
{"id":49714,"date":"2018-06-01T15:45:08","date_gmt":"2018-06-01T14:45:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49714"},"modified":"2018-06-01T16:02:47","modified_gmt":"2018-06-01T15:02:47","slug":"un-diritto-per-il-lavoro-nella-terra-di-mezzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49714","title":{"rendered":"UN DIRITTO PER IL LAVORO NELLA TERRA DI MEZZO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il primo passo per garantire ai lavoratori delle piattaforme online alcune protezioni essenziali <\/span><span style=\"color: #993300;\">pu\u00f2 consistere nell&#8217;applicarle sulla base della tecnologia utilizzata, indipendentemente dalla loro qualificazione come autonomi o subordinati<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato su<\/em> <a href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/archives\/53367\/un-diritto-per-il-lavoro-nella-terra-di-mezzo\/\">lavoce.info<\/a> <em>il 1\u00b0 giugno 2018, in preparazione dell&#8217;incontro dal Festival dell&#8217;Economia di Trento del giorno successivo &#8211; In argomento v. anche i due miei precedenti articoli pubblicati sullo stesso sito, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49165\">I diritti del lavoro nella gig economy<\/a><em>, del 13 aprile, e <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46374\">Il diritto del lavoro nell&#8217;epoca di Internet e dei robot<\/a><em>, del 19 settembre 2017 <\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il <em>tertium genus <\/em>tra lavoro subordinato e autonomo<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"146\" height=\"148\" \/>Per tutto il Novecento, a tutte le latitudini e longitudini, le norme protettive emanate dagli stati si sono applicate, di regola, soltanto alle persone che svolgevano lavoro subordinato. Tecnicamente: a chi svolgeva una prestazione personale continuativa caratterizzata da un obbligo di obbedienza nei confronti del creditore. Nell\u2019area del lavoro autonomo, salvo limitate eccezioni, si \u00e8 applicato il diritto comune dei contratti. Ora si assiste, su questo terreno, a una tendenza nuova: per un verso, le nuove tecnologie informatiche e telematiche hanno l\u2019effetto di svuotare di significato o rendere inapplicabili i vecchi criteri di distinzione del lavoro subordinato da quello autonomo; per altro verso alcuni ordinamenti statali tendono, in aree marginali ma via via pi\u00f9 estese, a istituire protezioni inderogabili che si applicano indipendentemente dalla qualificazione del lavoro come subordinato o autonomo.<\/p>\n<p>In un <a href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/archives\/52452\/i-diritti-del-lavoro-nella-gig-economy\/\">articolo del mese scorso<\/a> ho accennato agli orientamenti pi\u00f9 recenti della giurisprudenza d\u2019oltremanica e d\u2019oltreatlantico, nel senso dell\u2019individuazione di una sorta di <em>tertium genus<\/em> tra le categorie tradizionali del lavoratore subordinato (<em>employee<\/em>) e del lavoratore autonomo (<em>independent contractor<\/em>), per riconoscere ai lavoratori delle piattaforme digitali le protezioni indispensabili: in particolare uno standard retributivo minimo e l\u2019esenzione dal divieto di coalizione. \u00c8 un po\u2019 l\u2019operazione che qui da noi \u00e8 stata compiuta in passato per assicurare un minimo di tutela ai collaboratori coordinati e continuativi.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-49717\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Lavoro-del-badante-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"244\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Lavoro-del-badante-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Lavoro-del-badante-150x112.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Lavoro-del-badante-768x575.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Lavoro-del-badante.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 244px) 100vw, 244px\" \/>Si pu\u00f2, tuttavia, pensare anche a una tecnica normativa diversa: quella consistente nel porre alcuni standard minimi inderogabili, in materia di retribuzione o di previdenza, il cui campo di applicazione viene definito prescindendo dalla qualificazione del lavoro come autonomo, subordinato o \u201cparasubordinato\u201d. Qui da noi questa scelta legislativa \u00e8 stata compiuta per i servizi alla persona o alla famiglia, sia nel caso del lavoro domestico a carattere continuativo \u2013 da sempre assoggettato a una parte soltanto del diritto del lavoro comune e a una disciplina previdenziale speciale, senza distinzione tra prestazioni autonome e subordinate \u2013 sia nel caso del lavoro occasionale, per il quale l\u2019anno scorso \u00e8 stata istituita una apposita piattaforma digitale presso l\u2019Inps, attraverso la quale l\u2019utilizzatore versa retribuzione e contribuzione (art. 54-<em>bis<\/em> inserito nella legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50).<\/p>\n<p><strong>Superamento della distinzione tra lavoro subordinato e autonomo<\/strong><\/p>\n<p>La questione della protezione del lavoro organizzato per mezzo delle piattaforme digitali \u2013 un lavoro difficilmente riconducibile alla nozione tradizionale del lavoro subordinato, ma per il quale \u00e8 nondimeno necessario che si applichino almeno alcune regole inderogabili essenziali \u2013 pu\u00f2 essere risolta con uno schema concettuale analogo a quello applicato per il lavoro occasionale al servizio delle famiglie. Qui il tratto essenziale che individua il campo di applicazione della disciplina speciale pu\u00f2 essere identificato abbastanza facilmente nel fatto che la prestazione di lavoro sia richiesta e offerta di volta in volta in rete mediante appositi siti specializzati e applicazioni: le \u201cpiattaforme\u201d (\u00e8 la definizione adottata nel <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46512\">disegno di legge n. S-2934\/2017<\/a>).<\/p>\n<p>Definita in questo modo quella che i giuristi chiamano \u201cla fattispecie\u201d, essa ben pu\u00f2 essere assoggettata a una disciplina che rispetti le caratteristiche essenziali dell\u2019organizzazione del lavoro, in particolare per quel che riguarda la sua marcatissima flessibilit\u00e0 nell\u2019interesse di entrambe le parti, ma protegga il lavoratore da distorsioni dell\u2019equilibrio contrattuale che possono nascere da asimmetrie informative o difetti di mobilit\u00e0 o di possibilit\u00e0 di accesso a percorsi di riqualificazione professionale (cosiddetto monopsonio dinamico).<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46980\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2.jpg\" alt=\"\" width=\"235\" height=\"215\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2.jpg 235w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Gig-economy-2-150x137.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 235px) 100vw, 235px\" \/>Un diritto per i lavoratori delle piattaforme digitali<\/strong><\/p>\n<p>In questo ordine di idee, indipendentemente dalla qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata, pu\u00f2 essere garantito in tutti i casi un primo livello di protezione essenziale: sicurezza e igiene del lavoro, assicurazione pensionistica e antinfortunistica, libert\u00e0 di coalizione, divieto di discriminazioni e loro prevenzione mediante l\u2019imposizione della trasparenza dell\u2019algoritmo che governa l\u2019abbinamento tra domande e offerte da parte della piattaforma digitale.<\/p>\n<p>Compiuto questo primo passo, indispensabile anche per rendere la nuova categoria visibile e darle una sorta di autocoscienza nel sistema delle relazioni industriali, un livello di protezione ulteriore pu\u00f2, in prospettiva, essere ottenuto per via contrattuale o legislativa in riferimento ai casi nei quali l\u2019attivit\u00e0 lavorativa sia svolta non soltanto come \u201clavoretto\u201d a carattere interstiziale, ma con maggiore impegno di tempo e continuit\u00e0: qui il criterio potrebbe essere quello di una durata minima settimanale del lavoro (considerandosi inapplicabile la direttiva europea sul lavoro subordinato part-time). In questo caso, potr\u00e0 dunque essere introdotto anche il diritto al riposo quotidiano, settimanale e annuale, una protezione almeno per i casi di malattia di durata non brevissima, un preavviso di scioglimento del rapporto e una assicurazione contro la disoccupazione. Per arrivare a una estensione di tutte le protezioni proprie del lavoro dipendente nel caso del lavoro in regime durevole di monocommittenza e a tempo pieno o quasi, entro una soglia massima di retribuzione, utilizzando per questo segmento della forza-lavoro una tecnica normativa gi\u00e0 sperimentata con la legge Fornero n. 92\/2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il primo passo per garantire ai lavoratori delle piattaforme online alcune protezioni essenziali pu\u00f2 consistere nell&#8217;applicarle sulla base della tecnologia utilizzata, indipendentemente dalla loro qualificazione come autonomi o subordinati . 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