
{"id":54586,"date":"2020-01-25T16:10:44","date_gmt":"2020-01-25T15:10:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54586"},"modified":"2020-01-26T00:59:10","modified_gmt":"2020-01-25T23:59:10","slug":"gli-effetti-della-sentenza-della-cassazione-sul-lavoro-dei-rider","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54586","title":{"rendered":"GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL LAVORO DEI RIDER"},"content":{"rendered":"<div class=\"body-wrapper\">\n<div class=\"container\">\n<div class=\"content-wrapper sidebar-included right-sidebar\">\n<div class=\"gdl-page-float-left\">\n<div class=\"gdl-page-item\">\n<div class=\"sixteen columns mt0\">\n<div class=\"bkp-frame-wrapper\">\n<div class=\"bkp-frame single-page-frame\">\n<div class=\"single-content\">\n<div>\n<h4><span style=\"color: #993300;\">La sentenza n. 1663\/2020 attribuisce al Jobs act un effetto sul lavoro dei rider pressoch\u00e9 identico a quello del decreto del governo M5s-Lega, col rischio di conseguenze incompatibili con questa forma di organizzazione del lavoro &#8211; A meno che intervenga la contrattazione collettiva<\/span><\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato sul sito<\/em> lavoce.info <em>il 25 gennaio 2020 &#8211; In argomento v. anche il mio articolo precedente in argomento pubblicato sullo stesso sito il 25 ottobre scorso,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54025\">Per proteggere i rider si aboliscono le collaborazioni autonome<\/a><em> (ivi i link a miei interventi precedenti sullo stesso tema)<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>L\u2019estensione ai rider della disciplina del lavoro subordinato<\/strong><\/p>\n<p>La sentenza della Corte di Cassazione pubblicata venerd\u00ec, <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cassazionefoodora.pdf\">n. 1663\/2020<\/a>, modifica in parte la motivazione ma conferma nel risultato pratico immediato la sentenza della Corte d\u2019Appello di Torino del 4 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso di un gruppo di rider mirato a ottenere l\u2019applicazione delle protezioni proprie del lavoro subordinato.<\/p>\n<div id=\"attachment_53004\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=53004\" rel=\"attachment wp-att-53004\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-53004\" class=\"size-full wp-image-53004\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-53004\" class=\"wp-caption-text\">Una udienza della Corte di Cassazione<\/p><\/div>\n<p>La sentenza torinese aveva applicato una norma del Jobs Act (l\u2019articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81\/2015) ritenendo che essa istituisse un tipo legale di lavoro intermedio tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, quello del lavoro \u201cetero-organizzato\u201d: una sorta di <em>tertium genus<\/em>, al quale si sarebbero dovute applicare alcune tutele proprie del lavoro subordinato compatibili con la sua struttura, tra le quali gli standard retributivi minimi e le regole in materia di igiene e sicurezza, ma non la disciplina dei licenziamenti. La Cassazione nega che la norma legislativa istituisca il <em>tertium genus<\/em> di cui parla la Corte torinese, sostenendo che la norma si limita invece ad applicare l\u2019intero insieme delle protezioni del lavoro subordinato \u2013 compresa dunque la disciplina dei licenziamenti \u2013 anche in un\u2019area particolare del lavoro autonomo: quella caratterizzata appunto dalla etero-organizzazione. Per applicare l\u2019intero insieme di quelle protezioni non occorre pi\u00f9, dunque, accertare il carattere subordinato della prestazione, cio\u00e8 il suo assoggettamento pieno al potere direttivo dell\u2019imprenditore: basta accertare il tratto distintivo dell\u2019etero-organizzazione.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49890\" rel=\"attachment wp-att-49890\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-49890\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png\" alt=\"\" width=\"262\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-768x576.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 262px) 100vw, 262px\" \/><\/a>Mentre la Corte torinese \u2013 in linea con un orientamento prevalente anche nella giurisprudenza britannica e in quella statunitense \u2013 ricorre alla teoria del <em>tertium genus<\/em> per operare una selezione delle tutele applicabili, la Cassazione esclude che la norma legislativa consenta di operare questa selezione. Il lavoro dei ciclofattorini \u201cetero-organizzati\u201d mediante la piattaforma digitale, anche quando non ne venga accertata la \u201csubordinazione\u201d in senso tecnico e debbano quindi essere qualificati come \u201cautonomi\u201d, vengono comunque attratti nell\u2019area di applicazione dell\u2019intero insieme delle protezioni proprie del lavoro subordinato.<\/p>\n<p>Si d\u00e0 il caso che nelle more di questo procedimento giudiziario il legislatore sia intervenuto di nuovo su questa materia, con il decreto-legge n. 101 del 2019 del Governo M5S-Lega, convertito nella legge n. 128, a norma del quale l\u2019elemento della \u201cetero-organizzazione\u201d si deve sempre considerare sussistente quando la prestazione lavorativa \u201c\u00e8 organizzata mediante piattaforme digitali\u201d; con la conseguenza che il lavoro dei rider deve sempre considerarsi assoggettato all\u2019intero insieme delle protezioni proprie del lavoro subordinato. La sentenza n. 1663\/2020 della Cassazione, dunque, sul piano pratico non fa altro che estendere anche ai rapporti svoltisi prima del 2019 un trattamento sostanzialmente equivalente a quello disposto dal decreto n. 101.<\/p>\n<p><strong>Il problema della compatibilit\u00e0 della vecchia tutela con la nuova forma di organizzazione<\/strong><\/p>\n<p>Resta da chiedersi se l\u2019insieme delle protezioni proprie del lavoro subordinato sia compatibile con la forma di organizzazione che caratterizza il lavoro dei rider: un fenomeno talmente nuovo, che nel 2013-14, quando sono stati elaborati i contenuti del Jobs Act,<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=46153\" rel=\"attachment wp-att-46153\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-46153\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act.jpg\" alt=\"\" width=\"276\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act.jpg 276w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Jobs-Act-150x99.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/><\/a> esso era ancora ai primi esordi in Europa e non era considerato da nessuno, n\u00e9 in Parlamento n\u00e9 fuori, meritevole di particolare attenzione sul piano del diritto del lavoro.<\/p>\n<p>Uno degli effetti pi\u00f9 rilevanti dell\u2019assoggettamento del lavoro dei rider alla disciplina generale del lavoro subordinato \u00e8 la necessit\u00e0 di una predeterminazione contrattuale dell\u2019estensione e collocazione temporale della prestazione lavorativa nell\u2019arco della giornata, della settimana, del mese e dell\u2019anno. Un altro effetto rilevante \u00e8 l\u2019applicazione necessaria di uno zoccolo retributivo garantito, correlato all\u2019unit\u00e0 di tempo \u2013 sia questa l\u2019ora, la giornata, la settimana o il mese \u2013 non inferiore rispetto ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali: secondo la regola generale, l\u2019eventuale \u201ccottimo\u201d, o retribuzione correlata al numero delle consegne, pu\u00f2 dunque costituire solo un elemento aggiuntivo rispetto a quello zoccolo. \u00c8 difficile considerare il combinato disposto di questi due capitoli del diritto del lavoro subordinato compatibile con i caratteri essenziali del modello di organizzazione del lavoro di cui stiamo parlando.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 chi plaude a questa incompatibilit\u00e0, auspicando che l\u2019orientamento giurisprudenziale confermato dalla Cassazione e la norma legislativa emanata nel 2019 producano la fine, almeno in Italia, del <em>platform work<\/em> nella forma in cui \u00e8 stato sperimentato fin qui. Questo esito non \u00e8 affatto apprezzato, invece, da chi considera che questa forma di organizzazione del lavoro, adeguatamente regolata, possa svolgere una funzione sociale ed economica positiva favorendo l\u2019accesso al tessuto produttivo per una fascia di lavoratori marginali poco qualificati e consentendo una flessibilit\u00e0 della prestazione nell\u2019interesse del prestatore, che in alcune situazioni pu\u00f2 costituire una condizione <em>sine qua non<\/em> per l\u2019impegno di una persona in un lavoro retribuito.<\/p>\n<p>Se ci si colloca in questo secondo ordine di idee, non si pu\u00f2 non auspicare che il sistema delle relazioni sindacali sciolga il nodo dettando, mediante la contrattazione collettiva, una disciplina che contenga le protezioni irrinunciabili, ma anche regole in materia di tempo di lavoro e di struttura della retribuzione compatibili con le peculiarit\u00e0 di questa forma di organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sia nella sua formulazione originaria, sia nella formulazione modificata dal decreto n. 101\/2019, attribuisce alla contrattazione collettiva un margine amplissimo di manovra e anche di deroga alla disciplina legislativa, sia al livello nazionale di settore, sia al livello aziendale. Si profila dunque per la contrattazione collettiva un\u2019occasione d\u2019oro per affermare il proprio primato nel campo della tutela del lavoro. Per il sindacato \u00e8 il momento di dimostrare la propria capacit\u00e0 peculiare di modellare le protezioni adattandole alle esigenze proprie di ciascun insieme dei propri rappresentati, di ciascuna azienda e di ciascun settore. E di riaffermare il proprio ruolo di intelligenza collettiva delle persone che lavorano, indispensabile anche alle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza n. 1663\/2020 attribuisce al Jobs act un effetto sul lavoro dei rider pressoch\u00e9 identico a quello del decreto del governo M5s-Lega, col rischio di conseguenze incompatibili con questa forma di organizzazione del lavoro &#8211; A meno che intervenga la contrattazione collettiva \u00a0 Articolo pubblicato sul sito lavoce.info il 25 gennaio 2020 &#8211; In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-54586","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/54586","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=54586"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/54586\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=54586"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=54586"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=54586"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}