
{"id":54871,"date":"2020-02-26T18:45:45","date_gmt":"2020-02-26T17:45:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54871"},"modified":"2020-02-27T09:55:13","modified_gmt":"2020-02-27T08:55:13","slug":"se-lepidemia-mette-le-ali-allo-smart-working","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54871","title":{"rendered":"SE L\u2019EPIDEMIA METTE LE ALI ALLO SMART WORKING"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L\u2019esigenza di arginare il contagio induce molte aziende a consentire che i dipendenti svolgano il lavoro da casa; e il Governo a rimuovere o alleggerire alcuni vincoli inopportunamente imposti al &#8220;lavoro agile&#8221; con la legge di tre anni fa<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo pubblicato sul sito <\/em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/63816\/se-lepidemia-mette-le-ali-allo-smart-working\/\">lavoce.info<\/a><em> il 26 febbraio 2020 &#8211; In argomento, oltre al mio intervento in Senato del 9 maggio 2017 sul disegno di legge, v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45042\"><em>la mia intervista pubblicata dal<\/em> Sole 24 Ore<\/a><em> qualche giorno dopo<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Risparmio di tempo e di costi<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/63816\/se-lepidemia-mette-le-ali-allo-smart-working\/\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"173\" height=\"176\" \/><\/a>Non tutto il male vien per nuocere. Se il Covid-19 avr\u00e0 l\u2019effetto di allargare la sperimentazione del lavoro agile, o <em>smart work<\/em>, e farne conoscere i possibili vantaggi, questo sar\u00e0 un pur piccolo contrappeso positivo ai molti e gravi danni prodotti dall\u2019epidemia. Questa forma di organizzazione del lavoro dipendente \u00e8 ancora molto meno diffusa di quel che potrebbe, anche perch\u00e9 \u00e8 conosciuta poco o in modo troppo impreciso: sono poco comprese le enormi sue potenzialit\u00e0 sul terreno del risparmio dei tempi di spostamento delle persone e dei costi logistici aziendali, ma anche sul terreno della riduzione del traffico urbano e dell\u2019inquinamento.<\/p>\n<p>Col termine \u201clavoro agile\u201d si indica la prestazione lavorativa che, pur svolta in regime di subordinazione, si caratterizza tuttavia per il fatto di non essere soggetta al vincolo del doversi svolgere in un determinato luogo piuttosto che in un altro; e, nella versione pi\u00f9 spinta, neppure al vincolo del doversi svolgere secondo un determinato orario. Il coordinamento spazio-temporale, che caratterizza da sempre il lavoro subordinato tradizionale, \u00e8 sostituito dal coordinamento informatico e telematico, che consente alla persona interessata di compiere il proprio lavoro mediante pc e Internet dal luogo liberamente scelto, purch\u00e9 sia possibile l\u2019interconnessione stabile, o almeno la comunicazione e lo scambio di dati in tempo reale con l\u2019azienda.<\/p>\n<p><strong>La differenza dal tele-lavoro<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019antecedente storico del lavoro agile \u00e8 il tele-lavoro, che ha avuto qualche diffusione gi\u00e0 negli anni \u201980 ed \u00e8 stato oggetto di accordi aziendali in alcune grandi imprese. Ma si tratta di una cosa molto diversa: il telelavoro era una forma di organizzazione tutt\u2019altro che agile. Comportava infatti l\u2019istallazione presso l\u2019abitazione del lavoratore o in altro luogo concordato di una postazione attrezzata fissa assai ingombrante, con una consolle e un monitor, collegata con l\u2019azienda via cavo o via radio, mediante la quale la persona interessata svolgeva a distanza, esattamente come la avrebbe svolta recandosi in azienda, un&#8217;attivit\u00e0 di contenuto professionale per lo pi\u00f9 modesto: mansioni di centralino, di call centre, e simili. Il tele-lavoro, dunque, non consentiva affatto la libera scelta e variabilit\u00e0 del luogo e del tempo di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0. Implicava un ingente investimento da parte dell\u2019impresa ed era compatibile soltanto con un novero assai ristretto di mansioni.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=41603\" rel=\"attachment wp-att-41603\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-41603\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/lavoro-agile-1.jpg\" alt=\"\" width=\"188\" height=\"141\" \/><\/a>Il lavoro agile, invece, non richiede un investimento rilevante, \u00e8 praticabile in una gamma amplissima di mansioni, ed \u00e8 particolarmente congeniale a quelle di contenuto professionale pi\u00f9 elevato. Dalla met\u00e0 degli anni \u201990 accade sempre pi\u00f9 diffusamente che un lavoratore dipendente, d\u2019accordo con l\u2019imprenditore, in determinati periodi nella giornata, nella settimana, nel mese o nell\u2019anno, svolga la prestazione da un luogo qualsiasi, liberamente scelto di volta in volta, diverso dalla sua postazione situata nei locali dell\u2019azienda. E in alcuni casi non sono dei singoli segmenti, ma \u00e8 l\u2019intera prestazione di lavoro a essere svolta secondo questa modalit\u00e0: il lavoratore in azienda ci va solo ogni tanto, o in alcune occasioni particolari, ma per il resto del tempo \u00e8 contattabile solo via telefono, email o altre forme di comunicazione telematica.<\/p>\n<p><strong>Il riconoscimento legislativo<\/strong><\/p>\n<p>Con la legge n. 81 del 2017 questa forma nuova di organizzazione del lavoro resa possibile dal pc e da Internet ha avuto anche un riconoscimento legislativo esplicito. Del quale, a rigore, non ci sarebbe stato bisogno, essendo il lavoro agile gi\u00e0 di fatto praticato senza problemi; ma il legislatore ha voluto dare un segnale di ammodernamento del diritto del lavoro e allo stesso tempo incoraggiare la diffusione di questa buona pratica.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9 la nuova legge ha, semmai, messo un po\u2019 di piombo nelle ali del lavoro agile. I sette lunghi articoli dedicati a regolare la materia avrebbero ben potuto essere sostituiti da due righe che dicessero: \u201cIl lavoro agile \u00e8 soggetto alla disciplina propria del lavoro subordinato, a eccezione delle norme in materia di collocazione ed estensione temporale della prestazione\u201d. Invece <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=45008\">la nuova legge ha introdotto alcune bardature burocratiche<\/a>, delle quali si sarebbe benissimo potuto fare a meno: innanzitutto la necessit\u00e0 di una pattuizione scritta (articolo 19), della sua comunicazione agli organi amministrativi competenti (articolo 23), nonch\u00e9 della consegna al lavoratore e al rappresentante aziendale per la sicurezza di una \u201cinformativa almeno annuale\u201d sui \u201crischi specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione\u201d della prestazione (articolo 22). Nessuno \u00e8 stato in grado di chiarire quale possa essere l\u2019oggetto di questa informativa, dal momento che nel lavoro agile il datore \u00e8, per definizione, non responsabile e neppure necessariamente a conoscenza del luogo dove la prestazione si svolge.<\/p>\n<p>Fatto sta che il Governo, di fronte al rischio di diffusione del nuovo virus, volendo incoraggiare il ricorso al lavoro agile da parte delle aziende delle regioni interessate dal contagio, ha dovuto emanare una norma apposita \u2013 nel d.P.C.m. n. 6\/2020 \u2013 per esentarle temporaneamente dalla pattuizione scritta e per autorizzare la consegna dell\u2019informativa sui rischi specifici (ma quali?) per via telematica.<\/p>\n<p><strong>Un mutamento profondo nella struttura del rapporto di lavoro<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=41608\" rel=\"attachment wp-att-41608\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-41608\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/lavoro-agile-6.jpg\" alt=\"\" width=\"205\" height=\"107\" \/><\/a>Il vero problema per la diffusione del lavoro agile sta nel fatto che esso comporta un mutamento profondo nella struttura del rapporto contrattuale. Viene meno, infatti, la possibilit\u00e0 di misurare la quantit\u00e0 del lavoro sulla base della sua estensione temporale: il creditore della prestazione pu\u00f2 osservarne solo il risultato immediato, e di questo tenere responsabile il lavoratore. Donde una piccola rivoluzione nei sistemi di gestione del personale, per la quale molte imprese non sono preparate. Ma chiss\u00e0 che proprio il coronavirus non le costringa a fare di necessit\u00e0 virt\u00f9, accelerando un\u2019evoluzione che altrimenti sarebbe stata pi\u00f9 lenta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019esigenza di arginare il contagio induce molte aziende a consentire che i dipendenti svolgano il lavoro da casa; e il Governo a rimuovere o alleggerire alcuni vincoli inopportunamente imposti al &#8220;lavoro agile&#8221; con la legge di tre anni fa . 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