
{"id":51020,"date":"2018-11-10T18:36:49","date_gmt":"2018-11-10T17:36:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020"},"modified":"2018-11-11T23:56:28","modified_gmt":"2018-11-11T22:56:28","slug":"quando-la-consulta-pecca-di-provincialismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI: QUANDO LA CONSULTA PECCA DI PROVINCIALISMO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La sentenza costituzionale sui licenziamenti ignora il confronto con il diritto costituzionale degli altri Paesi UE, segnando una inversione di tendenza nel processo di armonizzazione del nostro diritto del lavoro rispetto ai nostri partner &#8211; Resta per\u00f2 confermato il superamento del regime di <em>job property<\/em> basato sul vecchio articolo 18<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIl mio commento a caldo diffuso alla stampa l&#8217;8 novembre 2018, a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194\/2018, che ha modificato il contenuto dell&#8217;articolo 3 del d.lgs. n. 23\/2015, in materia di indennizzo del lavoratore nel caso di licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato &#8211; In argomento v. anche il mio <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46087\">commento all&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma 26 luglio 2017<\/a> che aveva sollevato la questione di costituzionalit\u00e0 <\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_42906\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-42906\" class=\"size-full wp-image-42906\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><p id=\"caption-attachment-42906\" class=\"wp-caption-text\">Una seduta della Corte costituzionale italiana<\/p><\/div>\n<p>Su una questione sostanzialmente identica a quella decisa dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 194\/2018, nel 2015 <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50758\">il Conseil Constitutionnel, che \u00e8 la\u00a0 Corte costituzionale francese, si \u00e8 pronunciato<\/a> in modo opposto: cio\u00e8 ha riconosciuto come pienamente ragionevole e compatibile con i principi di uguaglianza e di protezione del lavoro la nuova legge francese che stabilisce i parametri per l\u2019indennizzo collegandoli all\u2019anzianit\u00e0 di servizio della persona licenziata (la legge francese li collegava anche alle dimensioni dell&#8217;impresa, ma il Conseil Constitutionnel ha ritenuto questa parte della norma &#8211; e solo questa &#8211; incompatibile con il principio di parit\u00e0 di trattamento fra i lavoratori). Credo che tra le due Corti quella che ha visto giusto sia quella francese. Sta di fatto che la sentenza della nostra, combinata con la correzione legislativa apportata nell&#8217;estate scorsa alla nuova disciplina, ha l&#8217;effetto di tornare ad allontanare l&#8217;ordinamento italiano rispetto agli ordinamenti dei nostri parner europei.<\/p>\n<p>La riforma della materia dei licenziamenti avviata nel 2012 e completata nel 2015 si era proposta di allineare l\u2019ordinamento italiano a <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=47797\">quello degli altri Paesi europei<\/a>, dove, nel caso in cui il giudice ravvisi un difetto del motivo del licenziamento, \u00e8 sempre previsto un indennizzo, e con limiti massimi per lo pi\u00f9 inferiori rispetto al nostro: in Germania 18 mensilit\u00e0, in Francia 20, in Gran Bretagna al di sotto delle 12 mensilit\u00e0; solo in Spagna \u00e8 previsto un tetto massimo di 24 mensilit\u00e0, ma con un minimo pari a 1 mensilit\u00e0: una per ogni anno di anzianit\u00e0 in azienda. Dunque la riforma italiana del 2015, fissando un minimo di 4 e un massimo di 24, restava &#8211; diciamo cos\u00ec &#8211; al <em>top <\/em>della severit\u00e0 rispetto agli standard europei. Ora, poi, che il nuovo Governo ha aumentato il limite minimo a 6 e il massimo a 36, eravamo tornati a essere decisamente fuori-standard rispetto al resto d\u2019Europa. Ebbene, la sentenza della Corte accentua l&#8217;anomalia, allargando notevolmente la discrezionalit\u00e0 del giudice nella determinazione dell&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo.<\/p>\n<div id=\"attachment_50786\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-50786\" class=\"size-medium wp-image-50786\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-50786\" class=\"wp-caption-text\">Una seduta del Conseil constitutionnel francese<\/p><\/div>\n<p>La nostra Corte costituzionale non si chiede come possa sostenersi che in Italia sia incompatibile con i principi di uguaglianza e di protezione del lavoro una norma in tutto e per tutto analoga a quella che si applica pacificamente da decenni in altri Paesi dell&#8217;Unione Europea. N\u00e9 ritiene di doversi confrontare con giudizi di costituzionalit\u00e0 opposti, come quello espresso da una corte omologa, qual \u00e8 il Conseil constitutionnel francese.<\/p>\n<p>In Italia nei decenni passati si era registrato, in materia di licenziamenti, un tasso di contenzioso giudiziale nettamente superiore rispetto a quello degli altri maggiori Paesi europei; ma <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\">questo divario si era drasticamente ridotto<\/a>, a seguito delle riforme del 2012 e del 2015. Ora \u00e8 presumibile che esso andr\u00e0 di nuovo allargandosi: a beneficio non della generalit\u00e0 dei lavoratori, ma degli avvocati giuslavoristi.<\/p>\n<p>Colpisce, infine, che la Corte costituzionale ragioni sulla costituzionalit\u00e0 di una disciplina dei licenziamenti, e in particolare della congruit\u00e0 dell&#8217;indennizzo da essa previsto, ignorando del tutto il livello del sostegno economico e dei servizi di assistenza nel mercato del lavoro offerti al lavoratore licenziato; o comunque omettendo di attribuirgli alcun rilievo nella valutazione circa la ragionevolezza dell&#8217;indennizzo previsto dalla legge. Cos\u00ec implicitamente sancendo l&#8217;irrilevanza di questo dato per la determinazione del costo sociale del licenziamento.<\/p>\n<p>La sola nota positiva, in questa sentenza, \u00e8 che essa ribadisce esplicitamente la piena compatibilit\u00e0 con la Costituzione italiana, in materia di apparato sanzionatorio contro il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato, della scelta del legislatore ordinario, compiuta parzialmente con la riforma del 2012 e completata nel 2015, della sanzione indennitaria invece che di quella reintegratoria; resta dunque <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50555\">confermata la fine dell&#8217;anomalia italiana, nel panorama internazionale, costituita dal nostro vecchio regime di <em>job property<\/em><\/a>, fondato sull&#8217;articolo 18 nella sua prima edizione 1970. Di questi tempi, non \u00e8 poco.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza costituzionale sui licenziamenti ignora il confronto con il diritto costituzionale degli altri Paesi UE, segnando una inversione di tendenza nel processo di armonizzazione del nostro diritto del lavoro rispetto ai nostri partner &#8211; Resta per\u00f2 confermato il superamento del regime di job property basato sul vecchio articolo 18 . 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