
{"id":56873,"date":"2020-09-21T12:36:36","date_gmt":"2020-09-21T11:36:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=56873"},"modified":"2020-10-04T21:18:11","modified_gmt":"2020-10-04T20:18:11","slug":"contratto-per-i-rider-e-davvero-pirata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=56873","title":{"rendered":"CONTRATTO PER I RIDER: \u00c8 DAVVERO \u201cPIRATA\u201d?"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L\u2019accordo stipulato da AssoDelivery e Ugl-Rider ha lacune e difetti, ma \u00e8 pur sempre il primo e per ora unico ccnl che regola il lavoro dei ciclofattorini garantendo loro alcuni diritti fondamentali &#8211; E ha il merito di salvare il settore dalla paralisi cui sarebbe altrimenti destinato dalla legge vigente<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo pubblicato su <\/em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/69553\/contratto-per-i-rider-e-davvero-pirata\/\">lavoce.info<\/a><em> il 21 settembre 2020 &#8211; In argomento v. anche i due miei altri articoli pubblicati sullo stesso sito nei mesi scorsi, i cui link sono qui inseriti nel testo<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43282\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"197\" height=\"200\" \/><\/a>Riassunto dell\u2019ultima puntata<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto n. 101\/2019, convertito con la legge n. 128, aveva stabilito che i ciclofattorini collegati con la centrale mediante cellulare, i c.d. rider, possono anche essere qualificati come lavoratori autonomi, ma devono comunque essere assoggettati alla disciplina generale del lavoro subordinato. E nel gennaio di quest\u2019anno la Cassazione (<a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cassazionefoodora.pdf\">n. 1663\/2020<\/a>) aveva sostanzialmente statuito che la stessa cosa avrebbe potuto essere desunta in via interpretativa dalla norma introdotta dal Jobs Act nel 2015.<\/p>\n<p>Disciplina del lavoro subordinato significa, per esempio, necessit\u00e0 di un orario di lavoro predeterminato e di una retribuzione minima riferita all\u2019unit\u00e0 di tempo: giornata, settimana o mese. \u00a0Nel commentare la sentenza della Cassazione nel <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/63179\/gli-effetti-della-sentenza-della-cassazione-sul-lavoro-dei-rider\/\">gennaio scorso osservavo<\/a> che l\u2019applicazione di questa regola \u00e8 evidentemente incompatibile con le caratteristiche del <em>platform work<\/em>; ma che proprio il decreto n. 101\/2019 la sospende per un anno, consentendo la stipulazione di un contratto collettivo recante una disciplina pi\u00f9 adatta alle caratteristiche di questa forma di organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo contratto collettivo nazionale<\/strong><\/p>\n<p>A questo punto AssoDelivery, che rappresenta quasi tutte le imprese titolari di piattaforme per la gestione dei servizi di consegna a domicilio in area urbana, nella primavera scorsa tenta di stipulare il contratto-salvezza con Cgil-Cisl-Uil; le quali per\u00f2 pongono come condizione che il lavoro dei rider venga qualificato senz\u2019altro come subordinato e assoggettato al contratto collettivo della logistica, mostrando cos\u00ec di non aver capito la peculiarit\u00e0 del settore. A giugno, dunque, AssoDelivery apre la trattativa con un sindacato nato dalla recentissima adesione di Anar-Associazione nazionale autonoma rider, che associa un migliaio di ciclofattorini, all\u2019Ugl; e il 15 settembre stipula con questa un <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CCNL-AssoDelivery-15IX20.pdf\">contratto collettivo nazionale<\/a> che, insieme all\u2019assicurazione antinfortunistica e ad alcune protezioni contro discriminazioni e ricorso al \u201ccaporalato\u201d, prevede:<br \/>\n&#8211; uno standard retributivo orario minimo di 10 euro;<br \/>\n&#8211; laddove la retribuzione sia commisurata al numero delle consegne, il suo proporzionamento al tempo necessario per eseguirle, in modo da non violare il minimo orario;<br \/>\n&#8211; alcune maggiorazioni in relazione a lavoro notturno, maltempo e altre particolari circostanze.<\/p>\n<p>Il contratto presenta un aspetto discutibile l\u00e0 dove qualifica senz\u2019altro il rapporto in termini di lavoro autonomo, quando ben avrebbe potuto astenersene: ormai \u00e8 chiaro che questa \u00e8 una terra di nessuno tra lavoro subordinato e autonomo, che richiede regole nuove rispetto a quelle tradizionali di entrambi i campi, indipendenti dalla qualificazione del rapporto, della cui emanazione il legislatore incarica proprio la contrattazione collettiva. Il contratto ha inoltre qualche lacuna: avrebbe potuto, per esempio, essere previsto e protetto il caso di malattia di durata medio-lunga; ed essere prevista qualche forma di previdenza pensionistica integrativa. Detto ci\u00f2, va anche detto tuttavia che nel mondo intero, a quanto consta, questo \u00e8 il primo contratto collettivo stipulato per il settore dei rider. E ha il grande merito di salvarlo dalla paralisi cui sarebbe stato altrimenti condannato a fine ottobre dalle regole su orario e retribuzione contenute nel d.-l. n. 101\/2019.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49871\" rel=\"attachment wp-att-49871\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-49871\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil.jpeg\" alt=\"\" width=\"251\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil.jpeg 251w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cgil-Cisl-Uil-150x120.jpeg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 251px) 100vw, 251px\" \/><\/a>I fulmini del ministero e di Cgil-Cisl-Uil<\/strong><\/p>\n<p>Alla stipulazione del contratto fa seguito, con inusuale immediatezza, una <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/lettera-unitaria-richiesta-incontro-Ministro-Catalfo-17.09.2020.pdf\">reazione durissima delle tre confederazioni sindacali maggiori<\/a> (le quali per\u00f2 non sono in grado di dimostrare un maggior numero di iscritti, tra i rider, rispetto alla neonata UGL-rider). Cui fa immediatamente eco \u2013 cosa mai accaduta in precedenza, che io sappia \u2013 una <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/m_lps.29.REGISTRO-UFFICIALEU.0009430.17-09-2020.pdf\">presa di posizione altrettanto dura del ministero del Lavoro<\/a>: una lettera di fuoco indirizzata ad AssoDelivery, che sostanzialmente qualifica il nuovo ccnl come un \u201ccontratto-pirata\u201d. Le parti stipulanti, secondo il ministero, difetterebbero della \u201cmaggiore rappresentativit\u00e0 comparativa\u201d richiesta dalla norma del 2019 per l\u2019efficacia della deroga contrattata alla disciplina legislativa.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9 la lettera dimentica di chiarire un punto fondamentale: a quale settore si riferisce, quando nega il requisito della maggiore rappresentativit\u00e0 alle parti stipulanti? Cgil, Cisl e Uil sostengono che il settore a cui si deve fare riferimento sia quello della logistica-trasporto merci-spedizioni, per il quale gi\u00e0 esiste un contratto collettivo nazionale da esse sottoscritto; ed \u00e8 assai plausibile che, se il \u201cperimetro\u201d entro cui misurare e confrontare la rappresentativit\u00e0 delle associazioni stipulanti coincidesse coi confini del campo di applicazione di questo contratto, AssoDelivery e Ugl non potrebbero vantare il requisito richiesto dalla legge. Ma \u2013 come <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/61254\/rappresentanza-sindacale-il-nodo-difficile-da-sciogliere\/\">ho gi\u00e0 osservato su questo sito<\/a> \u2013 nel nostro regime di libert\u00e0 sindacale, a differenza di quello corporativo del Ventennio, la categoria sindacale e contrattuale non preesiste al contratto, non \u00e8 stabilita dalla legge e tantomeno dal ministero del Lavoro (n\u00e9, come pretenderebbero Cgil, Cisl e Uil e Confindustria nel Patto per la Fabbrica del 2018, dal CNEL): al contrario, la categoria nasce proprio dalla contrattazione collettiva, che sovranamente la definisce e delimita. Essa \u00e8 \u2013 ed \u00e8 essenziale che resti \u2013 il frutto del libero gioco dell\u2019aggregazione sindacale e della contrattazione tra le parti. Nel nostro caso da quel libero gioco \u00e8 nato il contratto firmato da AssoDelivery e Ugl-Rider (finora uniche parti firmatarie di un accordo in questo settore), che definisce la nuova categoria dei rider e le d\u00e0 il suo primo e per ora unico \u201cstatuto\u201d.<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=44765\" rel=\"attachment wp-att-44765\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-44765 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Piloti-Alitalia.jpg\" alt=\"\" width=\"296\" height=\"170\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Piloti-Alitalia.jpg 296w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Piloti-Alitalia-150x86.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 296px) 100vw, 296px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Come nasce una categoria contrattuale nel regime di libert\u00e0 sindacale<\/strong><\/p>\n<p>Pu\u00f2 aiutare a capire meglio quello che \u00e8 accaduto in questi giorni considerare ci\u00f2 che accadde all\u2019inizio degli anni \u201970 nel settore aereo. I piloti facevano ancora parte della categoria della \u201cgente dell\u2019aria\u201d e il loro rapporto era disciplinato, insieme a quello di tutti gli altri lavoratori del settore, da un ccnl stipulato da Cgil, Cisl e Uil. Ma quando Anpac \u2013 senza certo chiedere il permesso a Cgil, Cisl e Uil \u2013 riusc\u00ec a stipulare un contratto per i soli piloti, con essi nacque la nuova categoria, per scissione da quella della \u201cgente dell\u2019aria\u201d. In virt\u00f9 del principio di libert\u00e0 sindacale, nessuno oggi contesta che la rappresentativit\u00e0 dei sindacati dei piloti debba essere misurata e confrontata nell\u2019ambito di questa categoria, definita da questo contratto.<\/p>\n<p>La stessa cosa sta accadendo oggi per il settore dei rider: il contratto stipulato da AssoDelivery e Ugl-Rider \u00e8 l\u2019atto di nascita di una nuova categoria sindacale, che si stacca dal settore finora coperto \u2013 almeno per i lavoratori subordinati \u2013 dal ccnl logistica-trasporto merci-spedizioni. Per i rider, oggi, c\u2019\u00e8 solo questo contratto stipulato la settimana scorsa; e non \u00e8 poco, visto che l\u2019alternativa \u00e8 il nulla. Altri forse potranno esserne stipulati in futuro, e allora si porr\u00e0 il problema di quali siano l\u2019associazione imprenditoriale e la coalizione sindacale \u201ccomparativamente maggiormente rappresentative\u201d; ma a tutt\u2019oggi, nonostante gli strali del ministero del Lavoro e delle confederazioni maggiori, quest\u2019altro contratto concorrente per i rider non c\u2019\u00e8 ancora.<\/p>\n<p>Un\u2019ultima osservazione: se i dati aggregati sulle iscrizioni ai vari sindacati per ogni settore di applicazione di un contratto collettivo, che l\u2019Inps oggi comunica a ciascuna associazione interessata, venissero resi pubblici, tutti sapremmo quanti iscritti hanno tra i rider non soltanto l\u2019Ugl, ma anche Cgil, Cisl e Uil. E, quando queste arrivassero a stipulare un contratto collettivo per il settore, l\u2019individuazione della coalizione \u201ccomparativamente maggiormente rappresentativa\u201d nel settore stesso sarebbe immediata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019accordo stipulato da AssoDelivery e Ugl-Rider ha lacune e difetti, ma \u00e8 pur sempre il primo e per ora unico ccnl che regola il lavoro dei ciclofattorini garantendo loro alcuni diritti fondamentali &#8211; E ha il merito di salvare il settore dalla paralisi cui sarebbe altrimenti destinato dalla legge vigente . 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