
{"id":50580,"date":"2018-09-28T16:15:24","date_gmt":"2018-09-28T15:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50580"},"modified":"2018-10-01T19:53:52","modified_gmt":"2018-10-01T18:53:52","slug":"lavoro-litalia-ritorna-in-mezzo-al-guado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50580","title":{"rendered":"LAVORO: L\u2019ITALIA RITORNA IN MEZZO AL GUADO"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><strong><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-size: 10.0pt;\">La sentenza della Corte costituzionale <\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">sulla nuova disciplina dei licenziamenti, pur non spostando i limiti minimo e massimo dell\u2019indennizzo<\/span> <span style=\"font-size: 10pt;\">giudiziale,<\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"> ne aumenta l\u2019<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">imprevedibilit\u00e0;<\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"> e<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\"> contribuisce con il<\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"> &#8220;decreto dignit\u00e0&#8221; <\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">a<\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"> rid<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">are<\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"> un carattere <\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">peculiare <\/span><\/span><span style=\"font-size: 10.0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">di volatilit\u00e0 alla normativa in materia<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><span style=\"font-size: 10.0pt;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo pubblicato su<\/em> lavoce.info <em>il 27 settembre 2018 &#8211; In argomento v. anche la mia relazione al convegno di Modena del 27 settembre 2018,\u00a0 <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50572\">Licenziamento economico: come evolve il diritto vivente<\/a><em>, e la scheda tecnica sulla sentenza della Consulta\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50555\">La sentenza della Consulta non scalfisce l&#8217;impianto del Jobs Act<\/a><em>:<\/em>\u00a0<em>ivi anche\u00a0un grafico che d\u00e0 conto dell&#8217;entit\u00e0 degli indennizzi per i vari casi di licenziamenti affetti da vizi sostanziali o formali, previsti dalla legge, che aiuta a capire e delimitare gli effetti della sentenza costituzionale<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"169\" height=\"172\" \/><\/p>\n<p><strong>Cosa dice la sentenza della Corte costituzionale<\/strong><\/p>\n<p>Con la sentenza decisa il 26 settembre scorso a maggioranza \u2013 un solo voto di margine e un membro assente per missione all\u2019estero \u2013 la Corte costituzionale ha corretto l\u2019articolo 3 del decreto legislativo n. 23\/2015, cio\u00e8 la norma, applicabile soltanto ai rapporti costituiti dopo il 6 marzo 2015, che stabilisce l\u2019indennizzo dovuto alla persona licenziata, nel caso in cui i motivi economici o disciplinari addotti dall\u2019imprenditore siano ritenuti dal giudice non sufficienti (<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50555\">qui una scheda tecnica<\/a>). La norma del 2015, come modificata questa estate dal decreto legge n. 87\/2018 (cosiddetto \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d), prevedeva un indennizzo giudiziale da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione, secondo una progressione legata soltanto all\u2019anzianit\u00e0 di servizio in azienda. La correzione recata dalla sentenza della Consulta consiste in questo: fermi restando i limiti minimo e massimo, il giudice potr\u00e0 determinare l\u2019indennit\u00e0 tenendo conto non solo della durata del rapporto, ma anche di altre circostanze, come il carico di famiglia, le condizioni del mercato del lavoro locale ed eventualmente il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto e durante il giudizio.<\/p>\n<p>Un effetto facilmente prevedibile della sentenza \u00e8 l\u2019aumento dell\u2019incertezza circa l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo deciso dal giudice, con conseguente probabile aumento del contenzioso giudiziale, che dal 2012 si era fortemente ridotto. Un altro effetto facilmente prevedibile \u00e8 il disincentivo alle assunzioni a tempo indeterminato: la sentenza, infatti, avvantaggia pi\u00f9 di tutti i lavoratori con anzianit\u00e0 minima, per i quali la protezione contro il licenziamento pu\u00f2 aumentare notevolmente di peso fino a moltiplicarsi per sei; mentre non ne avranno vantaggio i lavoratori con anzianit\u00e0 di servizio elevata (per ora solo pochissimi casi di anzianit\u00e0 convenzionale, poich\u00e9 la nuova norma si applica soltanto ai rapporti costituiti dal 7 marzo 2015), il cui indennizzo rester\u00e0 predeterminato nella misura massima prevista dalla legge. La Corte ha infatti respinto la censura mossa dal Tribunale di Roma alla parte della legge nella quale si stabiliscono un minimo e un massimo dell\u2019indennizzo dovuto: il giudice dovr\u00e0 in ogni caso rispettare questi limiti.<\/p>\n<p>La Corte, dunque, non mette formalmente in discussione la svolta compiuta in due tempi dalla legislazione italiana sulla disciplina dei licenziamenti con la legge Fornero del 2012 e il Jobs act del 2015, nel senso del passaggio da un regime fondato su di una <em>property rule<\/em>, cio\u00e8 sulla sanzione della reintegrazione, a un regime fondato su di una <em>liability rule<\/em>, cio\u00e8 su un indennizzo di entit\u00e0 predeterminata nel minimo e nel massimo. Difficilmente la Corte avrebbe potuto farlo senza entrare in contraddizione con la propria sentenza precedente n. 46 del 2000, con la quale \u2013 dando il via libera alla celebrazione del referendum di iniziativa radicale per l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori \u2013 aveva affermato la piena libert\u00e0 di scelta del legislatore ordinario, in questa materia, tra l\u2019apparato sanzionatorio basato sulla reintegrazione e quello basato sull\u2019indennizzo. Per questo aspetto fondamentale l\u2019impianto del Jobs act resta dunque intatto. E poich\u00e9 \u00e8 prevedibile che la maggior parte dei giudici continui ad assumere l\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore come parametro principale per la determinazione dell\u2019indennizzo tra il minimo delle sei mensilit\u00e0 e il massimo delle trentasei, l\u2019impatto pratico immediato della sentenza potrebbe non essere dirompente.<\/p>\n<p><strong>Incertezza sui costi del licenziamento<\/strong><\/p>\n<p>Cionondimeno la sentenza, che arriva a un mese soltanto dall\u2019aumento dei limiti degli indennizzi disposto con il decreto legge n. 87\/2018, produce l\u2019effetto di una forte sottolineatura ulteriore del carattere di volatilit\u00e0 della disciplina di questa materia. E di un azzeramento del messaggio che le riforme del 2012 e del 2015 avevano voluto inviare agli operatori economici di tutto il mondo: quello secondo cui il nostro ordinamento del lavoro non costituiva pi\u00f9 una anomalia, si stava armonizzando con quelli dei maggiori partner europei, stava semplificando una legislazione troppo complicata, restringendo gli spazi troppo ampi lasciati in precedenza al contenzioso giudiziale, riducendo l\u2019alea abnorme circa l\u2019esito delle controversie.<\/p>\n<p>Una delle informazioni pi\u00f9 importanti che gli investitori chiedono prima di scegliere un paese per dislocarvi un proprio piano industriale \u00e8 costituito dal <em>severance cost<\/em>, cio\u00e8 dal costo che l\u2019ordinamento imporr\u00e0 loro per chiudere i rapporti di lavoro se ci\u00f2 si render\u00e0 necessario. Con la riforma del 2012-2015 l\u2019Italia si era posta in grado di dare alla domanda una risposta analoga per entit\u00e0 e precisione a quella degli altri maggiori ordinamenti nazionali europei. Ora, con il decreto legge n. 87\/2018 il <em>severance cost<\/em> italiano ha subito un brusco aumento; la sentenza della Consulta, che segue a ruota, d\u00e0 un colpo ulteriore all\u2019affidamento degli operatori sulla stabilit\u00e0 della normativa che regola la materia e torna a far dilatare l\u2019alea circa l\u2019esito dei giudizi.<\/p>\n<p>In uno studio di vent\u2019anni or sono intitolato <em>In mezzo al guado <\/em>(<a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/economicpolicy\/article-abstract\/10\/21\/359\/2392290?redirectedFrom=fulltext\">Crossing the River: a comparative Perspective on Italian Employment Dynamics<\/a>, in <em>Economic Policy<\/em>, 1995), Giuseppe Bertola e Andrea Ichino mettevano in guardia contro il rischio che, nel passaggio da un vecchio regime di protezione forte della stabilit\u00e0 del lavoro a un regime pi\u00f9 evoluto fondato sulla protezione e sostegno delle persone, il paese si fermasse a met\u00e0 del guado, finendo col tenersi tutti i difetti del vecchio sistema insieme ai costi della riforma, senza goderne i benefici. Sembra sia precisamente quanto sta accadendo in Italia, sotto la spinta convergente del governo e della Corte costituzionale. Fermarsi in mezzo al guado \u00e8 la cosa peggiore che possiamo fare.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte costituzionale sulla nuova disciplina dei licenziamenti, pur non spostando i limiti minimo e massimo dell\u2019indennizzo giudiziale, ne aumenta l\u2019imprevedibilit\u00e0; e contribuisce con il &#8220;decreto dignit\u00e0&#8221; a ridare un carattere peculiare di volatilit\u00e0 alla normativa in materia \u00a0. 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