
{"id":55172,"date":"2020-04-11T16:24:39","date_gmt":"2020-04-11T15:24:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55172"},"modified":"2020-04-20T15:50:21","modified_gmt":"2020-04-20T14:50:21","slug":"passato-presente-e-futuro-dei-rapporti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55172","title":{"rendered":"I TRE COLLOQUI SULLA STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55217\" rel=\"attachment wp-att-55217\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-55217\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-187x300.png\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-187x300.png 187w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12-94x150.png 94w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Lavoro-12.png 545w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/><\/a>I tre approfondimenti promossi da Adapt per cercare nelle vicende della nostra materia nel secolo scorso gli insegnamenti utili per interpretare il presente e costruire il futuro delle relazioni industriali nel post-pandemia &#8211; Sono disponibili anche i miei appunti preparatori<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nVideo dei<\/em> <em>webinar svoltisi su iniziativa di Adapt nei giorni 27 marzo, 3 e 10 aprile 2020 (il terzo verr\u00e0 trasmesso il 15 aprile), in forma di intervista a me, condotta di volta in volta da Michele Tiraboschi, Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi &#8211; Seguono <strong>i miei appunti preparatori <\/strong>per ciascuno dei tre colloqui, che metto online cos\u00ec come li ho buttati gi\u00f9, senza interventi di editing &#8211; <\/em><em>In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55206\">l&#8217;intervista al canale <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55206\">Liberi Oltre<\/a><em> nella quale ho anticipato i contenuti del mio libro di cui \u00e8 prevista l&#8217;uscita a maggio, <\/em>L&#8217;intelligenza del lavoro<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> ..<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #993300;\">Il primo webinar &#8211; 27 marzo 2020<br \/>\n1970-2020: 50 ANNI DI STATUTO DEI LAVORATORI<br \/>\nIL RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/cAh8MYtEGsU\" width=\"650\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" data-mce-type=\"bookmark\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #993300;\">Il secondo webinar &#8211; 3 aprile 2020<br \/>\n70 ANNI DI &#8220;DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO&#8221;<br \/>\nLA CREPA INTERNA DELL&#8217;ARTICOLO 39<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/M_WntldrmeI\" width=\"650\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #993300;\">Il terzo webinar &#8211; 15 APRILE 2020<br \/>\nCONTRATTUALISMO E A-CONTRATTUALISMO<br \/>\nDAL VENTENNIO AI GIORNI NOSTRI<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ny848_28SSE\" width=\"650\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>1. &#8211; MEZZO SECOLO DI STATUTO DEI LAVORATORI<\/strong><br \/>\n<strong> IL RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<\/strong><br \/>\n<em>(appunti preparatori)<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Conoscere la storia del lavoro, almeno quella degli ultimi due secoli, delle norme che via via lo hanno regolato, della ragion d\u2019essere che di volta in volta ha sorretto quelle norme, \u00e8 indispensabile per capire quello che sta accadendo nella vicenda epocale che stiamo vivendo in queste settimane e ridurre al minimo gli errori nell\u2019indispensabile adattamento delle regole.<\/p>\n<p>Il diritto del lavoro ha da sempre una sua <strong>dialettica interna<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>tra l\u2019<strong>anima a-contrattualista<\/strong>, quella che nega ogni autonomia negoziale del lavoratore nella disciplina e persino nella genesi del rapporto di lavoro (<em>eingliederung<\/em>)<br \/>\ne l\u2019<strong>anima contrattualista<\/strong>;<\/li>\n<li>tra la vocazione a <strong>proteggere il lavoratore <em>dal<\/em> mercato e dai suoi pericoli<\/strong> e la vocazione a <strong>rafforzarlo <em>nel<\/em> mercato<\/strong>;<\/li>\n<li>tra l\u2019<strong>anima pubblicista<\/strong>, che pone l\u2019accento\n<ul>\n<li>sulla norma inderogabile funzionale all\u2019ordine pubblica rispetto all\u2019autonomia negoziale privata;<\/li>\n<li>su di una funzione sostanzialmente legislativa della contrattazione collettiva, e l\u2019<strong>anima privatista <\/strong>che sottolinea l\u2019appartenenza del contratto collettivo al diritto civile dei contratti e il contratto individuale come fonte del rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il diritto del lavoro nasce con la prima rivoluzione industriale, cio\u00e8 in un\u2019epoca nella quale le prime manifatture assistite dalle macchine erano delle \u201ccattedrali nel deserto\u201d. Dove per deserto intendiamo un mondo nel quale la grande maggioranza dei lavoratori manuali erano contadini e braccianti: l\u2019unico modo che avevano per sottrarsi alla condizione di sotto-occupazione tipica del settore agricolo era trasformarsi in operai per le neonate aziende industriali, che per\u00f2 erano poche rispetto all\u2019enorme offerta di lavoro. Gli economisti parlano, a questo proposito di <strong>monopsonio strutturale<\/strong>: cio\u00e8 di un mercato nel quale c\u2019\u00e8 un solo compratore di fronte a una grande pluralit\u00e0 di aspiranti venditori; in questo caso, un solo industriale di fronte a una grande pluralit\u00e0 di aspiranti operai. In questa situazione per chi vende la propria forza-lavoro non c\u2019\u00e8 alcuna possibilit\u00e0 di scelta: prendere (ci\u00f2 che offre l\u2019industriale) o lasciare.<\/p>\n<p>\u00c8 questo il mercato del lavoro descritto da Marx. Un mercato nel quale \u2013 osserva Marx, e aveva ragione \u2013 il contratto \u00e8 soltanto \u201cla foglia di fico che nasconde la vergogna della dittatura del padrone sull\u2019operaio\u201d. In modo pi\u00f9 asettico, gli economisti che studiano il fenomeno del monopsonio dicono che in questo mercato le retribuzioni sono schiacciate al di sotto del valore della produttivit\u00e0 marginale del lavoro e dunque l\u2019imprenditore gode di una rendita, la rendita monopsonistica appunto. Ecco: il movimento sindacale e il diritto del lavoro nascono per correggere questa distorsione, caratteristica del monopsonio strutturale. Lo strumento principale per operare questa correzione \u00e8 la fissazione \u2013 per legge o per contratto collettivo \u2013 di uno standard minimo inderogabile di trattamento. Cio\u00e8 la sostituzione del contratto con una regola posta dal di fuori.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 dire, dunque, che il diritto del lavoro nasce proprio come negazione del contratto: nasce per sostituire all\u2019accordo tra padrone e operaio uno standard fissato altrove. Consiste dunque, all&#8217;origine, essenzialmente in una negazione, o comunque forte svalutazione, di quella che i giuristi chiamano l\u2019<strong>autonomia negoziale individuale<\/strong>, del singolo lavoratore. In questo senso si pu\u00f2 dire che il diritto del lavoro nasce in opposizione al diritto civile: pi\u00f9 precisamente opposizione al contratto, che del diritto civile \u00e8 forse l\u2019istituto pi\u00f9 importante.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Il grande civilista Renato Scognamiglio (1992) disse per\u00f2 che, mentre \u201cil diritto civile nasce dalla libert\u00e0, il diritto del lavoro cammina verso la libert\u00e0\u201d. L\u2019ordinamento dunque non si rassegna alla <em>capite deminutio<\/em> delle persone che lavorano: coltiva l\u2019obbiettivo di superarla. S\u00ec, perch\u00e9 poi, nel corso del Novecento, le cose si evolvono. L\u2019industria, il commercio e i servizi prendono il sopravvento sull\u2019agricoltura anche come numero di occupati. Le aziende manifatturiere e del terziario si moltiplicano fino a diventare milioni. In questo nuovo contesto, di mercato del lavoro maturo, la debolezza del lavoratore non nasce pi\u00f9 da una situazione di monopsonio strutturale, l\u2019impresa che pu\u00f2 valorizzare il suo lavoro non \u00e8 pi\u00f9 una \u201ccattedrale nel deserto\u201d. La sua debolezza nasce dal fatto che non sa quale impresa potrebbe essere interessata al suo lavoro (difetto di informazione), non ha a disposizione il servizio di formazione mirata che consenta di adattare le sue capacit\u00e0 a ci\u00f2 che l\u2019impresa precisamente chiede (difetto di formazione efficace), e ha difficolt\u00e0 a spostarsi l\u00e0 dove c\u2019\u00e8 l\u2019impresa che potrebbe meglio valorizzare il suo lavoro. Gli economisti indicano questa come una situazione di <strong>monopsonio dinamico<\/strong>: un mercato nel quale il venditore (il lavoratore) non ha scelta per difetto di informazione, di formazione e di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Cambia la struttura del mercato del lavoro, cambia il fattore da cui dipende la debolezza del lavoratore e dunque la rendita monopsonistica dell\u2019imprenditore. E in qualche misura si assiste anche a una evoluzione degli strumenti che l\u2019ordinamento mette in campo per correggere questa distorsione. \u00c8 molto significativo, a questo proposito, che il primo strumento di politica del lavoro di cui si dota l\u2019ordinamento europeo, che nasce nella seconda met\u00e0 del Novecento, in questo nuovo contesto, sia il <strong>Fondo Sociale Europeo<\/strong>, destinato a promuovere e finanziare i servizi di informazione, formazione e assistenza alla mobilit\u00e0 dei lavoratori, cio\u00e8 i servizi utili per correggere i fattori di debolezza dei lavoratori tipici del monopsonio dinamico.<\/p>\n<p>Nel mercato del lavoro la domanda e l\u2019offerta di lavoro sono sempre pi\u00f9 personalizzate, individualizzate.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Da un lato,dunque, \u00a0la norma inderogabile, che nega o quanto meno comprime l\u2019autonomia negoziale del lavoratore; dall\u2019altro i servizi volti a allargare le sue possibilit\u00e0 di scelta. Sembrerebbero due logiche tra loro incompatibili. Ma non lo sono: le due tecniche di protezione possono benissimo convivere, possono coniugarsi in vari modi. \u00c8 certo, tuttavia, che la parola d\u2019ordine in cui si riassumono le politiche del lavoro fatte favorite dall\u2019ordinamento europeo, quella della promozione della <strong><em>employability<\/em><\/strong>, prefigura un mondo in cui non \u00e8 soltanto l\u2019imprenditore a selezionare e scegliere i propri collaboratori, ma sono anche questi ultimi a scegliere, tra le imprese, quelle che ritengono pi\u00f9 idonee a valorizzare il loro lavoro. Se si entra in questo ordine di idee, il mercato del lavoro diventa anche, per cos\u00ec dire, un \u201cmercato dell\u2019intrapresa\u201d.<\/p>\n<p>Ma, sempre se si entra in questo ordine di idee, il lavoratore non \u00e8 pi\u00f9 un soggetto <em>capite deminutus<\/em>. \u00c8 uno che in qualche misura una capacit\u00e0 e un potere effettivo di scelta ce l\u2019ha. E ha anche un progetto suo personale circa il lavoro che intende svolgere, il come, dove e quando svolgerlo, l\u2019intreccio fra tempo di vita e tempo di lavoro. Un soggetto, dunque, al quale occorre restituire, almeno in qualche misura, una autonomia negoziale. Auto-nomia: potere di darsi la norma, la legge, mediante l\u2019accordo negoziale con la controparte.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, il diritto del lavoro dei tempi pi\u00f9 recenti si riavvicina al diritto civile: riconosce al lavoratore spazi sempre pi\u00f9 ampi di autonomia negoziale, per esempio in materia di collocazione ed estensione temporale della prestazione, di mansioni, di come svolgerle (<em>smart working<\/em>), di distribuzione del compenso tra retribuzione diretta e differita, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>La storia del diritto del lavoro \u00e8 una storia di avvicinamenti e allontanamenti dal diritto civile: un percorso non lineare, tortuoso. Per\u00f2 l\u2019importante \u2013 mi sembra \u2013 \u00e8 capire che l\u00e0 dove il lavoratore riesce a esercitare realmente una libert\u00e0 di scelta, quindi una propria autonomia negoziale, si realizza il successo di un percorso storico volto alla sua emancipazione. Se e nella misura in cui quella libert\u00e0 \u00e8 effettiva, il ritorno del diritto del lavoro nell\u2019alveo del diritto civile non va visto come una sconfitta, ma come il coronamento di un processo secolare di liberazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Qui si apre anche il discorso sulla dialettica tra contrattualisti e acontrattualisti, e di quella tra concezione privatistica e concezione pubblicistica del diritto del lavoro, che entrambe hanno avuto un\u2019importanza centrale nell\u2019evoluzione della materia.<\/p>\n<p>Discorso su queste due dialettiche. La linea di sviluppo Barassi-Santoro Passarelli-Mengoni-Mancini-Giugni, con la svolta contrattualista della Cassazione nella seconda met\u00e0 degli anni \u201980 (la vicenda dei <em>pony-express<\/em>) e la linea Paolo Greco-Pugliatti-Scognamiglio-Romagnoli \u201967 che dominer\u00e0 nella dottrina degli anni \u201970 (Mazzotta Mazziotti Mariucci). La vicenda del riconoscimento del part-time nel 1984, col voto contrario del Pci e l\u2019opposizione della Cgil.<\/p>\n<p>L\u2019oscillazione ricorrente del diritto del lavoro tra contrattualismo e a-contrattualismo, ma anche tra diritto civile e diritto pubblico.<\/p>\n<p>Fino al riconoscimento esplicito e allargamento dell\u2019autonomia individuale tra la fine degli anni \u201980 e il primo decennio degli anni 2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 che la globalizzazione torna a generare uno squilibrio forte tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto (ma non soltanto) nelle fasce professionali pi\u00f9 basse, mettendo in concorrenza i lavoratori italiani con quelli dei Paesi in via di sviluppo.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8, per\u00f2, un altro aspetto della globalizzazione che non viene diffusamente percepito: essa non rende pi\u00f9 mobili solo le merci, i servizi e i lavoratori, ma anche gli imprenditori. Essa potrebbe dunque offrire ai lavoratori anche una forte compensazione per il loro indebolimento causato dall\u2019aumento della concorrenza sul lato dell\u2019offerta di manodopera, col mettere gli imprenditori italiani, qui in Italia, in concorrenza sul lato della domanda di manodopera con il meglio dell\u2019imprenditoria mondiale. Sarebbe interesse dei lavoratori aumentare questa concorrenza sul lato della domanda di lavoro. Invece ha prevalso troppo spesso la diffidenza nei confronti delle imprese multinazionali e la difesa dell\u2019\u201citalianit\u00e0\u201d delle imprese, da destra e da sinistra, che ha allontanato o scoraggiato gli imprenditori stranieri.<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di rendere il pi\u00f9 possibile attrattivo il Paese per le imprese straniere migliori. Il sindacato come intelligenza collettiva che deve guidare i lavoratori nella valutazione dei piani industriali e degli imprenditori che li portano, poi, in caso di valutazione positiva, nella negoziazione a 360\u00b0 della scommessa comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><sup>*<\/sup><\/p>\n<p>Ora, per\u00f2, la globalizzazione sembra avere subito una pesantissima battuta d\u2019arresto. Dobbiamo mettere in conto un ritorno alle frontiere chiuse. Per di pi\u00f9 in un contesto di gravissima recessione<\/p>\n<p>Qui discorso sul probabile ritorno a situazioni di squilibrio grave tra domanda e offerta. Quindi necessit\u00e0 che il pendolo torni verso la tecnica dello standard inderogabile e della limitazione dell\u2019autonomia individuale. Ma non bisogna perdere di vista l\u2019obiettivo di tornare a un mercato del lavoro nel quale ciascun lavoratore possa scegliere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>In questa stagione segnata profondamente dalla pandemia da Coronavirus, alcuni germi di novit\u00e0, embrioni di un mondo del lavoro nuovo, possono vedersi in questi fenomeni che si verificano sempre pi\u00f9 diffusamente in questi giorni:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>digitalizzazione<\/strong> forzata del lavoro (<em>smart working<\/em>), con le sue potenzialit\u00e0 (ma anche con i suoi limiti che oggi vediamo con maggiore precisione)<\/li>\n<li>la <strong>digitalizzazione<\/strong> forzata dell\u2019insegnamento<\/li>\n<li>una tendenziale <strong>eclissi del coordinamento spazio-temporale<\/strong> della prestazione\u2026<\/li>\n<li>\u2026 e con essa la necessit\u00e0 di un <strong>superamento della <em>summa divisio<\/em><\/strong> tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, un ampliamento (ma anche diversificazione) dell\u2019area coperta dal diritto del lavoro<\/li>\n<li>la nascita di forme di lavoro dipendente nelle quali <strong>la prestazione non \u00e8 pi\u00f9 misurata e retribuita in ragione del tempo<\/strong>\u2026<\/li>\n<li>\u2026 e, nella misura in cui la prestazione lavorativa <strong>si misura sui risultati<\/strong>, ne consegue uno stimolo allo sviluppo di forme di <strong>partecipazione dei lavoratori nell\u2019impresa<\/strong><\/li>\n<li>la necessit\u00e0 di un <strong>ordinamento e governo sovranazionale<\/strong> della prevenzione e del contrasto agli eventi epidemici<\/li>\n<li>una possibile <strong>distinzione tra libert\u00e0 di circolazione<\/strong> delle persone e libert\u00e0 di circolazione delle merci<\/li>\n<li>il tema del <strong>ruolo dello Stato<\/strong>, che ora dovr\u00e0 necessariamente accrescersi molto:<br \/>\n\u00e8 sempre necessario nelle grandi recessioni. Ma non possiamo dimenticare che lo Stato non ha le capacit\u00e0 tipiche che si richiedono a un imprenditore. Devono essere i lavoratori stessi a preferire il bravo imprenditore allo Stato (la scelta che fecero Cisl Uil e Fismic alla Fiat nel 2010).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>2. MEZZO SECOLO DI &#8220;DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO&#8221;<\/strong><br \/>\n<strong> LA CREPA INTERNA DELL&#8217;ARTICOLO 39<br \/>\n<\/strong><em>(appunti preparatori)<\/em><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Erano previsti per queste settimane\/mesi diversi convegni dedicato allo Statuto dei Lavoratori, a cinquant\u2019anni dalla approvazione. Tutti questi momenti sono stati ovviamente annullati. Adapt ci offre invece un&#8217;occasione di riflettere insieme sullo Statuto, che non viene travolta dalla pandemia. Dobbiamo dunque chiederci che cosa ha significato quella legge per il diritto del lavoro italiano e quali sono i suoi principali limiti cinque decadi dopo.<\/p>\n<p>La vicenda dello Statuto dei Lavoratori, per molti aspetti straordinaria, pu\u00f2 essere osservata da molti punti di vista.<\/p>\n<p>Un aspetto della vicenda poco conosciuto \u00e8 quello della dialettica \u2013 che percorse tutto il decennio degli anni \u201960 \u2013 tra i fautori dell\u2019intervento legislativo (soprattutto il Psi, che ne aveva fatto una bandiera, una ragion d\u2019essere della propria partecipazione al governo con la DC) e i contrari: tra questi soprattutto la Cisl, il cui motto era \u201cil nostro Statuto \u00e8 il contratto!\u201d. La Cisl si era gi\u00e0 opposta con forza all\u2019emanazione della legge del 1966 sui licenziamenti individuali: l\u2019accordo interconfederale del 1965 era nato proprio con l\u2019intendimento, comune anche a Confindustria, di evitare l\u2019intervento legislativo (poi la legge n. 604\/66 avrebbe ricalcato in tutto e per tutto quell\u2019accordo). Negli interventi del suo segretario Bruno Storti, e del deputato Amos Zanibelli alla Camera, veniva denunciato il rischio di una \u201cistituzionalizzazione del sindacato\u201d e di una \u201cespropriazione [ai danni del sistema delle relazioni industriali] della regolazione dei rapporti di lavoro\u201d; si paventava<\/p>\n<ul>\n<li>che la disciplina del lavoro, sottratta all\u2019accordo tra le parti sociali, venisse assoggettata alle oscillazioni degli equilibri politici, non corrispondendo pi\u00f9 ai veri interessi comuni a imprese e lavoratori;<\/li>\n<li>i rischi contrapposti di norme generali non adattabili alle esigenze specifiche aziendali o di settore, o di norme dettate per i casi singoli, basate su concessioni di natura clientelare; quindi l\u2019accumularsi disordinato di norme;<\/li>\n<li>il rischio di forzature politiche (come quella che in effetti si verific\u00f2 in Parlamento sulla materia delicatissima dei licenziamenti, il famoso articolo 18, rispetto al testo del disegno di legge governativo elaborato dalla Commissione Giugni, che era stata insediata dal ministro Brodolini).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A parte quella forzatura, lo Statuto dei lavoratori nacque, come gi\u00e0 la legge del \u201966 sui licenziamenti, in aderenza abbastanza stretta ai contenuti dei rinnovi contrattuali del \u201969-70. E \u2013 nonostante che fosse stato qualificato come \u201clegge mal fatta\u201d \u2013 era un testo legislativo esemplare per chiarezza e semplicit\u00e0: 41 articoli brevi, immediatamente leggibili e comprensibili da chiunque. Tant\u2019\u00e8 vero che venne diffuso in milioni di copie in ogni angolo del Paese, e nel giro di due o tre mesi milioni di lavoratori e imprenditori furono in grado di capire la nuova disciplina delle mansioni, delle visite mediche, dei controlli a distanza, dei trasferimenti, dei permessi sindacali, delle assemblee in azienda e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Era, da questo punto di vista, un testo legislativo perfettamente in linea con le altre grandi leggi in materia di lavoro degli anni precedenti: quelle sul divieto di interposizione, sui contratti a termine, sui licenziamenti. Fu dalla seconda met\u00e0 degli anni \u201970 in poi che le preoccupazioni della Cisl incominciarono a rivelarsi fondate: incominci\u00f2 la produzione legislativa di tipo alluvionale, legata alle circostanze contingenti, destinata a risolvere casi aziendali particolari, soggetta a continui rimaneggiamenti, che ha dato luogo all\u2019attuale configurazione della legislazione del lavoro: complessissima, illeggibile senza l\u2019aiuto dei consulenti professionali e talvolta incomprensibile anche a questi ultimi, estremamente volatile e quindi inaffidabile.<\/p>\n<p>E qui si assiste a una sorta di rivincita della contrattazione collettiva sulla legge, una sorta di vittoria tardiva della Cisl: dal 2011, con il decreto n. 138 emanato all\u2019indomani della lettera Trichet-Draghi al Governo italiano, nell\u2019occhio del ciclone di una gravissima crisi economico-finanziaria, poi con numerose altre norme legislative che hanno ampliato questa possibilit\u00e0 di deroga (ultimamente la legge sulla disciplina del lavoro dei riders).<\/p>\n<p>Detto questo, del testo originario dello Statuto, a cinquant\u2019anni di distanza sono rimaste inalterate soltanto alcune disposizioni del titolo I (in materia di personale di vigilanza, guardie giurate, perquisizioni all\u2019uscita dalle aziende, procedimento disciplinare, divieto di indagini), mentre sono state abrogate le norme sul collocamento e sono state profondamente modificate quelle in materia di mansioni, di licenziamento e di criteri di rappresentativit\u00e0 dei sindacati per il godimento dei diritti di agibilit\u00e0 sindacale in azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>*<\/em><\/p>\n<p>A proposito dei mutamenti subiti dall\u2019articolo 19 dello Statuto, che stabilisce i criteri di misurazione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati ai fini del godimento dei diritti sindacali nell\u2019unit\u00e0 produttiva: cosa ne pensi di un intervento legislativo di carattere pi\u00f9 generale sulla rappresentanza? Come lo costruiresti tecnicamente per superare il vero nodo dietro a questo argomento che \u00e8 la misurazione della rappresentanza datoriale e la fissazione del perimetro contrattuale?<\/p>\n<p>Sulla questione della misurazione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati il nostro problema nasce dalla norma costituzionale che regola la materia, l\u2019articolo 39. Con questa norma il legislatore costituente ha voluto voltar pagina rispetto all\u2019ordinamento corporativo, sancendo il principio della libert\u00e0 sindacale, che significa ovviamente anche possibilit\u00e0 di una pluralit\u00e0 di sindacati in campo. Per\u00f2 si \u00e8 poi proposto di spiegare come, in una situazione di pluralismo sindacale, si pu\u00f2 arrivare a un contratto collettivo nazionale efficace per tutto il settore. E qui il legislatore costituente ha dettato una regola molto difettosa, creando una sorta di <strong>\u201ccamera delle corporazioni democratizzata\u201d<\/strong>: una rappresentanza sindacale unitaria nazionale per ciascun settore, composta in proporzione alla consistenza associativa dei sindacati nazionali dello stesso settore. Il problema sta nel fatto che, per poter costituire queste r.s.u. di settore occorre definire prima autoritativamente il perimetro dei vari settori, esattamente come era stato fatto nel ventennio per istituire la Camera delle Corporazioni. Ma in questo modo viene meno un elemento essenziale della libert\u00e0 sindacale sancita dal primo comma dello stesso articolo 39 Cost.: cio\u00e8 il principio per cui la categoria sindacale \u00e8 determinata dal libero gioco dell\u2019aggregazione dei lavoratori e della contrattazione con gli imprenditori e le loro associazioni. In altre parole, il rovesciamento operato dal primo comma dell\u2019art. 39 rispetto al ventennio sta nel fatto che la \u201ccategoria sindacale\u201d non preesiste pi\u00f9 al contratto, non \u00e8 un alveo predefinito entro il quale la contrattazione \u00e8 costretta a svolgersi, bens\u00ec al contrario \u00e8 il contratto che preesiste alla categoria. \u00c8 il contratto che d\u00e0 vita alla categoria; quindi ne definisce liberamente il perimetro.<\/p>\n<p>Nel corso degli anni \u201950 non soltanto la Cisl, ma anche la Cgil si erano opposte all\u2019attuazione del meccanismo previsto dal quarto comma dell\u2019articolo 39, per il timore che nella legge venisse infilata anche una disciplina limitativa del diritto di sciopero, come previsto dall\u2019articolo 40. Ben presto, per\u00f2, a questo motivo per cos\u00ec dire tattico, a sostegno della scelta di non attuare il quarto comma, la cultura gius-sindacale ha aggiunto il motivo pi\u00f9 serio e per cos\u00ec dire strategico: se ne incaric\u00f2 Federico Mancini con la sua famosa prolusione bolognese del 1963, dedicata a mostrare il contrasto interno all\u2019articolo 39, tra primo e quarto comma, per sostenere la necessit\u00e0 che quest\u2019ultimo rimanesse lettera morta. In quell\u2019occasione il giuslavorista bolognese, reduce da diversi anni di insegnamento insieme a Gino Giugni e a Giuseppe Pera alla Scuola sindacale di Firenze della Cisl, mostr\u00f2 anche come il meccanismo previsto dal quarto comma corrispondesse all\u2019idea di una contrattazione collettiva destinata a svolgersi soltanto al livello nazionale, poich\u00e9 quel meccanismo era strutturalmente inadatto a essere applicato alla contrattazione aziendale, che invece stava incominciando \u2013 soprattutto per iniziativa della stessa Cisl \u2013 a diffondersi nelle fabbriche di maggiori dimensioni.<\/p>\n<p>Uno spiraglio resta aperto soltanto per una eventuale regolazione legislativa dell\u2019efficacia dei contratti collettivi di livello inferiore rispetto a quello nazionale: \u00e8 infatti ragionevole sostenere che la norma costituzionale \u2013 chiaramente riferita soltanto alla contrattazione collettiva di livello nazionale \u2013 non osterebbe a una legge che si limitasse a regolare l\u2019efficacia dei contratti collettivi di livello inferiore: i cosiddetti \u201ccontratti di prossimit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>In molti casi il proliferare dei contratti collettivi nazionali risponde alla stessa logica cui risponde lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso la periferia (la cosiddetta \u201ccontrattazione di prossimit\u00e0\u201d): la nascita di una \u201ccategoria\u201d sindacale pi\u00f9 ristretta corrisponde a un avvicinamento della contrattazione ai luoghi di produzione. Si pensi alla nascita della categoria dei dipendenti di agenti di assicurazione, nata per scissione dalla categoria generale del settore assicurativo; oppure alla possibile nascita della categoria della grande distribuzione per scissione dalla categoria generale del commercio o \u201cterziario\u201d.<\/p>\n<p>Fino a che non ci saranno le condizioni politico-istituzionali per riscrivere l\u2019articolo 39 della Costituzione, il problema pu\u00f2 essere risolto solo rinunciando ad attribuire efficacia <em>erga omnes<\/em> ai minimi tabellari e agli altri standard minimi di trattamento stabiliti dai contratti collettivi nazionali. \u00c8 possibile \u2013 e auspicabile \u2013 invece, una legge che si limiti a regolare la verifica della rappresentativit\u00e0 sindacale (il pi\u00f9 possibile in aderenza ai criteri sanciti nel Testo Unico interconfederale del 2014) in riferimento alla \u201ccontrattazione di prossimit\u00e0\u201d, al livello regionale, territoriale, o nei luoghi di lavoro: si \u00e8 visto, infatti, che il meccanismo previsto dall\u2019articolo 39 della Costituzione riguarda la sola contrattazione collettiva di livello nazionale, non impedendo dunque l\u2019adozione di soluzioni diverse ai livelli inferiori.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>*<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 ancora attuale la dialettica tra il \u201cpadrone\u201d e il \u201ccontraente debole\u201d che scaldava gli animi in quegli anni? Non \u00e8 infrequente leggere paragoni tra la debolezza dell\u2019operaio di allora e il rider di oggi o anche il <em>freelance<\/em> che lavora su piattaforma, il dipendente part-time a pochissime ore, lo stagista. La dinamica \u00e8 quindi ancora la stessa? \u201cAzienda <em>versus<\/em> dipendenti\u201d \u00e8 diventato \u201cgrande multinazionale spersonalizzata versus collaboratori occasionali\u201d?\u00a0 O \u00e8 mutata anche questa dinamica?<\/p>\n<p>Si parla molto, e giustamente, della disuguaglianza iniqua tra il dipendente stabile e il precario. Ma oggi siamo di fronte a una disuguaglianza ancor pi\u00f9 grave, nel mondo del lavoro: quella che corre tra il dipendente di impresa privata, piccola o grande che sia, stabile o a termine, e l\u2019impiegato pubblico di <em>back-office<\/em>, cio\u00e8 non impegnato in prima linea in servizi sanitari, di polizia, o comunque essenziali. Quest\u2019ultimo viene per lo pi\u00f9 lasciato a casa per tutta la durata del <em>lockdown<\/em> al pari del dipendente dell\u2019impresa privata, per\u00f2 senza perdere un euro dello stipendio. Non \u00e8 certo una sua colpa; dunque, buon per lui. Per\u00f2 sul piano dell\u2019equit\u00e0 sociale la cosa non ha alcuna giustificazione. E non ha alcuna giustificazione neppure sul piano giuridico-istituzionale: con lo stesso decreto con cui \u00e8 stato disposto il divieto di andare al lavoro per tutti coloro che non svolgono attivit\u00e0 indispensabili, ben avrebbe potuto essere stabilito che agli impiegati pubblici lasciati a casa per i quali non si attivi una qualche forma di lavoro da remoto venga erogata soltanto un\u2019integrazione salariale pari a quella che percepiscono tutti i dipendenti del settore privato. Se non lo si fa \u00e8 solo in omaggio all\u2019idea sbagliata che lo stipendio pubblico sia qualcosa di diverso dalla normale retribuzione di un lavoratore dipendente. Si obietter\u00e0 che, su tre mesi di probabile durata della sospensione, all\u2019erario ne deriverebbe un risparmio non superiore a un miliardo: poca cosa rispetto all\u2019aumento del debito di questi giorni. \u00c8 vero. Ma basterebbe per dare un sostegno concreto alla parte degli stessi dipendenti pubblici oggi eroicamente in prima linea: per esempio premiando medici e infermieri che stanno lavorando il doppio; oppure dando i pc agli insegnanti che si stanno arrabattando per fare lezioni online di tasca loro. E gioverebbe molto alla coesione solidale tra i cittadini, che nelle catastrofi \u00e8 la risorsa pi\u00f9 importante di cui un Paese dispone; e che si basa sulla condivisione da parte di tutti del peso delle circostanze avverse.<\/p>\n<p>Quanto a riders, freelance e stagisti\u2026\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 [richiamo del discorso fatto venerd\u00ec scorso sulle tecniche di protezione efficaci, partendo dal caso riders].<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>* <\/em><\/p>\n<p>Passiamo ora a discutere del <strong>ruolo del sindacato<\/strong>.<\/p>\n<p>Come dicevamo venerd\u00ec scorso, la forza contrattuale dei lavoratori dipende dall\u2019ampiezza della loro possibilit\u00e0 di scelta tra le imprese. Per ampliare questa possibilit\u00e0 di scelta i lavoratori hanno bisogno di una nuova \u201cintelligenza del lavoro\u201d, intelligenza individuale, ma anche soprattutto intelligenza collettiva, che pu\u00f2 essere data loro soltanto da un sindacato moderno.<\/p>\n<p>Intendo dire una \u201cintelligenza\u201d che consenta loro di guardare al mercato del lavoro anche come a un \u201cmercato dell\u2019intrapresa\u201d, nel quale non sono solo loro a essere scelti da un imprenditore, ma sono anche loro stessi a scegliersi l\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Per questo hanno bisogno di un sindacato che li aiuti a conoscere e capire molto di pi\u00f9 di quanto oggi conoscano e capiscano un mercato del lavoro complesso e di per s\u00e9 poco trasparente, a muoversi dentro esso.<\/p>\n<p>Ma anche un sindacato che, dentro l\u2019impresa, consenta loro di valutare le scelte strategiche dell\u2019imprenditore e \u2013 se la valutazione \u00e8 positiva \u2013 li guidi nella scommessa comune con l\u2019imprenditore su quelle scelte. Un sindacato-partner dell\u2019imprenditore, capace di innescare meccanismi di partecipazione dei lavoratori all\u2019impresa, e ovviamente anche di partecipazione ai frutti della scommessa, quando questa viene vinta.<\/p>\n<p>Quando, poi, il vecchio imprenditore \u00e8 in crisi, fallisce, il sindacato deve saper guidare i lavoratori nella scelta del nuovo imprenditore: una scelta che pu\u00f2 essere individuale, con la migrazione di ciascuno verso altre aziende, ma pu\u00f2 essere anche scelta di un nuovo imprenditore da parte del collettivo dei lavoratori dell\u2019azienda in crisi. E qui il sindacato \u00e8 evidentemente indispensabile, \u00e8 evidente il suo ruolo come detentore della memoria storica dell\u2019azienda, e al tempo stesso come \u201cintelligenza collettiva\u201d che guida i lavoratori nella valutazione del nuovo piano industriale e nella negoziazione della scommessa comune col nuovo imprenditore.<\/p>\n<p>Di <em>questo<\/em> sindacato, nell\u2019era della globalizzazione ci sar\u00e0 sempre pi\u00f9 bisogno.<\/p>\n<p>Certo, non avr\u00e0 invece molto spazio in futuro il sindacato-piantagrane, il sindacato antagonista dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Passo ora alla domanda che mi viene rivolta sulla mia esperienza personale nel sindacato: che cosa mi ha indotto a quella scelta, mezzo secolo fa, e il bilancio che ne traggo.<\/p>\n<p>Nella mia adolescenza, sulla mia educazione aveva esercitato una influenza fortissima don Lorenzo Milani, molto amico dei miei genitori. Gli allievi della scuola di Barbiana venivano ospiti da noi e noi andavamo a Barbiana. A me don Lorenzo disse esplicitamente che la gran ricchezza in cui vivevo \u2013 ricchezza non tanto di soldi quanto di cultura, di abbondanza di libri e persone colte in giro per casa, di istruzione \u2013 finch\u00e9 ero minorenne non era peccato, ma al compimento della maggiore et\u00e0 sarebbe diventata \u201cpeccato\u201d se io non avessi restituito tutto. E i modi che lui indicava per restituire erano principalmente due: fare il maestro, o fare il sindacalista. Io scelsi questo secondo, e gi\u00e0 a vent\u2019anni, prima ancora di laurearmi, nel 1969, andai a lavorare come sindacalista per la Fiom-Cgil in una zona della periferia nord di Milano.<\/p>\n<p>Incominciai cos\u00ec un&#8217;esperienza straordinariamente ricca e interessante, che sarebbe durata per tutto il decennio successivo, fino a che, nel 1979, la Cgil non mi sped\u00ec in Parlamento.<\/p>\n<p>In quei dieci anni vidi da vicino, dal di dentro, gli aspetti pi\u00f9 belli ed entusiasmanti della vita del sindacato, ebbi la fortuna di conoscere da vicino sindacalisti straordinari come <strong>Luciano Lama<\/strong>, <strong>Bruno Trentin<\/strong>, <strong>Lucio De Carlini<\/strong> e molti altri. Ebbi per\u00f2 anche modo di vedere molto da vicino anche alcune contraddizioni, alcuni gravi difetti. Di accorgermi che non era tutto oro quello che luccicava nel movimento sindacale e negli strumenti di protezione del lavoro. Situazioni nelle quali il sindacato difendeva gli interessi degli insiders contro quelli degli outsiders; situazioni nelle quali il sindacato per entrare in una nuova azienda nominava proprio rappresentante una persona che era incorsa in una grana disciplinare, offrendole una protezione impropria e inquinando il proprio DNA. Toccai con mano quanto fosse dannoso per i lavoratori nel mercato del lavoro il monopolio statale dei servizi di collocamento, che pure era difeso a spada tratta da tutto il movimento e dai partiti di sinistra. Ma di queste cose con i dirigenti della Cgil di allora si poteva parlare, eccome. E tanto mi ascoltavano che mi mandarono a parlarne anche in Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>\u00a0*<\/em><\/p>\n<p>Un&#8217;altra domanda che mi viene rivolta \u00e8 questa: in una <strong>economia veloce, mutevolissima, globalizzata<\/strong> come quella di oggi, che utilit\u00e0 ha ancora una organizzazione di impostazione confederale? Come si tutelato in lavoratori in <strong>mercati globali e interconnessi<\/strong>? La confederalit\u00e0 appare oggi legata alle immagini, sempre pi\u00f9 lontane, della concertazione nella sala verde di Palazzo Chigi. Eppure, i fatti recenti paiono avere ridato centralit\u00e0 al dialogo con i segretari generali. Ci pu\u00f2 essere una nuova vita per l\u2019assetto confederale?<\/p>\n<p>Dicevo prima che il primo livello di utilit\u00e0 del sindacato consiste nell\u2019aiutare tutte le persone che lavorano a <em>usare il mercato del lavoro<\/em>, a essere protagoniste in questo mercato, a farne un luogo in cui sono anche loro a scegliere e non solo a essere scelte. Un sindacato che intenda svolgere questa funzione di assistenza anche a chi cerca un lavoro \u2013 recuperando il ruolo che nel mercato del lavoro svolgevano alle origini le leghe bracciantili e le Camere del Lavoro, ma anche altre istituzioni del movimento operaio, come qui a Milano la Societ\u00e0 Umanitaria \u2013 non pu\u00f2 che essere un sindacato confederale: perch\u00e9 se vuole essere protagonista nel mercato, essere lei a scegliere, una persona non pu\u00f2 presentarsi come \u201clavoratore metalmeccanico\u201d, \u201ctessile\u201d, \u201cdel commercio\u201d. Deve saper espandere la sua ricerca in tutte le direzioni, a 360\u00b0.<\/p>\n<p>Un altro motivo per cui \u00e8 necessaria la dimensione confederale \u00e8 che il sindacato dell\u2019era della globalizzazione deve essere anche \u2013 come dicevamo prima \u2013 l\u2019intelligenza collettiva dei lavoratori che opera per rendere il Paese il pi\u00f9 possibile attrattivo nei confronti del meglio dell\u2019imprenditoria straniera, in tutti i settori produttivi. Per questo deve esercitare una pressione continua sul Parlamento e sul Governo per l\u2019adozione di tutte le misure che facilitino l\u2019afflusso di piani industriali innovativi e i relativi capitali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>*<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Un ultimo passaggio sulla <strong>formazione<\/strong> dei lavoratori, intesa, come si dice spesso, come tutela della persona nei mercati del lavoro transizionali. Perch\u00e9 i contratti collettivi fanno fatica a regolare questa materia? Il diritto soggettivo alla formazione sul modello del contratto metalmeccanico \u00e8 una strada?<\/p>\n<p>Il diritto soggettivo alla formazione efficace ha un senso eccome. Il problema \u00e8 individuare il soggetto passivo dell\u2019obbligo: imprenditore o \u201csistema\u201d?<\/p>\n<p>Perch\u00e9 gli imprenditori investono meno del dovuto sulla formazione (rischio di lavorare per la concorrenza).<\/p>\n<p>La soluzione: imprenditore o \u201csistema\u201d, purch\u00e9 finanziato dalla categoria, o (forse meglio) da una contribuzione generale, e con un meccanismo di rilevazione a tappeto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, mediante incrocio dei dati di una anagrafe della formazione e quelli delle Comunicazioni Obbligatorie al ministero del Lavoro. E pubblicazione obbligatoria del dato, che deve diventare uno degli strumenti-cardine dell&#8217;orientamento scolastico e professionale: un servizio che va fornito sia agli adolescenti, sia agli adulti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>3. CONTRATTUALISMO E A-CONTRATTUALISMO<\/strong><br \/>\n<strong> DAL VENTENNIO AI GIORNI NOSTRI<br \/>\n<\/strong><em>(appunti preparatori)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Visto che siamo in tema di corsi e ricorsi storici, parliamo del diritto del lavoro all\u2019indomani di un\u2019altra grande catastrofe, peggiore anche di questa che ci affligge oggi: la seconda Guerra mondiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Vediamo come \u00e8 stato gestito il passaggio \u201cepocale\u201d dall\u2019ordinamento giuslavoristico corporativo a quello repubblicano. E quali figure hanno segnato l\u2019evoluzione della materia e della relativa branca del diritto.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo nel <strong>1944<\/strong>, la Liberazione e la stagione dell\u2019epurazione<\/li>\n<li>Della decina di cattedre di diritto sindacale e corporativo attivate nel ventennio, solo quattro resistono alle epurazioni: Luisa <strong>Riva Sanseverino<\/strong> a Pisa, Giuliano <strong>Mazzoni<\/strong> a Firenze, Renato <strong>Balzarini<\/strong> a Trieste e Antonio <strong>Navarra<\/strong> a Napoli. A queste si aggiunge la cattedra tolta a Renzo <strong>Rav\u00e0<\/strong> in forza delle leggi razziali nel 1938, che verr\u00e0 di l\u00ec a poco restituita, presso la facolt\u00e0 di Scienze Politiche \u201cCesare Alfieri\u201d di Firenze; nel 1947 viene istituita una cattedra di diritto del lavoro a Roma, ricoperta da Francesco <strong>Santoro Passarelli<\/strong>, che poi passa a diritto civile e continua a insegnare il diritto del lavoro solo per incarico.<\/li>\n<li>Abrogato il diritto corporativo, <strong>il nuovo diritto sindacale<\/strong> delineato dall\u2019art. 39 Cost. non riesce a nascere: in attesa dell\u2019attuazione del 39, ricostruzione tutta in chiave civilistica (\u201cdiritto sindacale transitorio\u201d). Richiamo di quel che si \u00e8 detto circa la lezione di Federico Mancini sulle ragioni della non attuazione del comma 4 dell\u2019art. 39.<\/li>\n<li>Anche il <strong>diritto del rapporto di lavoro individuale<\/strong> viene ricostruito da Santoro Passarelli in chiave schiettamente civilistica, quindi contrattualistica.<\/li>\n<li>A questa ricostruzione aderisce <strong>Luisa Riva Sanseverino<\/strong>. Perch\u00e9 questa adesione \u00e8 significativa. La costruzione a-contrattualista di <strong>Paolo Greco<\/strong> (il riferimento \u00e8 soprattutto al suo libro del 1939), orientamento dottrinale assolutamente dominante negli anni \u201930, in scia alla dottrina tedesca della <em>eingliederung<\/em>.<\/li>\n<li>Il contributo di Mengoni del \u201954 su \u201cobbligazioni di risultato e obbl. di mezzi\u201d.<\/li>\n<li>La dialettica tra contrattualisti e a-contrattualisti: il primo congresso dell\u2019AIDLaSS a Taormina nel 1954, dove prevalgono nettamente i contrattualisti; la risposta degli a-contrattualisti con il convegno di Torino dell\u2019autunno dello stesso anno (Natoli, Grassetti, Pugliatti, Balzarini, ecc.), dove si osserva una sorta di coniugazione o almeno convergenza tra l\u2019a-contrattualismo di origine corporativa e quello nuovo, di ispirazione marxista o comunitarista, che trova fondamento nella Costituzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>In quegli anni la produzione legislativa in materia di lavoro \u00e8 quasi del tutto assente: a parte la legge Fanfani sul collocamento del 1949 e quella sulle festivit\u00e0, per un intero decennio la fonte quasi unica di disciplina dei rapporti sono il Codice civile e la legge sull\u2019impiego privato del 1924. Ma dalla fine degli anni \u201950 si assiste a una ripresa dell\u2019attivismo legislativo. Vediamo ora<br \/>\n&#8211; quale sia stato il contributo della dialettica giuslavoristica su tale produzione legislativa;<br \/>\n&#8211; quale ruolo abbia svolto la dottrina, con le sue diverse posizioni, sull\u2019impianto normativo e sulla sua applicazione; e se su questo piano prevalga l\u2019orientamento contrattualista o quello a-contrattualista.<\/p>\n<ul>\n<li>Le grandi leggi in materia di lavoro in quegli anni sono la <strong>legge Vigorelli del \u201959<\/strong> che estende l\u2019efficacia dei contratti collettivi gi\u00e0 stipulati, la legge del <strong>1960<\/strong> che introduce il divieto drastico (ma in realt\u00e0 non poi cos\u00ec tanto) dell\u2019<strong>interposizione<\/strong> nelle prestazioni di lavoro, quella del <strong>1962 sul contratto a termine<\/strong>, quella del <strong>\u201963 sulla nullit\u00e0 del licenziamento per causa di matrimonio<\/strong>, quella del <strong>\u201966 sui licenziamenti individuali<\/strong>, di cui abbiamo parlato nel colloquio precedente: sono tutte leggi che dettano standard assolutamente inderogabili di protezione, le quali non affrontano la questione della natura contrattuale o no del rapporto.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Nel frattempo, sul piano dottrinale era parso rafforzarsi l\u2019orientamento contrattualista, con le monografie di <strong> Mancini del \u201957 sulla responsabilit\u00e0 contrattuale<\/strong> del lavoratore e di <strong>G. Giugni del \u201963 su mansioni e qualifica<\/strong>. Ma negli anni \u201960 si assiste alla comparsa di una nuova generazione di a-contrattualisti: la prima voce \u00e8 quella di <strong>Umberto Romagnoli con la monografia del \u201967<\/strong> sulla prestazione di lavoro nel contratto di societ\u00e0. Nella seconda met\u00e0 degli anni \u201970 la tesi che identifica la subordinazione con la \u201cdoppia alienazione\u201d (dai mezzi di produzione, che appartengono all\u2019imprenditore, e dal prodotto che nasce gi\u00e0 di propriet\u00e0 dell\u2019imprenditore) emerger\u00e0 con forza alla <strong>fine degli anni \u201970<\/strong> nelle monografie di <strong>Mazzotta<\/strong>, <strong>Mariucci<\/strong> e <strong>Mazziotti<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Quest\u2019ultimo orientamento influisce soprattutto sulla <strong>giurisprudenza in materia di qualificazione del contratto di lavoro<\/strong>, che tende a prescindere dall\u2019assetto giuridico del rapporto voluto dalle parti con il contratto, facendo riferimento al puro e semplice fatto storico, \u201cmateriale\u201d dell\u2019inserimento nell\u2019organizzazione aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Sul piano legislativo l\u2019a-contrattualismo agisce in negativo, impedendo l\u2019evoluzione della legge in direzione del riconoscimento dell\u2019autonomia negoziale individuale: quindi in difesa della <strong>legge del \u201949 sul collocamento<\/strong>, che negava a operai e impiegati d\u2019ordine ogni libert\u00e0 di scelta nel mercato, e <strong>contro il riconoscimento del part-time<\/strong>, che avrebbe implicato un riconoscimento di valore alla pattuizione individuale sul tempo di lavoro al di sotto dell\u2019orario standard.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Nel corso degli anni &#8217;80 si incomincia a dare spazio alle scelte individuali, in materia di lavoro.<\/p>\n<ul>\n<li>La vicenda del <strong>riconoscimento del part-time<\/strong> nel <strong>1984<\/strong>, col l\u2019opposizione della Cgil e il voto contrario del Pci. Spiegazione di queste posizioni \u201cdal di dentro\u201d. Racconto di quegli anni.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Il tentativo di ripristinare il potere esclusivo dell\u2019autonomia collettiva, con le <strong>clausole che contingentano il part-time<\/strong> e <strong>ne irrigidiscono le modalit\u00e0 <\/strong>possibili\u2026<br \/>\n\u2026 e la giurisprudenza che ne esclude l\u2019inderogabilit\u00e0: la pattuizione individuale divergente \u00e8 valida ed efficace.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La dialettica tra Cassazione e Corte costituzionale sulle <strong>clausole elastiche <\/strong>nel part-time.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La vicenda dei <strong>pony express<\/strong> e della svolta giurisprudenziale della Cassazione nella seconda met\u00e0 degli anni \u201980.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>L\u2019<strong>AIDLaSS<\/strong> dedica al tema dell\u2019autonomia individuale il suo congresso annuale del <strong>1991 (Udine)<\/strong>, con le relazioni introduttive di Massimo D\u2019Antona e Oronzo Mazzotta. Questo congresso certifica l\u2019archiviazione definitiva dell\u2019a-contrattualismo: da allora dottrina e giurisprudenza riconoscono pacificamente il ruolo del contratto individuale non solo come fonte del rapporto, ma anche per la regolazione di numerosissimi suoi aspetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Torniamo al contributo dato dai grandi padri del diritto del lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il ruolo che svolse <strong>Francesco Santoro Passarelli<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il suo manuale<\/li>\n<li>Il fondamento civilistico degli effetti del contratto collettivo<\/li>\n<li>La prima costruzione costituzionale del diritto di sciopero<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il ruolo che svolse <strong>Luigi Mengoni<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>M. non vedeva la netta cesura tra civile e lavoro: sottolineava come in entrambi i campi in qualche misura operassero limitazioni all\u2019autonomia negoziale<\/li>\n<li>L\u2019appello al rigore del metodo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il ruolo che svolsero <strong>Federico Mancini <\/strong>e <strong>Gino Giugni<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il sodalizio iniziale tra i due, poi di loro con Giuseppe Pera (perch\u00e9 allievo molto amato dalla Riva Sanseverino)<\/li>\n<li>La loro impostazione rigorosamente contrattualista \u00e8 figlia del loro non essere soggetti al fascino culturale esercitato dal partito comunista ed \u00e8 alimentata dalla loro orgogliosa affermazione della non sudditanza<\/li>\n<li>Le intuizioni di Gino Giugni<br \/>\n&#8211; sull&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento intersindacale<br \/>\n&#8211; sulla necessit\u00e0 di affrontare il diritto del lavoro con strumenti diversi dalla dogmatica tradizionale, valorizzando il materiale normativo prodotto dalla contrattazione collettiva e dalle prassi aziendali.<\/li>\n<li>La vicenda dello Statuto negli anni \u201960 e il ruolo che in essa svolsero i due &#8220;dioscuri&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il ruolo che svolse <strong>Renato Scognamiglio<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Civilista \u201cprestato al diritto del lavoro\u201d come F. Santoro Passarelli e come L. Mengoni\u2026<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u2026 ma legato alla sinistra lavorista e alla <em>Rivista Giuridica del Lavoro<\/em>: dei quattro che abbiamo nominato \u00e8 l\u2019unico che eserciti la professione forense e la eserciti in stretto collegamento con la Cgil (di Napoli), per la difesa in giudizio dei lavoratori;<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>la sua idea di fondo sul rapporto tra diritto civile e diritto del lavoro \u00e8 condensata in questa sua affermazione, tratta dalla sua intervista del 1993 (p. 524):<br \/>\n\u201c[\u2026] il rapporto di lavoro genera un vincolo di assoggettamento della persona del prestatore al servizio e per la realizzazione dei fini di un altro soggetto, particolarmente pesante in quanto incide su interessi ed esigenze vitali della persona, cosicch\u00e9 male si addice all\u2019idea stessa del contratto [\u2026] egli non \u00e8 in grado di assumere un ruolo effettivo ed efficace di controparte contrattuale.\u201d<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u00c8 proprio il nocciolo essenziale della posizione a-contrattualista, che a ben vedere affonda le radici nella concezione marxiana del contratto come \u201cfoglia di fico che nasconde le vergogne della dittatura del padrone sull\u2019operaio\u201d. E Renato Scognamiglio ne costruisce la traduzione giuridica fondandola sugli articoli 1 e 35 ss. della Costituzione. Cos\u00ec recidendo nettamente il nesso tra diritto civile e diritto del lavoro. \u00c8 difficile concepire una posizione pi\u00f9 diversa rispetto a quella di Francesco Santoro Passarelli, che pure era stato suo maestro, o a quella di Luigi Mengoni: due civilisti che invece si proposero di conservare il rapporti di appartenenza diritto del lavoro al diritto civile e i canali di comunicazione stretta fra i due.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0*<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Infine, un ritorno al presente: occorre discutere se le due posizioni che hanno segnato l\u2019evoluzione del diritto del lavoro repubblicano possano ancora oggi e, soprattutto, in prospettiva futura, giocare un ruolo importante nella definizione delle politiche legislative che orienteranno la \u2013 probabilmente difficile \u2013 ricostruzione e regolazione del mercato del lavoro post-Covid19.<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0Oggi la dialettica non \u00e8 pi\u00f9 tra chi riconosce e chi non riconosce l\u2019esistenza stessa dell\u2019autonomia negoziale individuale, nel campo del lavoro, ma tra chi considera il suo affermarsi, il suo sviluppo come il coronamento positivo di un processo di emancipazione durato almeno un secolo e mezzo, e chi invece lo considera come un fatto socialmente negativo o pericoloso.<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Come \u00e8 ovvio, perch\u00e9 l\u2019evoluzione possa essere salutata come un fatto positivo occorre che la libert\u00e0 di scelta non sia soltanto un dato giuridico-formale, ma corrisponda a una possibilit\u00e0 di scelta effettiva che la persona esercita nel mercato.<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Nel futuro prossimo, quello che ci attende dietro l\u2019angolo, nella fase di recessione profonda causata dalla pandemia, \u00e8 facile prevedere che per una quota molto elevata di persone le possibilit\u00e0 di scelta saranno molto ridotte.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Il compito che ci attende, per\u00f2, \u00e8 quello di ricostruire un mercato del lavoro nel quale, in prospettiva, il problema pi\u00f9 grave non sar\u00e0 \u2013 come non era fino a poche settimane fa \u2013 il difetto di domanda rispetto all\u2019offerta di lavoro, bens\u00ec la non corrispondenza qualitativa tra quel che occorrer\u00e0 alle imprese e quel che offriranno le persone in cerca di lavoro. Dovremo dunque concentrare la nostra attenzione non tanto sulla ricostruzione dei vecchi meccanismi volti a comprimere l\u2019autonomia negoziale individuale per difendere le persone <strong><em>dal<\/em><\/strong> mercato, quanto sulla costruzione, in larga parte <em>ex novo<\/em>, di strumenti che consentano alle persone di esercitare la loro scelta <strong><em>nel<\/em><\/strong> mercato: garantire loro, cio\u00e8, il diritto alla formazione efficace, cio\u00e8 alla formazione mirata agli sbocchi occupazionali effettivi, della quale si conosce il tasso di coerenza con gli sbocchi occupazionali effettivi di chi ne ha fruito. E questo ci riporta a un discorso svolto nel primo di questi nostri tre incontri.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I tre approfondimenti promossi da Adapt per cercare nelle vicende della nostra materia nel secolo scorso gli insegnamenti utili per interpretare il presente e costruire il futuro delle relazioni industriali nel post-pandemia &#8211; Sono disponibili anche i miei appunti preparatori . 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