
{"id":5768,"date":"2009-10-25T16:56:26","date_gmt":"2009-10-25T15:56:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=5768"},"modified":"2009-10-29T15:08:16","modified_gmt":"2009-10-29T14:08:16","slug":"semplificazione-le-nuove-osservazioni-di-donata-gottardi-e-le-risposte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=5768","title":{"rendered":"SEMPLIFICAZIONE: LE NUOVE OSSERVAZIONI DI DONATA GOTTARDI E LE RISPOSTE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DOPO IL PRIMO BOTTA E RISPOSTA DELLA SETTIMANA SCORSA, LA GIUSLAVORISTA\u00a0ED EX-PARLAMENTARE EUROPEA\u00a0TORNA SUL PROGETTO DEL CODICE DEL LAVORO IN 64 ARTICOLI CON UNA SERIE DI OSSERVAZIONI ANALITICHE, CHE COSTITUISCONO OCCASIONE PER ALCUNI CHIARIMENTI E DUE MIGLIORAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE<br \/>\n<\/span><em>Lettera pubblicata su <\/em>Facebook<em> il 19 ottobre 2009. Seguono le mie risposte punto per punto<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #993300;\">LA LETTERA DI DONATA GOTTARDI<\/span><br \/>\n<\/strong>\u00a0\u00a0 La tua proposta, Pietro, sulla semplificazione del diritto del lavoro richiede attenzione, data l\u2019importanza dell\u2019obiettivo, che non si pu\u00f2 che condividere. Non ho ancora il tempo per una analisi precisa. Vorrei restare ancora a livello di metodo, di impianto generale e di analisi a campione di alcune delle singole materie ri-disciplinate. Credo che l\u2019amicizia che ci lega non abbia fatto finora e non possa fare velo su diversit\u00e0 di opinioni, che non sono fondate su pregiudizi.<br \/>\n\u00a0\u00a0 <strong>Ridisegnare l\u2019intero diritto del lavoro \u00e8 un\u2019operazione straordinaria<\/strong>, che richiede non solo di semplificare e razionalizzare, ma di inventare e di trovare nuove soluzioni, per far mantenere a questa materia i suoi fondamentali (come si direbbe in economia), per riattualizzarla all\u2019interno di una cornice che mantenga intatta la sua anima e non la snaturi in un bilanciamento di costi economici.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Quanto al metodo: <strong>il progetto \u00e8 affascinante, ma molto pericoloso<\/strong>, e dovrebbe avvenire coinvolgendo non solo \u201cnumerosi esperti della materia\u201d, con una partecipazione dal basso che veda anche il coinvolgimento delle persone direttamente interessate, che spesso hanno tanto da raccontarci e da suggerirci.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Quanto alle soluzioni innovative: <strong>non credo sia sufficiente chiedersi cosa preferisca oggi un ventenne<\/strong>. Continuo a pensare che dobbiamo trovare soluzioni che affrontino tutti i dualismi del nostro mercato del lavoro, provando a trovare i contenuti dentro a una visione che progetti un patto tra generi, generazioni e genti.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Tu proponi di eliminare le disposizioni che introducono diritti e protezioni, qualora non possano essere estese a tutte le persone che lavorano. E\u2019 uno dei modi per universalizzare le tutele, ma seguendo una strada precisa: tutti uguali a un livello (medio-)basso.\u00a0 Con il che si presentano interrogativi rilevanti. <strong>Chi decide il livello dove collocare l\u2019asticella?<\/strong> Come effettuare quella che mi pare possiamo chiamare una valutazione di impatto? E si tratta di una valutazione di impatto che considera al primo posto i costi per i datori di lavoro\/committenti? E nella decisione sul livello della tutela da garantire universalmente ci poniamo come limite spaziale quale territorio? Lo Stato, l\u2019Unione europea, \u2026, il mondo?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Contesti alla <em>Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori<\/em> del 2003 di non toccare la disciplina per i lavoratori subordinati. Certo. E\u2019 stata una scelta precisa, dentro a una idea che prevedeva non una unica disciplina per tutti, ma cerchi progressivamente pi\u00f9 ampi di tutela. Continuo a essere affezionata a quell\u2019idea, anche se penso <strong>sarebbe opportuno un aggiornamento. Ma su quello spartito: quello della <em>Carta<\/em> o dello <em>Statuto<\/em> <\/strong>(giusto a quaranta anni da quello del 1970, che tu abroghi, diluendolo e frammentandolo), non della riscrittura sul modello del codice civile. E nel cerchio generale continuo a pensare che dovrebbero essere inclusi tutti i lavori e non solo quello che si svolge in una impresa\/azienda.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Infatti, nella tua proposta, l\u2019articolo di apertura della parte dedicata alla disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro, si apre con il riferimento al \u201ctitolare dell\u2019azienda\u201d, con il che <strong>si continua a rimanere nell\u2019alveo di una qualificazione che esclude il lavoro autonomo, il lavoro sociale, il lavoro volontario, il lavoro di cura,<\/strong> \u2026 tutti quei lavori che vanno invece considerati nel momento in cui si intende fornire uno zoccolo di diritti di base a tutte le persone che lavorano.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Venendo poi al tema del <strong>rinvio alle direttive europee<\/strong>, sono felice, ma solo in parte, di sapere che il diritto antidiscriminatorio resta in vigore. Perch\u00e9 solo in parte? Intanto, se la volont\u00e0 \u00e8 quella della semplificazione e della leggibilit\u00e0 immediata, mi pare complicato andare a controllare nell\u2019elenco della normativa abrogata cosa resti in vigore e cosa no. Inoltre, anche quella normativa ha bisogno di essere ridefinita, sia per eliminare sovrapposizioni, sia per renderla pi\u00f9 chiara, sia per eliminare molti degli infortuni in cui sono incorsi i governi di destra nella trasposizione.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Pi\u00f9 in generale, mi rimane il dubbio per tutte le materie in cui la trasposizione interna viene sostituita con un rinvio ai \u201cprincipi e regole fissati nelle direttive comunitarie\u201d, che diventano \u201cstandard immediatamente applicabili per la determinazione dei diritti e obblighi delle parti dei rapporti di lavoro\u201d. Ma le direttive sono emanate attendendosene le istituzioni europee una trasposizione attenta e intelligente nei singoli Paesi. Limitarsi a tradurle e metterle a disposizione come unica regola \u00e8 impossibile. Impossibile anche perch\u00e9 in molti casi le direttive stesse rinviano a scelte della normativa nazionale.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Quanto al tema dei <strong>congedi di maternit\u00e0, paternit\u00e0 e parentali, <\/strong>ti ringrazio della disponibilit\u00e0 a correggere l\u2019attuale formulazione, che vede l\u2019eliminazione dei tentativi di ripartizione dei ruoli tra madre e padre. Poich\u00e9 il testo unico mi \u00e8 molto noto (per averlo steso ed elaborato), sono la prima ad aver sempre affermato che a quella operazione di razionalizzazione e di riconduzione in un unico testo normativo avrebbe dovuto seguire una operazione di semplificazione. Ma non solo. Occorre ora trovare soluzioni diverse. Lo sanno bene tutti coloro che hanno un contratto di lavoro a termine (sia esso subordinato, un contratto a progetto, un lavoro interinale, \u2026). Affermare il diritto a sospendere il lavoro per godere di un congedo come quello parentale \u00e8 come scrivere sulla sabbia. Quel diritto non \u00e8 quasi mai azionabile. Devo dire che anche i lavoratori subordinati pi\u00f9 garantiti (quelli che definisci di serie A) spesso non possono permetterselo, ma non solo per la scarsa copertura economica, anche per il rischio di essere successivamente discriminati.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ma ci sono anche altri problemi. Il testo unico \u00e8 pesante perch\u00e9 si occupa, ad esempio, anche della <strong>copertura previdenziale<\/strong>. Di questi aspetti, dove ci si occuperebbe nella tua proposta?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ci sono poi ulteriori aspetti che avevo iniziato a verificare, soprattutto nella prima parte, dato il suo carattere pi\u00f9 generale.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ad esempio, nell\u2019<strong>art. 2090 (assicurazione generale per vecchiaia, invalidit\u00e0 e disoccupazione)<\/strong>, mi pare che la questione pi\u00f9 importante, in un articolo di apertura e rivolto a universalizzare le condizioni, non possa essere quella di porre tetti alla contribuzione pensionistica.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nell\u2019art. <strong>2092 (compenso orario minimo)<\/strong> proponi una determinazione con decreto presidenziale, su proposta del Cnel, (solo) sentite le parti sindacali. E\u2019 questo che vogliamo per garantire i minimali di retribuzione? E perch\u00e9 limitare questa determinazione ai lavori \u201cmisurati in ragione del tempo\u201d? I \u2018veri\u2019 contratti a progetto sarebbero pertanto esclusi. E <strong>accettiamo di introdurre le \u2018gabbie salariali\u2019, come previsto nel secondo comma?<\/strong> E saltiamo l\u2019<strong>intervento equitativo del giudice<\/strong> \u2013 come si ricava confrontando con l\u2019art. 2099 \u2013 che \u00e8 quello che ha finora consentito l\u2019applicazione generalizzata della parte economica dei contratti collettivi?<br \/>\n\u00a0\u00a0 L\u2019<strong>art. 2094, sulla subordinazione e sulla dipendenza<\/strong>, che dovrebbe essere un punto chiave del nuovo diritto del lavoro mi pare si limiti ad affiancare al lavoratore subordinato il lavoratore economicamente dipendente. Per essere tale la persona non deve solo dipendere economicamente dal committente, ma percepire compensi medio-bassi. Con la conseguenza, tra l\u2019altro, che, avendo indicato espressamente la cifra della soglia, dovremmo adeguare la normativa del codice all\u2019andamento del costo della vita. Questo \u00e8 un altro aspetto del problema: la semplificazione introduce nel codice numerosi indicatori quantitativi, destinati ovviamente ad essere superati nel tempo.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Lo stesso nell\u2019<strong>art. 2103, sulle mansioni del lavoratore<\/strong>: perch\u00e9 riproporre con cos\u00ec poche innovazioni su una delle disposizioni incorporate nello Statuto dei diritti dei lavoratori che pi\u00f9 si ritiene abbia necessit\u00e0 di manutenzione per tener conto dei cambiamenti?<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0Nell\u2019<strong>art. 2107, sull\u2019orario di lavoro<\/strong>, mi pare insufficiente un rinvio agli standard minimi europei, cos\u00ec come pericoloso mettere sullo stesso piano le regole del contratto collettivo e le scelte del contratto individuale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0Come ti ho scritto in apertura, non ho davvero il tempo per una analisi esaustiva.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Donata<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #993300;\">LE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI CRITICHE<\/span><br \/>\n<\/strong>\u00a0\u00a0 <em>Ringrazio, innanzitutto, Donata Gottardi per questo suo nuovo intervento sul \u201cProgetto Semplificazione\u201d e cerco di rispondere punto per punto alle sue osservazioni. Nel testo che segue riporto sinteticamente in grassetto, all\u2019inizio di ciascun paragrafo, le principali obiezioni della giuslavorista ed ex-parlamentare europea.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>1. Una riforma di questa portata \u201cdovrebbe avvenire non solo coinvolgendo numerosi esperti della materia, [ma] con una partecipazione dal basso che veda anche il coinvolgimento delle persone direttamente interessate\u201d.<\/strong><em> \u2013 Concordo pienamente; ed \u00e8 per questo che, dopo aver lavorato per un anno e mezzo a questo progetto con un gruppo di esperti della materia, ora ho messo la prima bozza dei due disegni di legge on line per consentire a chiunque vi sia interessato di accedervi, e sono impegnato \u2013 come gi\u00e0 in precedenza per il disegno di legge sulla transizione a un regime di <\/em>flexsecurity <em>\u2013 in una lunga serie di incontri pubblici e privati, con colleghi giuslavoristi, sindacalisti, imprenditori, direttori del personale e altri lavoratori interessati. Via via che raccolgo le correzioni e integrazioni che mi paiono migliorare il contenuto tecnico e l\u2019equilibrio politico del progetto, le apporto direttamente sul testo disponibile su questo sito, indicando la data dell\u2019aggiornamento: i lettori possono cos\u00ec seguire passo per passo, per cos\u00ec dire \u201cin diretta\u201d, l\u2019evoluzione del progetto.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>2. [Questo progetto \u00e8] \u201cuno dei modi per universalizzare le tutele, ma seguendo una strada precisa: tutti uguali a un livello (medio-)basso\u201d.<\/strong><em> \u2013 Non \u00e8 cos\u00ec. Il nuovo <\/em>Codice del lavoro<em> che propongo non riduce affatto il livello delle protezioni, se non\u00a0 per qualche aspetto molto marginale, dove di fatto la vecchia disciplina non serve a nessuno (non \u00e8 comunque il caso della disciplina della maternit\u00e0 e paternit\u00e0: il nuovo articolo 2111, ampiamente riscritto in aderenza al Testo Unico del 2001, anche per tener conto delle osservazioni di Donata Gottardi, \u00e8 gi\u00e0 <\/em>on line<em>). Il nuovo\u00a0<\/em>Codice<em> riduce, questo s\u00ec, il volume della normativa legislativa, che \u00e8 cosa totalmente diversa da una riduzione del livello delle tutele; e lo fa per poterla rendere davvero universale, applicabile a tutti i lavoratori cui occorre protezione. Nella materia cruciale dei licenziamenti, certo, propongo un mutamento radicale della tecnica protettiva rispetto a quella adottata quarant\u2019anni fa; sono infatti convinto che la nuova disciplina proposta (artt. 2118-2120) offra ai lavoratori una protezione complessivamente molto migliore rispetto alla vecchia. Tuttavia, proprio perch\u00e9 la riforma tocca, per questo aspetto, un \u201cnervo scoperto\u201d nel nostro Paese, propongo che la nuova disciplina si applichi soltanto ai rapporti di lavoro che si costituiranno d\u2019ora in avanti, senza toccare la posizione di chi ha gi\u00e0 un posto di lavoro stabile. Questo \u00e8 il motivo per cui dico che la nuova disciplina deve essere valutata con gli occhi di un ventenne che entra oggi nel nostro mercato del lavoro, il quale gli offre, nella maggior parte dei casi, \u00a0la prospettiva di una probabile lunga e penosa anticamera prima di accedere al lavoro regolare a tempo indeterminato. Non \u00e8 un caso che tanti miei studenti mi dicano di considerare il diritto del lavoro che chiediamo loro di studiare\u00a0come qualche cosa di distante, che non li riguarda se non da lontano: lo sentono come una cosa che riguarda essenzialmente le generazioni che li hanno preceduti. E non hanno torto.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>3. \u201cChi decide il livello dove collocare l\u2019asticella?\u201d. \u2013 <\/strong><em>Lo decide, scegliendo il posizionamento dell&#8217;\u201casticella\u201d, lo stesso legislatore nazionale che ha, in precedenza, dettato la vecchia disciplina; lo decide, ovviamente, ascoltando tutti gli interessati e recependone gli accordi; dove opportuno, restituendo loro una parte dei territori che nell\u2019ultimo mezzo secolo sono stati progressivamente e non sempre appropriatamente sottratti alla loro autonomia negoziale (penso soprattutto al mercato del tempo endo-aziendale e al part-time). Il mio progetto si propone soltanto di dare un contributo a questo processo decisionale: in particolare, esso si propone di mostrare come la riforma sia tecnicamente possibile anche in tempi molto brevi (ci\u00f2 che non \u00e8 affatto scontato, nell\u2019opinione ancor oggi dominante). Esso si propone di mettere a disposizione delle parti sociali un testo tecnicamente corretto e completo, ma apertissimo a tutte le modifiche e gli aggiustamenti dei quali il dibattito mostrer\u00e0 l\u2019opportunit\u00e0. Questa \u201capertura\u201d del progetto \u00e8 gi\u00e0 in atto e si manifesta nel lavoro quotidiano di correzione e integrazione che sta svolgendosi\u00a0 su questo sito, anche per merito di Donata Gottardi, nel modo pi\u00f9 trasparente e sotto gli occhi di tutti.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>4. Questo progetto \u201cdiluisce e frammenta\u201d lo Statuto dei lavoratori di quarant\u2019anni fa, ripartendone le disposizioni secondo lo schema del libro V del codice civile. Occorrerebbe invece riprendere l\u2019idea dello stesso Statuto, come si \u00e8 fatto con la Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del 2003. \u2013<\/strong><em> Lo <\/em>Statuto dei lavoratori<em> del 1970 disciplina una parte soltanto delle materie inerenti ai rapporti di lavoro e ai rapporti sindacali; e lo fa talvolta proprio adottando la tecnica della \u201cnovella\u201d di disposizioni contenute nel codice civile (articolo 2103 in materia di mansioni) o aggiungendo una nuova disposizione a quella contenuta nel codice civile (articolo 2106 in materia di provvedimenti disciplinari). Quanto alla <\/em>Carta<em> del 2003, essa non cambiava una virgola n\u00e9 dello <\/em>Statuto dei lavoratori<em> n\u00e9 del codice civile. Quei due testi non offrono, comunque, una struttura adatta a contenere l\u2019intera disciplina legislativa essenziale. Se ho scelto la struttura del libro V del codice civile, come \u00e8 spiegato nella relazione introduttiva del disegno di legge maggiore, \u00e8 soltanto per ridurre al minimo il \u201ccosto di aggiornamento\u201d per gli esperti e gli addetti ai lavori: in tutti i casi in cui abbiamo potuto abbiamo fatto in modo che ciascuna disposizione fosse contenuta nello stesso articolo oggi contenente la disciplina attuale della materia. Non mi sembra che questa scelta pregiudichi o condizioni in modo negativo il contenuto della nuova disciplina.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>5. \u201cL\u2019articolo di apertura della parte dedicata alla disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro, si apre con il riferimento al \u201ctitolare dell\u2019azienda\u201d, con il che si continua a rimanere nell\u2019alveo di una qualificazione che esclude il lavoro autonomo, il lavoro sociale, il lavoro volontario, il lavoro di cura\u201d. \u2013<\/strong><em> La risposta a questa obiezione \u00e8 contenuta nella relazione introduttiva all\u2019articolo 2087 del disegno di legge: \u201cIl riferimento all&#8217;imprenditore, contenuto nell&#8217;articolo 2087 attualmente in vigore, \u00e8 sostituito con il riferimento al\u00a0\u2018titolare dell\u2019azienda\u2019,\u00a0al fine di allargare\u00a0nella misura massima possibile\u00a0il campo di applicazione della norma protettiva:\u00a0secondo la migliore dottrina, infatti, la nozione giuridica di azienda non \u00e8 limitata all&#8217;area dell&#8217;impresa, bens\u00ec si estende a comprendere qualsiasi contesto ambientale-strumentale\u00a0nel quale la prestazione lavorativa si collochi. D&#8217;altra parte, laddove la prestazione non si collochi in un contesto ambientale-strumentale di cui sia titolare il creditore, non avrebbe senso accollare a quest&#8217;ultimo un obbligo di protezione della sicurezza e riservatezza del lavoratore (salve le disposizioni circa la possibile nocivit\u00e0 dei materiali nel lavoro a domicilio, che sono oggetto di una disposizione ad hoc\u00a0nel comma 2 dell&#8217;articolo 2123)\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>6. \u201cSe la volont\u00e0 \u00e8 quella della semplificazione e della leggibilit\u00e0 immediata, mi pare complicato andare a controllare nell\u2019elenco della normativa abrogata cosa resti in vigore e cosa no\u201d. \u2013 <\/strong><em>Non riesco a immaginare nulla di meglio\u00a0che un elenco cronologico delle norme abrogate. Se qualcuno ha un\u2019idea migliore, essa \u00e8 ovviamente benvenuta.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>7. \u201cLe direttive [comunitarie] sono emanate attendendosene le istituzioni europee una trasposizione attenta e intelligente nei singoli Paesi. Limitarsi a tradurle e metterle a disposizione come unica regola \u00e8 impossibile. Impossibile anche perch\u00e9 in molti casi le direttive stesse rinviano a scelte della normativa nazionale\u201d. \u2013 <\/strong><em>Non \u00e8 vero che il nuovo <\/em>Codice del lavoro<em> pretenda di limitare la recezione delle direttive comunitarie a un mero rinvio al loro testo. Per alcune materie \u2013 in particolare: diritti di informazione del lavoratore, contratto a termine, part-time, comando o distacco, trasferimento d\u2019azienda, licenziamenti collettivi (stiamo lavorando per arrivare allo stesso risultato per l\u2019orario di lavoro) \u2013 esso sostituisce integralmente le attuali leggi di recezione con norme pi\u00f9 semplici. Per altre materie \u2013 in particolare: sicurezza del lavoro, protezione dei dati personali, discriminazioni e pari opportunit\u00e0 \u2013, in considerazione dell\u2019obiettiva complessit\u00e0 della materia, esso lascia in vita le leggi di recepimento attuali, limitandosi a enunciarne sinteticamente i principi essenziali fungendo cos\u00ec da \u201cportale\u201d della disciplina legislativa vigente.\u00a0Tutte le parti del <\/em>Codice<em> in cui si fa riferimento al diritto comunitario sono comunque, proprio in questi giorni, oggetto di revisione\u00a0e controllo,\u00a0al fine del loro perfezionamento tecnico.<\/em><br \/>\n<em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>8. Articolo 2111, in materia di maternit\u00e0 e paternit\u00e0: \u201cOccorre ora trovare soluzioni diverse. Lo sanno bene tutti coloro che hanno un contratto di lavoro a termine (sia esso subordinato, un contratto a progetto, un lavoro interinale\u2026). Affermare il diritto a sospendere il lavoro per godere di un congedo come quello parentale \u00e8 come scrivere sulla sabbia. Quel diritto non \u00e8 quasi mai azionabile\u201d. \u2013 <\/strong><em>Concordo pienamente. Uno dei principali motivi ispiratori di questo lavoro \u00e8 l\u2019esigenza di individuare, nel diritto del lavoro vigente, le protezioni di fatto non applicabili se non nel settore pubblico, quelle di cui oggi nelle aziende private si avvalgono soltanto i lavoratori meno responsabili, per sostituirle con una normativa capace di essere davvero universale e universalmente efficace. Qualsiasi contributo su questo terreno, da chiunque esso venga, \u00e8 il benvenuto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>9. Ancora articolo 2111: \u201cIl testo unico [d.lgs. n. 151\/2001 sulla protezione di maternit\u00e0 e paternit\u00e0] \u00e8 pesante perch\u00e9 si occupa, ad esempio, anche della copertura previdenziale. Di questi aspetti, dove ci si occuperebbe nella tua proposta?\u201d. &#8211; <\/strong><em>Il nuovo <\/em>Codice del lavoro<em>, in questa sua prima versione, non ha la pretesa di coprire anche la materia previdenziale: infatti non prevede l\u2019abrogazione della normativa su questa materia. Resto convinto, tuttavia, che la legislazione previdenziale presenti aspetti di ipertrofia, farraginosit\u00e0 e illeggibilit\u00e0 persino maggiori rispetto alla legislazione sul rapporto di lavoro: se la prima fase di questo \u201cProgetto Semplificazione\u201d avr\u00e0 successo, la seconda fase sar\u00e0 dedicata proprio alla legislazione sulle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>10. Articolo 2090: non \u00e8 opportuno \u201cporre tetti alla contribuzione pensionistica\u201d. \u2013<\/strong><em> A me non sembra che l\u2019ordinamento statuale debba farsi carico di garantire la continuit\u00e0 del reddito per i lavoratori anziani anche per la parte di esso che supera una soglia medio-alta. L&#8217;ordinamento, viceversa, deve garantirla a tutti coloro che vivono del proprio lavoro, quindi anche ai lavoratori autonomi. Porre un limite massimo di contribuzione e di retribuzione pensionabile rende pi\u00f9 facile l\u2019universalizzazione effettiva dell\u2019assicurazione generale obbligatoria.<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>11. Articolo 2092, primo comma: \u201cperch\u00e9 limitare [il campo di applicazione della retribuzione oraria minima] ai lavori \u2018misurati in ragione del tempo\u2019?\u201d. \u2013<\/strong><em> La ragione che ci aveva inizialmente indotti a questa scelta era di carattere strettamente logico: se si tratta di una \u201cretribuzione oraria\u201d, ci sembrava che non potesse avere senso applicarla a rapporti aventi per oggetto una prestazione non misurata in ragione del tempo. L\u2019osservazione critica di Donata Gottardi ci ha indotti a ridiscutere la cosa e a considerare che, in realt\u00e0, il controllo del rispetto di uno standard retributivo minimo orario \u00e8 possibile anche in riferimento a prestazioni lavorative misurate esclusivamente in relazione al risultato: anche queste, infatti, per definizione richiedono un\u2019attivit\u00e0 lavorativa, la quale \u00e8\u00a0osservabile (si pensi, per esempio, al contratto di lavoro a domicilio, che solitamente commisura la retribuzione al singolo \u201cpezzo\u201d prodotto e non al tempo impiegato per produrlo: questo non impedisce un controllo dell\u2019entit\u00e0 della retribuzione basato sul tempo ragionevolmente necessario per la produzione del risultato dedotto in contratto). Anche in riferimento a questi casi, dunque, \u00e8 ragionevole e opportuno pensare alla possibilit\u00e0 di un divieto di retribuzioni che si collochino di fatto al di sotto dello standard orario minimo. Il nuovo testo del primo comma dell\u2019articolo 2092, modificato in accoglimento dell\u2019osservazione di Donata Gottardi, cio\u00e8 con la soppressione del riferimento limitativo alle prestazioni misurate in ragione del tempo, \u00e8 gi\u00e0 <\/em>on line<em>.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>12. Articolo 2092, secondo comma: \u201caccettiamo di introdurre le \u2018gabbie salariali\u2019?\u201d. &#8211; <\/strong><em>Un <\/em>Codice del lavoro<em> degno di questo nome deve aspirare a dettare una disciplina della materia stabile nel tempo, indipendentemente dall\u2019alternarsi di forze politiche diverse al governo e dei rispettivi diversi orientamenti di politica del lavoro. Ora, come abbiamo precisato nella relazione introduttiva, la differenziazione regionale degli standard minimi in relazione al costo della vita e ad altre circostanze economico-sociali \u2013 praticata nell&#8217;ultimo quindicennio, per esempio, nella Repubblica Federale Tedesca \u2013 \u00e8 sicuramente tra le opzioni costituzionalmente legittime: essa deve pertanto essere contemplata nel <\/em>Codice<em>, indipendentemente dall\u2019orientamento che prevale nella congiuntura politica particolare nella quale il <\/em>Codice<em> stesso vede la luce.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>13. Articoli 2092 e 2099: \u201csaltiamo l\u2019intervento equitativo del giudice [per la determinazione della giusta retribuzione]\u201d? \u2013 <\/strong><em>Il principio della giusta retribuzione \u00e8 gi\u00e0 sancito dall\u2019articolo 36 della Costituzione, con una formulazione per diversi aspetti pi\u00f9 precisa rispetto al contenuto del vecchio articolo 2099 del codice civile. Non mi sembra che sia necessario aggiungere una norma ulteriore in proposito, mentre nella logica della semplificazione il non aggiungerla \u00e8 meglio.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>14. Articolo 2094: \u201cavendo indicato espressamente la cifra della soglia [di reddito annuo massimo per la qualificabilit\u00e0 della collaborazione autonoma continuativa come \u2018lavoro dipendente\u2019], dovremmo adeguare la normativa del codice all\u2019andamento del costo della vita. Questo \u00e8 un altro aspetto del problema: la semplificazione introduce nel codice numerosi indicatori quantitativi, destinati ovviamente ad essere superati nel tempo\u201d. \u2013<\/strong><em> Anche se in questi tempi di inflazione molto bassa il problema non appare di primaria urgenza, l\u2019osservazione \u00e8 giusta. Si potrebbe risolvere il problema con una norma finale che disponga un\u2019indicizzazione automatica di tutte le soglie espresse in termini monetari; ma questo potrebbe risultare tecnicamente pi\u00f9 difficile di quanto non appaia. Ogni suggerimento tecnico in proposito sar\u00e0 prezioso.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>15. Articolo 2103, sulle mansioni del lavoratore: \u201cperch\u00e9 riproporre con cos\u00ec poche innovazioni su una delle disposizioni incorporate nello Statuto dei diritti dei lavoratori che pi\u00f9 si ritiene abbia necessit\u00e0 di manutenzione per tener conto dei cambiamenti?\u201d. \u2013<\/strong><em> Nella nuova formulazione dell\u2019articolo 2103 abbiamo cercato di adattare la disposizione agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che sono venuti affermandosi nella sua interpretazione e applicazione evolutiva e\u00a0agli enormi cambiamenti intervenuti nel contesto economico-produttivo da quarant\u2019anni a questa parte:\u00a0in particolare all\u2019accelerazione del ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate. Nulla esclude, ovviamente, che si possa fare meglio: anche qui ogni contributo ulteriore sar\u00e0 il benvenuto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>16. Articolo 2107: \u201csull\u2019orario di lavoro, mi pare insufficiente un rinvio agli standard minimi europei\u201d. \u2013 <\/strong><em>Infatti non si prevede, per ora, l\u2019abrogazione del d.lgs. n. 66\/2003 n\u00e9 delle altre leggi di recezione delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro. Ho intenzione, per\u00f2, nel prossimo futuro, di provare a compiere anche su questa materia lo stesso lavoro di semplificazione e sintesi svolto in materia di <\/em>part-time<em> e di congedi parentali, in modo che il contenuto del nuovo Codice possa sostituire integralmente quelle leggi.<br \/>\n<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>17. \u201cTi ho segnalato questi dubbi proprio perch\u00e9 il dialogo e il confronto continui\u201d.<\/strong><em> \u2013 Di questo ringrazio cordialmente Donata Gottardi, auspicando che anche tutti gli altri colleghi giuslavoristi non gi\u00e0 coinvolti in questo lavoro facciano altrettanto.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOPO IL PRIMO BOTTA E RISPOSTA DELLA SETTIMANA SCORSA, LA GIUSLAVORISTA\u00a0ED EX-PARLAMENTARE EUROPEA\u00a0TORNA SUL PROGETTO DEL CODICE DEL LAVORO IN 64 ARTICOLI CON UNA SERIE DI OSSERVAZIONI ANALITICHE, CHE COSTITUISCONO OCCASIONE PER ALCUNI CHIARIMENTI E DUE MIGLIORAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE Lettera pubblicata su Facebook il 19 ottobre 2009. 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