
{"id":49855,"date":"2018-06-24T16:35:54","date_gmt":"2018-06-24T15:35:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49855"},"modified":"2018-09-23T09:05:26","modified_gmt":"2018-09-23T08:05:26","slug":"la-crepa-interna-dellarticolo-39","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49855","title":{"rendered":"LA CREPA INTERNA DELL&#8217;ARTICOLO 39"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Attuare la disciplina costituzionale della contrattazione collettiva nazionale con efficacia <em>erga omnes<\/em>, come qualcuno oggi torna a proporre,<\/span><span style=\"color: #993300;\"> ci riporterebbe a un sistema di relazioni industriali nel quale la categoria sindacale, definita dall&#8217;ordinamento statuale, preesiste al contratto collettivo invece che esserne originata<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo in corso di pubblicazione nel volume di Scritti in onore di Roberto Pessi,<\/em> Il diritto del lavoro e la sua evoluzione<em>, ed. Giappichelli, anticipato sul settimanale della diocesi di Pistoia<\/em> La Vita<em>, 25 giugno 2018 &#8211; In argomento v. pure <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=41082\">I paradossi e l&#8217;ingiustizia del contratto collettivo nazionale<\/a><em>\u00a0 <\/em><strong><br \/>\n<\/strong><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/La-Vita-Pistoia-VII18.-pdf.pdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/La-Vita-Pistoia-VII18.-pdf.pdf\">Scarica l&#8217;articolo in formato pdf<\/a><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questa strana stagione politica nella quale sembra che il valore di ogni esperienza e di ogni sapere sia azzerato, si torna a discutere dell\u2019opportunit\u00e0 di dare attuazione alla seconda parte dell\u2019articolo 39 della Costituzione. Chi questo propone far\u00e0 bene a riflettere sui motivi che hanno indotto gran parte della dottrina giussindacalistica a ritenere che questa norma costituzionale sia nata male. Di pi\u00f9: che il suo stesso impianto sia strutturalmente sbagliato. E che proprio in questo suo essere sbagliato vada cercato il motivo prevalente della perdurante disapplicazione della previsione costituzionale, a settant\u2019anni dalla sua entrata in vigore.<\/p>\n<p>Vediamo la questione pi\u00f9 da vicino.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-49147\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Sindacato-fascista.jpeg\" alt=\"\" width=\"273\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Sindacato-fascista.jpeg 273w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Sindacato-fascista-150x102.jpeg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 273px) 100vw, 273px\" \/>Quando la norma venne scritta, nell\u2019immediato dopoguerra, si era chiusa da soli tre anni l\u2019esperienza dell\u2019ordinamento corporativo: cio\u00e8 di una Camera delle Corporazioni in seno alla quale i \u201csindacati unici\u201d dei lavoratori, che erano enti pubblici, stipulavano i contratti collettivi con le associazioni imprenditoriali, enti pubblici anch\u2019esse. Leggi e regolamenti stabilivano i settori o \u201ccategorie sindacali\u201d nei quali gli uni e le altre dovevano operare e ai quali si sarebbero applicati i contratti collettivi stipulati. In altre parole, la categoria preesisteva al contratto collettivo, costituendo l\u2019alveo entro il quale esso doveva collocarsi. Era questo il sistema del cosiddetto \u201cinquadramento costitutivo\u201d.<\/p>\n<p>Il legislatore costituente, stabilendo il principio della libert\u00e0 sindacale (articolo 39, primo comma) ha voluto, innanzitutto, liberare la contrattazione collettiva da quella vera e propria gabbia: lavoratori e imprenditori sono dunque ora liberi di associarsi secondo il criterio che preferiscono, quindi nell\u2019ambito di una categoria non predeterminata dalla legge, bens\u00ec definita liberamente da loro stessi mediante il contratto. E sono liberi di stipulare, o rifiutar di stipulare, il contratto collettivo con la controparte che preferiscono. Sar\u00e0 poi il contratto collettivo effettivamente stipulato, e proprio per il fatto di essere stato stipulato, a definire la \u201ccategoria sindacale\u201d effettiva. La conseguenza principale del principio di libert\u00e0 sindacale \u00e8 dunque questa: non \u00e8 pi\u00f9 la \u201ccategoria\u201d che preesiste al contratto collettivo, come nel sistema corporativo, ma \u00e8 il contratto collettivo che preesiste alla categoria e le d\u00e0 vita.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9, subito dopo aver sancito il principio di libert\u00e0 sindacale il legislatore costituente si \u00e8 preoccupato anche di riempire quello che gli appariva come un vuoto istituzionale, apertosi con la soppressione della Camera delle Corporazioni. E ha pensato bene di farlo dando vita a una sorta di\u2026 \u201cCamera delle Corporazioni democratizzata\u201d. Ne \u00e8 nato il meccanismo delineato nel quarto comma dell\u2019articolo 39, dove si prevede che in ciascuna categoria si costituisca una \u201crappresentanza sindacale unitaria\u201d composta in proporzione al numero degli iscritti di ciascun sindacato registrato, unica abilitata a stipulare il contratto collettivo nazionale con efficacia <em>erga omnes<\/em> nell\u2019ambito della categoria stessa. \u00c8 evidente che un meccanismo siffatto pu\u00f2 funzionare soltanto in quanto venga preliminarmente definita la categoria, nell\u2019ambito della quale la \u201crappresentanza sindacale unitaria\u201d dovr\u00e0 poi essere costituita e potr\u00e0 contrattare. Cos\u00ec la categoria torna a preesistere al contratto collettivo; e la contrattazione \u00e8 privata del potere di dare vita liberamente a nuove categorie, o quanto meno di ridefinire quelle esistenti.<\/p>\n<p>Insomma, il quarto comma dell\u2019articolo 39, se attuato, porrebbe una rilevantissima limitazione al principio di libert\u00e0 sindacale enunciato nel primo. Per mettere bene a fuoco il problema, si pensi alla <em>summa divisio<\/em> tra operai e impiegati, che nel sistema corporativo era imposta alla contrattazione collettiva dall\u2019\u201cinquadramento costitutivo\u201d: se quella divisione fosse stata introdotta autoritativamente, in sede di applicazione del quarto comma, sarebbe stato in seguito necessario modificare la legge istitutiva per arrivare all\u2019inquadramento unico operai-impiegati con un&#8217;unica disciplina collettiva applicabile a tutti. Oppure, si pensi alla vicenda sindacale dei piloti, che nel corso degli anni \u201970 riuscirono a imporsi come controparte contrattuale nel settore della gente dell\u2019aria, a stipulare un proprio contratto collettivo distinto rispetto a quello del settore e cos\u00ec a dar vita a una \u201ccategoria\u201d a s\u00e9 stante, separata dal resto dei dipendenti delle compagnie aeree. Questo non avrebbe potuto accadere, o sarebbe stato molto pi\u00f9 difficile, se il sistema della contrattazione collettiva fosse stato regolato dal meccanismo previsto dal quarto comma dell\u2019articolo 39.<\/p>\n<div id=\"attachment_49870\" style=\"width: 235px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-49870\" class=\"wp-image-49870 size-full\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini.jpeg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini.jpeg 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Federico-Mancini-150x150.jpeg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><p id=\"caption-attachment-49870\" class=\"wp-caption-text\">Il prof. Federico Mancini<\/p><\/div>\n<p>Nel corso degli anni \u201950 non soltanto la Cisl, ma anche la Cgil si oppose all\u2019attuazione del meccanismo previsto dal quarto comma dell\u2019articolo 39, per il timore che nella legge venisse infilata anche una disciplina limitativa del diritto di sciopero, come previsto dall\u2019articolo 40. Ma ben presto a questo motivo per cos\u00ec dire tattico, a sostegno della scelta di non attuare il quarto comma, la cultura gius-sindacale aggiunse il motivo pi\u00f9 serio e per cos\u00ec dire strategico: se ne incaric\u00f2 Federico Mancini, allievo di Tito Carnacini, con la famosa prolusione bolognese del 1963, dedicata a mostrare il contrasto interno all\u2019articolo 39, tra primo e quarto comma, per sostenere la necessit\u00e0 che quest\u2019ultimo rimanesse lettera morta. In quell\u2019occasione il giuslavorista bolognese, reduce da diversi anni di insegnamento insieme a Gino Giugni e a Giuseppe Pera alla Scuola sindacale di Firenze della Cisl, mostr\u00f2 anche come il meccanismo previsto dal quarto comma corrispondesse all\u2019idea di una contrattazione collettiva destinata a svolgersi soltanto al livello nazionale, poich\u00e9 quel meccanismo era strutturalmente inadatto a essere applicato alla contrattazione aziendale, che invece stava incominciando \u2013 soprattutto per iniziativa della stessa Cisl \u2013 a diffondersi nelle fabbriche di maggiori dimensioni.<\/p>\n<p>Oggi, all\u2019argomento proposto da Mancini mezzo secolo fa se ne aggiunge un altro: mentre il quarto comma dell\u2019articolo 39 fa riferimento esclusivo al numero degli iscritti a ciascun sindacato, gli accordi interconfederali del 2011-2014 che hanno affrontato la questione della verifica di rappresentativit\u00e0 dei sindacati stipulanti hanno scelto invece un criterio fondato sulla media tra il dato associativo (numero degli iscritti) e il dato elettorale (numero dei voti ottenuti nelle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali): nessuna legge ordinaria potrebbe recepire questo criterio scelto dalle organizzazioni sindacali maggiori, per conferire efficacia <em>erga omnes<\/em> ai contratti collettivi nazionali, senza violare l\u2019attuale ultimo comma dell\u2019articolo 39. C\u2019\u00e8 per\u00f2 chi sostiene che questa norma costituzionale \u2013 chiaramente riferita soltanto alla contrattazione collettiva di livello nazionale \u2013 non osterebbe a una legge che si limitasse a regolare l\u2019efficacia dei contratti collettivi di livello inferiore: i cosiddetti \u201ccontratti di prossimit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>La scarsa consapevolezza di questo problema giuridico, e della vicenda politico-sindacale che lo sottende, ha fatto s\u00ec che le Confederazioni maggiori, insieme a Confindustria, siano incorse ultimamente in un grave errore concettuale nel cosiddetto <em>Patto per la fabbrica<\/em> del 28 febbraio scorso. Mi riferisco al passaggio di questo accordo interconfederale in cui si chiede al CNEL di \u201ceffettuare un\u2019attenta ricognizione dei soggetti che, nell\u2019ambito dei perimetri contrattuali, risultino essere firmatari di contratti collettivi nazionali di categoria [\u2026], affinch\u00e9 diventi possibile, sulla base di dati oggettivi, accertarne l\u2019effettiva rappresentativit\u00e0\u201d. La questione cruciale, qui, \u00e8 evidentemente quella della definizione dei \u201cperimetri contrattuali\u201d, cio\u00e8 delle categorie, cui il Cnel dovrebbe fare riferimento nella sua verifica della rappresentativit\u00e0 delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi. Se davvero il Cnel potesse stabilire i \u201cperimetri contrattuali\u201d di cui parla il <em>Patto per la fabbrica<\/em>, per delimitare gli ambiti nei quali la rappresentativit\u00e0 degli agenti contrattuali deve essere misurata, questo implicherebbe il ritorno a un sistema in cui la categoria preesiste al contratto collettivo. Per esempio, sarebbe il Cnel e non il libero gioco del sistema delle relazioni industriali a stabilire se ai piloti d\u2019aereo si deve applicare il contratto della gente dell\u2019aria stipulato da Cgil, Cisl e Uil, oppure quello stipulato dal loro \u201csindacato di mestiere\u201d. E non sarebbe una buona notizia per il principio di libert\u00e0 sindacale.<\/p>\n<p>Con questo accordo del febbraio scorso le grandi confederazioni hanno voluto lanciare un avvertimento al nuovo Parlamento: \u201cil sistema delle relazioni industriali \u00e8 in grado di autogovernarsi da solo: il legislatore \u00e8 meglio che ne stia alla larga\u201d. Ma se questo era l\u2019intendimento, sarebbe stato necessario che i firmatari mostrassero una capacit\u00e0 maggiore di mettere a fuoco i problemi pi\u00f9 importanti per il buon funzionamento delle relazioni industriali, come questo di cui stiamo discutendo, e di individuarne incisivamente le soluzioni appropriate. Il <em>Patto per la fabbrica<\/em><em>,<\/em> invece, li lascia irrisolti.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-49871\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil.jpeg\" alt=\"\" width=\"251\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil.jpeg 251w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil-150x120.jpeg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 251px) 100vw, 251px\" \/>Che fare, dunque, oggi di fronte al proliferare dei contratti collettivi nazionali, a volte in concorrenza tra loro nell\u2019ambito di uno stesso settore produttivo? Il problema appare molto difficile e delicato, soprattutto se si osserva che l\u2019applicazione di un criterio di maggiore rappresentativit\u00e0 dei sindacati stipulanti presuppone la predeterminazione della \u201ccategoria\u201d nell\u2019ambito della quale verificare la rappresentativit\u00e0 effettiva degli agenti contrattuali; ma i contratti collettivi stessi fanno riferimento a \u201ccategorie\u201d diverse. Per esempio, nel settore assicurativo al contratto di settore stipulato dall\u2019Associazione imprenditoriale ANIA con le Confederazioni sindacali maggiori se ne contrappone uno stipulato, dal lato dei datori di lavoro, dallo SNA, sindacato degli agenti di assicurazione, con alcuni sindacati dei lavoratori dotati di rappresentativit\u00e0 minoritaria nel settore assicurativo latamente inteso (comprendente le grandi compagnie), ma non nel settore specifico delle agenzie, dove in realt\u00e0 il tasso di sindacalizzazione dei lavoratori \u00e8 vicino allo zero e nessun sindacato ha una apprezzabile rappresentativit\u00e0. Qui, se si assume come \u201ccategoria\u201d (o \u201cperimetro contrattuale\u201d, per adottare la terminologia del <em>Patto per la fabbrica<\/em>) il settore assicurativo latamente inteso, non c\u2019\u00e8 dubbio che ANIA, Cgil, Cisl e Uil sono comparativamente maggiormente rappresentative; ma se invece si assume come \u201ccategoria\u201d il solo settore delle agenzie di assicurazione, sul lato dei datori di lavoro \u00e8 pi\u00f9 rappresentativo sicuramente lo SNA, mentre sul lato dei lavoratori in questo settore in cui operano soltanto imprese di minime dimensioni nessun sindacato \u00e8 dotato di una apprezzabile rappresentativit\u00e0.<\/p>\n<p>Il problema sarebbe molto pi\u00f9 facilmente risolvibile se si rinunciasse ad attribuire efficacia <em>erga omnes<\/em> ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali, contestualmente orientandosi verso un sistema di retribuzione oraria minima governata dall\u2019autorit\u00e0 statale attraverso un meccanismo di consultazione con le parti sociali. E la verifica di rappresentativit\u00e0 sindacale ci si limitasse a regolarla per legge \u2013 il pi\u00f9 possibile in aderenza ai criteri scelti dagli accordi interconfederali di cui si \u00e8 detto \u2013 in riferimento alla \u201ccontrattazione di prossimit\u00e0\u201d, al livello regionale, territoriale, o nei luoghi di lavoro, per individuare il sindacato o coalizione che in ciascuno di questi ambiti pu\u00f2 negoziare con efficacia per tutti i dipendenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Attuare la disciplina costituzionale della contrattazione collettiva nazionale con efficacia erga omnes, come qualcuno oggi torna a proporre, ci riporterebbe a un sistema di relazioni industriali nel quale la categoria sindacale, definita dall&#8217;ordinamento statuale, preesiste al contratto collettivo invece che esserne originata . 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