
{"id":49165,"date":"2018-04-13T12:05:40","date_gmt":"2018-04-13T11:05:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49165"},"modified":"2018-04-13T12:14:16","modified_gmt":"2018-04-13T11:14:16","slug":"i-diritti-del-lavoro-nella-gig-economy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49165","title":{"rendered":"I DIRITTI DEL LAVORO NELLA GIG ECONOMY"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il Tribunale, applicando la legge vigente, nega ai fattorini di Foodora la qualifica (e i diritti) di lavoratori subordinati &#8211; Resta cos\u00ec insoddisfatta un&#8217;esigenza di protezione, alla quale per\u00f2 in altri Paesi si incominciano a dare risposte modellate secondo nuovi schemi<\/span><\/h4>\n<p><sup><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo <a href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/archives\/52452\/i-diritti-del-lavoro-nella-gig-economy\/\">pubblicato su <\/a><\/em><a href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/archives\/52452\/i-diritti-del-lavoro-nella-gig-economy\/\">lavoce.info<\/a> <em>il 13 aprile 2018 &#8211; In argomento v. anche il mio post di un anno e mezzo fa,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=42367\">Sulla questione dei fattorini di Foodora<\/a><em>, e<\/em> <em>la mia relazione al congresso dell&#8217;Associazione Giuslavoristi Italiani, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46233\">Le conseguenze dell&#8217;evoluzione tecnologica sul\u00a0 diritto del lavoro<\/a><br \/>\n<\/sup><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><sup><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"157\" height=\"160\" \/>La sentenza del Tribunale di Torino, che respinge le rivendicazioni dei ciclofattorini di Foodora aspiranti a essere riconosciuti come lavoratori subordinati, non costituisce una novit\u00e0 sul piano giurisprudenziale. Una questione molto simile era stata <\/sup><a href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=1612\"><sup>affrontata dai giudici del lavoro italiani negli anni \u201980<\/sup><\/a><sup>, in riferimento ai motofattorini collegati via radio con la centrale operativa, i cosiddetti <em>pony express<\/em>. Allora, dopo una prima sentenza di merito che li qualificava come subordinati, prevalse nettamente l\u2019orientamento opposto sulla base della constatazione che il contratto lascia liberi questi lavoratori di decidere volta per volta se rispondere o no alla chiamata: questo \u2013 dissero i giudici del lavoro trent\u2019anni fa e dice oggi il giudice torinese \u2013 \u00e8 incompatibile con il carattere continuativo della prestazione e il suo assoggettamento all\u2019obbligo di obbedienza verso il creditore, che costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato. L\u2019esigenza di una protezione almeno essenziale di questi lavoratori \u00e8 rimasta cos\u00ec senza risposta.<\/sup><\/p>\n<p><strong><sup>I tentativi di soluzione<\/sup><\/strong><\/p>\n<p><sup>Il legislatore si \u00e8 proposto di estendere la protezione anche a casi come questi, al di fuori dell\u2019area tradizionale del lavoro subordinato, in un primo tempo nel 2012, con la Legge Fornero (l. 28 giugno 2012 n. 98), che ha disposto l\u2019ampliamento dell\u2019area di applicazione del diritto del lavoro a tutti i rapporti caratterizzati essenzialmente da due elementi: <em>a)<\/em> la monocommittenza, cio\u00e8 il fatto che il lavoratore traesse dal rapporto almeno tre quarti del proprio reddito; <em>b)<\/em> la retribuzione annua non superiore a una soglia medio-bassa (circa 18.000 euro). Questo criterio, che pure ha prodotto alcuni primi effetti positivi, tuttavia consentiva ancora l\u2019abuso del magazziniere a partita Iva, o della segretaria d\u2019ufficio assunta come co.co.co., purch\u00e9 con una retribuzione annua superiore alla soglia. Per questo nel 2015, con l\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 81, \u00e8 prevalsa la scelta di sostituire il criterio della dipendenza economica con quello del coordinamento spazio-temporale del lavoro a discrezione del creditore: oggi dunque il diritto del lavoro subordinato si applica in tutti i casi in cui la prestazione deve svolgersi nel luogo e nei tempi stabiliti dal creditore. Il nuovo criterio si \u00e8 rivelato notevolmente efficace, se \u00e8 vero che nel triennio 2015-2017 si \u00e8 registrata una riduzione drastica dei co.co.co.; torna, per\u00f2, a essere difficile ricondurre sotto l\u2019ala protettiva del diritto del lavoro un rapporto contrattuale come quello dei <em>platform workers<\/em>, che lascia a questi ultimi una piena libert\u00e0 di decidere, ogni giorno e ora per ora, se e quando essere effettivamente a disposizione del creditore.<\/sup><\/p>\n<p><strong><sup>Che cosa accade negli altri Paesi<\/sup><\/strong><\/p>\n<p><sup>Il problema, ovviamente, si \u00e8 posto anche<\/sup><sup> nel <\/sup><sup>resto del mondo. Nel Regno Unito una sentenza della Royal Court of Justice del 2017 e una di un Employment Tribunal del 2016 hanno qualificato come <em>worker<\/em> a norma dell\u2019<em>Employment Rights Act 1996<\/em>, ma non come <em>employee<\/em>, rispettivamente un idraulico operante con la catena <em>Pimlico<\/em> e alcuni autisti operanti con <em>Uber<\/em>: oltre Manica sembra dunque prendere piede la classificazione di questo tipo di organizzazione del lavoro in un <em>tertium genus<\/em>, distinto sia dal lavoro subordinato sia dal lavoro autonomo tradizionale. Un orientamento simile si registra in alcune sentenze pronunciate in California, dove pure se ne sono registrate di negative sulle rivendicazioni di <em>platform workers<\/em>.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-46338\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt.jpg\" alt=\"\" width=\"295\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt.jpg 295w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/SMartIt-150x87.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 295px) 100vw, 295px\" \/> Nei Paesi dell\u2019Europa continentale si osserva invece il nascere delle <em>umbrella companies<\/em>, che offrono ai <em>platform workers<\/em>, come ad altri che si collocano a pieno titolo nell\u2019area del lavoro autonomo ma senza un regime assicurativo di categoria, il servizio di riscossione dei compensi e la possibilit\u00e0 di attivare una propria posizione previdenziale, attraverso la simulazione di un rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. In Belgio una di queste, la Smart, ha negoziato un accordo con Deliveroo, che prevede per i fattorini ciclisti un compenso minimo garantito\u00a0 indipendente dal numero delle consegne compiute, un contributo per l\u2019uso ed eventuale riparazione della bicicletta e dello smartphone, tutti versati da Deliveroo alla stessa Smart, che li utilizza per il pagamento di retribuzione e contributi per lo pi\u00f9 nell\u2019ambito di un contratto di lavoro intermittente. Questo oggi in Italia non sarebbe consentito, stanti gli spazi strettissimi entro i quali questa forma di contratto \u00e8 utilizzabile; l\u2019anno scorso \u00e8 stato presentato in Senato un disegno di legge (<\/sup><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46512\"><sup>S-2934<\/sup><\/a><sup>) mirato a favorire, invece, lo sviluppo di iniziative come questa, anche con la previsione che, dove il lavoratore non possa o non intenda avvalersene, i suoi compensi siano versati mediante la piattaforma Inps istituita per il lavoro occasionale, quindi con garanzia di una retribuzione minima, dell\u2019assicurazione pensionistica e di quella antinfortunistica.<\/sup><\/p>\n<p><strong><sup>Spazi per l\u2019iniziativa del sindacato<\/sup><\/strong><\/p>\n<p><sup>Ma proprio l\u2019esperienza dell\u2019accordo Smart-Deliveroo in Belgio mostra quanto spazio ci sarebbe, su questo terreno, per una iniziativa sindacale di organizzazione e contrattazione, che potrebbe dar vita a un sistema di protezione rispettoso delle peculiarit\u00e0 di questa nuova forma di organizzazione. Certo, questo presuppone che essa non venga demonizzata. <\/sup><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><sup>\u00a0<\/sup><\/p>\n<p><sup>\u00a0<\/sup><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale, applicando la legge vigente, nega ai fattorini di Foodora la qualifica (e i diritti) di lavoratori subordinati &#8211; Resta cos\u00ec insoddisfatta un&#8217;esigenza di protezione, alla quale per\u00f2 in altri Paesi si incominciano a dare risposte modellate secondo nuovi schemi . 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