
{"id":55847,"date":"2020-06-09T09:42:39","date_gmt":"2020-06-09T08:42:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55847"},"modified":"2020-06-09T10:02:48","modified_gmt":"2020-06-09T09:02:48","slug":"il-diavolo-e-lacqua-santa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55847","title":{"rendered":"IL DIAVOLO E L&#8217;ACQUA SANTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Coniugare il diritto alla riservatezza con il diritto del lavoro \u00e8 un po\u2019 come mettere insieme due opposti, perch\u00e9 il primo \u00e8 eminentemente disponibile, mentre la protezione lavoristica per la maggior parte non lo \u00e8: donde le difficolt\u00e0 di interpretazione della normativa in materia, per la cui soluzione l&#8217;approccio comparatistico \u00e8 di grande utilit\u00e0<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Prefazione al libro di Alessandra Sartori, <\/em>Il controllo tecnologico sui lavoratori. La nuova disciplina italiana tra vincoli sovranazionali e modelli comparati<em>, in corso di pubblicazione per i tipi dell&#8217;Editore Giappichelli, giugno 2020 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico su\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55453\">L&#8217;oscurantismo della (falsa) religione della privacy<\/a>\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=42422\" rel=\"attachment wp-att-42422\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42422 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/privacy.jpg\" alt=\"\" width=\"215\" height=\"163\" \/><\/a>L\u2019incrocio fra protezione della privacy e protezione della persona che lavora, in una sorta di terra di mezzo tra diritto civile e diritto delle relazioni industriali, pone una serie di problemi assai intriganti. Perch\u00e9 il diritto alla riservatezza \u00e8 per sua intima natura un diritto disponibile, mentre il diritto del lavoro ha nel proprio DNA la limitazione, se non addirittura una drastica negazione, dell\u2019autonomia negoziale privata.<\/p>\n<p>Il diritto all\u2019inaccessibilit\u00e0 della sfera personale e del domicilio, alla non conoscibilit\u00e0 dei dati e dei comportamenti personali, pu\u00f2 essere annoverato tra le prerogative fondamentali della persona solo in quanto questa possa disporre in assoluta libert\u00e0 del diritto stesso, aprendosi o chiudendosi senza alcuna limitazione al contatto con le altre persone, alla visibilit\u00e0 dal mondo esterno. Come una casa di cui non si possano aprire porte e finestre, allo stesso modo una protezione dell\u2019inaccessibilit\u00e0 della sfera privata di cui non si possa liberamente disporre diventerebbe la pi\u00f9 insopportabile delle limitazioni della libert\u00e0 individuale (ce ne stiamo accorgendo in questi tempi di imposizione inderogabile del \u201cdistanziamento sociale\u201d in funzione di contenimento della grande pandemia che affligge l\u2019intero pianeta). L\u2019ordinamento giuslavoristico, invece, nasce proprio per difendere la persona che lavora dal pregiudizio che pu\u00f2 derivarle dalla libera contrattazione con l\u2019imprenditore: detta quindi una disciplina inderogabile del rapporto; e anche nella sua evoluzione pi\u00f9 recente \u2013 in riferimento al mercato del lavoro maturo \u2013 conserva uno zoccolo duro di standard minimi inderogabili e, anche al di sopra di quello zoccolo, tende pur sempre a favorire una regolazione collettiva, quantomeno per ridurre i costi di transazione per le parti individuali. E ancora: il diritto alla riservatezza \u00e8 posto a tutela della libert\u00e0 della persona, protegge la sua libert\u00e0 morale, presidia il \u201cguscio\u201d in cui essa pu\u00f2 chiudersi solo per garantire la sua autentica libert\u00e0 di aprirlo e uscirne, di sfruttare economicamente o no la propria immagine, le proprie vicende; il diritto del lavoro \u00e8 posto invece a garanzia di uno standard di trattamento in linea di principio uniforme per tutta la platea dei suoi beneficiari e, anche quando ammette la negoziazione individuale, la guarda con preoccupazione. <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=55936\" rel=\"attachment wp-att-55936\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-55936\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Il-diavolo-e-lacqua-santa-1.jpg\" alt=\"\" width=\"194\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Il-diavolo-e-lacqua-santa-1.jpg 194w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Il-diavolo-e-lacqua-santa-1-112x150.jpg 112w\" sizes=\"auto, (max-width: 194px) 100vw, 194px\" \/><\/a>Per questo aspetto, coniugare il diritto alla riservatezza con il diritto del lavoro \u00e8 un po\u2019 come mettere insieme il diavolo e l\u2019acqua santa.<\/p>\n<p>Una delle molte espressioni con cui nel mondo anglosassone \u00e8 stata indicata la protezione della privacy \u00e8 \u201cright to be let alone\u201d, che pu\u00f2 tradursi in \u201cdiritto di essere lasciato solo\u201d o \u201cin pace\u201d; ma nel momento stesso in cui una persona si impegna in un rapporto di lavoro, proprio questa sua scelta costituisce una rinuncia a starsene da sola, un\u2019accettazione del \u201ccontatto\u201d tra le parti che l\u2019esecuzione del programma contrattuale inevitabilmente esige; per lo pi\u00f9 un contatto assai stretto. E qui le strade del diritto si dividono. Nell\u2019ordinamento statunitense, nel quale forse pi\u00f9 che in qualsiasi altro l\u2019autonomia negoziale individuale \u00e8 valorizzata, quando il contatto tra le parti \u00e8 previsto e regolato da un contratto, e in particolare da quello di lavoro, la protezione della riservatezza personale sembra ritrarsi del tutto. Dalla nostra parte dell\u2019Atlantico, invece, di fronte alla pattuizione che implica il contatto tra le parti, la protezione del riserbo personale non arretra: nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea e in quelli dei suoi singoli Stati-membri la protezione della riservatezza della persona si concreta in obblighi procedimentali a carico del datore di lavoro e in divieti di indagini e di attivit\u00e0 di controllo sul prestatore e sulla prestazione, che n\u00e9 il contratto individuale n\u00e9 quello collettivo possono validamente disattivare in via preventiva. In America il diritto alla riservatezza si lascia mettere fuori gioco dal contratto di lavoro; in Europa no. E, come sempre, la comparazione tra i modelli di regolazione della materia praticati nei due mondi costituisce l\u2019unico modo in cui si possono studiare e comprendere fino in fondo le filosofie e le logiche che rispettivamente sottendono ciascuno dei due.<\/p>\n<p>\u00c8 questo il terreno sul quale si colloca lo studio di Alessandra Sartori, che muove dal tema giuridico generale del binomio lavoro\/riservatezza, per poi mettere a fuoco il tema pi\u00f9 specifico della dialettica tra potere di controllo del datore e interesse del prestatore a non subire il controllo onnipervasivo consentito dalle nuove tecnologie. Gli ordinamenti posti a confronto sono quello statunitense, quello dell\u2019Unione Europea, quello tedesco e quello italiano; e la comparazione tra di essi mantiene le promesse, confermandosi utilissima per chi voglia andare alla radice delle questioni.<\/p>\n<p>Il libro vede la luce nel momento di massima intensit\u00e0 della crisi economica causata da una pandemia estesa al mondo intero. Una crisi dalla quale il mondo stesso si \u00e8 lasciato cogliere totalmente di sorpresa a tutte le latitudini e longitudini, e che per la sua gravit\u00e0 sta mettendo bruscamente in discussione <em>ab imis fundamentis<\/em> non soltanto l\u2019ordinamento del lavoro, ma anche gli stessi diritti fondamentali della persona e tra questi il diritto alla riservatezza e l\u2019intera disciplina della rilevazione e del trattamento dei dati personali: basti pensare al regime di \u201carresti domiciliari\u201d cui mediante decreti amministrativi nel giro di poche settimane \u00e8 stata condannata met\u00e0 del genere umano, nonch\u00e9 all\u2019assoggettamento degli spostamenti delle persone sul territorio a una visibilit\u00e0 costante non solo da parte dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria o di pubblica sicurezza. Tanto pi\u00f9 importante, dunque, per il lavoro di ricostruzione che tutti ci attende, \u00e8 disporre di studi che \u2013 come questo \u2013 facciano in modo rigoroso il punto circa lo stato dell\u2019arte della materia, sul versante del <em>common law<\/em> come su quello del <em>civil law<\/em>, mettendo a fuoco ci\u00f2 che merita di essere conservato, recuperato e sviluppato e quanto invece pu\u00f2 considerarsi caduco.<\/p>\n<p>La questione specifica del controllo tecnologico a distanza sulla prestazione lavorativa \u00e8 stata oggetto di un dibattito molto acceso in occasione dell\u2019emanazione del decreto n. 151\/2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, contenente la nuova formulazione dell\u2019articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. In quell\u2019occasione si \u00e8 assistito allo scontro fra i \u201ctalebani della privacy\u201d, schierati in difesa della formulazione originaria della norma, e i \u201ctalebani della modernit\u00e0 tecnologica\u201d che ne avrebbero preferito addirittura l\u2019abrogazione secca. Il lettore potr\u00e0 vedere nel capitolo in cui questa vicenda viene trattata come, durante i lavori preparatori della norma, lo stesso Garante si sia spinto a darne un\u2019interpretazione estremizzata a sostegno della tesi della sua incompatibilit\u00e0 con la disciplina europea. Lo studio di Alessandra Sartori mostra invece come la soluzione adottata per la disciplina della materia nel nostro Paese non porti a risultati pratici significativamente diversi rispetto a quelli della disciplina della materia vigente in Germania, con il suo penetrante regime di cogestione (mentre gli U.S.A. costituiscono per questo aspetto un mondo a parte, per la marcata differenza di impostazione fondamentale di cui si \u00e8 detto all\u2019inizio).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=42423\" rel=\"attachment wp-att-42423\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-42423\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/privacy-2.jpg\" alt=\"\" width=\"178\" height=\"173\" \/><\/a>Merito non secondario di Alessandra Sartori \u00e8 di avere trattato la materia senza alcuna soggezione nei confronti dei protagonisti delle contrapposizioni che hanno frequentemente animato i dibattiti sulla circolazione e l\u2019utilizzabilit\u00e0 dei dati relativi a prestazioni di lavoro. Il merito, cio\u00e8, di aver trattato la materia in modo laico, con occhio attento al bilanciamento degli interessi in gioco secondo il rispettivo rango. L\u2019equilibrio, in questo bilanciamento, \u00e8 tanto pi\u00f9 difficile quanto pi\u00f9 aspre sono quelle contrapposizioni; come lo sono state, per esempio, quando si \u00e8 trattato di decidere circa la conoscibilit\u00e0 della valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici e dei professori universitari in particolare: dove \u2013 se mi \u00e8 consentita una digressione su questo terreno, che non rientra nel campo di indagine di questa monografia \u2013 si \u00e8 assistito addirittura a una <em>interpretatio abrogans<\/em> da parte del Garante dell\u2019articolo 19, comma 3-<em>bis<\/em> del <em>Codice della Privacy,<\/em> a norma del quale \u201cle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall\u2019amministrazione di appartenenza\u201d; e della norma della legge sull\u2019impiego pubblico che, in piena coerenza con il <em>Codice<\/em>, impone alle amministrazioni di \u00abassicurare la totale accessibilit\u00e0 dei dati relativi ai servizi resi dalla Pubblica amministrazione tramite la pubblicit\u00e0 e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna Pubblica amministrazione\u00bb, specificandone le modalit\u00e0 pratiche: articolo 4, comma 2, lettera <em>h<\/em>, della legge n. 15\/2009. Cos\u00ec confondendosi i dati relativi alla prestazione di un dipendente pubblico, che dovrebbe considerarsi \u201cpubblica\u201d per definizione, con i dati relativi alla sua vita privata, i soli che devono essere protetti dalla visibilit\u00e0 e dall\u2019intrusione.<\/p>\n<p>Il fatto \u00e8 che della bandiera della privacy si sono troppo facilmente appropriati, non soltanto nelle amministrazioni pubbliche, molti di coloro che dalla circolazione delle informazioni e dalla trasparenza del funzionamento delle organizzazioni in cui operano hanno da perdere qualche grande o piccola rendita di posizione. Cos\u00ec, viene opposta \u2013 per lo pi\u00f9 con successo \u2013 la protezione dei dati personali per escludere, in un\u2019amministrazione o azienda, la conoscibilit\u00e0 delle retribuzioni correnti, o del lavoro straordinario, o delle promozioni, anche se il dato \u00e8 anonimizzato; o la conoscibilit\u00e0 dei dati analitici sul funzionamento degli uffici giudiziari, che sarebbe di importanza cruciale per una riforma organizzativa della Giustizia a costo zero; oppure ancora la conoscibilit\u00e0 dei dati \u2013 sempre anonimizzati, s\u2019intende \u2013 sulle carriere scolastiche di milioni di studenti italiani, indispensabile per qualsiasi ricerca sul funzionamento della scuola pubblica e privata e sulle determinanti dei suoi successi e dei suoi insuccessi.<\/p>\n<p>Queste poche note non hanno certo la pretesa di fare il catalogo dei casi in cui la protezione della privacy viene invocata a sproposito, o addirittura con intendimenti oscurantisti, e neppure dei casi in cui quell\u2019indebita invocazione trova benevolo ascolto o addirittura convalida da parte delle autorit\u00e0 competenti; bens\u00ec soltanto di introdurre e motivare il lettore alla lettura di questo libro dedicato allo studio delle questioni che si pongono nella coniugazione tra protezione dei dati personali e protezione del lavoro, sottolineando l\u2019interesse cruciale di questa materia e la necessit\u00e0 di affrontarla con il rigore e l\u2019equilibrio con cui qui \u00e8 affrontata. Non solo per l\u2019oggi, ma soprattutto per la fase di ricostruzione che ci attende domani.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coniugare il diritto alla riservatezza con il diritto del lavoro \u00e8 un po\u2019 come mettere insieme due opposti, perch\u00e9 il primo \u00e8 eminentemente disponibile, mentre la protezione lavoristica per la maggior parte non lo \u00e8: donde le difficolt\u00e0 di interpretazione della normativa in materia, per la cui soluzione l&#8217;approccio comparatistico \u00e8 di grande utilit\u00e0 . 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