
{"id":50555,"date":"2018-09-26T17:28:29","date_gmt":"2018-09-26T16:28:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50555"},"modified":"2018-10-01T14:09:38","modified_gmt":"2018-10-01T13:09:38","slug":"la-sentenza-della-consulta-non-scalfisce-limpianto-del-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50555","title":{"rendered":"LA SENTENZA DELLA CONSULTA NON SCALFISCE L&#8217;IMPIANTO DEL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<div class=\"tile\" aria-hidden=\"true\" data-fallback=\"p\">\n<h4><span style=\"color: #993300;\">La Corte ha attribuito discrezionalit\u00e0 al giudice nella determinazione dell&#8217;indennizzo, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge; ma non ha messo in discussione il passaggio da un regime di <em>job property<\/em> (cui corrisponde la sanzione della reintegrazione) a un regime fondato su di una <em>liability rule<\/em> (sanzione dell&#8217;indennizzo)<\/span><\/h4>\n<div class=\"screenshot active\"><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nScheda tecnica relativa alla decisione della Corte costituzionale de<\/em><em>l 26 settembre 2018 sulla <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46087\">questione sollevata dal Tribunale di Roma il 26 luglio 2017<\/a> in riferimento alla nuova disciplina dei licenziamenti, in attesa del deposito della motivazione della sentenza &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46087\">il mio commento all&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma<\/a> &#8211; In fondo al post, un grafico che d\u00e0 conto dell&#8217;entit\u00e0 degli indennizzi per i vari casi di licenziamenti affetti da vizi sostanziali o formali, previsti dalla legge vigente prima di questa sentenza: lo riproduco per chiarire dove incidono gli effetti della sentenza costituzionale<br \/>\n<\/em><\/div>\n<\/div>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div class=\"title \">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-43382\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-300x75.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"75\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-300x75.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-150x37.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale.jpg 449w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Secondo le notizie dell\u2019ultima ora la Corte costituzionale, con un solo voto di maggioranza e un membro giuslavorista (Giulio Prosperetti) in missione, ha deciso una modifica della disciplina dei licenziamenti introdotta con il decreto n. 23 del 2015.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, ha ritenuto che l\u2019indennizzo cui il lavoratore licenziato ha diritto, nel caso di insufficienza del motivo addotto dall\u2019imprenditore, non possa essere rigidamente predeterminato dalla legge in proporzione alla sola anzianit\u00e0 di servizio: rientra dunque nella discrezionalit\u00e0 del giudice determinarlo, pur sempre entro il minimo e il massimo stabilito dalla legge, ma anche in riferimento ad altri parametri. Quali parametri? Vedremo se la motivazione della sentenza si spinger\u00e0 a fornire qualche indicazione in proposito; fin d\u2019ora si pu\u00f2 ipotizzare che i giudici attribuiscano qualche peso al carico di famiglia, alle condizioni del mercato del lavoro locale, ma anche eventualmente al comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto e durante il giudizio.<\/p>\n<p>La Corte ha invece respinto la censura mossa dal Tribunale di Roma alla parte della legge nella quale si stabiliscono un minimo e un massimo dell\u2019indennizzo dovuto: il giudice dovr\u00e0 dunque in ogni caso rispettare questi limiti. Si pu\u00f2 dire dunque \u2013 salvo sorprese nella motivazione, che si conoscer\u00e0 soltanto tra qualche settimana \u2013 che <strong>la sentenza non scalfisce il contenuto essenziale della riforma del 2015<\/strong>, consistente tecnicamente nel passaggio da un regime di <em>job property<\/em> (cui corrisponde la sanzione della reintegrazione) a un regime fondato su di una <em>liability rule<\/em> (la sanzione indennitaria, predeterminata nel minimo e nel massimo). L\u2019effetto della sentenza sar\u00e0 un aumento dell\u2019incertezza circa l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo deciso dal giudice, con <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-47096\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso-270x300.jpg\" alt=\"\" width=\"232\" height=\"258\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso.jpg 270w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Crollo-del-contenzioso-135x150.jpg 135w\" sizes=\"auto, (max-width: 232px) 100vw, 232px\" \/>conseguente probabile aumento del contenzioso giudiziale. La sentenza avvantaggia pi\u00f9 di tutti i lavoratori con anzianit\u00e0 minore, per i quali la protezione contro il licenziamento pu\u00f2 aumentare notevolmente di peso: questo <strong>avr\u00e0 un effetto disincentivante sulle assunzioni a tempo indeterminato<\/strong>; mentre non ne avranno vantaggio i lavoratori con anzianit\u00e0 di servizio elevata (per ora solo pochissimi casi di anzianit\u00e0 convenzionale, poich\u00e9 la nuova norma si applica soltanto ai rapporti costituiti dal 7 marzo 2015), la cui indennit\u00e0 rester\u00e0 predeterminata nella misura massima prevista dalla legge.<\/p>\n<p>La predeterminazione dell\u2019indennizzo strettamente in funzione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio era stata decisa dal legislatore del 2015 in considerazione del fatto che \u00e8 sempre molto difficile determinare l\u2019entit\u00e0 del danno che una persona subisce in concreto per la perdita del lavoro: esso infatti dipende in misura preponderante dal comportamento che la persona stessa tiene nella fase successiva al licenziamento, nella ricerca della nuova occupazione, e dalle alternative occupazionali di cui essa pu\u00f2 disporre. Per questo motivo \u00e8 prevedibile che la maggior parte dei giudici continui, anche dopo questa sentenza della Consulta, ad assumere l\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore come parametro principale per la determinazione dell\u2019indennizzo tra il minimo delle sei mensilit\u00e0 e il massimo delle trentasei. Se cos\u00ec sar\u00e0, <strong>l\u2019impatto pratico della sentenza sar\u00e0 tutto sommato limitato<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>Rappresentazione grafica degli effetti<br \/>\ndella sentenza costituzionale<\/strong><\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-50564\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA-1024x500.png\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"317\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA-1024x500.png 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA-150x73.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA-300x147.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA-768x375.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/diagramma-indennizzi-JA.png 1419w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p>Questa tabella (elaborata dal dott. Fabio Perrone, che ringrazio per l&#8217;autorizzazione a pubblicarla) illustra l&#8217;andamento dei trattamenti economici previsti nel d.lgs. n. 23\/2015.<\/p>\n<p>La <strong>linea gialla<\/strong> e la <strong>linea azzurra<\/strong> rappresentano rispettivamente gli indennizzi giudiziali &#8220;forte&#8221; e &#8220;debole&#8221; previsti dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 23\/2015 per il difetto di giustificazione del licenziamento e per il vizio formale o procedurale: <strong>la sentenza della Corte costituzionale incide soltanto su questi indennizzi che non si sommano alla reintegrazione, lasciandone inalterato il limite minimo e il massimo, ma consentendo al giudice di determinarne l&#8217;importo in ciascun caso concreto anche in riferimento a circostanze diverse dall&#8217;anzianit\u00e0 di servizio. <\/strong><\/p>\n<p>Alcuni altri chiarimenti per la lettura della tabella:<br \/>\n&#8211; con il termine &#8220;tardivit\u00e0&#8221;, in riferimento alle <strong>linee blu e rossa<\/strong> (che rappresentano il caso di indennizzo in aggiunta alla reintegrazione, applicabile nel caso di licenziamento nullo per illiceit\u00e0 del motivo: discriminazione, rappresaglia, ecc.), nella tabella si intende il ritardo nella reintegrazione rispetto al licenziamento, con la conseguente omissione contributiva e le relative sanzioni civili e amministrative applicate dall&#8217;Inps;<br \/>\nla <strong>linea marrone<\/strong>\u00a0rappresenta l&#8217;indennizzo in aggiunta alla reintegrazione previsto dal d.lgs. n. 23\/2018 per il caso di licenziamento disciplinare nel quale risulti dimostrata in giudizio l&#8217;insussistenza del\u00a0 &#8220;fatto materiale&#8221; della mancanza contestata\u00a0 al lavoratore;<br \/>\n&#8211; la <strong>linea verde <\/strong>rappresenta l&#8217;indennizzo esente da Irpef nel caso di &#8220;conciliazione standard&#8221;: la sentenza della Corte costituzionale non incide su questo indennizzo, che le parti restano libere di determinare pattiziamente come vogliono, ma la cui parte esente da Irpef resta determinata esclusivamente in funzione dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio fino a un massimo di 27 mensilit\u00e0.<\/p>\n<h4><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte ha attribuito discrezionalit\u00e0 al giudice nella determinazione dell&#8217;indennizzo, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge; ma non ha messo in discussione il passaggio da un regime di job property (cui corrisponde la sanzione della reintegrazione) a un regime fondato su di una liability rule (sanzione dell&#8217;indennizzo) . Scheda tecnica relativa alla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,26,9],"tags":[],"class_list":["post-50555","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interview","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=50555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50555\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=50555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=50555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=50555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}