
{"id":52995,"date":"2019-05-22T16:59:41","date_gmt":"2019-05-22T15:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52995"},"modified":"2019-06-09T23:07:21","modified_gmt":"2019-06-09T22:07:21","slug":"la-cassazione-e-il-jobs-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52995","title":{"rendered":"LA CASSAZIONE E IL JOBS ACT"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La sentenza della Corte Suprema dell\u20198 maggio scorso n. 12174 pu\u00f2 essere vista come riconferma di un principio ovvio; ma il modo in cui questo principio \u00e8 applicato nel caso concreto sembra indicare il persistere di una \u201cfronda giudiziale\u201d contro la riforma dei licenziamenti del 2012-2015<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nCommento &#8220;a caldo&#8221; della sentenza della Corte di Cassazione n. 12174\/2019 <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/59236\/la-cassazione-e-il-jobs-act\/\">pubblicato sul sito <\/a><\/em>lavoce.info<em> il 24 maggio 2019 &#8211; In argomento v., oltre al portale e agli articoli di cui viene fornito il link nel testo, anche il mio articolo pubblicato sul mensile <\/em>Mondoperaio<em>, n. 9, settembre 2014, <\/em><a href=\"https:\/\/archivio.pietroichino.it\/saggi\/view.asp?IDArticle=999\">La fine del regime di <em>job property<\/em><\/a><!--more--><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20190508\/snciv@sL0@a2019@n12174@tS.clean.pdf\"><strong>Scarica il testo della sentenza della Cassazione 8 maggio 2019 n. 12174<\/strong><\/a><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20190508\/snciv@sL0@a2019@n12174@tS.clean.pdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-180\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"189\" height=\"192\" \/><\/a>Nei primi commenti a caldo, la sentenza della Corte di Cassazione 8 maggio 2019 n. 12174, in tema di sanzioni contro i licenziamenti ingiustificati, da alcuni viene additata come un terzo episodio \u2013 dopo il \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d e la sentenza n. 194\/2018 della Corte costituzionale \u2013 di sgretolamento della riforma di questa materia varata col Jobs Act del 2015; da altri invece viene considerata come la riconferma di un principio da tempo pacifico, sul quale nessuno pu\u00f2 ragionevolmente dissentire. Cerchiamo di capire come stanno davvero le cose.<\/p>\n<p><strong>Dalla <em>property rule<\/em> alla <em>liability rule<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La riforma Fornero del 2012 contiene la regola generale secondo cui la reintegrazione nel posto di lavoro \u2013 qualificabile secondo la teoria generale come una <em>property rule<\/em> \u2013 deve essere disposta dal giudice soltanto quando l\u2019invalidit\u00e0 del licenziamento dipenda dall\u2019accertamento di un fatto: la lesione di un diritto assoluto della persona. Per esempio, la discriminazione razziale o religiosa, la rappresaglia antisindacale, il fatto che la lavoratrice licenziata fosse incinta o puerpera, e cos\u00ec via. Quando, invece, l\u2019invalidit\u00e0 del licenziamento viene dichiarata sulla base di una valutazione discrezionale, da parte del giudice, circa la gravit\u00e0 del motivo economico o disciplinare addotto dal datore di lavoro, la sanzione applicabile non \u00e8 la reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto \u2013 come in tutti gli altri ordinamenti europei \u2013 un indennizzo, entro un minimo e un massimo stabilito dalla legge: quella che la teoria generale qualifica come una <em>liability rule<\/em>. In questo quadro, \u00e8 logico che la stessa legge Fornero preveda la reintegrazione anche per il caso in cui il fatto contestato dall\u2019impresa al lavoratore come infrazione disciplinare non sia mai accaduto: qui la pronuncia del giudice non si basa su di una valutazione discrezionale circa la sufficienza del motivo addotto dall\u2019impresa, ma sull\u2019accertamento di un fatto: un vero e proprio grave abuso del potere disciplinare, che si concreta in una contestazione menzognera.<\/p>\n<p>Negli anni immediatamente successivi, tra il 2012 e il 2014, si registra per\u00f2 una diffusa tendenza dei giudici del lavoro a ridurre la portata effettiva di questa riforma, attraverso un\u2019interpretazione estensiva dei casi nei quali si deve applicare la reintegrazione e non l\u2019indennizzo. Sono espressione di questo orientamento le sentenze che equiparano al caso di \u201cinesistenza del fatto contestato\u201d il caso in cui il fatto contestato sia effettivamente accaduto, ma sia ritenuto dal giudice (talora molto opinabilmente) poco rilevante sul piano disciplinare. Per contrastare questa tendenza giurisprudenziale il legislatore del 2015, nell\u2019articolo 3 del decreto n. 23 (Jobs Act), aggiunge all\u2019espressione \u201cinsussistenza del fatto\u201d l\u2019aggettivo \u201cmateriale\u201d. Perch\u00e9 si applichi la reintegrazione occorre proprio che il fatto non sia \u201cmaterialmente\u201d accaduto.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-53004\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a>L\u2019ultima pronuncia della Cassazione<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso a cui la sentenza n. 12174 si riferisce, i giudici di merito avevano in precedenza applicato rigorosamente la nuova norma. L\u2019impresa aveva contestato alla lavoratrice l\u2019abbandono del posto di lavoro; la lavoratrice aveva ammesso il fatto (dunque, il fatto \u201cmaterialmente\u201d sussisteva); i giudici avevano ritenuto quel fatto non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento e avevano quindi condannato l\u2019impresa all\u2019indennizzo. Senonch\u00e9 la Corte suprema ora cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito perch\u00e9 accerti che il fatto (pur materialmente accaduto) abbia un qualche rilievo disciplinare.<\/p>\n<p>In astratto, quel che la Corte dice \u00e8 ragionevole e tutto sommato conciliabile con il dettato della norma vigente: per esempio, se la lavoratrice avesse lasciato il posto di lavoro alla fine dell\u2019orario, a ben vedere non si potrebbe neanche parlare di \u201cabbandono del posto di lavoro\u201d; la contestazione sarebbe sostanzialmente vuota di qualsiasi significato apprezzabile. In quel caso il licenziamento dovrebbe essere annullato non sulla base di una opinabile valutazione discrezionale del giudice circa il grado di gravit\u00e0 della mancanza, ma perch\u00e9 la mancanza \u00e8 radicalmente inesistente. Se per\u00f2 esaminiamo la controversia concreta sulla quale la Corte \u00e8 intervenuta con questa sentenza, le cose appaiono in un\u2019altra luce: perch\u00e9 in questo caso \u2013 e la sentenza ne d\u00e0 conto esplicitamente \u2013 la lavoratrice ha ammesso non solo di aver abbandonato il posto, bens\u00ec anche di averlo abbandonato durante l\u2019orario di lavoro. La sentenza di merito non si basa sull\u2019\u201cinesistenza della mancanza\u201d, bens\u00ec sulla sua modesta gravit\u00e0. Qui, dunque, il giudizio negativo sul licenziamento dipende non dall\u2019accertamento di un fatto, ma da una valutazione del giudice circa il suo grado di rilevanza disciplinare. E per questi casi il legislatore \u00e8 stato chiarissimo nell\u2019indicare la sanzione dell\u2019indennizzo e non quella della reintegrazione.<\/p>\n<p>Lo ha fatto per chiudere lo \u201cspiraglio\u201d che anche dopo il 2012 ha consentito per esempio,\u00a0sempre con l\u2019avallo della Cassazione, <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=39391\">al giudice calabrese di reintegrare il commesso di supermercato ladro abituale di vino<\/a>, perch\u00e9 \u201cconsumava sempre la modesta refurtiva nel luogo di lavoro\u201d, oppure <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52990\">al giudice toscano di reintegrare il pompiere scoperto a compiere una rapina<\/a>, ma \u201cper una volta sola e fuori orario di lavoro\u201d, o <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33318\">al giudice veneziano di reintegrare il dirigente bancario che froda l\u2019istituto, ma solo occasionalmente\u201d<\/a>, e cos\u00ec via. Di casi di questo genere sono <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=33490\">pieni i repertori<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Il disallineamento tra giurisprudenza e dettato legislativo<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 alla chiusura di quello \u201cspiraglio\u201d che la Cassazione oggi si oppone. Lo fa enunciando una massima di diritto in linea generale condivisibile, ma applicandola a un caso cui la massima non si attaglia; e finisce cos\u00ec col collocarsi in linea di continuit\u00e0 con l\u2019orientamento giurisprudenziale che il legislatore del 2015 ha inteso esplicitamente e inequivocabilmente contrastare: quello, cio\u00e8, tendente a erodere la portata della riforma dei licenziamenti, reintroducendo la reintegrazione in un\u2019area nella quale la riforma del 2012 aveva inteso sostituirla con l\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>Si conferma cos\u00ec il disallineamento, su questo punto delicato, di una parte della giurisprudenza rispetto alla legge vigente. Nella motivazione della sentenza n. 12174 si parla, a questo proposito, di \u201cinterpretazione della legge costituzionalmente orientata\u201d; ma quando il testo legislativo \u00e8, come in questo caso, univoco nel suo contenuto, il giudice ordinario, se lo ritiene in contrasto con la Costituzione, non pu\u00f2 disapplicarlo: ha il dovere di sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte Suprema dell\u20198 maggio scorso n. 12174 pu\u00f2 essere vista come riconferma di un principio ovvio; ma il modo in cui questo principio \u00e8 applicato nel caso concreto sembra indicare il persistere di una \u201cfronda giudiziale\u201d contro la riforma dei licenziamenti del 2012-2015 . 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