
{"id":55411,"date":"2020-05-15T22:34:26","date_gmt":"2020-05-15T21:34:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55411"},"modified":"2020-05-19T11:53:38","modified_gmt":"2020-05-19T10:53:38","slug":"i-50-anni-dello-statuto-dei-lavoratori-faccia-a-faccia-bavaro-ichino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55411","title":{"rendered":"I 50 ANNI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI: FACCIA A FACCIA BAVARO\/ICHINO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Un confronto non diplomatico sui meriti e i demeriti della legge n. 300\/1970: i diritti fondamentali della persona in fabbrica, la forzatura parlamentare sull&#8217;articolo 18, la questione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, le vere ragioni dell&#8217;astensione Pci, il monopolio del collocamento rafforzato e i servizi al mercato del lavoro dimenticati<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nFaccia a faccia tra il <strong>prof. Vincenzo Bavaro<\/strong>, professore di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 di Bari, e <strong>Pietro Ichino<\/strong>, a cura di Antonio Carioti, pubblicato sull&#8217;inserto<\/em> La Lettura <em>del<\/em> Corriere della Sera <em>il 16 maggio 2020, nel cinquantesimo anniversario dello Statuto dei Lavoratori, 19 maggio 2020 &#8211; In argomento v. anche l&#8217;editoriale pubblicato da <\/em>il Foglio <em>il 1\u00b0 maggio,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55407\">L&#8217;intelligenza del lavoro<\/a><em>, e i <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55172\">Tre colloqui sulla storia del diritto del lavoro<\/a><em> promossi da Adapt tra fine marzo e met\u00e0 aprile &#8211; V. inoltre <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8507\">gli interventi svolti in Senato da Paolo Nerozzi, Tiziano Treu, Pietro Ichino. Maurizio Castro e Maurizio Sacconi<\/a>, allora ministro del Lavoro, in occasione del quarantesimo anniversario dello stesso Statuto, il 20 maggio 2010<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>A cinquant\u2019anni dall\u2019approvazione dello statuto dei lavoratori, la legge 300 del 20 maggio 1970, rievochiamo quella svolta ed esaminiamo gli attuali problemi dei rapporti tra aziende e dipendenti con due studiosi di opinioni diverse: Vincenzo Bavaro, membro della Consulta Giuridica della Cgil, e Pietro Ichino, ex parlamentare del Pd e di Scelta Civica.<\/p>\n<p><strong>Che cosa signific\u00f2, mezzo secolo fa, l\u2019entrata in vigore della legge?<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55479\" rel=\"attachment wp-att-55479\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-55479\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Vincenzo-Bavaro.jpg\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Vincenzo-Bavaro.jpg 200w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Vincenzo-Bavaro-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/><\/a>VINCENZO BAVARO &#8211; Lo statuto dei lavoratori viene subito dopo l\u2019autunno caldo del 1969, stagione d\u2019intense lotte sindacali, e ne raccoglie le principali istanze. Da una parte stabilisce tutele individuali: garantisce l\u2019esercizio delle libert\u00e0 di opinione in fabbrica, limita rigorosamente le perquisizioni, vieta le schedature dei dipendenti, fino allora usuali in molte aziende, vieta atti discriminatori, rafforza le garanzie contro i licenziamenti immotivati con l\u2019art. 18 e la tutela reintegratoria. Dall\u2019altra sostiene questi diritti promuovendo l\u2019attivit\u00e0 sindacale in ogni luogo di lavoro, tenuto conto che in precedenza essa aveva incontrato ostacoli di ogni tipo dove non prevista da contratti collettivi.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=48836\" rel=\"attachment wp-att-48836\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-48836\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"212\" height=\"212\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/In-casa-seduto-al-tavolo-con-la-biblioteca-dietro_CROP.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px\" \/><\/a>PIETRO ICHINO &#8211; Lo statuto, a dispetto di alcune critiche, era una legge molto ben scritta: a differenza \u00a0di quelle attuali, esemplare per semplicit\u00e0 e chiarezza. Il testo, stampato in milioni di copie, pot\u00e8 essere letto e capito da tutti, anche dai meno istruiti. Questo consent\u00ec di cambiare la cultura del lavoro nel Paese, rendendo dovunque effettivi diritti fino allora tenuti fuori dalle fabbriche. Oltre al recepimento delle norme contrattuali di sostegno al sindacato nei luoghi di lavoro, cui ha gi\u00e0 accennato Vincenzo Bavaro, venne riconosciuto il \u00abdiritto alla riservatezza\u00bb &#8211; la privacy anglosassone &#8211; del lavoratore, espressione che venne usata qui, in questo significato tecnico, per la prima volta nella legislazione italiana. Infine, con l\u2019articolo 18, venne introdotta una disciplina della stabilit\u00e0 ispirata al regime della <em>job property<\/em> tipico del pubblico impiego: la reintegrazione del dipendente licenziato con una motivazione, sul piano disciplinare o economico-organizzativo, ritenuta dal giudice insufficiente. Si tratta dell\u2019aspetto dello Statuto a mio avviso pi\u00f9 discutibile, che infatti \u00e8 stato ultimamente oggetto di incisive modifiche.<\/p>\n<p><strong>Per quale ragione?<\/strong><\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; Il disegno di legge governativo, elaborato da Gino Giugni, limitava la reintegrazione ai casi di licenziamento discriminatorio o per rappresaglia antisindacale, mentre prevedeva un indennizzo rafforzato per gli altri casi di irregolarit\u00e0. Senonch\u00e9 un emendamento del Pci estese la possibilit\u00e0 della reintegrazione a questi altri casi, rendendo cos\u00ec il giudice del lavoro arbitro finale delle scelte di gestione aziendale: norma sbagliata, perch\u00e9 in un\u2019aula giudiziale non si pu\u00f2 valutare la previsione dell\u2019imprenditore su ci\u00f2 che porter\u00e0 o non porter\u00e0 un guadagno o una perdita. In positivo, invece, va aggiunto che lo Statuto conteneva <em>in nuce<\/em>, nell\u2019articolo 28, una riforma del processo del lavoro, che venne poi \u00a0portata a compimento nel 1973 assicurando tempi rapidi alle cause del lavoro e conferendo ai magistrati gli strumenti necessari per rendere effettivi i diritti garantiti dallo statuto stesso: questa avrebbe meritato di essere assunta come modello per una riforma generale del processo civile.<\/p>\n<div id=\"attachment_55613\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55613\" rel=\"attachment wp-att-55613\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-55613\" class=\"size-medium wp-image-55613\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-2-300x274.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-2-300x274.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-2-150x137.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullUnit\u00e0-2.jpg 370w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-55613\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;Unit\u00e0 del 15 maggio 1970<\/p><\/div>\n<p><strong>Perch\u00e9 il Pci nel 1970 si astenne nella votazione finale sullo statuto dei lavoratori, anche se il suo emendamento sui licenziamenti era passato?<\/strong><\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Dalle ricerche storiche emerge che la ragione principale della critica del Pci riguard\u00f2 la divaricazione tra le tutele garantite ai lavoratori di imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti e il trattamento degli addetti di aziende escluse dall\u2019applicazione dell\u2019articolo 18: un argomento che mi pare ancor pi\u00f9 valido oggi. Inoltre i comunisti avrebbero voluto un pieno riconoscimento del diritto di sciopero anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il cui regime era allora diverso da quello del settore privato. Alcune perplessit\u00e0 furono sollevate per il fatto che le rappresentanze sindacali aziendali erano vincolate al collegamento organizzativo con i sindacati confederali (in particolare, Cgil, Cisl e Uil), incanalando cos\u00ec il movimento dei consigli di fabbrica verso una maggiore capacit\u00e0 organizzativa politico-sindacale.<\/p>\n<p><strong>E il nodo dell\u2019articolo 18?<\/strong><\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Va ricordato che il Pci aveva approvato la legge del 1966 che introduceva l\u2019obbligo di giustificare il licenziamento, mentre avevano votato contro le destre e alcuni esponenti della Dc legati alla Cisl, secondo i quali si trattava di materia di pertinenza della contrattazione collettiva e non di legge. La scelta contenuta nello Statuto di allargare la tutela reintegratoria a tutte le ipotesi di licenziamento ingiustificato era figlia del principio sancito quattro anni prima. Che l\u2019illegittimit\u00e0 derivasse da un atto discriminatorio o dall\u2019insussistenza delle ragioni addotte sul piano organizzativo, per coerenza logica e politica richiedeva di essere sanzionata con il ripristino del rapporto interrotto abusivamente.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; La legge 604 del 1966 manteneva per\u00f2 distinto il licenziamento discriminatorio o per rappresaglia, considerato nullo, dal caso del difetto di motivazione, per il quale la sanzione prevista era un indennizzo. Quanto all\u2019astensione del Pci sullo statuto, allora lavoravo alla Fiom-Cgil e ricordo bene come ci si arriv\u00f2. Il Pci era premuto da forze radicali, nate dal Sessantotto e dall\u2019autunno caldo ma presenti anche nella Cgil, che imputavano alla nuova legge il disegno di ingabbiare le lotte operaie.<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55584\" rel=\"attachment wp-att-55584\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-55584\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Pietro-Ingrao.jpg\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"269\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Pietro-Ingrao.jpg 187w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Pietro-Ingrao-104x150.jpg 104w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/><\/a> Nel partito Pietro Ingrao [nella foto qui a destra &#8211; <em>n.d.r.<\/em>] era in sintonia con queste pulsioni movimentiste, mentre Giorgio Amendola [nella foto sotto &#8211; <em>n.d.r.<\/em>] difendeva l\u2019impianto fondato sulle sezioni sindacali aziendali, organi delle confederazioni nei luoghi di lavoro, e sulle commissioni interne. Nel 1972 le due anime del partito avrebbero finito col trovare un compromesso, quando i consigli di fabbrica eletti dai lavoratori furono riconosciuti come strutture di base del sindacato unitario abilitati alla contrattazione, inglobando per\u00f2 le vecchie commissioni interne, che rappresentavano la vecchia \u201caristocrazia operaia\u201d e che non venivano azzerate. Sta di fatto che nel 1970, prima che si raggiungesse quel compromesso, le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) previste dallo<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55481\" rel=\"attachment wp-att-55481\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-55481\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola-300x236.jpg\" alt=\"\" width=\"259\" height=\"204\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola-300x236.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola-150x118.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola-768x604.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola-1024x805.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Giorgio-Amendola.jpg 1135w\" sizes=\"auto, (max-width: 259px) 100vw, 259px\" \/><\/a> statuto dei lavoratori erano organi del sindacato, che trovavano la propria legittimazione nel rapporto con le strutture confederali, mentre il movimento dei consigli di fabbrica considerava decisiva solo l\u2019investitura dei delegati dal basso: quando il guscio delle Rsa non era stato ancora riempito con i consigli dei delegati, e dunque tra la realt\u00e0 del movimento e il contenuto della legge c&#8217;era ancora una notevole divaricazione, l&#8217;astensione in Parlamento del Pci serviva a mantenere aperto il dialogo tra l\u2019anima amendoliana e quella ingraiana.<\/p>\n<p><strong>Si dice che statuto da un lato divise i lavoratori tra garantiti e non garantiti; dall\u2019altro impose troppi vincoli alle imprese, intralciando lo sviluppo. Sono rilievi fondati?<\/strong><\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Il primo rilievo \u00e8 fondato, il secondo no. Le tutele dei diritti individuali di libert\u00e0 valgono per tutti, ma l\u2019articolo 18 e le norme di sostegno e promozione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale si applicano solo nelle aziende medio-grandi, con pi\u00f9 di 15 dipendenti. Riguardo all\u2019aspetto sindacale, la differenza si poteva giustificare, in quanto regole del genere non si adattano bene alle piccole imprese, anche se spesso la contrattazione, oggi, le estende anche alle realt\u00e0 di dimensioni ridotte. Ben pi\u00f9 importante \u00e8 la disparit\u00e0 in fatto di tutela dal licenziamento, che senza dubbio crea una separazione tra i lavoratori. Sulla questione si \u00e8 pronunciata una sola volta, nel 1990, la Corte costituzionale giustificando il regime differenziato con le caratteristiche peculiari delle piccole aziende, quali la maggiore fragilit\u00e0 economica e il rapporto strettamente fiduciario vigente tra datore di lavoro e dipendenti. A me sembrano argomenti discutibili, ma il fatto che la divisione tra i lavoratori c\u2019\u00e8 sempre stata, fino ad ora, ci aiuta a capire perch\u00e9 non regge la seconda critica mossa allo statuto.<\/p>\n<p><strong>Per quale ragione?<\/strong><\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Il primo rilievo \u00e8 fondato, il secondo no. Le tutele dei diritti individuali di libert\u00e0 valgono per tutti, ma l\u2019articolo 18 e le norme di sostegno e promozione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale si applicano solo nelle aziende medio-grandi, con pi\u00f9 di 15 dipendenti. Riguardo all\u2019aspetto sindacale, la differenza si poteva giustificare, in quanto regole del genere non si adattano bene alle piccole imprese, anche se spesso la contrattazione, oggi, le estende anche alle realt\u00e0 di dimensioni ridotte. Ben pi\u00f9 importante \u00e8 la disparit\u00e0 in fatto di tutela dal licenziamento, che senza dubbio crea una separazione tra i lavoratori. Sulla questione si \u00e8 pronunciata una sola volta, nel 1990, la Corte costituzionale giustificando il regime differenziato con le caratteristiche peculiari delle piccole aziende, quali la maggiore fragilit\u00e0 economica e il rapporto strettamente fiduciario vigente tra datore di lavoro e dipendenti. A me sembrano argomenti discutibili, ma il fatto che la divisione tra i lavoratori c\u2019\u00e8 sempre stata, fino ad ora, ci aiuta a capire perch\u00e9 non regge la seconda critica mossa allo statuto.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; La mia visione su questo punto \u00e8 un po\u2019 diversa. La soglia dei 15 dipendenti posta dallo statuto, che abbassava quella di 35 fissata dalla legge 604 del 1966, segn\u00f2 il confine tra 5-6 milioni di addetti alle imprese medio-grandi, beneficiari del regime di <em>job property<\/em> che assumeva come modello il rapporto di pubblico impiego, e 4-5 milioni di lavoratori subordinati ai quali veniva accollata tutta la flessibilit\u00e0 di cui il sistema non poteva fare a meno. Secondo Vincenzo Bavaro e molti altri, si doveva estendere l\u2019applicazione dell\u2019articolo 18 a tutti; ma se ad alcuni si garantisce la <em>job property<\/em>, \u00e8 inevitabile che ci sia qualcun altro che porta il peso della flessibilit\u00e0 di cui l\u2019impresa ha bisogno. Appunto questo \u00e8 accaduto nel tessuto produttivo, sia \u00a0con l\u2019esternalizzazione di servizi alle piccole imprese appaltatrici, sia mediante l\u2019ampliamento del ricorso al lavoro non stabile: \u00a0contratti a termine o rapporti di collaborazione. Il dualismo tra iperprotetti e poco protetti, con l\u2019articolo 18, era prevedibile e inevitabile.<\/p>\n<p><strong>Lei approva il superamento di quel regime operato negli ultimi anni?<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_53222\" style=\"width: 210px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=53222\" rel=\"attachment wp-att-53222\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-53222\" class=\"size-full wp-image-53222\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2.jpg 200w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gino-Giugni-2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-53222\" class=\"wp-caption-text\">Gino Giugni<\/p><\/div>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211;\u00a0 Considero molto sensata la riforma attuata fra il 2012 e il 2015, con la legge Fornero e poi con il Jobs Act, che hanno mantenuto la reintegrazione come sanzione contro la lesione dei diritti fondamentali, contro gli atti discriminatori, a tutela di tutti, qualunque sia la dimensione dell\u2019impresa, ma per il resto hanno superato il regime di <em>job property<\/em>. Le persone non vanno difese <em>dal<\/em> mercato del lavoro, cio\u00e8 dal rischio di dover cercare un nuovo impiego. Bisogna proteggerle <em>nel<\/em> mercato del lavoro, cio\u00e8 creando forme di sostegno per chi resta disoccupato, sia con un sostegno del reddito adeguato, sia con l\u2019assistenza necessaria per trovare la nuova occupazione. Ingessare i posti esistenti, in un sistema economico che si trasforma a ritmi rapidi, serve a poco. Quando arriva il temporale, il gesso si scioglie e anche la tutela dell\u2019articolo 18 diventa inutile.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55588\" rel=\"attachment wp-att-55588\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-55588\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullAvanti.png\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullAvanti.png 272w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Statuto-dei-Lavoratori-sullAvanti-150x102.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/><\/a>VINCENZO BAVARO &#8211; Credo che sia improprio parlare di <em>job property<\/em>, perch\u00e9 l\u2019articolo 18, nella forma attuale dopo la riforma Fornero, ma anche in quella stabilita nel 1970, non stabilisce alcuna propriet\u00e0 sul posto di lavoro. Se l\u2019azienda va in crisi oppure riorganizza la produzione in modo tale da rendere eccedente una parte del personale, siamo in presenza di una circostanza che giustifica il licenziamento degli addetti. Bisogna per\u00f2 distinguere le situazioni che legittimano la fine del rapporto di lavoro dalla tutela che occorre assicurare in caso di licenziamento ingiustificato. Contesto anche l\u2019idea che l\u2019articolo 18 sia per sua natura una fonte di divisione tra diverse categorie. Sono regole il cui perimetro di estensione \u00e8 una scelta politica. Si pu\u00f2 decidere di applicarle a tutti i lavoratori, a una parte di essi o a nessuno, senza che vi sia alcun impedimento tecnico per ciascuna opzione. Dipende dai valori che si ritengono prioritari. Se al primo posto collochiamo la flessibilit\u00e0, si pu\u00f2 mettere in discussione la reintegrazione in qualsiasi caso. Io considero il diritto a non essere licenziati in mancanza di un giustificato motivo un principio fondamentale, perch\u00e9 tale \u00e8 considerato dalla Costituzione \u2013 in via interpretativa &#8211; e da diverse fonti del diritto sovranazionale, prima fra tutte la previsione esplicita contenuta nella Carta dei Diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea. Non c\u2019\u00e8 nessuna ragione, n\u00e9 teorica n\u00e9 politica, per la quale a questo diritto debba essere assegnato un rango inferiore e quindi una tutela attenuata rispetto a quella reintegratoria riservata a chi viene licenziato per ragioni discriminatorie o per ritorsione antisindacale.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO -Io la vedo in un altro modo. Il divieto di discriminazione e la libert\u00e0 sindacale si collocano su un piano molto diverso rispetto al principio di motivazione del licenziamento ordinario. Come dice Vincenzo Bavaro, di fatto l\u2019articolo 18 consentiva il licenziamento soltanto quando l\u2019impresa era in crisi. Ma l\u2019aggiustamento degli organici deve poter avvenire molto prima che l\u2019impresa sia sull\u2019orlo del fallimento, e proprio per evitare di arrivarci. All\u2019imprenditore deve essere data la possibilit\u00e0 di avviare l\u2019aggiustamento in previsione di eventi futuri, che in quanto tali non si possono dimostrare in tribunale. Se la previsione di una perdita aziendale futura \u00e8 soggetta al vaglio \u00a0giudiziale, \u00e8 inevitabile che il risultato nella maggior parte dei casi sia la conservazione del rapporto di lavoro. \u00c8 giusto che l\u2019imprenditore sia tenuto a motivare il licenziamento, per la trasparenza delle sue scelte, ma far derivare dal dissenso del giudice sulla motivazione la reintegrazione del dipendente significa sostituire il giudice all\u2019imprenditore e in definitiva burocratizzare le scelte aziendali.<\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Non bisogna confondere la giustificazione di un licenziamento con il diritto alla tutela dei lavoratori quando questa giustificazione non c\u2019\u00e8. Le sentenze di Cassazione, in netta prevalenza, giustificano il licenziamento non solo quando l\u2019impresa \u00e8 prossima al fallimento. Ormai da molti anni si tende a considerare motivo giustificato di licenziamento ragioni legate all\u2019innovazione tecnologica oppure esigenze di incremento di produttivit\u00e0; e non solo queste. Qui non stiamo parlando della giustificazione del licenziamento, che il giudice valuta e che riconosce pi\u00f9 volte di quanto la neghi. Quello che si discute \u00e8 la sanzione da applicare quando manca questa giustificazione. D\u2019altronde, coloro che pensano che il giudice non debba esercitare alcuna ingerenza nell\u2019attivit\u00e0 aziendale, dovrebbero considerare eccessivo anche l\u2019indennizzo massimo di 36 mensilit\u00e0 previsto oggi dalla legge in caso di licenziamento illegittimo. Potrebbero chiaramente sostenere la dottrina del licenziamento libero; tesi che, in fondo, \u00e8 nell\u2019<em>animus<\/em> del pensiero liberista.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO \u2013 Le 36 mensilit\u00e0 sono eccessive rispetto a quanto \u00e8 previsto negli altri Paesi europei. Ma imporre all\u2019azienda un costo economico risponde proprio all\u2019impostazione che ho cercato di esporre prima. L\u2019imprenditore deve essere libero di compiere scelte la cui motivazione, fondata su previsioni soggettive, non \u00e8 dimostrabile in giudizio, purch\u00e9 sia disposto ad accollarsi un indennizzo, che a ben vedere funge da filtro automatico delle scelte stesse. Il giudice deve controllare il rispetto dei diritti fondamentali della persona, non le ragioni di natura economica, che non \u00e8 veramente in grado di valutare.<\/p>\n<p><strong>Oggi che l\u2019occupazione \u00e8 spesso precaria e mal retribuita, che cosa si pu\u00f2 fare per garantire i diritti dei lavoratori?<\/strong><\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Per i fenomeni di sfruttamento non occorrono nuovi istituti normativi, basta applicare quelli esistenti. Perci\u00f2 sarebbe utile attribuire al sindacato una funzione di controllo e conferirgli la possibilit\u00e0 di agire direttamente in giudizio per combattere i comportamenti abusivi. Inoltre occorre superare l\u2019eccessiva frammentazione delle situazioni giuridiche, di cui sono espressione i contratti pirata stipulati dai datori di lavoro con organizzazioni sindacali compiacenti. L\u2019attuazione dell\u2019articolo 39 della Costituzione, perci\u00f2 attribuire titolarit\u00e0 contrattuale ai sindacati maggiormente rappresentativi, potrebbe servire a razionalizzare la situazione. Poi c\u2019\u00e8 il problema di distinguere tra l\u2019esigenza della flessibilit\u00e0 e l\u2019abuso che spesso se ne fa. Serve un patto tra produttori, in cui le parti sociali definiscano che cosa \u00e8 il lavoro, cio\u00e8 quell\u2019attivit\u00e0 organizzata dell\u2019impresa e da cui essa estrae valore, e quale statuto assegnargli, con le relative protezioni. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49890\" rel=\"attachment wp-att-49890\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-49890\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png\" alt=\"\" width=\"236\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-768x576.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 236px) 100vw, 236px\" \/><\/a>Per fare un esempio, deve valere per il ciclofattorino di Foodora, a cui devono essere riconosciuti diritti analoghi a quelli riconosciuti al dipendente delle poste che consegna la corrispondenza.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; Con lo statuto si commise un errore grave, collocando la protezione del lavoro interamente all\u2019interno dell\u2019azienda. Per quanto riguarda la posizione delle persone nel mercato, la legge del 1970 invece rafforz\u00f2 il regime di monopolio statale del collocamento, che non\u00a0 solo non aiutava la ricerca dell\u2019occupazione, ma la ostacolava. Nello statuto manca ogni riferimento al diritto di ricevere una formazione efficace, che metta davvero in condizione di accedere al lavoro. In questo modo il mercato del lavoro si conferma un luogo pericoloso, da cui tenersi il pi\u00f9 possibile alla larga.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2, se scarseggia il lavoro, la formazione non pu\u00f2 crearlo dal nulla.<\/strong><\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; L\u2019obiezione pu\u00f2 valere per il Sud, dove occorre una politica di attrazione del meglio dell\u2019imprenditoria mondiale. Ma nel Centro e Nord-Italia, alla fine del 2019, sono stati censiti 1.200.000 posti di lavoro permanentemente scoperti per mancanza di persone dotate delle competenze necessarie per occuparli. A ben vedere, in tempi normali, non \u00e8 il lavoro che manca, ma i servizi necessari per consentire alle persone di accedere ai posti di lavoro qualificato e specializzato che le aziende non riescono a coprire. La vera protezione consiste in una rete capillare di servizi efficaci che consentano alle persone di rimanere al passo con i ritmi elevati dell\u2019innovazione e rispondere alla fame di lavoro qualificato delle imprese. Per esempio, \u00e8 inutile cercare di imporre al lavoro organizzato mediante le piattaforme digitali gli schemi di disciplina del rapporto del secolo scorso, del tutto incompatibili; mentre \u00e8 essenziale mettere gli addetti a quel lavoro in grado di \u00a0migrare verso occupazioni pi\u00f9 redditizie, assicurando loro i percorsi efficaci. Ci\u00f2 significa rilevare in modo capillare i risultati occupazionali di ciascun corso di formazione finanziato con fondi pubblici, pubblicare il tasso di coerenza che ne risulta e finanziare solo i corsi con un tasso superiore al 75 per cento. Una parte del Jobs Act \u2013 il decreto n. 150\/2015 \u2013 puntava a questo obiettivo, anticipando la riforma costituzionale, ma \u00e8 poi rimasta lettera morta per la bocciatura di quella riforma.<\/p>\n<p>VINCENZO BAVARO &#8211; Il monopolio pubblico del collocamento non esiste pi\u00f9 da oltre vent\u2019anni, ma non mi sembra che i tassi di occupazione siano migliorati n\u00e9 che il precariato si sia ridotto. Non chiedo certo un ritorno al passato, ma osservo soltanto che l\u2019unico risultato tangibile \u00e8 stato l\u2019apertura di spazi di mercato per le imprese private di collocamento. Sono d\u2019accordo sul diritto dei lavoratori alla formazione, ma non credo che migliorare i servizi forniti in quel campo possa bastare a riassorbire la disoccupazione di massa. Quanto ai lavori precari (con contratti fantasiosi come quelli dei ciclofattorini), non comprendo l\u2019argomento secondo cui imporre alle imprese di piattaforma di avere lavoratori regolarmente subordinati possa costituire un costo insostenibile, visti i notevoli profitti che esse conseguono. Riconoscere a un <em>rider<\/em> lo stesso trattamento spettante a chi effettua altri tipi di consegne mi sembra un fatto di giustizia ed eguaglianza. Peraltro, dov\u2019\u00e8 finito il rischio d\u2019impresa? \u00c8 accettabile che lo si scarichi sempre e soltanto sul lavoro attraverso le svariate forme di esternalizzazione e di precariato? Ridurre i costi \u00e8 legittimo e comprensibile, ma \u00e8 un obiettivo che deve essere quantomeno condiviso col sindacato mediante intese contrattuali, e non semplicemente consentendo alle imprese di sfuggire alla loro responsabilit\u00e0 economica, prima ancora che sociale.<\/p>\n<p>PIETRO ICHINO &#8211; L\u2019attivit\u00e0 dei ciclofattorini ha come elemento essenziale la libert\u00e0 di non presentarsi al lavoro e di non rispondere a una chiamata: un dato incompatibile con l\u2019orario predeterminato del rapporto subordinato tradizionale e la retribuzione oraria fissa. Si pu\u00f2 aumentare il compenso, ma esso non pu\u00f2 che essere proporzionato alle consegne effettuate. Vietare il cottimo, come ha fatto il decreto Di Maio dello scorso anno,\u00a0 significa semplicemente vietare quel tipo di organizzazione del lavoro. Per fortuna \u00e8 stato concesso un anno di tempo prima che la legge entri in vigore e la possibilit\u00e0 di disciplinare meglio la materia in sede di contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un confronto non diplomatico sui meriti e i demeriti della legge n. 300\/1970: i diritti fondamentali della persona in fabbrica, la forzatura parlamentare sull&#8217;articolo 18, la questione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, le vere ragioni dell&#8217;astensione Pci, il monopolio del collocamento rafforzato e i servizi al mercato del lavoro dimenticati . 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