
{"id":50074,"date":"2018-07-23T21:02:41","date_gmt":"2018-07-23T20:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50074"},"modified":"2018-07-23T21:02:41","modified_gmt":"2018-07-23T20:02:41","slug":"perche-la-reintroduzione-della-causale-per-i-contratti-a-termine-e-un-errore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50074","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 LA REINTRODUZIONE DELLA &#8220;CAUSALE&#8221; PER I CONTRATTI A TERMINE \u00c8 UN ERRORE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">C\u2019\u00e8 un&#8217;ampia gamma di motivi seri, in s\u00e9 legittimi, che possono indurre un imprenditore a sciogliere un contratto di lavoro, che \u00e8 pressoch\u00e9 impossibile dimostrare in giudizio<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura di Maria Giovanna Della Vecchia pubblicata da <\/em>La Provincia di Como<em> il 16 luglio 2018 &#8211; Sul decreto-legge del ministro Di Maio v. anche l&#8217;intervista del 21 luglio a <\/em>Italia Oggi, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50150\">Il decreto improvvisazione<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-50170\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/La-provincia-di-Como-203x300.jpg\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/La-provincia-di-Como-203x300.jpg 203w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/La-provincia-di-Como-102x150.jpg 102w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/La-provincia-di-Como.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 203px) 100vw, 203px\" \/>Professor Ichino, il \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d nasce con l&#8217;intenzione di arginare il precariato, ponendo fra l&#8217;altro limiti all&#8217;utilizzo dei contratti a termine. Quanto la nuova norma riuscir\u00e0 nell&#8217;intento?<br \/>\n<\/strong>Le norme sono pi\u00f9 d\u2019una: riduzione da 5 a 4 del numero delle proroghe possibili, nonch\u00e9 necessit\u00e0 di causale giustificativa e maggior costo contributivo in tutti i casi in cui si superano i 12 mesi. Queste nuove norme hanno tutte, certo, un effetto restrittivo. La questione che dobbiamo porci \u00e8: se ci sar\u00e0 una riduzione del flusso delle assunzioni a termine, ci sar\u00e0 un corrispondente aumento delle assunzioni a tempo indeterminato? Perch\u00e9 se invece le restrizioni dovessero tradursi in perdita secca di occupazione, allora il bilancio del decreto non sarebbe positivo.<\/p>\n<p><strong>Vede questo rischio?<br \/>\n<\/strong>Sarebbe da irresponsabili non porsi il problema. Anche perch\u00e9 un\u2019altra norma contenuta nel decreto disincentiva le assunzioni stabili, aumentando drasticamente il costo dell\u2019eventuale licenziamento.<\/p>\n<p><strong>La norma a cui lei si riferisce, per\u00f2, penalizza notevolmente soltanto i licenziamenti senza giusta causa (quindi non quelli per giustificato motivo oggettivo n\u00e9 tantomeno, va da s\u00e9, quelli per giusta causa) dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, aumentandone del cinquanta per cento l&#8217;indennizzo, portando il minimo a 6 mensilit\u00e0 (dalle precedenti 4 del jobs act) fino a un massimo elevato a 36. Non \u00e8 questo un effettivo scoraggiamento dei licenziamenti non motivati?<br \/>\n<\/strong>Vede, c\u2019\u00e8 una ampia gamma di motivi seri, in s\u00e9 legittimi, che possono indurre un imprenditore a sciogliere un contratto di lavoro, che \u00e8 pressoch\u00e9 impossibile dimostrare in giudizio. \u00c8 questo il motivo per cui le riforme del 2012 e del 2015 hanno allineato la nostra disciplina della materia a quella della generalit\u00e0 degli altri Paesi occidentali, mandando in soffitta il vecchio articolo 18. La stessa riforma ha stabilito degli indennizzi mediamente superiori ma complessivamente abbastanza in linea rispetto a quelli previsti negli altri Paesi; ora, con questo brusco aumento, torneremo a essere fuori linea, un caso anomalo per questo aspetto.<\/p>\n<p><strong>Quali possono essere dei motivi validi ma \u201cnon dimostrabili in giudizio\u201d?<br \/>\n<\/strong>Per esempio, la cattiva integrazione di una persona nell\u2019ambiente di lavoro, il suo imperfetto adattamento alle esigenze aziendali, la sua incapacit\u00e0 di adattarsi alle innovazioni tecnologiche od organizzative. Oppure la previsione di una perdita, conseguente a eventi futuri prevedibili. Si tratta di valutazioni, e le valutazioni non possono essere oggetto di prova giudiziale.<\/p>\n<p><strong>In che misura la riforma ha \u201clicenziato il jobs-act\u201d, come dice il ministro del Lavoro, o comunque ne ha intaccato la struttura?<br \/>\n<\/strong>Il decreto non ha intaccato la struttura della riforma del 2015, se non molto marginalmente. La riforma si articola in otto decreti legislativi, dedicati ad altrettante materie diverse, dall\u2019assicurazione contro la disoccupazione ai licenziamenti, dai contratti di lavoro speciali alla Cassa integrazione, ai servizi per l\u2019impiego, all\u2019unificazione degli ispettorati del Lavoro; di tutto questo il decreto tocca soltanto l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo previsto per il licenziamento, senza per\u00f2 intervenire sulla struttura della nuova disciplina.<\/p>\n<p><strong>Il decreto \u00e8, come ha dichiarato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, la \u201cWaterloo del precariato\u201d?<br \/>\n<\/strong>Queste sono <em>boutades<\/em> del tutto scollegate dalla realt\u00e0, e anche un po\u2019 \u2013 se mi \u00e8 consentito \u2013 delle cadute di stile. La tendenza all\u2019aumento dei contratti a termine \u00e8 un fenomeno planetario, determinato dalla globalizzazioe che aumenta i fattori di incertezza di cui l\u2019impresa deve tener conto, e dalla maggiore rapidit\u00e0 dell\u2019evoluzione tecnologica. Non sar\u00e0 certo questo decreto, nato all\u2019insegna dell\u2019improvvisazione, a contrastare quel fenomeno che si manifesta a tutte le latitudini e longitudini.<\/p>\n<p><strong>Il decreto colpisce le delocalizzazioni delle imprese che lasciano l&#8217;Italia prima che passino 5 anni dall&#8217;aver ottenuto agevolazioni pubbliche (ad esempio i contributi dell&#8217;iperammortamento) su investimenti strutturali. A parte gli effetti sull&#8217;occupazione che di per s\u00e9 sono scontati quando un&#8217;azienda delocalizza, la sola esistenza di questa norma condizioner\u00e0 comunque le politiche occupazionali delle imprese?<br \/>\n<\/strong>La stampa da sempre notizia delle imprese che se ne vanno via e non di quelle che invece investono da noi. Il risultato \u00e8 che l\u2019opinione pubblica si convince che il nostro problema principale sia costituito dalle troppe delocalizzazioni in uscita. In realt\u00e0, il flusso in uscita non ha niente di anomalo; il nostro problema principale, semmai, \u00e8 costituito dal flusso troppo basso di investimenti esteri in entrata nel nostro Paese. Se riuscissimo ad allinearci per questo aspetto alla media europea, avremmo 50 o 60 miliardi in pi\u00f9 di investimenti ogni anno, con centinaia di migliaia di posti di lavoro aggiuntivi, di ottima qualit\u00e0. Ma per ottenere questo, dobbiamo rendere il nostro Paese pi\u00f9 attrattivo per gli operatori internazionali. La minaccia di multe salatissime per chi decide di andarsene, e comunque la volatilit\u00e0 delle nostre regole, non vanno in questa direzione.<\/p>\n<p><strong>Come vede il fatto che le misure del decreto non valgano per i contratti della pubblica amministrazione?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 un passo indietro ulteriore rispetto al principio di parificazione della disciplina del settore pubblico rispetto al privato, introdotto nel 1993 e rafforzato nel 2001. Ma va detto che i primi passi indietro, su questo terreno, sono stati compiuti, purtroppo, dal ministro Brunetta nel 2009 e poi dalla ministra Madia nel 2017.<\/p>\n<p><strong>Siamo, nel complesso, davanti a quello che anche di fatto \u00e8 un decreto che eleva la dignit\u00e0 dei lavoratori?<br \/>\n<\/strong>Ho scritto un articolo sul <em>Corriere della Sera<\/em>, la settimana scorsa, per mostrare che la dignit\u00e0 del lavoro non dipende dall\u2019inamovibilit\u00e0. Altrimenti dovremmo pensare che tutti i lavoratori stagionali, i lavoratori delle imprese di dimensioni minime, le centinaia di milioni di persone che a nord delle Alpi lavorano senza garanzie di inamovibilit\u00e0, lavorino tutti in condizioni non dignitose. Il riferimento alla dignit\u00e0 mi sembra davvero inappropriato.<\/p>\n<p><strong>In definitiva a suo avviso il Paese sta vivendo una reale deriva di precariato in relazione alla situazione giovanile?<br \/>\n<\/strong>I contratti a termine sono in aumento in quasi tutti i Paesi dell\u2019OCSE, come da noi, per i motivi che abbiamo visto prima. Da noi, in pi\u00f9, c\u2019\u00e8 la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a termine di alcune centinaia di contratti di collaborazione autonoma continuativa: un risultato della riforma del 2015, in s\u00e9 positivo per i lavoratori interessati, se si considera che il contratto a termine regolare ha un contenuto molto pi\u00f9 ricco rispetto a quello di co.co.co. In termini di stock, comunque, la percentuale dei nostri contratti a termine, il 15%, \u00e8 attualmente perfettamente il linea rispetto alla media europea.<\/p>\n<p><strong>Da giuslavorista e da protagonista del jobs-act, dove si deve fermare l&#8217;asticella del legislatore per evitare che superi la soglia oltre la quale non \u00e8 pi\u00f9 garantita la dignit\u00e0?<br \/>\n<\/strong>Se col termine &#8220;dignit\u00e0&#8221; intende riferirsi agli standard inderogabili fissati dalla nostra Costituzione e a quelli fissati dall&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro, non ci sono &#8220;asticelle&#8221; da alzare o abbassare un po&#8217;: ci sono solo divieti assoluti di discriminazione, protezione intransigente della salute della persona che lavora, della sua riservatezza, della sua libert\u00e0 politica, sindacale, religiosa, di espressione del proprio pensiero. Ma con queste protezioni fondamentali il decreto-legge cui sta lavorando il Governo, per fortuna, non ha nulla a che fare.<br \/>\n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u2019\u00e8 un&#8217;ampia gamma di motivi seri, in s\u00e9 legittimi, che possono indurre un imprenditore a sciogliere un contratto di lavoro, che \u00e8 pressoch\u00e9 impossibile dimostrare in giudizio . 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