
{"id":53091,"date":"2019-06-09T17:08:53","date_gmt":"2019-06-09T16:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53091"},"modified":"2019-06-09T22:18:22","modified_gmt":"2019-06-09T21:18:22","slug":"il-dibattito-tra-i-giuslavoristi-sulla-job-property","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53091","title":{"rendered":"IL DIBATTITO TRA I GIUSLAVORISTI SULLA JOB PROPERTY"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Nonostante la critica di Luca Nogler, \u00e8 corretto classificare il vecchio articolo 18 come una <em>property rule<\/em>, secondo la tripartizione proposta da Calabresi e Melamed, anche se esso regolava un diritto di credito &#8211; Il problema \u00e8 come costruire la sicurezza del lavoratore con materiali nuovi, adatti all&#8217;era della quarta rivoluzione industriale<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRisposta su <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/59236\/la-cassazione-e-il-jobs-act\/\">lavoce.info<\/a> del 10 giugno 2019 a un commento, apparso il 7 giugno sullo stesso sito<\/em><em>, al mio articolo<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52995\">La Cassazione e il Jobs Act<\/a><em>, del\u00a0 24 maggio precedente<\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"162\" height=\"165\" \/><\/a>IL COMMENTO AL MIO ARTICOLO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Massimiliano D.<\/strong><\/p>\n<p>Perch\u00e9 lei insiste nel qualificare l&#8217;art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (versione originaria del 1970) come una <em>property rule<\/em>, in contrapposizione alla categoria delle <em>liability<\/em> <em>rules<\/em>, quando i suoi stessi colleghi giuslavoristi le hanno ricordato (per primo Luca Nogler, in <em>Giorn. dir. lav. rel. ind.<\/em>, 2012) che questa norma si limita a disporre una sanzione di &#8220;esecuzione dell&#8217;obbligo in forma specifica&#8221;, applicabile a molti altri diritti di credito, quindi del tutto al di fuori dell&#8217;area dei diritti di propriet\u00e0? Perch\u00e9 dunque insistere nel parlare di <em>job property<\/em>?<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LA MIA RISPOSTA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Tra i commenti al mio articolo su <em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/59236\/la-cassazione-e-il-jobs-act\/\">La Cassazione e il Jobs Act<\/a><\/em>, richiede una risposta quello di Massimiliano D., il quale richiama un\u2019obiezione rivoltami sette anni fa da un collega giuslavorista (Luca Nogler, sul <em>Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali<\/em>, 2012, pp. 661-688) sul concetto giuridico di <em>job property<\/em>: un\u2019obiezione che riemerge spesso nel dibattito sulla riforma dei licenziamenti attuata in Italia tra il 2012 e il 2015.<\/p>\n<p>Per comprendere la questione occorre avere presente la <a href=\"https:\/\/digitalcommons.law.yale.edu\/cgi\/viewcontent.cgi?referer=https:\/\/www.google.it\/&amp;httpsredir=1&amp;article=3043&amp;context=fss_papers\">tripartizione delle norme giuridiche, proposta mezzo secolo fa da Guido Calabresi e Douglas Melamed<\/a>, fra <em>inalienability<\/em>, <em>property<\/em> e <em>liability rules<\/em>, che costituisce oggi uno dei pilastri della teoria generale del diritto e dell&#8217;approccio di <em>Law &amp; Economics<\/em> al diritto privato. Le norme del primo tipo istituiscono un diritto al quale non si pu\u00f2 rinunciare in alcun modo: per esempio il diritto all\u2019integrit\u00e0 del proprio corpo. Le <em>property rules<\/em>, invece, istituiscono un diritto del quale il titolare pu\u00f2 disporre, fissandone liberamente il prezzo: per esempio un qualsiasi diritto di propriet\u00e0, oppure il diritto alla propria immagine, o alla propria sfera di riserbo personale. Le <em>liability rules<\/em>, infine, sono quelle che consentono ad altri soggetti di sacrificare l\u2019interesse del titolare del diritto, pagandogli un risarcimento di entit\u00e0 prestabilita: si pensi, per esempio, alla penale pagando la quale ci si pu\u00f2 liberare da un vincolo contrattuale.<\/p>\n<p>Sulla base di questa tripartizione, fin dalla met\u00e0 degli anni \u201990 avevo sostenuto che la protezione della stabilit\u00e0 del posto di lavoro contenuta nell\u2019articolo 18 St. lav. configurava sostanzialmente una <em>property rule<\/em>. Quella norma, infatti, istituiva un apparato sanzionatorio che poteva generare risarcimenti pressoch\u00e9 illimitati, in quanto proporzionali alla durata di un processo che poteva articolarsi in tre, cinque e persino sei o sette gradi. Osservavo, in proposito, che quei costi elevatissimi potevano derivare dal licenziamento anche nel caso in cui alla fine l&#8217;impresa risultasse vincente, se nel primo grado essa era risultata soccombente, stante la provvisoria esecutivit\u00e0 della sentenza del primo giudice. Osservavo, infine, come la minaccia di costi elevatissimi anche per licenziamenti determinati da motivi assai ragionevoli derivasse dalla notevole frequenza di sentenze gravemente irragionevoli, come quelle citate nel <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52995\">mio articolo<\/a> del mese scorso. Ho proposto una rassegna dei casi di questo genere pi\u00f9 clamorosi, ma niente affatto rari, nel primo capitolo de <em>Il lavoro ritrovato<\/em> (2015).<\/p>\n<p>A questa applicazione da me proposta della tripartizione di Calabresi e Malamed alla materia della disciplina dei licenziamenti \u00e8 stata mossa un\u2019obiezione che a me sembra travisare quella tripartizione. L\u2019articolo 18 nella sua versione originaria \u2013 sostiene il giuslavorista Luca Nogler, nell\u2019articolo ora citato da Massimiliano D. \u2013 non \u00e8 altro che una garanzia di \u201cesecuzione in forma specifica\u201d dell\u2019obbligazione del datore di lavoro, prevista dal Codice civile anche per numerosi altri casi di diritto di credito. Perch\u00e9 dunque parlare di <em>property rule<\/em>, e quindi di un regime di <em>job property<\/em>, quando invece si tratta di un apparato sanzionatorio sostanzialmente analogo a quello vigente per molti altri diritti di credito?<\/p>\n<p>Il travisamento della tripartizione <em>inalienability\/property\/liability<\/em>, se non sono io a prendere un abbaglio, sta in questo: che nella categoria delle <em>property rules<\/em>, come proposta da Calabresi e Malamed, rientrano non soltanto norme istitutive di diritti assoluti, e in particolare di diritti di propriet\u00e0, bens\u00ec anche norme mirate alla protezione di diritti di credito. In particolare, proprio le norme che prevedono l\u2019\u201cesecuzione in forma specifica\u201d di una obbligazione attribuiscono al creditore il potere di stabilire liberamente il prezzo della rinuncia al proprio diritto: sono, cio\u00e8, secondo quella classificazione, delle <em>property rules<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019idea della <em>job property<\/em>, beninteso, non nasce con l\u2019articolo 18 dello Statuto del \u201970: prima ancora che l\u2019effetto di una norma giuridica, la <em>j.p.<\/em> \u00e8 il portato di una cultura del lavoro radicata nel nostro continente da almeno un secolo. L\u2019articolo 18 non ne \u00e8 stato certo la causa, quanto piuttosto una conseguenza. Il problema \u00e8 come sostituire questa idea con quella di una sicurezza economica e professionale della persona che lavora costruita con materiali pi\u00f9 adatti all\u2019era della globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nonostante la critica di Luca Nogler, \u00e8 corretto classificare il vecchio articolo 18 come una property rule, secondo la tripartizione proposta da Calabresi e Melamed, anche se esso regolava un diritto di credito &#8211; Il problema \u00e8 come costruire la sicurezza del lavoratore con materiali nuovi, adatti all&#8217;era della quarta rivoluzione industriale . 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