
{"id":52029,"date":"2019-02-16T22:10:00","date_gmt":"2019-02-16T21:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52029"},"modified":"2019-02-17T19:30:51","modified_gmt":"2019-02-17T18:30:51","slug":"il-lavoro-domenicale-nellordinamento-europeo-e-in-quello-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52029","title":{"rendered":"IL LAVORO DOMENICALE NELL\u2019ORDINAMENTO EUROPEO E IN QUELLO ITALIANO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Pochi sanno che l\u2019Assemblea Costituente, discussa la questione, in omaggio alla laicit\u00e0 dello Stato decise di non costituzionalizzare la regola del \u201criposo festivo\u201d, bens\u00ec soltanto quella del \u201criposo settimanale\u201d; e che la Corte di Giustizia europea nel 1996 ha cancellato il divieto di lavoro domenicale dalla direttiva sul tempo di lavoro del 1993<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nScheda tecnica sulla disciplina del lavoro domenicale tratta da Pietro Ichino,<\/em> Il contratto di lavoro<em>, vol. II, Giuffr\u00e9, 2003, \u00a7 338 &#8211; In argomento v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=50412\">Nove buoni motivi per non chiudere i negozi di domenica<\/a> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ordinamento europeo<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_52053\" style=\"width: 316px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-52053\" class=\" wp-image-52053\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"306\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 306px) 100vw, 306px\" \/><p id=\"caption-attachment-52053\" class=\"wp-caption-text\">La sede della Corte di Giustizia europea di Lussemburgo<\/p><\/div>\n<p>La direttiva europea n. 104 del 1993 nella sua versione originaria disponeva all\u2019articolo 5 \u2013 in aderenza a quanto disposto nell\u2019art. art. 2, n.\u00a05 della Carta Sociale Europea \u2013 che il riposo settimanale coincidesse \u00abper quanto possibile con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione\u00bb. Senonch\u00e9 la Corte di Giustizia, con la sentenza 12 novembre 1996, nella causa n.\u00a084\/1994, a chiusura di una lunga controversia che aveva visto contrapposto il Regno Unito alla Commissione Europea fin dai lavori preparatori della direttiva, ha soppresso questa disposizione riconoscendone l\u2019incongruit\u00e0 rispetto alla finalit\u00e0 esclusiva di tutela della salute e igiene del lavoro, propria della direttiva stessa. La soppressione della norma \u00e8 stata poi confermata dall\u2019art. 1, n.\u00a03, della direttiva n.\u00a034\/2000.<\/p>\n<p>Il diritto dell\u2019Unione Europea, dunque, oggi impone soltanto il riposo di almeno un giorno ogni sei di lavoro, ma non vincola n\u00e9 in alcun modo incentiva le parti a far coincidere quel giorno di riposo con la domenica.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ordinamento interno italiano<\/strong><\/p>\n<p>Il divieto di lavoro domenicale, emanato nel 1902 per le donne e i bambini (legge n. 242), esteso alla generalit\u00e0 dei lavoratori nel 1907 (legge n. 489), ha costituito la prima, rudimentale, forma di limitazione del tempo del lavoro subordinato, in attesa che maturassero le condizioni per la prima convenzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro, che nel 1919 avrebbe stabilito la regola del limite massimo di 48 ore di lavoro alla settimana, distribuite in sei giorni. L\u2019Italia ha poi dato attuazione a quella direttiva con il regio decreto-legge n. 692 del 1923, che per\u00f2 non tornava sulla materia del lavoro domenicale (che sarebbe stata oggetto di altre direttive). Nel 1934 la legge n. 370 ha ridisciplinato la materia, esentando dal divieto del lavoro domenicale una numerosa serie di attivit\u00e0 e settori produttivi . In linea generale, l\u2019articolo 5 della legge esclude dall\u2019applicazione del divieto tutte le \u00abattivit\u00e0 per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<div id=\"attachment_52032\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-52032\" class=\"size-medium wp-image-52032\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Assemblea-costituente-300x147.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"147\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Assemblea-costituente-300x147.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Assemblea-costituente-150x74.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Assemblea-costituente.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-52032\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;assemblea costituente, 1947<\/p><\/div>\n<p>La questione del riposo domenicale fu oggetto di una discussione assai tesa <strong>nell\u2019Assemblea costituente<\/strong>. Un gruppo di deputati democristiani, guidato dagli onn. Meda e Codacci Pisanelli, aveva presentato un emendamento che fondeva in un\u2019unica disposizione la regola del riposo settimanale e quella del riposo domenicale, mirando a elevare quest\u2019ultima al rango di norma costituzionale: \u00abLo Stato riconosce e garantisce ai lavoratori il diritto al riposo festivo\u00bb, dove con l\u2019uso di questo aggettivo si intendeva costituzionalizzare appunto la necessaria coincidenza del giorno del riposo settimanale con la domenica. L\u2019emendamento venne ritirato in seguito al parere negativo espresso dal Presidente della terza Sottocommissione, on. Ghidini (<em>La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell\u2019Assemblea costituente<\/em>, Roma, 1970, pp.\u00a01565-1566), col risultato che al posto dell\u2019aggettivo \u201cfestivo\u201d \u00e8 stato scelto l\u2019aggettivo \u201csettimanale\u201d: l\u2019articolo 36 della Costituzione, dunque, oggi sancisce il principio del giorno di riposo ogni sei di lavoro, senza vincolare in alcun modo il godimento di questo riposo alla collocazione nella festivit\u00e0 domenicale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pochi sanno che l\u2019Assemblea Costituente, discussa la questione, in omaggio alla laicit\u00e0 dello Stato decise di non costituzionalizzare la regola del \u201criposo festivo\u201d, bens\u00ec soltanto quella del \u201criposo settimanale\u201d; e che la Corte di Giustizia europea nel 1996 ha cancellato il divieto di lavoro domenicale dalla direttiva sul tempo di lavoro del 1993 . 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