
{"id":53733,"date":"2019-09-22T17:03:11","date_gmt":"2019-09-22T16:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53733"},"modified":"2019-09-22T21:51:07","modified_gmt":"2019-09-22T20:51:07","slug":"un-altro-giudice-contro-la-nuova-disciplina-dei-licenziamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53733","title":{"rendered":"UN ALTRO GIUDICE CONTRO LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il Tribunale di Milano propone alla Corte di Giustizia Europea tre profili di contrasto della nuova norma sui licenziamenti collettivi con il diritto europeo &#8211; In un primo commento a caldo i motivi per cui ciascuna delle tre censure appare destinata a cadere<\/span><span style=\"color: #993300;\"><br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><em>Massime redazionali e testo dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Milano 5 agosto 2019, seguita da un mio breve commento &#8211;<\/em> <em>In argomento v. anche<\/em>\u00a0<em>il saggio di Giovanni Armone (gi\u00e0 giudice del Lavoro del Tribunale di Roma), <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53204\">La giustizia e l&#8217;efficienza nelle tutele contro i licenziamenti illegittimi<\/a><em>; inoltre il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=46087\">mio commento all&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma 26 luglio 2017<\/a>, che aveva sollevato la questione di costituzionalit\u00e0 della nuova disciplina dei licenziamenti davanti alla nostra Corte costituzionale, e <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020\">il mio commento alla sentenza emessa dalla stessa Corte<\/a> a seguito di quell&#8217;ordinanza<\/em><\/span><\/span><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ordinanza del Tribunale di Milano 5 agosto 2019<\/span><\/h4>\n<p>Confligge col divieto comunitario di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato la disciplina dell\u2019art. 1 comma 2 del d.lgs. 23\/2015, che applica le disposizioni del contratto di lavoro a tutele crescenti anche ai rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato prima del 7 marzo 2015, successivamente convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Non \u00e8 conforme ai principi comunitari di parit\u00e0 di trattamento e adeguata tutela avverso i licenziamenti ingiustificati la disciplina dell\u2019art. 10 del d.lgs. 23\/2015, che prevede &#8211; nei confronti dei lavoratori con contratto a tutele crescenti licenziati per riduzione di personale in violazione dei criteri legali o contrattuali di selezione dei lavoratori in esubero &#8211; una compensazione esclusivamente pecuniaria e soggetta a massimale.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/T-Milano-ordinanza-rimessione-alla-corte.pdf\" rel=\"attachment wp-att-136\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-136\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl4.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/T-Milano-ordinanza-rimessione-alla-corte.pdf\">Scarica il testo integrale dell&#8217;ordinanza in formato pdf<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">Un breve commento a caldo<\/span><\/h4>\n<div id=\"attachment_52053\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=52053\" rel=\"attachment wp-att-52053\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-52053\" class=\"size-full wp-image-52053\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Corte-di-Giustizia-europea-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-52053\" class=\"wp-caption-text\">La sede della Corte di Giustizia europea di Lussemburgo<\/p><\/div>\n<p>A differenza del Tribunale di Roma, che nel 2017 sollev\u00f2 la questione di costituzionalit\u00e0 dell&#8217;articolo 3 del d.lgs. n. 23\/2015 davanti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Milano si rivolge invece alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, di fronte alla quale solleva una questione di conformit\u00e0 con il diritto europeo dell\u2019articolo 10 dello stesso decreto. La norma denunciata prevede che ai lavoratori assunti o confermati in servizio successivamente al 7 marzo 2015, che siano stati coinvolti in un licenziamento collettivo ritenuto dal giudice irregolare, si applichi la nuova tutela esclusivamente pecuniaria (oggi un indennizzo compreso tra un minimo di 6 mensilit\u00e0 di retribuzione e un massimo di 36) e non quella reintegratoria.<\/p>\n<p><em>La controversia da cui l&#8217;ordinanza trae origine<\/em> &#8211; Nel caso specifico i 350 dipendenti di un\u2019impresa in condizioni pre-fallimentari (poi effettivamente fallita) erano stati tutti licenziati, ma il Tribunale milanese e in seguito la Corte d\u2019Appello avevano ritenuto i licenziamenti illegittimi per violazione dei criteri di scelta previsti dalla legge. Tutti i dipendenti interessati erano stati conseguentemente reintegrati in servizio, tranne una di loro, che era stata assunta a termine prima del 7 marzo 2015, poi stabilizzata dopo quella data. In questo caso avrebbe dovuto essere applicata la sanzione pecuniaria, a norma del secondo comma dell\u2019articolo 1 del d.lgs. n. 23\/2015, che ne prevede appunto l\u2019applicazione <em>&#8220;anche nei casi di conversione di contratto a termine successiva all\u2019entrata in vigore del decreto&#8221;<\/em>. Ma appunto su questa norma il giudice milanese prospetta un profilo di incompatibilit\u00e0 con la direttiva europea sul lavoro a termine <em>n. <\/em>99\/70, a norma della quale \u201c<em>Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><em>La parit\u00e0 di trattamento a cui hanno diritto i lavoratori a termine<\/em> &#8211; La tesi sostenuta nell\u2019ordinanza \u00e8 assai discutibile, innanzitutto perch\u00e9, a ben vedere, la differenza di trattamento in questione riguarda la cessazione del rapporto di lavoro: cio\u00e8 un aspetto del trattamento del lavoratore a termine sul quale vi \u00e8 necessariamente, per definizione, una differenza rispetto al trattamento del lavoratore a tempo indeterminato. Se la direttiva europea vietasse la disparit\u00e0 di trattamento riguardo alla disciplina della cessazione del rapporto, essa vieterebbe il contratto a termine <em>tout court<\/em>.<\/p>\n<p>Quand\u2019anche, poi, potesse prescindersi dall\u2019osservazione ora proposta, resterebbe da considerare la \u201cragione oggettiva\u201d che ha mosso il legislatore a disporre l\u2019applicazione della nuova disciplina nel caso di conversione di contratto a termine stipulato prima della sua entrata in vigore: l\u2019esigenza ragionevolissima di incentivare la conversione stessa. A questo argomento il giudice milanese, nella motivazione dell\u2019ordinanza, oppone l&#8217;osservazione che nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti <em>\u201cil risultato sperato, ossia l\u2019aumento delle occupazioni stabili, si \u00e8 rilevato del tutto deficitario<\/em>\u201d<em>.<\/em> Senonch\u00e9 questa osservazione, quand\u2019anche non fosse controvertibile sul piano metodologico \u2013 perch\u00e9 l\u2019accertamento degli effetti di una norma sul piano macroeconomico richiede analisi molto pi\u00f9 raffinate di quella proposta dal giudice \u2013, non basterebbe comunque per determinare una sorta di \u201ccontrasto sopravvenuto\u201d della nuova disciplina italiana dei licenziamenti con il diritto europeo. In un commento in corso di pubblicazione sulla <em>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro<\/em> Guglielmo Burragato qualifica condivisibilmente questo iter argomentativo come \u201cdecisamente spiazzante: il Giudice si attribuisce un sindacato di merito a posteriori circa l\u2019efficacia concreta del provvedimento legislativo, ossia una funzione che dovrebbe competere esclusivamente al legislatore. [\u2026] Indipendentemente dalla fondatezza o no di qualunque considerazione a posteriori circa i risultati sperati di una riforma legislativa, \u00e8 chiaro che questi non possono essere conosciuti da nessuno al momento in cui quella riforma \u00e8 introdotta: n\u00e9 dal legislatore n\u00e9 tantomeno dai lavoratori e datori di lavoro interessati, che su quella norma nondimeno debbono poter fare legittimo affidamento sin dal momento della sua entrata in vigore, indipendentemente dal futuro grado di raggiungimento dei risultati macroeconomici che il legislatore si era proposto con essa, pena altrimenti la totale incertezza del diritto ed anarchia giudiziaria\u201d.<\/p>\n<p><em>La differenziazione del trattamento in ragione del tempo di costituzione del rapporto<\/em> &#8211;\u00a0 Il secondo profilo di contrasto della disciplina \u201cincriminata\u201d con il diritto europeo, secondo il giudice milanese, riguarderebbe la disparit\u00e0 di trattamento tra i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e quelli assunti dopo. <em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=42906\" rel=\"attachment wp-att-42906\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-42906\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a><\/em>Il motivo per cui la questione viene sollevata davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo e non davanti alla nostra Corte costituzionale (nella foto qui a sinistra) sta nel fatto che quest\u2019ultima ha gi\u00e0 respinto, con la <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020\">sentenza n. 194\/2018<\/a>, la analoga censura sollevata dal Tribunale di Roma. Cos\u00ec il Tribunale di Milano, invece di proporre la questione in riferimento all\u2019articolo 3 della Costituzione, la propone in riferimento all\u2019articolo 20 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE, a norma del quale \u201cTutte le persone sono uguali davanti alla legge\u201d. Ma \u00e8 probabile che gli stessi argomenti sui quali la nostra Consulta ha fondato l\u2019ammissibilit\u00e0 della differenziazione di trattamento in ragione del tempo di costituzione del rapporto contrattuale motiveranno una decisione analoga della Corte di Lussemburgo.<\/p>\n<p><em>La natura meramente pecuniaria della sanzione e il limite massimo dell&#8217;indennizzo <\/em>&#8211; L\u2019ordinanza in esame denuncia la non conformit\u00e0 al diritto europeo della sanzione meramente indennitaria comminata dalla nuova norma contro il licenziamento ritenuto dal giudice irregolare: un apparato sanzionatorio cos\u00ec strutturato si porrebbe in contrasto con la Carta Sociale Europea, e in particolare con il suo articolo 24, che attribuisce ai lavoratori licenziati senza giustificato motivo <em>\u201cun congruo indennizzo o altra adeguata riparazione<\/em>\u201d. Qui la motivazione dell\u2019ordinanza fa propria l\u2019interpretazione della norma europea proposta dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel caso <em>Finnish Society v. Finland<\/em> (<a href=\"https:\/\/hudoc.esc.coe.int\/eng#{&quot;ESCDcIdentifier&quot;:[&quot;cc-106-2014-dadmissandmerits-en&quot;]}\">decisione n. 106\/2014<\/a>). Va osservato al riguardo che quel Comitato \u00e8 un organismo non elettivo, cui non competono funzioni giurisdizionali e tantomeno legislative, bens\u00ec soltanto funzioni di monitoraggio e osservazione delle modalit\u00e0 di attuazione delle norme della Carta. Non ha dunque alcun valore vincolante la sua opinione secondo cui le sanzioni di natura risarcitoria soddisferebbero i requisiti posti dall\u2019articolo 24 soltanto se idonee a determinare una situazione altrettanto favorevole per la persona interessata, quanto quella in cui essa si sarebbe trovata se non fosse intervenuto il licenziamento.<\/p>\n<p>La tesi del Comitato Europeo dei Diritti Sociali \u00e8 gi\u00e0 stata disattesa dalla nostra Corte costituzionale con la gi\u00e0 citata <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020\">sentenza n. 194\/2018<\/a>. E se ne capisce bene il motivo: se davvero il risarcimento senza massimale in caso di licenziamento ingiustificato o irregolare costituisse oggetto di un diritto fondamentale della persona, sarebbe inevitabile la sua estensione anche alle imprese di piccole dimensioni e ai rapporti di lavoro domestico e dirigenziale. Questa considerazione non ha trattenuto il giudice milanese dal sollevare la questione davanti alla Corte di Lussemburgo. Senonch\u00e9 l\u2019accoglimento di questa tesi da parte della Corte europea appare estremamente improbabile, anche in considerazione del fatto che esso comporterebbe la costituzione in mora sotto questo profilo anche di quasi tutti gli ordinamenti degli altri 27 Paesi appartenenti all\u2019Unione, dove l&#8217;indennizzo per il licenziamento ingiustificato \u00e8 soggetto a limiti massimi nettamente inferiori rispetto a quello oggi vigente in Italia.<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Milano propone alla Corte di Giustizia Europea tre profili di contrasto della nuova norma sui licenziamenti collettivi con il diritto europeo &#8211; In un primo commento a caldo i motivi per cui ciascuna delle tre censure appare destinata a cadere . 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