
{"id":49162,"date":"2018-04-13T09:57:41","date_gmt":"2018-04-13T08:57:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49162"},"modified":"2018-04-13T09:57:41","modified_gmt":"2018-04-13T08:57:41","slug":"foodora-come-si-protegge-il-lavoro-nella-gig-economy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49162","title":{"rendered":"FOODORA: COME SI PROTEGGE IL LAVORO NELLA GIG-ECONOMY"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Se si vuole estendere il campo di applicazione del diritto del lavoro ai <em>platform workers<\/em>, contrattualmente liberi giorno per giorno e ora per ora di rispondere o no alle chiamate, occorre adottare la nozione di dipendenza economica sostanziale, come aveva fatto la legge Fornero del 2012<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto integrale dell&#8217;intervista a cura di Fabio De Ponte, pubblicata su<\/em> la Stampa <em>il 13 aprile 2018 con diversi tagli per ragioni di spazio &#8211; In proposito v. anche la scheda pubblicata su questo sito, nella quale un anno e mezzo fa era precisamente previsto il contenuto della sentenza del Tribunale di Torino dell&#8217;11 aprile di quest&#8217;anno: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42367\">Sulla questione dei fattorini di Foodora<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Professor Ichino, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42367\">sul suo sito<\/a>, a proposito della questione dei pony-express e dei riders della Gig-economy, lei ha scritto che, se si applicasse la legge Fornero del 2012, il diritto del lavoro subordinato si estenderebbe anche a questi lavoratori. Perch\u00e9?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 quella legge, in funzione del contrasto all\u2019abuso dei rapporti di collaborazione autonoma, estendeva l\u2019intero sistema di protezione ai lavoratori in posizione di dipendenza sostanziale dall\u2019impresa per cui operano.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-42370\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Foodora-2.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Foodora-2.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Foodora-2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Che cosa vuol dire dipendenza economica?<\/strong><br \/>\nSecondo la legge Fornero: i collaboratori che traggono pi\u00f9 di tre quarti del proprio reddito di lavoro da un unico committente, comunque al di sotto di una soglia di 18.000 euro annui.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 questa norma non si applica pi\u00f9?<br \/>\n<\/strong>Perch\u00e9 \u00e8 stata sostituita da quella del 2015 che, pur con la stessa finalit\u00e0, adotta il criterio del coordinamento spazio-temporale: cio\u00e8 estende la protezione ai lavoratori che lavorano dentro il perimetro aziendale e con un vincolo d\u2019orario.<\/p>\n<p><strong>Dunque oggi ai ciclofattorini della Gig-Economy nessuna protezione?<br \/>\n<\/strong>Se non si torna al riferimento alla situazione di \u201cdipendenza economica sostanziale\u201d, l\u2019applicazione del diritto del lavoro subordinato \u00e8 evidentemente esclusa in tutti i casi in cui il prestatore \u00e8 libero di decidere se e quando rispondere alle chiamate. Per\u00f2 anche in questi casi dovrebbe applicarsi il divieto di discriminazioni e di rappresaglia politico-sindacale.<\/p>\n<p><strong>Che invece il Tribunale di Torino sembra abbia negato ai riders di Foodora.<br \/>\n<\/strong>Sembra. Per\u00f2 aspetterei la motivazione della sentenza prima di affermarlo con sicurezza.<\/p>\n<p><strong>Che protezioni hanno i lavoratori della Gig-Economy negli altri paesi?<\/strong><br \/>\nL\u2019orientamento che sta emergendo negli Usa e in Gran Bretagna \u00e8 nel senso di riconoscere questi lavoratori come <em>workers<\/em>, ma non <em>employees<\/em>. Dunque riconoscere loro il diritto a uno standard minimo di retribuzione, alla previdenza basilare, ed esentarli dalla disciplina antitrust, cio\u00e8 dal divieto di coalizione; ma senza diritto a ferie, malattia retribuita e tutela contro i licenziamenti.<\/p>\n<p><strong>Nel caso torinese, per\u00f2, i lavoratori contestano il fatto che dopo aver protestato per chiedere condizioni diverse di lavoro, non hanno pi\u00f9 potuto lavorare attraverso la piattaforma.<\/strong><br \/>\nIl divieto di discriminazioni politico-sindacali si applica anche al di fuori dell\u2019area del lavoro subordinato: non ci sar\u00e0 un diritto alla reintegrazione, come quello che ha il lavoratore subordinato, ma il diritto al risarcimento sicuramente s\u00ec. Ripeto: occorre leggere la motivazione di questa sentenza.<\/p>\n<p><strong>Contestano anche di essere controllati a distanza in ogni minimo spostamento col sistema satellitare.<br \/>\n<\/strong>Questo per\u00f2 accade anche a qualsiasi autotrasportatore autonomo, se sull\u2019auto o il camion c\u2019\u00e8 un sistema gps. Comunque, la protezione della privacy si applica a tutti allo stesso modo.<\/p>\n<p><strong>Insomma, che cosa pu\u00f2 fare il legislatore per dare a questi lavoratori almeno le protezioni essenziali?<br \/>\n<\/strong>Il legislatore pu\u00f2 imporre un salario minimo orario o correlato\u00a0 al tempo medio necessario per una prestazione, l\u2019assicurazione pensionistica, antinfortunistica e per la malattia: in un disegno di legge che ho presentato con altri trenta senatori lo scorso anno (atto S-2934) si prevede che, quando il lavoro non sia qualificabile come subordinato, la retribuzione debba essere corrisposta attraverso la stessa piattaforma Inps che \u00e8 stata istituita per il lavoro occasionale, che assicura tutte queste cose; ovviamente senza i limiti posti per il lavoro occasionale.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2 anche gli operai nelle prime fabbriche del Settecento lavoravano a cottimo e potevano scegliere di non presentarsi al lavoro giorno per giorno; ma nessuno dubita che fosse lavoro dipendente, anche se allora non aveva alcuna tutela. Siamo tornati al Settecento?<br \/>\n<\/strong>Il diritto del lavoro stenta a tener dietro all\u2019evoluzione tecnologica. In riferimento ai <em>pony-express<\/em>, una forma di organizzazione del lavoro analoga a questa, il problema si era posto gi\u00e0 negli anni \u201980. E anche allora, la giurisprudenza lo risolse come ha fatto ora il Tribunale di Torino: se il lavoratore \u00e8 libero di decidere se e quando mettersi a disposizione, non lo si pu\u00f2 qualificare come subordinato. Proprio per superare questo ostacolo logico, nel progetto del <em>Codice semplificato del lavoro<\/em> avevo proposto di aggiornare la definizione del campo di applicazione del diritto del lavoro, assumendo come criterio quello della \u201cdipendenza economica\u201d; e la Legge Fornero ha seguito questa indicazione. Se vogliamo che i ciclo-fattorini non occasionali e in condizione di monocommittenza rientrino nel sistema generale delle protezioni, non vedo altra possibile strada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se si vuole estendere il campo di applicazione del diritto del lavoro ai platform workers, contrattualmente liberi giorno per giorno e ora per ora di rispondere o no alle chiamate, occorre adottare la nozione di dipendenza economica sostanziale, come aveva fatto la legge Fornero del 2012 . 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