
{"id":51902,"date":"2019-02-01T18:00:37","date_gmt":"2019-02-01T17:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51902"},"modified":"2019-02-17T22:22:02","modified_gmt":"2019-02-17T21:22:02","slug":"problemi-costituzionali-in-tema-di-standard-retributivo-inderogabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51902","title":{"rendered":"PROBLEMI COSTITUZIONALI IN TEMA DI STANDARD RETRIBUTIVO INDEROGABILE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">\u00c8 difficile giustificare sul piano costituzionale il fatto che i minimi tabellari, assunti dai giudici come parametri per la determinazione della giusta retribuzione, siano espressi in termini nominali e non in termini di potere d&#8217;acquisto effettivo, cio\u00e8 tenendosi conto del costo della vita nella regione\u00a0<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nVideo e testo scritto dell&#8217;intervento svolto al XIX Congresso dell&#8217;Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, tenutosi a Palermo dal 17 al 19 maggio 2018 &#8211; In argomento v. anche la presentazione del saggio di Tito Boeri, Andrea Ichino ed Enrico Moretti,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40690\">Divari territoriali e contrattazione: quando l\u2019eguale diventa diseguale<\/a><em>, al festival dell\u2019Economia di Trento il 3 giugno 2016<\/em><\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/pukwzR6ckyI?list=PLE92FXHpECT4k5qbEGr2tcrKrLRCPwNBI\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">IL TESTO SCRITTO DELL&#8217;INTERVENTO<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Vorrei proporre una riflessione su di un concetto-cardine della nostra cultura giuslavoristica, che \u00e8 oggi al centro del dibattito del nostro congresso: quello di \u201cstandard minimo inderogabile\u201d. Per rendere subito evidente il senso della riflessione prendo le mosse da un piccolo episodio di vita vissuta.<\/p>\n<p>Prefettura di Reggio Calabria, visita di una commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalit\u00e0 organizzata e in particolare sul fenomeno del lavoro nero. Dopo le prime frasi di circostanza il prefetto entra nel vivo della questione facendo ai parlamentari all\u2019incirca questo discorso: \u201cNon mi sarebbe difficile stanare, se non tutto, almeno l\u201980 per cento del lavoro nero che si svolge nella provincia; e non mi occorrerebbe neanche inviare ispettori o polizia con le camionette: mi basterebbe incrociare i tabulati dei consumi elettrici con quelli delle contribuzioni Inps. Perch\u00e9 per produrre occorre l\u2019energia elettrica, e le imprese che la forniscono sono pi\u00f9 brave a combattere i furti di energia di quanto sia l\u2019Inps a combattere le evasioni contributive; dunque, dovunque si registri una punta di consumo di energia e non una contribuzione previdenziale corrispondente, l\u00ec si pu\u00f2 star sicuri che c\u2019\u00e8 un\u2019impresa che lavora al nero. Per\u00f2, se io facessi chiudere tutte le imprese che lavorano cos\u00ec, sareste voi politici a raccomandarmi di desistere, per non avere le barricate per le strade\u201d. Pensate che a questo discorso i parlamentari rispondano protestando la propria fermezza e invitando il prefetto a far con rigore il proprio dovere? Neanche per idea: i parlamentari ascoltano pensosi; e quando \u00e8 il loro turno di prendere la parola intervengono su altri aspetti del contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p>L\u2019episodio, che \u00e8 rappresentativo della rassegnazione dominante nel nostro Paese di fronte al suo 15 per cento stimato di economia irregolare, diffusa soprattutto nel Mezzogiorno, serve a farci riflettere su come opera, in realt\u00e0, lo standard retributivo inderogabile, pilastro del nostro ordinamento giuslavoristico: costruiamo questo standard sulla base di tabelle retributive uguali per tutto il territorio nazionale, lo applichiamo in modo da impedire di negoziare livelli retributivi inferiori anche a un sindacato legittimo e \u201cmaggiormente rappresentativo\u201d, per\u00f2 coscientemente consentiamo la deroga alla criminalit\u00e0 organizzata. Perch\u00e9 si pu\u00f2 stare certi che dove c\u2019\u00e8 un\u2019impresa che lavora al nero, l\u00ec il controllo lo ha in mano la criminalit\u00e0 organizzata, sia essa la mafia, la \u2018ndrangheta, o la camorra. Su questo punto occorre una nostra riflessione molto attenta e approfondita.<\/p>\n<p>Una riflessione approfondita merita anche un&#8217;altra questione, strettamente collegata a questa: lo standard inderogabile \u00e8 stabilito in termini di retribuzione nominale, senza alcun riferimento al potere d\u2019acquisto effettivo della moneta. Qui la domanda che dobbiamo porci \u00e8: che senso ha, dal punto di vista dei principi costituzionali di uguaglianza e di giusta retribuzione, che gli standard siano stabiliti in termini di retribuzione nominale, quando sappiamo che il costo della vita a Crotone \u00e8 del trenta o trentacinque per cento inferiore rispetto a Milano? Si obietta che al Sud i servizi sono peggiori, che per curarsi occorre migrare verso gli ospedali del nord; e che un\u2019auto o una lavatrice costano uguale al sud e al nord. D\u2019accordo; ma non cos\u00ec la casa, e non cos\u00ec diversi altri beni di consumo quotidiano. Provate a chiederlo alle centinaia di migliaia di insegnanti che rifiutano fermamente le cattedre offerte loro al nord, osservando che in Sicilia, in Calabria, o in Puglia, con milleduecento euro al mese si vive bene, mentre in Piemonte, o in Lombardia, o in Emilia, si muore di fame. Dunque, quei milleduecento euro, in termini di potere d\u2019acquisto reale, di retribuzione effettiva, valgono di pi\u00f9 in Sicilia e in Calabria che nella pianura padana. Io non riesco proprio a vedere che cosa abbia a che fare questa nostra scelta di politica salariale, n\u00e9 con il principio costituzionale di uguaglianza, n\u00e9 con quello della giusta retribuzione.<\/p>\n<p>Viceversa, vedrei una coerenza molto maggiore con entrambi quei principi nella scelta di consentire a un sindacato che abbia i necessari requisiti di rappresentativit\u00e0, al livello regionale, territoriale o aziendale, di derogare rispetto allo standard nazionale espresso in termini nominali quanto meno nella misura dello scostamento del costo della vita regionale rispetto alla media nazionale.<\/p>\n<p>Osservo, a questo proposito, che in un Paese come il nostro molto lungo, da nord a sud, con costi della vita e livelli di produttivit\u00e0 del lavoro notevolmente diversi tra nord e sud \u2013 per motivi storici, geografici, culturali, di sviluppo delle infrastrutture, che non \u00e8 il caso di esaminare qui \u2013, uno standard retributivo unico nazionale espresso in termini nominali produce non soltanto l\u2019effetto di alimentare il lavoro nero nelle regioni pi\u00f9 deboli, ma anche un effetto depressivo sulle retribuzioni reali nelle regioni pi\u00f9 forti, dove uno standard pi\u00f9 basso di quello che potrebbe essere finisce col favorire la rendita da monopsonio dinamico nelle \u201czone basse\u201d del tessuto produttivo, che ovviamente esistono pure al nord.<\/p>\n<p>Su questo terreno mi sembra molto interessante <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=40690\">lo studio che \u00e8 stato presentato al Festival dell\u2019Economia di Trento l\u2019anno scorso<\/a> da Tito Boeri, Enrico Moretti e mio fratello Andrea, che mostra gli effetti di una scelta compiuta dalla Germania poco meno di vent\u2019anni or sono, quando, all\u2019esito della riunificazione tra Est e Ovest, si \u00e8 ritrovata con uno squilibrio grave di produttivit\u00e0, di costo della vita e di livelli retributivi tra il territorio della ex RDT e il resto del Paese. L\u00ec la scelta che venne compiuta fu quella di consentire che il contratto collettivo aziendale non soltanto derogasse al contratto nazionale, anche per quel che riguarda i livelli retributivi, ma addirittura lo sostituisse integralmente. Mi sembra che attualmente in Germania in quasi un terzo delle aziende il lavoro sia regolato da contratti aziendali e non dal contratto nazionale. Ebbene, a meno di vent\u2019anni di distanza \u00e8 impressionante osservare come questo sistema di relazioni industriali abbia prodotto un riequilibrio sostanziale dei tassi di occupazione e di disoccupazione tra Est e Ovest e un processo di riduzione delle distanze tra i livelli retributivi delle regioni pi\u00f9 ricche e quelli delle pi\u00f9 povere.<\/p>\n<p>Per concludere sul punto, poich\u00e9 questo \u00e8 un congresso di diritto del lavoro, ci\u00f2 che vi propongo non \u00e8 affatto di optare senz\u2019altro per una scelta del tipo di quella tedesca, in materia di standard retributivi; bens\u00ec, molto pi\u00f9 modestamente, di riconoscere che n\u00e9 l\u2019articolo 3 della nostra Costituzione n\u00e9 l\u2019articolo 36 osterebbero a una scelta di quel tipo. Sarebbe gi\u00e0 molto.<\/p>\n<p>Infine, solo un accenno a un secondo tema che mi ero proposto di trattare in questo intervento, ma non ho il tempo di trattarlo compiutamente. \u00c8 il tema dell\u2019incidenza del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro sulla \u201ccorrispettivit\u00e0\u201d della retribuzione. Gli economisti ci avvertono che il contratto di lavoro non ha soltanto una causa di scambio tra lavoro e retribuzione, ma anche una causa \u201cassicurativa\u201d: con la stipulazione del contratto la persona che lavora non acquista soltanto il diritto alla retribuzione per il lavoro che giorno per giorno svolger\u00e0, ma acquista anche una sorta di polizza assicurativa, che vincola il datore a coprire, entro certi massimali, il rischio di determinati impedimenti al lavoro, primo fra tutti il rischio di malattia. A me sembra che questa osservazione basti e avanzi per spiegare il perdurare dell\u2019obbligazione retributiva durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa dovuti a determinati impedimenti o esigenze: la corrispettivit\u00e0 non \u00e8 un nesso che lega ogni segmento di retribuzione a un segmento di tempo di lavoro, bens\u00ec un nesso che lega l\u2019obbligazione retributiva complessiva a un\u2019obbligazione lavorativa complessiva, la quale contempla alcune cause di sospensione senza perdita di reddito.<\/p>\n<p>Del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro deve tenersi conto anche in qualsiasi ragionamento circa la giusta retribuzione ex articolo 36 della Costituzione: \u00e8 evidente, infatti, come \u2013 a parit\u00e0 di ogni altra circostanza \u2013 a un pi\u00f9 robusto contenuto assicurativo possa corrispondere un livello retributivo inferiore, e viceversa.<\/p>\n<p>Donde una conferma dell\u2019importanza che assume l\u2019interlocuzione con gli economisti del lavoro per qualsiasi nostro discorso sul diritto del lavoro. Quando poi si discute di diritto alla giusta retribuzione, questo dialogo \u00e8 ancor pi\u00f9 importante che in qualsiasi altro comparto della nostra materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 difficile giustificare sul piano costituzionale il fatto che i minimi tabellari, assunti dai giudici come parametri per la determinazione della giusta retribuzione, siano espressi in termini nominali e non in termini di potere d&#8217;acquisto effettivo, cio\u00e8 tenendosi conto del costo della vita nella regione\u00a0 . 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