
{"id":54025,"date":"2019-10-25T12:49:47","date_gmt":"2019-10-25T11:49:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54025"},"modified":"2019-11-03T21:38:43","modified_gmt":"2019-11-03T20:38:43","slug":"per-proteggere-i-rider-si-aboliscono-le-collaborazioni-autonome","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54025","title":{"rendered":"PER PROTEGGERE I RIDER SI ABOLISCONO LE COLLABORAZIONI AUTONOME"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La nuova norma va molto al di l\u00e0 dell\u2019introduzione delle protezioni essenziali per i ciclofattorini operanti tramite piattaforma digitale, mettendo di fatto fuori legge questa forma di organizzazione del lavoro e spingendosi a <\/span><span style=\"color: #993300;\">rendere difficilmente praticabile gran parte dei contratti di lavoro autonomo continuativo<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/61833\/per-proteggere-i-rider-si-aboliscono-le-collaborazioni-autonome\/\">sul sito <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/61833\/per-proteggere-i-rider-si-aboliscono-le-collaborazioni-autonome\/\">lavoce.info<\/a> <em>il 25 ottobre 2019 &#8211; In argomento v. anche il mio articolo sullo stesso sito del giugno 2018, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=49714\">Un diritto per il lavoro nella terra di mezzo<\/a><em>:<\/em> <em>ivi i link ad altri articoli precedenti sullo stesso tema\u00a0<\/em> <em><br \/>\n<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43282\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43282 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"184\" height=\"187\" \/><\/a>Il maxi-emendamento approvato dal Senato<\/strong><\/p>\n<p>A torto o a ragione, il ministro del Lavoro vuole questo risultato: far s\u00ec che ai cosiddetti rider si applichi la disciplina del lavoro subordinato. Per ottenerlo, potrebbe limitarsi a una norma formulata pi\u00f9 o meno cos\u00ec: \u201cil rapporto di lavoro dei fattorini collegati a distanza con la piattaforma digitale \u00e8 soggetto alla disciplina del lavoro subordinato ordinario\u201d; ma i suoi consiglieri non si accontentano. Gi\u00e0 che ci sono vogliono cogliere l\u2019occasione per ricomprendere nell\u2019area della protezione forte tutti i collaboratori continuativi autonomi, anche se n\u00e9 il ministro n\u00e9 la sua parte politica ha mai enunciato questo obiettivo. Dunque, senza che il ministro neppure colga la portata della novit\u00e0, modificano la norma contenuta nel decreto legislativo n. 81\/2015 (articolo 2), che oggi disciplina la materia, facendola recitare cos\u00ec:<\/p>\n<p><em>A far data dal 1\u00b0 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalit\u00e0 di esecuzione sono organizzate dal committente.<\/em><\/p>\n<p>E, per non correre il rischio di fraintendimenti, aggiungono senza riguardi per la lingua patria:<\/p>\n<p><em>Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.<\/em><\/p>\n<p>Questo, dunque, dice il maxi-emendamento del Governo al disegno di legge per la conversione del decreto n. 101, approvato in prima lettura dal Senato nei giorni scorsi. Se, come \u00e8 assai probabile, nei giorni prossimi verr\u00e0 approvato anche alla Camera, esso avr\u00e0 l\u2019effetto di estendere l\u2019intero sistema di protezione del lavoro subordinato a quasi tutti i rapporti di collaborazione autonoma continuativa, senza che venga attribuito pi\u00f9 alcun rilievo ai requisiti, cui pure si \u00e8 fatto riferimento nella legislazione recente, della \u201cdipendenza economica\u201d, della \u201cmonocommittenza\u201d, del basso livello di reddito, o del concreto inserimento nell\u2019organizzazione aziendale.<\/p>\n<div id=\"attachment_49890\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49890\" rel=\"attachment wp-att-49890\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-49890\" class=\"size-medium wp-image-49890\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-768x576.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-49890\" class=\"wp-caption-text\">Una ciclofattorina di Foodora in piazza Gae Aulenti a Milano<\/p><\/div>\n<p><strong>Una nozione troppo generica<\/strong><\/p>\n<p>Il testo della norma oggi in vigore specifica che l\u2019\u201corganizzazione da parte del committente\u201d, perch\u00e9 la prestazione possa essere assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato, deve concretarsi anche nel cosiddetto \u201ccoordinamento spazio-temporale\u201d: in altre parole, la collaborazione continuativa \u00e8 trattata come se fosse subordinata in tutti i casi in cui \u00e8 soggetta al vincolo di orario e di luogo di svolgimento. Come dire che non si pu\u00f2 trattare come un consulente autonomo il magazziniere, oppure la segretaria d\u2019ufficio. Ora, con la caduta di questa specificazione, il requisito della \u201corganizzazione da parte del committente\u201d diventa estremamente generico, aperto a tutte le interpretazioni, dalle pi\u00f9 restrittive alle pi\u00f9 onnicomprensive. Sull\u2019interpretazione di questa nuova genericissima nozione studiosi e magistrati verseranno fiumi di inchiostro; ma proprio l\u2019incertezza in proposito sconsiglier\u00e0 alle imprese di utilizzare il contratto di collaborazione continuativa in numerosissimi casi nei quali a esso oggi si fa normalmente ricorso.<\/p>\n<p>Come se non bastasse, la nuova norma attenua anche il requisito del carattere <em>esclusivamente<\/em> personale della prestazione: d\u2019ora in poi, per l\u2019applicazione della disciplina propria del lavoro subordinato sar\u00e0 sufficiente il suo carattere <em>prevalentemente<\/em> personale. La protezione del lavoro subordinato potr\u00e0 dunque essere estesa anche al collaboratore autonomo \u2013 come l\u2019agente, l\u2019edicolante, il trasportatore, l\u2019artigiano \u2013 che abbia un\u2019altra persona alle proprie dipendenze, e magari anche due.<\/p>\n<p>Restano escluse dall\u2019attrazione nell\u2019area della protezione forte soltanto le attivit\u00e0 per le quali \u00e8 richiesta l\u2019iscrizione a un ordine o albo professionale, quelle dei consiglieri di amministrazione, revisori o sindaci di societ\u00e0, e quelle individuate da un contratto collettivo nazionale \u201cin ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore\u201d; una via d\u2019uscita pu\u00f2, inoltre, essere costituita dal contratto aziendale stipulato \u201cin deroga\u201d, a norma dell\u2019articolo 8 del decreto-legge n. 138\/2011. La contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali dotate del requisito della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0\u201d, al livello del settore o al livello aziendale, resta dunque per fortuna lo strumento principale per ristabilire una qualche certezza circa la disciplina applicabile, sfuggendo all\u2019alea di tre gradi di giudizio nei quali il requisito della \u201corganizzazione da parte del committente\u201d potr\u00e0 essere (come frequentemente sar\u00e0) interpretato in altrettanti modi diversi.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=46359\" rel=\"attachment wp-att-46359\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-46359\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/piattaforme-300x153.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"153\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/piattaforme-300x153.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/piattaforme-150x76.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/piattaforme.jpg 632w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Protezioni aggiuntive per i rider anche rispetto al lavoro subordinato ordinario<\/strong><\/p>\n<p>Ma la smania protettiva dei consiglieri del ministro del Lavoro nei confronti dei rider non \u00e8 placata da questo colpo di mano normativo sulla materia delicatissima della distinzione tra \u201csubordinazione\u201d e \u201cautonomia\u201d: nel decreto convertito in legge viene inserita anche una serie di norme protettive specifiche e ulteriori per i rider e solo per loro. In primo luogo si prevede una indennit\u00e0 risarcitoria pesantissima (un\u2019annualit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione) per il caso in cui il contratto di lavoro del rider non sia stipulato per iscritto; si vieta che la retribuzione sia commisurata al numero delle consegne; si impone una maggiorazione per il lavoro notturno, per il festivo e per il caso di \u201ccondizioni meteorologiche sfavorevoli.<\/p>\n<p>Infine, la ciliegina sulla torta. Abbiamo visto che il rider non pu\u00f2 che essere trattato come lavoratore subordinato, con il suo orario di lavoro fisso e la sua retribuzione a tempo e non commisurata alle consegne: un involucro contrattuale che lascia ben poco spazio alle caratteristiche peculiari di flessibilit\u00e0 nell\u2019interesse di entrambe le parti, proprie del lavoro organizzato per mezzo della piattaforma digitale. A questo punto, si potrebbe pensare che il gestore del servizio possa almeno fare affidamento sulla disponibilit\u00e0 pronta e continuativa del rider per il tempo stabilito. Invece no: \u00e8 vietato licenziare o altrimenti penalizzare il lavoratore per la sua \u201cmancata accettazione\u201d della chiamata della centrale (articolo 47-<em>quinquies<\/em>, comma 2, inserito dalla legge di conversione nel decreto legislativo n. 81\/2015).<\/p>\n<p>Ma il ministro ha letto attentamente questo maxi-emendamento prima di presentarlo? E il Senato, prima di approvarlo?<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova norma va molto al di l\u00e0 dell\u2019introduzione delle protezioni essenziali per i ciclofattorini operanti tramite piattaforma digitale, mettendo di fatto fuori legge questa forma di organizzazione del lavoro e spingendosi a rendere difficilmente praticabile gran parte dei contratti di lavoro autonomo continuativo . Articolo pubblicato sul sito lavoce.info il 25 ottobre 2019 &#8211; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-54025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/54025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=54025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/54025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=54025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=54025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=54025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}