
{"id":4987,"date":"2009-09-08T19:57:00","date_gmt":"2009-09-08T18:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987"},"modified":"2011-02-16T13:10:57","modified_gmt":"2011-02-16T12:10:57","slug":"progetto-semplificazione-gli-articoli-2063-2078-sui-rapporti-sindacali-e-il-nuovo-sistema-di-relazioni-industriali-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987","title":{"rendered":"PROGETTO SEMPLIFICAZIONE: GLI ARTICOLI 2063-2074 SUI RAPPORTI SINDACALI E IL NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SUPERAMENTO DEL REGIME DI DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO. DISCIPLINA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO, DELL&#8217;AUTOTUTELA E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<br \/>\n<\/span><em>Il\u00a0disegno di legge\u00a0che segue \u00e8 il frutto di un progetto avviato nella primavera del 2008, affinato in numerosissimi incontri e dibattiti in sede politica, sindacale e universitaria (v. la sezione <\/em><a title=\"Incontri\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?page_id=8\" target=\"_blank\"><em>Incontri<\/em><\/a><em>). Il disegno di legge\u00a0\u00e8 stato presentato al Senato l\u201911 novembre 2009 ed \u00e8 stato assegnato alla Commissione Lavoro.\u00a0Un <\/em><a title=\"Ddl: Codice del Lavoro, artt. 2087-2134\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\"><em>altro disegno di legge, n. 1873<\/em><\/a>,<em>\u00a0contiene le nuove disposizioni sui rapporti individuali di lavoro (artt. 2086-2134)<\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/02\/ddl-1872.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2010\/02\/ddl-1872.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il documento ufficiale in formato pdf<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 1872<\/strong><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #993300; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: IT;\"><br \/>\n<\/span>d\u2019iniziativa dei senatori Ichino, Bonino, Chiti, Morando, Ignazio Marino, Bianco,\u00a0Agostini, Andria, Astore,\u00a0Bertuzzi, Biondelli, Cabras, Carloni, Carofiglio, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiurazzi, Cosentino, Della Seta, Del Vecchio, D\u2019Ubaldo, Fioroni, Fistarol, Follini, Galperti, Mariapia Garavaglia, Granaiola, Leddi, Legnini, Lusi, Magistrelli, Marcucci, Mauro Maria Marino, Mazzuconi, Mercatali, Milana, Negri, Poretti, Perduca, Pertoldi, Pignedoli, Pinotti, Procacci, Randazzo, Nicola Rossi, Rusconi, Rutelli, Sangalli, Serra, Soliani, Stradiotto, Tonini, Veronesi e\u00a0Zavoli<br \/>\n<strong>Codice dei rapporti sindacali: modifiche agli articoli 2063-2078 del Codice civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><em>Presentato alla Presidenza del Senato l&#8217;11 novembre 2009<\/em>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 0pt;\" align=\"center\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Onorevoli Senatori \u2013 A pi\u00f9 di sessant\u2019anni dall\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo (d.lgs.lgt.\u00a0 23 novembre 1944 n. 369) e dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, il nostro ordinamento dei rapporti sindacali versa ancora in regime transitorio, non essendo ancora stata data attuazione a quanto previsto negli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39. Dopo la notissima prolusione bolognese di Federico Mancini del 1963 (Liber\u00e0 sindacale e contratto collettivo \u201cerga omnes\u201d, Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1963, p. 570) \u00e8 sempre nettamente prevalsa l\u2019opinione secondo cui il difetto sta nella norma costituzionale, e in particolare nella sua rigida impostazione centralistica ancora fortemente legata all\u2019esperienza corporativa; ma nonostante il largo consenso circa la necessit\u00e0 di una modifica di quella norma, a tutt\u2019oggi il suo testo \u00e8 rimasto quello originario.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c8 nostra convinzione che sia tempo, ormai, di porre fine a questa troppo lunga fase di attesa; e che la soluzione migliore passi attraverso una modifica estremamente semplice degli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39 della Costituzione, la quale si limiti ad attribuire al legislatore ordinario il compito di regolare le forme di democrazia sindacale nelle quali pu\u00f2 pervenirsi alla stipulazione di un contratto collettivo con efficacia erga omnes, al livello nazionale come ai livelli inferiori. La formulazione del nuovo comma secondo dell&#8217;articolo 39, sostitutivo degli attuali commi secondo, terzo e quarto, potrebbe essere la seguente: &#8220;La legge stabilisce requisiti e modalit\u00e0 della stipulazione di contratti collettivi con efficacia estesa a tutti gli appartenenti alla categoria definita nei contratti stessi&#8221;. Stante la natura costituzionale di questo necessario intervento, ci asteniamo dal presentare il relativo disegno di legge\u00a0nell&#8217;auspicio che su di esso possa raggiungersi la pi\u00f9 ampia convergenza\u00a0politica.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Quella qui contenuta \u00e8 invece la disciplina legislativa ordinaria della materia, che intende incorporare e aggiornare quanto gi\u00e0 disposto dallo \u201cStatuto dei Lavoratori\u201d del 1970. In funzione della massima facilit\u00e0 di reperimento e di lettura da parte di tutti i soggetti interessati, proponiamo l\u2019adozione della tecnica normativa consistente nella \u201cnovella\u201d degli articoli del Codice civile che, essendo stati originariamente formulati in riferimento all\u2019ordinamento corporativo, hanno perso ogni effetto con l\u2019abrogazione di quell\u2019ordinamento. Al tempo stesso, la scelta della massima snellezza e semplicit\u00e0 della nuova normativa mira a ridurre al minimo indispensabile l\u2019interferenza della legge statuale nel sistema delle relazioni industriali, lasciando il massimo spazio di autodeterminazione all\u2019autonomia collettiva.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La semplicit\u00e0 della formulazione delle disposizioni che seguono fa s\u00ec che esse si illustrino da sole. Aggiungiamo soltanto che la struttura delle rappresentanze sindacali e l\u2019insieme delle loro prerogative (art. 2064) ricalcano sostanzialmente quanto previsto dallo Statuto del 1970, con la sola introduzione della regola che proporziona la dimensione delle rappresentanze stesse ai consensi conseguiti dalle rispettive liste nella consultazione elettorale periodica.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulla disciplina speciale dello sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, che riprende sostanzialmente quanto gi\u00e0 proposto nel <a title=\"Disegno di legge n. 1409\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=758\">disegno di legge n. 1409\/2009<\/a>, rinviamo alla relazione introduttiva che accompagna quest\u2019ultimo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 2069 riproduce senza modifiche sostanziali, salvi alcuni marginali aggiornamenti tecnici, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, di cui all\u2019articolo 28 dello Statuto del 1970.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Questa l\u2019articolazione della nuova disciplina:<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo II \u2011 Della libert\u00e0 e attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2063 \u2011 Libert\u00e0 e attivit\u00e0 sindacale. L&#8217;articolo specifica il principio di cui al primo comma dell&#8217;articolo 39 della Costituzione, sintetizzando quanto oggi sancito negli articoli 1 e 14 dello Statuto dei Lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2064 \u2011 Rappresentanze sindacali aziendali. L&#8217;articolo riprende il modello di rappresentanza sindacale adottato dallo Statuto dei Lavoratori, fondato sul rapporto organico tra rappresentanza e associazione sindacale esterna all&#8217;azienda, introducendo la regola del proporzionamento del numero dei membri dell&#8217;organo, nonch\u00e9 dei permessi retribuiti, ai consensi conseguiti nell&#8217;ultima consultazione elettorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo III \u2011 Della autotutela collettiva<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2065 \u2011 Diritto di sciopero. L&#8217;articolo definisce il diritto di sciopero e il modo in cui esso viene esercitato, secondo l&#8217;orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articoli 2066-2068 &#8211; Sciopero nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana. Questi tre articoli riproducono fedelmente &#8211; con la sola estensione del campo di applicazione al settore dell&#8217;igiene urgbana &#8211; il contenuto del disegno di legge n. 1409, presentato al Senato il 25 febbraio 2009, alla cui relazione introduttiva rinviamo integralmente per l&#8217;illustrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo IV \u2011 Della tutela giudiziale dei diritti sindacali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2069 \u2011 Procedimento per la repressione dei comportamenti antisindacali. L&#8217;articolo riproduce il contenuto dell&#8217;articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, con alcuni perfezionamenti suggeriti dall&#8217;esperienza quarantennale, coerenti con la giurisprudenza in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo V \u2011 Della contrattazione collettiva e degli usi aziendali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2070 \u2011 Contratto collettivo di diritto comune. L&#8217;articolo sancisce il principio di autonomia collettiva come potere negoziale di regolare i rapporti di lavoro con efficacia diretta in capo ai soggetti iscritti alle associazioni stipulanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2071 \u2011 Contratto collettivo con efficacia generale. L&#8217;articolo sancisce il principio di autonomia collettiva nella sua accezione pi\u00f9 intensa, cio\u00e8 come potere di regolare i rapporti di lavoro con efficacia diretta in capo a tutti gli appartenenti a una determinata categoria, definita dal contratto. Poich\u00e9 la regola di democrazia sindacale contenuta in questa disposizione, coerente con quella contenuta nel nuovo articolo 2068, diverge da quella contenuta negli ultimi tre commi dell&#8217;articolo 39 della Costituzione, con separato disegno di legge costituzionale proporremo la sostituzione di quei tre commi con uno solo formulato nel modo sopra precisato.<br \/>\nUna norma transitoria contenuta nell&#8217;articolo 4 di questo\u00a0disegno di legge raccorda alla nuova disciplina del contratto collettivo efficace erga omnes tutte le disposizioni legislative previgenti che condizionano il godimento da parte dei datori di lavoro di finanziamenti o altri benefici particolari al rispetto di standard di trattamento collettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2072 \u2011 Recesso unilaterale dal contratto collettivo a tempo indeterminato. L&#8217;articolo conferma l&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso dell&#8217;ammissibilit\u00e0 del recesso unilaterale dal (solo) contratto collettivo a tempo indeterminato. Questa disposizione e quella contenuta nell&#8217;articolo successivo potrebbero\u00a0essere omesse, dal momento che esse costituiscono soltanto una applicazione delle regole contenute nello stesso Codice civile, che disciplinano i contratti in generale; riteniamo tuttavia forse opportuno ribadirle anche in questo contesto, almeno\u00a0nella prima fase dell&#8217;iter della riforma, perch\u00e9 nei lavori preparatori resti traccia dell&#8217;intendimento di voltar pagina in modo netto rispetto alla disciplina corporativa del contratto collettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2073 \u2011 Efficacia del contratto collettivo dopo la scadenza. L&#8217;articolo conferma l&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato, che condiziona l&#8217;ultrattivit\u00e0 temporale del contratto collettivo, dopo la scadenza del termine, a una clausola in esso contenuta che preveda appunto, in caso di ritardo del rinnovo, la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato (con conseguente applicabilit\u00e0 della norma di cui all&#8217;articolo precedente, in tema di recedibilit\u00e0 unilaterale).<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Articolo 2074 \u2011 Efficacia del contratto collettivo sul rapporto individuale. Anche questo articolo conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso che: a) le disposizioni contenute nel contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale di lavoro: esse pertanto restano nella piena disponibilit\u00e0 delle parti collettive stipulanti; b) il contratto collettivo non pu\u00f2 disporre di diritti nascenti dal contratto individuale;; c) le eventuali sovrapposizioni tra disposizioni collettive e pattuizioni individuali sono regolate dai contratti stessi che le contengono, applicandosi il principio del favor per il prestatore di lavoro nel caso di contrasto tra contratto collettivo e individuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">*<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">Si chiede fin d\u2019ora che l\u2019articolo 1 del disegno di legge, contenente la nuova formulazione degli articoli del Codice civile da 2063 a 2074, sia votato per parti separate, in ossequio alla regola posta dall\u2019articolo 72 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 1 &#8211; Gli articoli da 2063 a 2078 del Libro V del Codice civile sono sostituiti dai seguenti<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo II Della libert\u00e0 e attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2063<br \/>\nLibert\u00e0 e attivit\u00e0 sindacale<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Tutti i lavoratori, quale che sia il tipo di contratto in cui \u00e8 dedotta la loro prestazione, sono liberi di costituire associazioni professionali e di aderirvi, nonch\u00e9 di svolgere attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro, nei limiti in cui ci\u00f2 non pregiudichi il corretto adempimento dei loro obblighi contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2064<br \/>\nRappresentanze sindacali aziendali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Organismi di rappresentanza possono essere costituiti da una o pi\u00f9 associazioni sindacali nelle unit\u00e0 produttive nelle quali siano occupati pi\u00f9 di 15 lavoratori dipendenti e in seno alle quali ciascuna delle associazioni stesse annoveri almeno un lavoratore dipendente iscritto.<br \/>\n2. Gli organismi di cui al comma 1, sia che assumano forma unitaria sia che assumano la forma di rappresentanze separate, sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni in proporzione ai consensi che esse conseguono in consultazioni elettorali che si svolgono, su iniziativa di uno o pi\u00f9 dipendenti dell\u2019unit\u00e0 produttiva, con cadenza almeno triennale. Per il conseguimento di un rappresentante \u00e8 necessario, ancorch\u00e9 non sufficiente,\u00a0che l\u2019associazione o coalizione di associazioni abbia ottenuto almeno un ventesimo dei voti espressi. Salva diversa disposizione collettiva, il numero complessivo dei rappresentanti \u00e8 pari a tre nelle unit\u00e0 produttive con numero di dipendenti fino a 300; nelle unit\u00e0 produttive di maggiori dimensioni \u00e8 pari a uno ogni cento dipendenti.<br \/>\n3. Fermo quanto disposto dal comma precedente, nelle aziende in cui si applica un contratto collettivo a s\u00e9 stante in riferimento a una categoria professionale di dipendenti, la distribuzione dei rappresentanti sindacali avviene mediante una consultazione riservata ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, come definita dal contratto stesso. In tal caso il numero dei rappresentanti sindacali \u00e8 proporzionato al numero degli appartenenti alla categoria interessata, secondo il criterio di cui al comma precedente, salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile.<br \/>\n4. Ciascuna associazione sindacale o coalizione di associazioni \u00e8 libera circa le modalit\u00e0 di elezione o scelta del rappresentante al quale, in seguito alla consultazione elettorale di cui al secondo comma, risulti avere diritto, con il solo vincolo che esso deve appartenere al novero dei dipendenti dell\u2019unit\u00e0 produttiva. L\u2019attribuzione della carica, con le prerogative e i diritti che ne conseguono, avviene mediante comunicazione scritta alla direzione aziendale. Con la stessa modalit\u00e0 il rappresentante pu\u00f2 essere sostituito dall\u2019associazione.<br \/>\n5. Gli organismi di cui al comma 1, unitariamente o separatamente,<br \/>\na) possono indire assemblee nel luogo di lavoro al di fuori dell&#8217;orario, oppure in orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per ciascun lavoratore interessato, senza riduzione della retribuzione per coloro che vi partecipano; la collocazione temporale dell&#8217;assemblea \u00e8 determinata dal titolare dell&#8217;azienda in modo che essa possa svolgersi, se richiesto dalla rappresentanza sindacale, entro due giorni dalla presentazione della richiesta;<br \/>\nb) possono indire referendum da svolgersi al di fuori dell&#8217;orario di lavoro, su materie inerenti alle attivit\u00e0 sindacali;<br \/>\nc) hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro o committente ha l&#8217;obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i collaboratori all&#8217;interno dell&#8217;unit\u00e0 produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro;<br \/>\nd) nelle unit\u00e0 produttive con almeno 200 dipendenti hanno diritto a usufruire, per l&#8217;esercizio delle loro funzioni, di un idoneo locale comune all&#8217;interno dell&#8217;azienda o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unit\u00e0 produttive con un numero inferiore di dipendenti hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni;<br \/>\ne) possono svolgere attivit\u00e0 di raccolta di quote associative nel luogo di lavoro, anche mediante ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti, previo accordo con i rispettivi datori di lavoro o committenti.<br \/>\n6. Salva diversa disposizione collettiva applicabile, i rappresentanti sindacali dispongono ogni anno complessivamente, per lo svolgimento della propria funzione, di un&#8217;ora di permesso retribuito per ciascun dipendente dell\u2019unit\u00e0 produttiva. I permessi retribuiti sono distribuiti paritariamente tra i rappresentanti. I contratti collettivi regolano la materia dei permessi non retribuiti e delle collocazioni in aspettativa.<br \/>\n7. Il Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro cura la rilevazione permanente dei risultati delle consultazioni elettorali di cui ai commi 2 e 3, al livello provinciale, regionale e nazionale, e la pubblicazione periodica dei relativi dati analitici e di sintesi in apposito bollettino ufficiale. A tal fine ciascuna impresa \u00e8 tenuta a comunicare allo stesso Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro i risultati di ciascuna consultazione elettorale. La stessa comunicazione pu\u00f2 essere effettuata da qualsiasi organizzazione sindacale che vi abbia interesse.<br \/>\n8. Per ogni altro aspetto, le prerogative e i diritti dei rappresentanti sindacali e degli organismi cui essi appartengono sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo III Della autotutela collettiva<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2065<br \/>\nDiritto di sciopero<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Salvi i limiti posti dalla legge a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nonch\u00e9 i vincoli assunti mediante contratto, ogni associazione sindacale pu\u00f2 proclamare lo sciopero, secondo modalit\u00e0 che non pregiudichino la sicurezza delle persone e degli impianti. I lavoratori che aderiscono allo sciopero\u00a0non hanno diritto al compenso corrispondente all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa perduta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2066<br \/>\nSciopero nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Le norme contenute negli articoli 2067 e 2068 si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano. Si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti, servizi di intervento di emergenza e manutenzione di impianti di ascensori e montacarichi. Si applicano inoltre nelle imprese ed enti pubblici che svolgono attivit\u00e0 di igiene urbana, rimozione di rifiuti e loro trasferimento alle discariche o luoghi di smaltimento.<br \/>\n2. Qualora un&#8217;impresa svolga anche attivit\u00e0 diverse, le norme contenute negli articoli 2067 e 2068 si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nel comma 1.<br \/>\n3. Le disposizioni contenute negli articoli 2067 e 2068 non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall&#8217;astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2067<br \/>\nProclamazione dello sciopero aziendale nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall&#8217;impresa, pu\u00f2 essere proclamato:<br \/>\n\u00a0\u00a0 a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella pi\u00f9 recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa, o della singola unit\u00e0 produttiva, entro l&#8217;ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente pi\u00f9 di met\u00e0 dei voti espressi;<br \/>\n\u00a0\u00a0 b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell&#8217;azienda, o della singola unit\u00e0 produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi.<br \/>\n2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente \u00e8 regolato mediante accordo tra l&#8217;impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall&#8217;impresa, pi\u00f9 un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell&#8217;impresa.<br \/>\n3. In difetto del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, \u00e8 vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell&#8217;impresa anche l&#8217;organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2068<br \/>\nProclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Ferma restando la disciplina posta a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nei settori dei trasporti pubblici e dell&#8217;igiene urbana lo sciopero di una parte o della totalit\u00e0 del personale di una pluralit\u00e0 di imprese pu\u00f2 essere proclamato:<br \/>\na) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nelle pi\u00f9 recenti elezioni di rappresentanti sindacali estese alla generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate, entro l&#8217;ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente pi\u00f9 di met\u00e0 dei voti espressi;<br \/>\nb) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti delle aziende interessate la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla met\u00e0 dei voti espressi.<br \/>\n2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma 1 \u00e8 regolato mediante accordo tra le imprese del settore e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum \u00e8 organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, in ciascuna azienda, da un comitato costituito secondo le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell&#8217;articolo 2067; ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del referendum svolto nella propria azienda alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici, la quale cura la raccolta e comunica il risultato complessivo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutte le imprese interessate.<br \/>\n3. Le contestazioni circa lo svolgimento o l&#8217;esito del referendum di cui al comma 2 sono risolte provvisoriamente in prima istanza, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dalla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione provinciale per l&#8217;impiego competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo IV &#8211; Della tutela giudiziale dei diritti sindacali<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2069<br \/>\nProcedimento per la repressione dei comportamenti antisindacali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Costituisce comportamento antisindacale:<br \/>\na) qualsiasi atto del datore di lavoro o committente diretto a impedire, ostacolare o limitare indebitamente l\u2019esercizio della libert\u00e0 e dell\u2019attivit\u00e0 sindacale o del diritto di sciopero;<br \/>\nb) l\u2019omissione di informazioni dovute a un\u2019associazione sindacale o alle sue rappresentanze aziendali;<br \/>\nc) il rifiuto di esame congiunto preventivo o di apertura di negoziato, quando il datore di lavoro o committente vi sia obbligato.<br \/>\n2. Qualora il datore di lavoro o committente ponga in essere un comportamento antisindacale, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse il tribunale del luogo ove \u00e8 posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ordina con decreto la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.<br \/>\n3. L\u2019inottemperanza al decreto di cui al comma 1 \u00e8 punita a norma dell\u2019articolo 650 del codice penale.<br \/>\n4. Contro il decreto di cui al comma 1 \u00e8 ammesso ricorso al tribunale, secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Capo V Della contrattazione collettiva e degli usi aziendali<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2070<br \/>\nContratto collettivo di diritto comune<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Ogni associazione sindacale \u00e8 libera, da sola o insieme ad altre associazioni, di negoziare con i titolari di una o pi\u00f9 aziende le condizioni di lavoro e le clausole di tregua per i lavoratori dipendenti o collaboratori che siano ad essa iscritti e per coloro che aderiranno al contratto collettivo.<br \/>\n2. Con il contratto collettivo le parti possono liberamente disporre delle materie regolate da contratto precedentemente dalle stesse stipulato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2071<br \/>\nContratto collettivo con efficacia generale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Il contratto collettivo stipulato dalla coalizione che abbia conseguito la maggioranza dei consensi nell\u2019ultima consultazione in seno alla stessa azienda o unit\u00e0 produttiva per la costituzione della rappresentanza sindacale di cui all\u2019articolo 2068 e che comprenda almeno una associazione sindacale rappresentata in aziende dislocate in almeno tre regioni diverse \u00e8 efficace nei confronti di tutti i dipendenti di una azienda o unit\u00e0 produttiva anche in deroga a contratti collettivi applicabili di livello superiore, o comunque a contratti stipulati da altre associazioni.<br \/>\n2. Il contratto collettivo territoriale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale \u00e8 efficace nei confronti di tutti gli appartenenti al campo di applicazione definito dal contratto stesso, anche in deroga rispetto a contratti collettivi di livello superiore, quando dal lato dei lavoratori il contratto sia stato stipulato da una associazione o coalizione sindacale che risulti maggioritaria all\u2019interno dello stesso campo di applicazione.<br \/>\n3. Nel caso di contrasto fra pi\u00f9 contratti collettivi stipulati da associazioni o coalizioni sindacali maggioritarie nei rispettivi ambiti, si applica quello stipulato al livello inferiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2072<br \/>\nRecesso unilaterale dal contratto collettivo a tempo indeterminato<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Ciascuna delle parti del contratto collettivo che non contenga un termine di durata pu\u00f2 recederne unilateralmente dandone comunicazione alle altre parti con almeno tre mesi di anticipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2073<br \/>\nEfficacia del contratto collettivo dopo la scadenza<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Quando le parti abbiano pattuito un termine di durata, decorso tale termine il contratto cessa di produrre i propri effetti, salvo che l\u2019ultrattivit\u00e0 sia prevista in apposita sua clausola.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">Articolo 2074<br \/>\nEfficacia del contratto collettivo sul rapporto individuale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">1. Le disposizioni contenute nel contratto collettivo si applicano nel rapporto individuale di lavoro o collaborazione rientrante nel suo campo di applicazione, a norma degli articoli 2070 o 2071. I diritti nascenti dal contratto collettivo in capo alle parti del rapporto individuale di lavoro o collaborazione non si incorporano nel contratto individuale, sono soggetti a rinegoziazione collettiva a norma del comma 2 dell\u2019articolo 2070 e cessano al cessare dell\u2019efficacia del contratto collettivo stesso, per recesso o per scadenza del termine.<br \/>\n2. Il contratto collettivo non pu\u00f2 disporre di diritti nascenti dal contratto individuale di lavoro o collaborazione.<br \/>\n3. Il contratto collettivo e il contratto individuale stabiliscono se e sotto quali condizioni si determini assorbimento fra trattamenti della stessa natura oggetto di pattuizione in entrambi i contratti. Nel caso di concorso di disposizioni fra loro contrastanti prevale quella pi\u00f9 favorevole al lavoratore o collaboratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0\u00a0 Articolo 2. \u2013 La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 giugno 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0\u00a0 Articolo 3 \u2013 Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 20 maggio 1979 n. 300.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0\u00a0 Articolo 4. &#8211; Tutte le disposizioni previgenti che condizionino al rispetto degli standard di trattamento collettivi il godimento da parte dei datori di lavoro di agevolazioni, finanziamenti, benefici contributivi, o il conferimento di commesse o appalti, si intendono riferite al contratto collettivo applicabile secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 2070.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 21.05pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUPERAMENTO DEL REGIME DI DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO. 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