
{"id":53204,"date":"2019-06-19T10:04:34","date_gmt":"2019-06-19T09:04:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53204"},"modified":"2019-06-19T16:30:15","modified_gmt":"2019-06-19T15:30:15","slug":"giustizia-ed-efficienza-nelle-tutele-contro-i-licenziamenti-illegittimi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53204","title":{"rendered":"LA GIUSTIZIA E L&#8217;EFFICIENZA NELLE TUTELE CONTRO I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Una analisi dell&#8217;apparato sanzionatorio contro il recesso ingiustificato, dopo la riforma del 2012-2015, alla luce dello schema concettuale elaborato oltre quarant\u2019anni fa da Calabresi e Melamed, centrato sulla distinzione tra <em>property rules<\/em> e <em>liability rules &#8211; <\/em>La scommessa del legislatore sulla cooperazione tra le parti<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRielaborazione aggiornata della relazione tenuta <strong>da Giovanni Armone<\/strong> il 24 maggio 2016 a Roma, nell\u2019ambito del convegno organizzato dall\u2019Ordine degli avvocati di Roma sul tema<\/em> Il Licenziamento: profili processuali dalla Riforma Fornero alle tutele crescenti &#8211; <em>Giovanni Armone oggi \u00e8 giudice addetto all&#8217;Ufficio Massimario della Corte di Cassazione; quando svolse questa relazione era giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53091\">Il dibattito tra i giuslavoristi sulla <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53091\">job property<\/a><em>, articolo col quale il 10 giugno 2019 ho risposto a un commento al mio articolo precedentemente pubblicato sul sito <\/em>lavoce.info<em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=52995\">La Cassazione e il Jobs Act<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-Melamed.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-53213\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-Melamed.png\" alt=\"\" width=\"397\" height=\"598\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-Melamed.png 483w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-Melamed-100x150.png 100w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-Melamed-199x300.png 199w\" sizes=\"auto, (max-width: 397px) 100vw, 397px\" \/><\/a><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><\/a>L\u2019obiettivo del presente intervento \u00e8 quello di analizzare il sistema delle tutele a disposizione del lavoratore illegittimamente licenziato alla luce di uno schema concettuale elaborato, oltre quarant\u2019anni fa, da Calabresi e Melamed in uno studio su propriet\u00e0 e responsabilit\u00e0 civile: <em>Property rules, Liability rules, Inalienability, one view of the Cathedral <strong><a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><\/a><\/strong><\/em><a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[1]<\/a>. Tale tassonomia, che ha avuto molta fortuna anche di qua dall\u2019oceano, \u00e8 stata riproposta da autorevoli studiosi del diritto del lavoro nel 2012 <a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[2]<\/a>, allorch\u00e9 il modello della tutela reale, consegnatoci dallo Statuto dei lavoratori e attuato per oltre quarant\u2019anni, \u00e8 stato messo in discussione e parzialmente abbandonato.<\/p>\n<p>Oggi che, con il d. lgs. 23\/2015 e il contratto a tutele crescenti, la tutela reintegratoria ha perso ulteriore terreno, mi \u00e8 sembrato interessante compiere una verifica pi\u00f9 approfondita delle conseguenze che l\u2019utilizzo di una simile terminologia e di simili concetti pu\u00f2 avere sulla tenuta complessiva del nuovo sistema di tutele.<\/p>\n<p><strong>1. &#8211;<\/strong> Lo schema di Calabresi e Melamed pu\u00f2 essere cos\u00ec brutalmente sintetizzato.<\/p>\n<p>Nella valutazione della consistenza e della stessa esistenza di un diritto soggettivo non pu\u00f2 prescindersi dall\u2019esame dei rimedi che l\u2019ordinamento giuridico predispone a sua difesa. In una ideale scala gerarchica di crescente efficacia di tali rimedi, possiamo avere le seguenti tre ipotesi:<\/p>\n<ul>\n<li>quando l\u2019ordinamento appresta a tutela di una certa situazione giuridica soggettiva (<em><strong>entitlement<\/strong>)<\/em> un rimedio di tipo economico e cos\u00ec consente a chiunque di violarla anche senza il consenso del suo titolare, salvo versargli una somma di denaro, tale situazione sar\u00e0 protetta da una (fragile) <strong><u>regola di responsabilit\u00e0 (<em>liability rule<\/em>);<\/u><\/strong><\/li>\n<li>quando il rimedio \u00e8 tale da impedire la violazione dell\u2019<em>entitlement<\/em>, se non con il consenso del suo titolare, il diritto sar\u00e0 protetto da una pi\u00f9 forte <strong><u>regola di responsabilit\u00e0 (<em>property rule<\/em>)<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li>qualora infine il rimedio giunga a proteggere il titolare anche dal suo stesso consenso, che sar\u00e0 per definizione illecito, saremo nel campo di quelli che siamo abituati a definire i diritti indisponibili, protetti da una <strong><u>regola di inalienabilit\u00e0 (<em>inalienability rule<\/em>)<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo schema conosce molte sfumature applicative, in dipendenza di molteplici fattori: i presupposti applicativi delle singole regole, la prevedibilit\u00e0 della lesione, l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo economico, l\u2019effettivit\u00e0 del sistema giudiziario di protezione. Ne sono state inoltre fornite versioni pi\u00f9 aggiornate e sofisticate. Per il momento a noi interessa nella sua versione di base, per sottolineare come la vicenda della tutela del posto di lavoro nel nostro ordinamento costituisca un esempio limpido di come, in uno stesso ordinamento, la consistenza di una certa situazione giuridica soggettiva possa essere diversa, anche radicalmente, in ragione dei rimedi posti a suo presidio.<\/p>\n<p>Una diversit\u00e0 diacronica e sincronica. Dal punto di vista diacronico, si \u00e8 infatti passati dal sistema di libera recedibilit\u00e0 del codice civile, nel quale peraltro il lavoratore licenziato riceveva l\u2019indennit\u00e0 di anzianit\u00e0 ex art. 2120 c.c. vecchio testo, al sistema di tutela economica contro i licenziamenti ingiustificati della l. 604\/1966, per poi passare alla tutela reale dello Statuto, per concludere infine con lo spezzettamento attuale, prima della l. 92\/2012, oggi del d. lgs. 23\/2015. Nessuno di questi assetti era puro. Anche nella lunga vigenza dello Statuto, infatti, \u00e8 noto come vi fossero alcune categorie di lavoratori cui si applicava una regola di responsabilit\u00e0 e altri sottoposti al regime della libera recedibilit\u00e0 (si pensi al lavoro domestico). Lo spezzettamento attuale non \u00e8 dunque un inedito assoluto.<\/p>\n<p>Neppure si tratta di una condizione sconosciuta ad altri diritti soggettivi, anche tra i pi\u00f9 solidi, che sono contemporaneamente protetti da regole di propriet\u00e0 e regole di responsabilit\u00e0: si pensi al diritto di propriet\u00e0, per il quale sono previste in astratto regole di propriet\u00e0 (la rivendica ex art. 948 c.c. e la tutela inibitoria ex art. 949 c.c.), in concreto non sempre facili da attivare a proposito di determinati beni e\/o determinati eventi lesivi. Qualcuno potrebbe seriamente pensare che il diritto di propriet\u00e0 sulle automobili sia protetto, nella circolazione stradale, da una regola di propriet\u00e0?<\/p>\n<p>La prima conclusione che se ne pu\u00f2 trarre \u00e8 che il concetto di diritto soggettivo \u00e8 ormai sostanzialmente inutilizzabile come categoria unitaria.<\/p>\n<p><strong>2. &#8211;<\/strong> Ma fin qui la riflessione avrebbe un carattere poco pi\u00f9 che descrittivo. Chi invoca la difesa dei diritti dei lavoratori non rimpiange certo la morte di una categoria, ma l\u2019abbassamento delle tutele. Secondo questa prospettiva, dire che si \u00e8 passati da una regola di propriet\u00e0 a una regola di responsabilit\u00e0, perdipi\u00f9 inadeguata, equivale a un beffardo eufemismo, che non sposta i termini del problema.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, la riflessione di Calabresi e Melamed ha uno scopo ben preciso, che \u00e8 quello di saggiare i criteri in base ai quali un ordinamento procede alla distribuzione degli <em>entitlements<\/em> e dei rimedi. Proteggere una determinata situazione giuridica soggettiva con una regola di propriet\u00e0 o con una regola di responsabilit\u00e0 non \u00e8 necessariamente e solo questione di preferenza ideologica, ma di efficienza. Un\u2019efficienza paretiana, naturalmente, in cui le ragioni di entrambe le parti del potenziale conflitto sono tenute in considerazione, al fine del raggiungimento dell\u2019ottimo, ma pur sempre di efficienza. Si chiedono infatti i due autori nelle prime pagine del loro saggio: \u201c<em>Why cannot a society simply decide on the basis of the already mentioned criteria who should receive any given entitlement, and then let its transfer occur only through a voluntary negotiation? Why, in other words, cannot society limit itself to the property rule? To do this it would need only to protect and enforce the initial entitlements from all attacks, perhaps through criminal sanctions, and to enforce voluntary contracts for their transfer. <\/em><em>Why do we need liability rules at all?<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La risposta dei due autori statunitensi, in linea con la prospettiva dell\u2019analisi economica del diritto, \u00e8 che gli ordinamenti giuridici non si accontentano di regole di propriet\u00e0, perch\u00e9 vi sono ipotesi in cui tali forme di protezione degli <em>entitlements<\/em> sono troppo costose in termini di costi transattivi: <em>\u201cla property rule \u00e8 da preferire quando questi sono bassi, ad esempio quando le parti coinvolte nella transazione sono poche, facilmente identificabili e disponibili a trattare. In presenza di monopolio bilaterale, comportamenti strategici e\/o asimmetrie informative tra le parti (e di altri tipi di costi transattivi), \u00e8 invece preferibile l\u2019applicazione di una liability rule\u201d<\/em> <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[3]<\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p>Tornando all\u2019esempio della circolazione stradale, i costi transattivi in tale ambito sono altissimi. Se considerassimo infatti decisivo il consenso dei proprietari delle automobili e proteggessimo ciascuno di essi con una regola di propriet\u00e0, ciascuno di essi, prima di uscire in macchina, dovrebbe contattare ciascuno degli altri per sapere se, a quell\u2019ora, ha intenzione di uscire e fare un certo percorso. Una sorta di <em>pool-sharing<\/em> al contrario, assurdo e paralizzante.<\/p>\n<p>A proposito del posto di lavoro, la ricostruzione del diritto su di esso in termini di diritto sociale, che \u00e8 stata alla base della tutela reintegratoria e dell\u2019art. 18, ha impedito di scrutinare se, anche in tale contesto, vi siano costi transattivi e di che tipo. Oggi che questa regola \u00e8 cambiata, possiamo pi\u00f9 liberamente valutare se la relazione tra datore di lavoro e lavoratore abbia costi transattivi e di che tipo.<\/p>\n<p>Il fulcro della teoria di Calabresi e Melamed \u00e8 il consenso del titolare del diritto: insufficiente, nelle regole di inalienabilit\u00e0, necessario, nelle regole di propriet\u00e0, irrilevante, nelle regole di responsabilit\u00e0. Non vi \u00e8 dubbio allora che il passaggio da una regola di propriet\u00e0 a una regola di responsabilit\u00e0 significhi mortificare la volont\u00e0 del titolare dell\u2019<em>entitlement<\/em>, che ne pu\u00f2 essere espropriato anche senza il suo consenso, dietro pagamento di una somma di denaro. A proposito del rapporto di lavoro, con una regola di responsabilit\u00e0 il vero diritto soggettivo lo possiede il datore di lavoro, che pu\u00f2 disporre del posto di lavoro ed espropriarne il lavoratore. Se per\u00f2 allarghiamo lo sguardo e riflettiamo sul fatto che, nell\u2019applicazione del criterio di efficienza e nella considerazione dei costi transattivi, vanno tenute in considerazione tutte le scelte che le parti sono indotte a compiere in presenza dell\u2019una o dell\u2019altra regola, e dunque la volont\u00e0 anche di chi si contrappone al titolare dell\u2019<em>entitlement<\/em>, la prospettiva in parte muta.<\/p>\n<p>Non dimentichiamo che la riflessione di Calabresi e Melamed \u00e8 incentrata su quel fondamentale <em>entitlement<\/em> che va sotto il nome di propriet\u00e0 e sui rapporti tra propriet\u00e0 e responsabilit\u00e0 civile, nei quali il potenziale danneggiante, cio\u00e8 colui che, in presenza di una regola di responsabilit\u00e0, \u00e8 autorizzato a espropriare il proprietario del bene dietro pagamento di un risarcimento economico, non svolge solitamente alcun ruolo al momento in cui quella situazione giuridica viene attribuita. Nel caso del posto di lavoro, siamo in presenza di un diritto alla cui attribuzione il potenziale danneggiante ha contribuito. Il lavoratore acquista il posto di lavoro a titolo derivativo dallo stesso soggetto che ha anche il potere di sottrarglielo. Non per caso si parla di datore di lavoro, per sottolineare come l\u2019imprenditore non trovi nel diritto del lavoratore un limite che precede l\u2019instaurazione del rapporto.<\/p>\n<p><strong>3. &#8211;<\/strong> Si tratta di un fenomeno che produce due effetti sui quali bisogna porre attenzione.<\/p>\n<p><strong>3.1.\u00a0 &#8211;<\/strong> Il primo \u00e8 che la tutela apprestata dall\u2019ordinamento si dirige solo contro i licenziamenti <em>lato sensu<\/em> illegittimi. Ne consegue che, mentre \u00e8 relativamente facile costruire una <em>property rule<\/em> intorno ad es. al diritto di propriet\u00e0 fondiaria, dove ogni invasione del diritto \u00e8 illegittima di per s\u00e9, anche in assenza di colpa o dolo, molto meno lo \u00e8 con il diritto al lavoro, dove il divieto di perpetuit\u00e0 dei vincoli obbligatori, di napoleonica memoria, continua a spiegare almeno in parte i suoi effetti. Se ne ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, il datore di lavoro pu\u00f2 recedere senza pagare nulla, e poteva farlo anche nella vigenza dello Statuto.<\/p>\n<p><strong>3.2. &#8211;<\/strong> Il secondo effetto \u00e8 che anche il consenso, o meglio la volont\u00e0, del datore di lavoro acquista il suo peso. Se infatti la tutela obbligatoria mortifica la volont\u00e0 del lavoratore, \u00e8 anche vero che la tutela reale mortifica la volont\u00e0 del datore di lavoro, in quanto gli impedisce, all\u2019atto della costituzione del rapporto, di dettare le sue condizioni.<\/p>\n<p>Non solo: la teoria dell\u2019informazione applicata ai contratti ha dimostrato che sono molto frequenti le ipotesi in cui una delle parti del contratto si comporta in modo opportunistico dopo la conclusione del contratto (cd azzardo morale) e che il terreno per questi comportamenti opportunistici \u00e8 tanto pi\u00f9 fertile quanto pi\u00f9 bassi sono i livelli di <strong>osservabilit\u00e0<\/strong> e <strong>verificabilit\u00e0<\/strong> dei comportamenti. Se il lavoratore lavora poco e gli strumenti giudiziari sono insufficienti a riscontrare tale scarso rendimento, l\u2019azzardo morale sar\u00e0 altissimo e ovviamente il datore di lavoro ne pagher\u00e0 costi elevati.<\/p>\n<p>Siamo di fronte dunque a un classico esempio di monopolio bilaterale, in cui un\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Monopolio\">monopolista<\/a>\u00a0e un\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Monopsonio\">monopsonista<\/a>\u00a0si fronteggiano e in cui ognuno dei due sa di poter influire sull&#8217;altro e di dover a sua volte subire l&#8217;influsso della decisione della controparte. E in una relazione cos\u00ec caratterizzata l\u2019opportunismo di uno dei membri scatener\u00e0 l\u2019opportunismo dell\u2019altro. Quale sar\u00e0 la prevedibile reazione del datore di lavoro a fronte dell\u2019introduzione di una regola di propriet\u00e0, cio\u00e8 di una regola che aumenta notevolmente i costi transattivi a suo carico, anche in considerazione della scarsa prevedibilit\u00e0 delle decisioni giudiziali? Quella di ridurli altrove, secondo un meccanismo che gli economisti chiamano di \u201cselezione avversa\u201d, e dunque intervenendo dove la sua volont\u00e0 pu\u00f2 farsi sentire, in modo pi\u00f9 o meno elusivo: non assumendo e\/o tenendo basse le retribuzioni: \u201ci<em>l rischio di subire dei costi connessi all\u2019opportunismo della controparte pu\u00f2 indurre le parti a non entrare affatto in relazione\u201d<\/em> <a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Il rischio di opportunismo \u00e8 talmente alto che si assiste alla scomparsa o alla riduzione del mercato. Quindi, nelle ipotesi in cui la titolarit\u00e0 dell\u2019<em>entitlement<\/em> \u00e8 concessa da colui che lo pu\u00f2 violare, ogni rafforzamento della protezione a valle di quell\u2019<em>entitlement<\/em> determina un rischio di suo indebolimento a monte.<\/p>\n<p><strong>4. &#8211;<\/strong> Le strade che in astratto un ordinamento pu\u00f2 percorrere sono dunque molteplici:<\/p>\n<p><em>a)<\/em> comprimere del tutto la volont\u00e0 dell\u2019imprenditore e prevedere massima rigidit\u00e0 in uscita (<em>property rule<\/em>) e massimo controllo sull\u2019accesso al posto di lavoro (tendenzialmente un generalizzato obbligo di assunzione); questa strada, che pure \u00e8 stata parzialmente perseguita in Italia al momento dell\u2019allargamento delle assunzioni obbligatorie dei disabili, \u00e8 difficilmente compatibile, almeno nel lungo periodo e a 360\u00b0, con l\u2019economia di mercato.<\/p>\n<p><em>b)<\/em> comprimere la volont\u00e0 dell\u2019imprenditore al momento del recesso (<em>property rule<\/em>) ma non al momento dell\u2019accesso al posto di lavoro; \u00e8 la strada seguita dal 1970 in poi, con il rischio di retroazione che abbiamo visto.<\/p>\n<p><em>c)<\/em> garantire all\u2019imprenditore massima libert\u00e0 sia in entrata che in uscita (<em>liability rule<\/em>);<\/p>\n<p><em>d)<\/em> lasciare libero l\u2019accesso al posto di lavoro e prevedere una tutela differenziata contro i licenziamenti, che tenga conto dei comportamenti strategici dell\u2019imprenditore non fondati su ragioni economiche o fondati su ragioni economiche troppo avide (<em>mix<\/em> di tutela reale e obbligatoria).<\/p>\n<p>L\u2019assetto delle tutele all\u2019indomani della legge Fornero e del d. lgs. 23\/2015 \u00e8 quello sub <em>d)<\/em>. In fondo lo \u00e8 sempre stato, se ricordiamo che anche nella vigenza dell\u2019originario art. 18 vi erano lavoratori esclusi dalla tutela reale o addirittura lasciati nell\u2019area della libera recedibilit\u00e0, ma oggi la frastagliatura \u00e8 pi\u00f9 netta e variegata.<\/p>\n<p>La scommessa \u00e8 dunque quella di incentivare la cooperazione tra imprenditore e lavoratore, sul presupposto che una regola di responsabilit\u00e0 pi\u00f9 ampia che in passato scoragger\u00e0 il lavoratore da comportamenti opportunistici di azzardo morale e al tempo stesso incoragger\u00e0 l\u2019imprenditore ad assumere maggiormente.<\/p>\n<p>Fa parte di questa scommessa anche la predeterminazione rigida e crescente dell\u2019indennizzo, due mensilit\u00e0 per ogni anno di lavoro, con un minimo garantito di quattro mensilit\u00e0. Il lavoratore sar\u00e0 incentivato a lavorare meglio, perch\u00e9 sa che meglio lavora e pi\u00f9 \u00e8 indennizzato contro i rischi di una defezione illegittima da parte dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Quali sono i difetti di una regola di responsabilit\u00e0 cos\u00ec concepita?<\/p>\n<p>Da parte di molti studiosi si \u00e8 sottolineata, a tacer d\u2019altro, l\u2019inadeguatezza dell\u2019indennizzo, che non sarebbe in linea con le disposizioni delle Carte dei diritti. Ad es. la Carta sociale Europea, che all\u2019art. 24 attribuisce al lavoratore un duplice diritto:\u00a0<em>a)<\/em> il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulla necessit\u00e0 di funzionamento dell&#8217;impresa, dello stabilimento o del servizio;\u00a0<em>b)<\/em> il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 essere o meno d\u2019accordo con questa impostazione, ma quel che mi preme sottolineare \u00e8 che la predeterminazione dell\u2019indennizzo, se pu\u00f2 certamente aiutare il datore di lavoratore nel calcolare preventivamente i costi del licenziamento, al tempo non elimina i comportamenti opportunistici e di azzardo morale del lavoratore, il quale pu\u00f2 barattare l\u2019indennizzo, sia pure limitato, con una riduzione dell\u2019impegno e del rendimento, non facilmente osservabili e sanzionabili. L\u2019effetto <em>shirking<\/em> o scansafatiche rischia non di diminuire ma di aumentare. Se poi l\u2019effetto del <em>jobs act<\/em> sar\u00e0 effettivamente quello di rilanciare il mercato del lavoro, questo comportamento del lavoratore non sar\u00e0 particolarmente rischioso per lui, in quanto le sue probabilit\u00e0 di rioccupazione potrebbero non essere scarse come in un mercato del lavoro bloccato dall\u2019art. 18 (assenza di effetti reputazionali).<\/p>\n<p>Quel che dunque l\u2019imprenditore dovrebbe fare, la vera sfida del diritto del lavoro di oggi, consiste nell\u2019evitare che il lavoratore preferisca scatenare rapidamente una crisi di cooperazione, nella quale egli pu\u00f2 ancora lucrare sulla non facile osservabilit\u00e0 e verificabilit\u00e0 del suo scarso rendimento: pi\u00f9 che un aumento della tutela in caso di licenziamento, sarebbe auspicabile un aumento della retribuzione.<\/p>\n<p>________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[1]<\/a> Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas, <em>Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral<\/em> (1972). Faculty Scholarship Series. Paper 1983.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[2]<\/a> P. Ichino, <em>La riforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori<\/em>, in <em>Risistemare il diritto del lavoro, liber amicorum Marcello Pedrazzoli<\/em>, a cura di L. Nogler e L. Corazza, Milano, 2012, p. 802 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[3]<\/a> A. Nicita, R. Pardolesi, M. Rizzolli, <em>Le Opzioni Nel Mercato delle Regole<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.side-isle.it\/wp\/05\/nicita-pardolesi-rizzolli.pdf\">http:\/\/www.side-isle.it\/wp\/05\/nicita-pardolesi-rizzolli.pdf<\/a> , p. 9.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[4]<\/a> A. Nicita \u2013 V. Scoppa, <em>Economia dei contratti<\/em>, Roma, 2015, p. 22.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una analisi dell&#8217;apparato sanzionatorio contro il recesso ingiustificato, dopo la riforma del 2012-2015, alla luce dello schema concettuale elaborato oltre quarant\u2019anni fa da Calabresi e Melamed, centrato sulla distinzione tra property rules e liability rules &#8211; La scommessa del legislatore sulla cooperazione tra le parti . Rielaborazione aggiornata della relazione tenuta da Giovanni Armone il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,9],"tags":[],"class_list":["post-53204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=53204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=53204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=53204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=53204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}