato nel corso della XVI legislatura nei disegni di legge n. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\">1872<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\">1873<\/a>, presentati entrambi nel 2009, e nel corso della XVII nei disegni di legge n. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27686\">986<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27810\">1006<\/a>, presentati nel 2013, costituenti un aggiornamento e perfezionamento dei primi due. A queste due edizioni se ne \u00e8 poi aggiunta <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=30409\">una terza<\/a>, nel 2014, frutto di una revisione complessiva e messa a punto dell&#8217;intero progetto a opera di un gruppo di lavoro organizzato dal centro di studi Adapt, coordinato da Michele Tiraboschi e da me. Questo progetto si proponeva l&#8217;obiettivo di semplificare l\u2019ordinamento del lavoro in ciascuna delle tre accezioni sopra individuate.<\/p>\n<p>Scopo del progetto era, in primo luogo, mostrare come un forte snellimento testuale della disciplina legislativa italiana del rapporto di lavoro sia non soltanto possibile, ma anche conciliabile con la sostanziale conservazione delle linee essenziali del suo attuale contenuto dispositivo. In gran parte del <em>Codice semplificato<\/em>, infatti, l\u2019operazione di riscrittura era mirata esclusivamente a una codificazione ordinata e concisa del diritto vigente, con eliminazione delle ridondanze e delle ripetizioni, ma senza mutamento rilevante del contenuto sostanziale della disciplina della materia. Nella relazione introduttiva ai disegni di legge n. 1873\/2009 e 1006\/2013 \u2013 quelli riferiti al rapporto di lavoro individuale \u2013 osservavo come la legislazione in materia di lavoro in vigore fosse invece caratterizzata dal sovrapporsi di norme sulla stessa materia emanate in tempi diversi, senza che il legislatore avesse avuto cura di abrogare quelle pi\u00f9 vecchie o di operare il necessario riordino testuale; e come in generale lo stile dei testi legislativi fosse caratterizzato da una verbosa prolissit\u00e0 e ripetitivit\u00e0, tipica di un certo linguaggio burocratico-legislativo, che ne rende la lettura pi\u00f9 difficile. Osservavo inoltre che negli uffici legislativi dei ministeri chi scrive le leggi non \u00e8 responsabilizzato circa il \u201ccosto di transazione\u201d nascente dalla difficolt\u00e0 di lettura delle stesse per il grande pubblico e per gli stessi addetti ai lavori.<\/p>\n<p>Per questo primo aspetto la mia battaglia, nel corso dell\u2019ultima legislatura, ha prodotto qualche risultato che mi sembra non irrilevante: il decreto legislativo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37099\">n. 81<\/a> (cosiddetto \u201criordino contrattuale\u201d), emanato in adempimento della delega conferita al Governo con la legge n. 183\/2014, \u00e8 stato redatto con un criterio di riscrittura ordinata delle discipline di ciascuna materia accumulatesi nel tempo e abrogazione esplicita delle fonti precedenti. Altri decreti legislativi attuativi della stessa legge delega n. 183\/2014, la cui redazione \u00e8 avvenuta nel corso dello stesso anno, sono stati invece scritti \u2013 da estensori diversi \u2013 ancora alla vecchia maniera, risultando in larga parte illeggibili per i non addetti ai lavori: tra questi ultimi spicca, per questo aspetto negativo, il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37123\">n. 151\/2015<\/a> soprattutto nella parte relativa al collocamento obbligatorio dei disabili.<\/p>\n<p>Un difetto di ridondanza e di scarsa chiarezza del testo legislativo \u00e8, a mio modo di vedere, ravvisabile anche negli articoli 15 e seguenti della legge n. 81\/2017, dedicati al cosiddetto \u201clavoro agile\u201d. Mi riferisco, in primo luogo, alla definizione della fattispecie contenuta nel primo comma dell\u2019articolo 15, inutilmente suddivisa in due periodi che dicono la stessa cosa. Una formulazione ridondante, anzi dannosamente prolissa, \u00e8 quella contenuta nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 15, che ribadiscono l\u2019applicabilit\u00e0 al \u201clavoro agile\u201d della disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, anche nel settore pubblico. Sarebbero state sufficienti tre righe che dicessero: \u201calla parte della prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro subordinato, ma svolta al di fuori del perimetro aziendale e senza vincoli circa la sua collocazione temporale, nonch\u00e9 ai corrispondenti obblighi del datore, si applica per intero la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato\u201d. E questo avrebbe consentito di eliminare anche almeno quattro degli articoli successivi contenuti nella nuova legge, i quali non fanno altro che dettare con parole diverse e molto pi\u00f9 numerose alcune disposizioni gi\u00e0 contenute nell\u2019ordinamento previgente; col rischio, oltretutto, che dalla formulazione letterale diversa dalle norme previgenti possa inferirsi una sia pur marginale modifica della volont\u00e0 del legislatore. E qui siamo gi\u00e0 nel campo del difetto di semplicit\u00e0 in senso sostanziale (v. in proposito \u00a7 3).<\/p>\n<p>Nel perseguire la semplicit\u00e0 della formulazione del testo legislativo occorre tuttavia evitare il rischio di trasferire nei regolamenti ministeriali le complicazioni che si eliminano nella norma primaria: si cadrebbe altrimenti dalla padella nella brace. Qui il discorso sulla semplificazione intesa nella prima accezione proposta si intreccia con quello sulla semplificazione intesa nella terza accezione: lo riprendo dunque nel \u00a7 4, a questa dedicato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Segue<em> \u2013 B) Semplicit\u00e0 e complessit\u00e0 in senso sostanziale<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La complessit\u00e0 del contenuto sostanziale della norma, soprattutto quando la materia disciplinata \u00e8 politicamente \u201ccalda\u201d perch\u00e9 costituita da rapporti di lavoro, in molti casi \u00e8 causata direttamente dalla necessit\u00e0 di trovare un compromesso politico tra istanze diverse. Accade spesso che i parlamentari interessati presentino emendamenti rispondenti agli interessi di questa o quella categoria di imprese o di lavoratori, e che la soluzione politica venga raggiunta attraverso una sommatoria delle istanze diverse. Ma ancor pi\u00f9 spesso accade che la difficolt\u00e0 dell\u2019accordo politico tra parti portatrici di interessi divergenti venga superata con una formulazione della norma che fa riferimento contestualmente a due principi diversi, o comunque lascia spazio a pi\u00f9 interpretazioni: in questo modo ciascuna parte politica pu\u00f2 presentare ai propri elettori la norma dandone la lettura pi\u00f9 conforme ai loro interessi, ma in realt\u00e0 la disposizione affida al giudice una funzione di arbitraggio, ovvero di \u201criempimento della clausola\u201d in riferimento al caso concreto. Con conseguente incertezza del contenuto pratico della disposizione stessa (torneremo sul punto nel \u00a7 4).<\/p>\n<p>Un possibile aspetto di complessit\u00e0 sostanziale del dettato legislativo \u00e8 costituito anche dalla sua suscettibilit\u00e0 di mutare rapidamente, anche pi\u00f9 volte in un breve lasso di tempo: una norma pu\u00f2 essere scritta nel modo pi\u00f9 chiaro, ma se il suo contenuto cambia ogni anno, o addirittura \u2013 come pure \u00e8 accaduto recentemente \u2013 pi\u00f9 volte in uno stesso anno, questa sua volatilit\u00e0 costituisce un fattore di complicazione sul piano cognitivo, ma anche una fonte di costi economici e di costi di transazione di per s\u00e9 evitabili. Il legislatore dovrebbe dunque porre maggiore attenzione e impegno a non cadere nella tentazione di correggere il contenuto delle leggi a ogni stormir di fronda. In questo ordine di idee si potrebbe pensare a qualche norma di <em>self-restraint<\/em>, inserita nei regolamenti parlamentari, che contribuisca al rallentamento del ritmo di cambiamento delle normative; oppure a una norma costituzionale che affidi al Capo dello Stato il compito di vegliare contro l\u2019eccessiva volatilit\u00e0 delle norme, contro il fatto che esse appaiano come scritte su tabelloni rotanti del tipo di quelli funzionanti negli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti per annunciare gli arrivi e le partenze.<\/p>\n<p>Ma semplificazione in senso sostanziale significa anche impegno del legislatore per semplificare la vita ai cittadini, e agli operatori economici in particolare, quindi per evitare gli adempimenti burocratici inutili e per regolare i loro rapporti in modo da ridurre il pi\u00f9 possibile i costi di transazione.<\/p>\n<p>Un esempio positivo di semplificazione in questa accezione sostanziale, nel corso della XVII legislatura, \u00e8 costituito \u2013 a mio modo di vedere \u2013 dalla nuova disciplina dei licenziamenti emanata in attuazione della delega contenuta nella legge n. 183\/2014. Il decreto legislativo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=37086\">n. 23\/2015<\/a> pu\u00f2 ovviamente essere criticato per il modello adottato, ma istituisce un apparato sanzionatorio molto chiaro e semplice nella sua struttura, con la prospettiva di una sua applicabilit\u00e0 universale, indipendentemente dalla qualit\u00e0 del datore di lavoro e delle dimensioni dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>A questo proposito non concordo con la critica mossa dagli oppositori della riforma, che hanno ravvisato nel nuovo apparato sanzionatorio contro il licenziamento ingiustificato una riduzione eccessiva della protezione della stabilit\u00e0 del rapporti di lavoro a tempo indeterminato: le statistiche disponibili mostrano come il tasso dei licenziamenti rispetto al numero dei posti di lavoro a tempo indeterminato sia rimasto invariato fra prima e dopo la riforma della materia del 2012, sia fra prima e dopo la riforma del 2015.<\/p>\n<p>Neppure concordo con la tesi degli oppositori che imputano alla riforma di aver dato luogo a quattro regimi diversi a seconda della data di intimazione del licenziamento; a me sembra che nel settore privato i regimi siano soltanto due, neppure molto distanti tra loro, e destinati a ravvicinarsi tra loro sempre di pi\u00f9: quello applicabile ai rapporti costituiti prima del 7 marzo 2015 (compresi quelli costituiti prima della legge n. 92\/2012), e il regime applicabile ai rapporti costituiti dal 7 marzo 2015 in poi. D\u2019altra parte, la differenza di disciplina applicabile in ragione del tempo in cui il rapporto si \u00e8 costituito \u00e8 cosa normale in tutti i casi nei quali la nuova disciplina di un rapporto di durata si applica soltanto ai nuovi rapporti e non ai vecchi: in ci\u00f2 non vedo una indebita complicazione. E anche se vogliamo considerarla come tale, si tratta di una \u201ccomplicazione\u201d destinata a estinguersi gradualmente nel tempo, via via che i vecchi rapporti di lavoro verranno sostituiti dai nuovi.<\/p>\n<p>Viceversa, la nuova legge ha fortemente armonizzato tra loro le discipline applicabili alle imprese di piccole dimensioni, rispetto a quella applicabile alle imprese maggiori: si pu\u00f2 dire, dunque, che si va gradualmente verso una disciplina unica della materia, nel settore privato.<\/p>\n<p>Quanto alla scelta compiuta con il decreto n. 75\/2017 di istituire un apparato sanzionatorio speciale per il licenziamento illegittimo nel settore dell\u2019impiego pubblico, diverso da quello applicabile al rapporto di lavoro privatistico, considero questo un errore sostanziale e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43924\">ne ho spiegato altrove i motivi<\/a>; ma non annovererei questo errore tra le \u201ccomplicazioni\u201d della legislazione del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Un esempio, invece, di complicazione sostanziale che sarebbe stata agevolmente evitabile, nel corso della XVII legislatura, \u00e8 costituito dalla gi\u00e0 citata legge n. 81\/2017, nella parte che aggiunge una disciplina speciale del \u201clavoro agile\u201d, in materia di forma della pattuizione e di protezione della sicurezza del lavoro. Qui torna a manifestarsi una tendenza all\u2019ipertrofia del testo legislativo e all\u2019intrusivit\u00e0 del suo contenuto dispositivo, che hanno l\u2019effetto di complicare inutilmente la vita ai soggetti interessati. Per esempio: non si vede il motivo per cui, a norma dell\u2019articolo 18, l\u2019atto scritto con cui viene pattuito il \u201clavoro agile\u201d debba necessariamente disciplinare anche \u201cl\u2019esercizio del potere di controllo\u201d del datore di lavoro sulla prestazione, nonch\u00e9 individuare eventuali comportamenti particolari tenuti dal lavoratore fuori dei locali aziendali che possano costituire mancanze disciplinari (col rischio che la mancata previsione nella pattuizione individuale possa essere assunto come motivo di nullit\u00e0 dell\u2019eventuale provvedimento disciplinare, pur nel caso di scorrettezza evidente). In materia di igiene e prevenzione degli infortuni, l\u2019articolo 19 impone all\u2019imprenditore l\u2019obbligo di consegnare \u201cal lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un\u2019informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro\u201d: un adempimento burocratico di cui \u00e8 difficile apprezzare l\u2019utilit\u00e0 pratica, mentre ne sono facilmente individuabili le difficolt\u00e0 di attuazione, poich\u00e9 \u2013 se si escludono i rischi elettivi \u2013 \u00e8 \u00a0davvero difficile individuare nel \u201clavoro agile\u201d dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli cui il lavoratore \u00e8 esposto quando svolge la prestazione nei locali dell\u2019azienda, gi\u00e0 come tali individuati nella valutazione dei rischi periodicamente compiuta in riferimento all\u2019intera azienda. L\u2019articolo 20, infine, impone all\u2019imprenditore di comunicare l\u2019accordo individuale sul lavoro agile alla sezione circoscrizionale per l\u2019impiego, come se si trattasse di una nuova assunzione: un altro adempimento burocratico, che comporta un sia pur piccolo costo aggiuntivo per l\u2019impresa, a quanto mi consta non imposto alle imprese operanti negli altri Paesi europei.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Segue<em> \u2013 C) La semplificazione del processo di applicazione della norma<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La semplificazione intesa nella terza accezione individuata all\u2019inizio \u00e8 quella che si concreta nella eliminazione \u2013 dove ci\u00f2 \u00e8 possibile e opportuno \u2013 della necessit\u00e0 che l\u2019individuazione del contenuto pratico della norma caso per caso richieda l\u2019intervento di un organo amministrativo o giudiziario, oppure nella riduzione della discrezionalit\u00e0 dell\u2019organo medesimo, con conseguente riduzione dell\u2019imprevedibilit\u00e0 del contenuto pratico della disposizione.<\/p>\n<p>Su questo terreno, va innanzitutto osservato come non sia vera semplificazione quella che consiste nel ridurre il volume del testo legislativo affidando ai regolamenti ministeriali il compito di disciplinare la materia, se questo si traduce in un puro e semplice trasferimento della complessit\u00e0 del testo normativo, quindi della difficolt\u00e0 di lettura, dalla sede primaria a quella secondaria.<\/p>\n<p>Non \u00e8 vera semplificazione neppure la sostituzione della tecnica legislativa \u201ccasistica\u201d, consistente in una regolazione della materia precisa, puntuale e dettagliata, con la tecnica della \u201cclausola generale\u201d, che consiste nel dettare soltanto una direttiva generica (la \u201cbuona fede\u201d, la \u201ccorrettezza\u201d, la \u201cgiusta causa o giustificato motivo\u201d), la quale affida all\u2019interprete il compito di creare la \u201cnorma del caso concreto\u201d attingendo ai principi generali dell\u2019ordinamento: col che il contenuto dispositivo pratico della norma, in riferimento al caso concreto, resta in qualche misura indeterminato e scarsamente prevedibile.<\/p>\n<p>In alcune materie, beninteso, la tecnica della clausola generale \u00e8 la sola utilizzabile; per esempio, sarebbe palesemente impossibile fare a meno della generica nozione di \u201cbuona fede\u201d o di quella di \u201cdiligenza del buon padre di famiglia\u201d nella definizione generale del modo in cui deve essere compiuta la prestazione contrattuale. In altre materie, per\u00f2, si possono prospettare delle tecniche alternative, che si conciliano meglio con la determinatezza del contenuto dispositivo pratico della norma, quindi con l\u2019esigenza di semplicit\u00e0 della sua interpretazione e applicazione.<\/p>\n<p>\u00c8 mia opinione, argomentata altrove (<em>Il contratto di lavoro<\/em>, vol. III, 2003, \u00a7 516), che in tutti i casi in cui la norma abbia per oggetto scelte gestionali dell\u2019imprenditore, quali soprattutto il licenziamento e il trasferimento, e la <em>ratio legis<\/em> consista nel bilanciamento dell\u2019interesse economico dell\u2019imprenditore con l\u2019interesse del lavoratore dipendente, la tecnica legislativa al tempo stesso pi\u00f9 rispettosa del principio costituzionale dell\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali e pi\u00f9 coerente con il principio della semplificazione (che implica la maggiore possibile predeterminabilit\u00e0 del contenuto pratico della disposizione) sia quella che subordina l\u2019esercizio della facolt\u00e0 dell\u2019imprenditore al pagamento di un indennizzo predeterminato. In questo modo il ruolo del giudice viene limitato all\u2019accertamento dei motivi illeciti, ove denunciati dal lavoratore, mentre la funzione di \u201cfiltro\u201d delle scelte imprenditoriali \u00e8 svolta esclusivamente dall\u2019indennizzo imposto per legge.<\/p>\n<p>Per questo aspetto considero la nuova disciplina generale dei licenziamenti risultante dalla riforma progressiva, incominciata nel 2012 con la legge Fornero e portata a compimento nel 2015, secondo uno schema simile a quello proposto nel progetto del <em>Codice semplificato<\/em> di cui ho fatto cenno all\u2019inizio, come un modello particolarmente interessante di riduzione della discrezionalit\u00e0 dell\u2019organo giudiziale, quindi di predeterminabilit\u00e0 della regola applicabile al caso concreto.<\/p>\n<p>La nuova norma, in realt\u00e0, lascia in vita la clausola generale del \u201cgiustificato motivo\u201d, sia sul versante dei motivi economici sia su quello dei motivi disciplinari del recesso del datore; tuttavia, sostituendo la sanzione della reintegrazione con quella dell\u2019indennizzo predeterminato, realizza una combinazione tra tecnica della clausola generale e clausola del \u201ccosto-filtro\u201d delle scelte gestionali, che di fatto limita notevolmente l\u2019area di indeterminatezza e imprevedibilit\u00e0 della norma del caso concreto.<\/p>\n<p>Qui, come \u00e8 ovvio, \u00e8 ampiamente discutibile la scelta compiuta dal legislatore circa l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo previsto per il licenziamento nel caso del difetto di prova circa il giustificato motivo: se la si ritiene insufficiente, nulla vieta di aumentarla; ma costituisce una semplificazione sostanziale di grande rilievo proprio la riduzione dell\u2019area dell\u2019imprevedibilit\u00e0 dell\u2019esito dell\u2019applicazione della disposizione. Una scelta la cui efficacia \u00e8 dimostrata dall\u2019andamento del contenzioso giudiziale in materia di licenziamenti, che <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\">dal 2012 ha fatto registrare una clamorosa riduzione di due terzi<\/a> (se si fa riferimento ai casi di lite, considerando il c.d. \u201crito Fornero\u201d come parte del procedimento di primo grado). Questa riduzione del contenzioso contribuisce a superare una anomalia che ha lungamente caratterizzato, certo non positivamente, il nostro Paese rispetto ai suoi maggiori partner europei. Si pu\u00f2 dissentire dal contenuto della disciplina vigente, considerando &#8211; in contrasto con il dato statistico menzionato sopra &#8211; che essa offra ai lavoratori dipendenti un grado di sicurezza insufficiente: in questo caso, la soluzione proposta dovrebbe consistere nell\u2019aumento dell\u2019indennizzo previsto dalla legge. Ma se il tasso dei licenziamenti rimane invariato e il numero delle liti giudiziali diminuisce, ci\u00f2 significa che il contenuto della disciplina non peggiora complessivamente le condizioni dei lavoratori in termini di sicurezza, ma \u00e8 pi\u00f9 chiaro e univoco di quanto fosse in precedenza, generando un minor numero di controversie giudiziali: per questo aspetto, a rimetterci \u00e8 soltanto la categoria degli avvocati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Diverso dal caso in cui la norma legislativa demanda la regolazione specifica a un organo amministrativo o giudiziario \u00e8 il caso in cui la norma stessa demanda questa funzione alla contrattazione collettiva, di livello nazionale e\/o aziendale. Certo, anche la necessit\u00e0 di un accordo in sede collettiva costituisce di per s\u00e9 una complicazione; per\u00f2 questa si giustifica in tutti i casi in cui la scelta imprenditoriale assoggettata a questa regola \u201ccogestionale\u201d incida su di un diritto soggettivo del lavoratore, qual \u00e8 per esempio il diritto alla riservatezza personale (artt. 4 e 6 St. lav.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em>Considerazioni conclusive e segnalazione di un antidoto contro la complessit\u00e0 sostanziale o procedurale della norma, nonch\u00e9 la sua volatilit\u00e0, gi\u00e0 esistente ma ancora scarsamente utilizzato<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La semplificazione intesa nella prima accezione proposta, cio\u00e8 come pi\u00f9 facile leggibilit\u00e0 e comprensibilit\u00e0 del testo legislativo, costituisce un bene in s\u00e9 che dovrebbe essere perseguito con attenzione molto maggiore dal legislatore. Con l\u2019avvertenza, per\u00f2, che non \u00e8 vera semplificazione il trasferire la complessit\u00e0 nella regolazione secondaria; e che \u00e8 semplificazione solo nella prima accezione del termine, ma non nella terza, l\u2019utilizzo della clausola generale, che affida all\u2019interprete il compito di determinare la norma del caso concreto. In altre parole, la semplicit\u00e0 del testo legislativo non deve essere perseguita al costo di una rinuncia alla semplicit\u00e0 del processo applicativo della norma.<\/p>\n<p>La semplificazione del contenuto dispositivo della norma (seconda accezione proposta), invece, non \u00e8 sempre un bene in s\u00e9: se la realt\u00e0 economico-sociale \u00e8 complessa e diversificata, pu\u00f2 essere necessario che per certi aspetti anche la regolazione dei rapporti giuridici lo sia, per evitare di trattare in modo eguale situazioni diseguali. Occorre per\u00f2 distinguere la complessit\u00e0 normativa mirata a tenere conto della complessit\u00e0 sociale, dalla quella che \u00e8 invece \u00e8 soltanto il frutto del disordine e della sciatteria dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Imporre un adempimento burocratico inutile o evitabile non ha mai portato alcun beneficio ai pi\u00f9 deboli o ai diseredati.<\/p>\n<p>Quanto alla \u201ccertezza del diritto\u201d essa \u00e8 un bene \u2013 e come tale va perseguita con molto maggiore impegno di quanto oggi non si faccia \u2013 se intesa come chiarezza e non ambiguit\u00e0 del testo legislativo, come sua stabilit\u00e0 nel tempo o quanto meno \u201cnon volatilit\u00e0\u201d, e come riduzione al minimo necessario delle materie soggette a clausole generali che delegano all\u2019interprete la creazione della norma del caso concreto. Detto questo, per\u00f2, non possiamo dimenticare che il fenomeno della globalizzazione, in virt\u00f9 del quale ogni evento, a qualsiasi latitudine e longitudine esso accada, influisce in qualche misura su quel che accade in qualsiasi altra parte del mondo, complicandosi cos\u00ec tutti i processi e aumentando enormemente l\u2019imprevedibilit\u00e0 dei loro esiti. Anche il diritto ne \u00e8 investito; con effetti inevitabilmente negativi per la sua stabilit\u00e0 nel tempo, semplicit\u00e0 di contenuto, certezza e prevedibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-44696 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/UIl-nostro-statuto-\u00e8-il-contratto.png\" alt=\"\" width=\"185\" height=\"272\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/UIl-nostro-statuto-\u00e8-il-contratto.png 185w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/UIl-nostro-statuto-\u00e8-il-contratto-102x150.png 102w\" sizes=\"auto, (max-width: 185px) 100vw, 185px\" \/>Per finire va menzionato <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=44695\">un antidoto possibile che l\u2019ordinamento pone a disposizione del sistema delle relazioni industriali<\/a>, contro la complessit\u00e0 sostanziale o procedurale della disciplina legislativa dei rapporti di lavoro e gli effetti negativi della sua volatilit\u00e0, oggi accentuata dalla grave crisi della politica nazionale: la possibilit\u00e0 di sostituire la disciplina stessa, semplificandola e ponendola al riparo dai sussulti conseguenti all\u2019instabilit\u00e0 delle maggioranze parlamentari, mediante la possibilit\u00e0 di sostituire la disciplina stessa, semplificandola, mediante appositi accordi collettivi aziendali o territoriali, prevista dall\u2019articolo 8 del d.-l. n. 138\/2011, convertito nella legge n. 148\/2011 e confermata, in riferimento alle materie specifiche regolate dal d.lgs. n. 81\/2015, dall\u2019articolo 51 dello stesso decreto, che ha sancito in via generale lo svincolo dell\u2019autonomia collettiva decentrata dalla necessit\u00e0 della clausola di rinvio contenuta nel contratto nazionale. Si tratta, in realt\u00e0, di una possibilit\u00e0 pi\u00f9 limitata di quanto appaia dalla formulazione molto ampia della norma del 2011: ne restano infatti escluse tutte le disposizioni legislative costituenti attuazione di una norma costituzionale e quelle riguardanti i rapporti assicurativi e previdenziali. Questa possibilit\u00e0 di autoregolazione in deroga rispetto alla legge ben potrebbe, per\u00f2, essere utilizzata da imprese e sindacati maggioritari per neutralizzare le complicazioni indebite, ivi comprese quelle derivanti dal mutamento troppo frequente della normativa vigente, per esempio in materie come il contratto a termine, il lavoro a tempo parziale, l\u2019apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro temporaneo tramite agenzia. Sarebbe questo un modo per riaffermare, nel nostro sistema delle relazioni industriali, quel primato della contrattazione collettiva come metodo per la regolazione dei rapporti di lavoro, che dalla met\u00e0 degli anni \u201960 \u00e8 andato in larga parte perduto, non sempre con vantaggio per la protezione effettiva dei lavoratori e della qualit\u00e0 del lavoro.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tre possibili accezioni del termine: facilit\u00e0 di lettura e comprensione del testo legislativo, superamento delle complessit\u00e0 sostanziali della disciplina prive di ragion d&#8217;essere, superamento delle pesantezze nel processo di interpretazione e applicazione della norma Saggio destinato al Liber Amicorum per il settantesimo anniversario di Giuseppe Santoro-Passarelli, anticipato sulla rivista Lavoro Diritti Europa, maggio 2018 &#8211; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-48735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=48735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=48735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=48735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=48735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}