
{"id":57506,"date":"2020-12-08T18:17:20","date_gmt":"2020-12-08T17:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57506"},"modified":"2020-12-08T18:17:20","modified_gmt":"2020-12-08T17:17:20","slug":"i-rider-e-il-futuro-del-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57506","title":{"rendered":"I RIDER E IL FUTURO DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Perch\u00e9 \u00e8 necessario rinnovare i concetti fondamentali e le tecniche dell\u2019ordinamento protettivo &#8211; La possibilit\u00e0 (e l&#8217;auspicio) di un contratto nazionale per il settore dei rider che disciplini sia il contratto di lavoro subordinato sia quello di lavoro autonomo<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Articolo pubblicato sul quotidiano<\/em> Il Foglio <em>il 9 dicembre 2020 &#8211; In argomento v. anche il mio articolo pubblicato l&#8217;11 novembre scorso su <\/em>lavoce.info<em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57260\">I rider tra subordinazione e autonomia<\/a><em>, dal quale si pu\u00f2 risalire ai quattro articoli precedenti sullo stesso tema<\/em><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\"> .<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=48042\" rel=\"attachment wp-att-48042\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-48042 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Il-Foglio.jpg\" alt=\"\" width=\"253\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Il-Foglio.jpg 253w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/Il-Foglio-150x118.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 253px) 100vw, 253px\" \/><\/a>Il <em>platform work<\/em>, cio\u00e8 il lavoro organizzato per mezzo di una piattaforma digitale che mette direttamente in comunicazione domanda e offerta di servizi in tempo reale (come nel caso dei ciclofattorini, i rider), \u00e8 un fenomeno cos\u00ec recente, che nel 2013-14, quando sono stati elaborati i contenuti del Jobs act, esso era ancora agli esordi in Europa; e sul piano del diritto del lavoro non era considerato meritevole di particolare attenzione da nessuno, n\u00e9 in Parlamento n\u00e9 fuori. Quando, un paio di anni dopo, esso \u00e8 diventato una forma di organizzazione del lavoro capace di coinvolgere in tutti i Paesi europei una frazione rilevante della forza-lavoro, in particolare nel settore del <em>food delivery<\/em>, i giudici e il legislatore hanno incominciato a occuparsene per assicurare una protezione alle persone coinvolte. Ma mancavano loro le categorie concettuali adatte per inquadrare il fenomeno: rimasti alla <em>summa divisio<\/em> tra lavoro autonomo e subordinato, si sono trovati a dover scegliere tra l\u2019applicazione dell\u2019intero apparato protettivo e il nulla.<\/p>\n<div id=\"attachment_53004\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=53004\" rel=\"attachment wp-att-53004\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-53004\" class=\"size-full wp-image-53004\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Corte-di-Cassazione-udienza-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-53004\" class=\"wp-caption-text\">Una udienza della Corte di Cassazione<\/p><\/div>\n<p><strong>Giudici del lavoro e legislatore optano per l\u2019equiparazione integrale ai dipendenti<\/strong><\/p>\n<p>Ultimamente, qui in Italia sia la Corte di Cassazione (seguita ultimamente da una sentenza del Tribunale di Palermo), sia il legislatore con il decreto Di Maio (n. 101\/2019), pur seguendo percorsi logici in parte diversi, si sono orientati nel senso di applicare integralmente al <em>platform work<\/em> dei rider la disciplina del lavoro subordinato. Senonch\u00e9 questa scelta si scontra con alcuni problemi apparentemente insolubili. Uno degli effetti pi\u00f9 rilevanti dell\u2019assoggettamento del lavoro dei rider alla disciplina generale del lavoro subordinato, per esempio, \u00e8 che diventa necessario predeterminare contrattualmente in modo precisa il tempo della prestazione lavorativa nell\u2019arco della giornata, della settimana, del mese e dell\u2019anno: vincolo evidentemente incompatibile con una delle caratteristiche essenziali del <em>platform work<\/em>, cio\u00e8 la libert\u00e0 del prestatore di presentarsi o no al lavoro e rispondere o no alle chiamate della centrale. Un altro effetto rilevante \u00e8 l\u2019applicazione necessaria di uno zoccolo retributivo garantito, correlato all\u2019unit\u00e0 di tempo \u2013 che sia l\u2019ora, la giornata, la settimana o il mese \u2013 non inferiore rispetto ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali: secondo la regola generale, l\u2019eventuale \u201ccottimo\u201d, cio\u00e8 retribuzione correlata al numero delle consegne, pu\u00f2 dunque costituire solo un elemento aggiuntivo rispetto a quello zoccolo. \u00c8 difficile considerare il combinato disposto di questi due capitoli del diritto del lavoro subordinato compatibile con i caratteri essenziali del nuovo modello di organizzazione del lavoro di cui stiamo parlando.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 chi plaude a questa incompatibilit\u00e0, auspicando che l\u2019orientamento giurisprudenziale confermato dalla Cassazione e la norma legislativa emanata nel 2019 producano la fine, almeno in Italia, del <em>platform work<\/em> dei rider nella forma in cui \u00e8 stato sperimentato fin qui. Questo esito non \u00e8 apprezzato, invece, da chi considera che questa forma di organizzazione del lavoro, adeguatamente regolata, possa svolgere una funzione sociale ed economica positiva favorendo l\u2019accesso al tessuto produttivo a una parte dei lavoratori marginali poco qualificati e, in alcune situazioni, consentendo una flessibilit\u00e0 della prestazione nell\u2019interesse del prestatore, che pu\u00f2 costituire una condizione <em>sine qua non<\/em> per l\u2019impegno di una persona in un lavoro retribuito.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57399\" rel=\"attachment wp-att-57399\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-57399\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-150x114.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-768x581.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1.jpg 810w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La riscossa della contrattazione collettiva<\/strong><\/p>\n<p>Se ci si colloca in questo secondo ordine di idee, non si pu\u00f2 non auspicare che il sistema delle relazioni sindacali sciolga il nodo dettando, mediante la contrattazione collettiva, una disciplina che contenga le protezioni irrinunciabili, ma anche regole in materia di tempo di lavoro e di struttura della retribuzione compatibili con le peculiarit\u00e0 di questa forma di organizzazione del lavoro. Un primo passo molto concreto in questa direzione \u00e8 stato compiuto con il contratto collettivo nazionale per i circa 30mila ciclofattorini italiani \u2013 a quanto consta il primo al mondo \u2013 stipulato da Assodelivery (associazione che rappresenta la quasi totalit\u00e0 delle imprese del settore) con Ugl-Rider (sindacato che, con il suo migliaio dichiarato di tesserati, risulta essere per ora l\u2019unico con una diffusione apprezzabile in questo settore). Questo contratto sfrutta una possibilit\u00e0 di deroga rispetto alla disciplina legislativa generale prevista dal Jobs Act, per consentire l\u2019ingaggio dei rider come lavoratori autonomi a tutti gli effetti, dettando per\u00f2 per loro alcune norme protettive: tra queste soprattutto uno standard retributivo minimo orario commisurato a 10 euro l\u2019ora, la tutela contro le discriminazioni, l\u2019assicurazione antinfortunistica, i diritti di associazione e rappresentanza sindacale.<\/p>\n<p>Una soluzione diversa \u00e8 quella che sembra perseguita da un\u2019impresa del settore, JustEat, fino a poche settimane fa associata ad Assodelivery, la quale ha annunciato l\u2019intenzione di \u201csganciarsi\u201d da quel contratto collettivo, per assumere come lavoratori subordinati i propri 3mila ciclofattorini: circa un decimo del totale della categoria. Per fare questo potrebbe decidere di trattarli in tutto e per tutto come lavoratori subordinati, vincolati a un orario di lavoro predeterminato e con una retribuzione fissa a tempo; ma in questo caso verrebbe meno il carattere tipico del <em>platform work<\/em>, di cui si \u00e8 detto. Altrimenti, JustEat dovr\u00e0 presumibilmente stipulare un contratto aziendale che preveda alcune deroghe alla disciplina generale del lavoro subordinato, soprattutto in materia di struttura della retribuzione e di orario di lavoro: cosa anche questa da tempo consentita alla contrattazione collettiva dalla legge. Si compir\u00e0, in tal caso, un\u2019operazione specularmente inversa rispetto a quella compiuta da Assodelivery e Ugl-Rider: si inquadreranno i ciclofattorini come dipendenti, ma adattando la disciplina della retribuzione e dell\u2019orario di lavoro alle esigenze particolari del <em>platform work<\/em>, mediante deroghe pi\u00f9 o meno estese alla disciplina generale.<\/p>\n<p>Resta il fatto, su cui nessuno spende una parola, che JustEat gestisce meno di un terzo delle consegne per mezzo dei ciclofattorini collegati con la piattaforma: per il resto essa si limita a ricevere le richieste dei consumatori e smistarle ai ristoranti, i quali provvedono in proprio alle consegne a domicilio, in forme che per ora sfuggono a qualsiasi inquadramento e controllo).<\/p>\n<p>Nel frattempo si \u00e8 riaperto al ministero del Lavoro un tavolo negoziale che potrebbe portare anche a una riunificazione della categoria sotto un unico nuovo contratto collettivo nazionale. Sar\u00e0 interessante, nel caso in cui ci\u00f2 avvenga, vedere se il nuovo contratto manterr\u00e0 l\u2019impostazione di quello Assodelivery-Ugl Rider, magari colmando alcune lacune nelle tutele previste, o se invece esso adotter\u00e0 l\u2019impostazione inversa: inquadramento dei rider come dipendenti, con ampie deroghe alla disciplina generale in materia di struttura della retribuzione e orario in funzione delle esigenze peculiari dell\u2019organizzazione del lavoro, ma con obbligo di presentarsi in servizio tutti i giorni e di rispondere alle chiamate della centrale. Potrebbe per\u00f2 anche accadere \u2013 e sarebbe davvero una novit\u00e0 straordinaria, non solo per il sistema italiano delle relazioni industriali \u2013 che un nuovo contratto collettivo nazionale di settore preveda al tempo stesso l\u2019una e l\u2019altra cosa: una disciplina per i rider ingaggiati come collaboratori autonomi, quindi contrattualmente liberi circa il quando presentarsi al lavoro e se rispondere alle chiamate; e una disciplina per i rider ingaggiati come subordinati, contenente le deroghe necessarie per renderla compatibile con le caratteristiche essenziali del <em>platform work<\/em>. In ogni caso con alcune norme comuni a entrambe le categorie, in materia di tutela antidiscriminatoria e della libert\u00e0 personale, diritti di informazione, diritti sindacali.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=56519\" rel=\"attachment wp-att-56519\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-56519\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Smart-working-2-300x167.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Smart-working-2-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Smart-working-2-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Smart-working-2.jpg 660w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Il superamento della <em>summa divisio<\/em> tradizionale<\/strong><\/p>\n<p>La realt\u00e0 \u00e8 che questi, come altri, nuovi modelli di organizzazione resi possibili dall\u2019evoluzione tecnologica (si pensi per esempio allo <em>smart working<\/em>) si collocano in una specie di \u201czona grigia\u201d, nella quale la <em>summa divisio<\/em> novecentesca tra lavoro subordinato e lavoro autonomo si applica con crescente difficolt\u00e0 e comunque appare in larga misura inadeguata alla nuova realt\u00e0. In riferimento a queste nuove forme di organizzazione del lavoro \u00e8 probabilmente necessario che il diritto del lavoro elabori una nuova definizione del proprio campo di applicazione, dunque nuovi criteri di delimitazione e compartimentazione delle aree in cui si applicano le proprie discipline protettive, e adotti nuove tecniche di tutela adatte a ciascuna di esse.<\/p>\n<p>La mia convinzione, non da oggi, \u00e8 che, in questa profonda ridefinizione dei confini e dei contenuti del diritto del lavoro, alla nozione tradizionale di subordinazione debba affiancarsi quella di \u201cdipendenza economica\u201d, individuata dai tratti essenziali della monocommittenza, della durata nel tempo della collaborazione e dell\u2019appartenenza a una fascia di professionalit\u00e0 e di reddito medio-bassa. Nozione, questa, che aveva assunto rilievo nel nostro ordinamento giuslavoristico per effetto della legge legge Fornero (n. 92 del 2012), per essere poi \u2013 forse troppo affrettatamente \u2013 accantonata tre anni dopo, con il decreto legislativo n. 81\/2015. Una scelta, quest\u2019ultima, che merita di essere approfonditamente riconsiderata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Perch\u00e9 \u00e8 necessario rinnovare i concetti fondamentali e le tecniche dell\u2019ordinamento protettivo &#8211; La possibilit\u00e0 (e l&#8217;auspicio) di un contratto nazionale per il settore dei rider che disciplini sia il contratto di lavoro subordinato sia quello di lavoro autonomo . 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