
{"id":57731,"date":"2021-01-03T20:44:26","date_gmt":"2021-01-03T19:44:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57731"},"modified":"2021-01-09T19:30:02","modified_gmt":"2021-01-09T18:30:02","slug":"obbligo-vaccinale-cosa-dicono-larticolo-32-e-la-realta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57731","title":{"rendered":"OLIVERI: OBBLIGO VACCINALE? COSA DICONO L\u2019ARTICOLO 32 E LA REALT\u00c0"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Prima di una <\/span><span style=\"color: #993300;\">legge <em>ad hoc<\/em>, che potrebbe essere opportuna ma non \u00e8 indispensabile<\/span><span style=\"color: #993300;\">, saranno i rapporti contrattuali a spingere la copertura vaccinale, perch\u00e9 anche in assenza della legge ben pu\u00f2 essere il contratto a imporre questa misura di protezione<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n<\/span><em>Intervento <strong>di Luigi Oliveri<\/strong> pubblicato sul sito<\/em> <a href=\"https:\/\/phastidio.net\/2020\/12\/29\/obbligo-vaccinale-cosa-dicono-larticolo-32-e-la-realta\/\">Phastidio.net <\/a><em>il 29 dicembre 2020 &#8211; In argomento v. anche <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57699\">la mia intervista pubblicata sul <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57699\">Corriere della Sera<\/a><em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57699\"> nello stesso giorno<\/a> e citata nel testo dell&#8217;intervento, nonch\u00e9 il mio articolo pubblicato il 31 dicembre su lavoce.info<\/em><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57738\" rel=\"attachment wp-att-57738\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-57738\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-300x161.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"161\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-300x161.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-150x80.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus.jpg 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Egregio Titolare, il\u00a0 tema della pretesa libert\u00e0 di non vaccinarsi o, meglio, del\u00a0<em>diritto di non vaccinarsi<\/em>\u00a0\u00e8 inspiegabilmente salito alla ribalta di un dibattito pubblico incapace di comprendere i dettati delle norme ed impermeabile alle pronunce della Consulta. L\u2019interpretazione delle norme viene affidata a chi col diritto ha pochissima confidenza, mentre gli approfondimenti dei costituzionalisti e dei giuristi sono bollati come interventi di \u201cprofessoroni\u201d, incomprensibili e tendenziosi.<\/p>\n<p><strong>Dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/1025?sezione=121&amp;articolo_numero_articolo=32#:~:text=La%20Repubblica%20tutela%20la%20salute,non%20per%20disposizione%20di%20legge.\">articolo 32<\/a>\u00a0della Costituzione si \u00e8 fatto un totem, senza comprenderne il reale significato.<\/strong>\u00a0La norma \u00e8 molto semplice:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti.<br \/>\nNessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<\/em><\/p>\n<p><strong>Sui social imperversa un commentino sottolineato stile Bignami, sintetico e lacunoso<\/strong>, che lascia apparire agli inesperti di diritto la \u201clibert\u00e0 di non vaccinarsi\u201d come un diritto inviolabile. Le cose non stanno affatto cos\u00ec.<\/p>\n<h4><strong>Una legge per l\u2019obbligo<\/strong><\/h4>\n<p>Accedendo a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/lo-stato-puo-obbligarci-fare-vaccino-ADKUe36?fbclid=IwAR1\">questi<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agi.it\/cronaca\/news\/2020-12-02\/obbligo-vaccino-anti-covid-costituzionalisti-legge-10520677\/?fbclid=IwAR0XBNn-B9egfxvbVGUzX_Y8sqbrEPwOeVY97kA9m31DpjVAi8W8T1rclsM\">link<\/a>\u00a0\u00e8 possibile comprendere, se si ha voglia di approfondire, che \u00e8 perfettamente possibile obbligare a vaccinarsi. Ma,\u00a0<strong>basta saper leggere, utilizzando semplicissimi strumenti di comprensione del testo, l\u2019articolo 32<\/strong>, per comprendere che \u00e8 legittimo costituzionalmente prevedere l\u2019obbligo del vaccino.<\/p>\n<p><strong>Infatti, leggendo al contrario il secondo comma dell\u2019articolo 32, esso va cos\u00ec inteso<\/strong>: un determinato trattamento sanitario pu\u00f2 essere imposto a ciascun cittadino\u00a0<strong>solo con legge<\/strong>. Ed il terzo comma va letto nel senso che l\u2019imposizione per legge di un trattamento sanitario\u00a0<strong>non deve comportare pregiudizio alla persona umana<\/strong>: il trattamento, quindi, non pu\u00f2 essere imposto a rischio e pericolo e senza la\u00a0<strong>previsione di cautele ed eventuali risarcimenti<\/strong>, nel caso di danno da profilassi.<\/p>\n<h4><strong>La Consulta ha gi\u00e0 spiegato<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Questi concetti sono spiegati perfettamente dalla sentenza della Corte costituzionale 307\/1990:<\/strong><\/p>\n<p>La legge impositiva di un trattamento sanitario non \u00e8 incompatibile con l\u2019art.\u00a032\u00a0della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u00e8 assoggettato,\u00a0ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,\u00a0giacch\u00e9\u00a0\u00e8 proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettivit\u00e0, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell\u2019uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.<\/p>\n<p>Infatti, da sempre, molti vaccini e trattamenti sanitari sono obbligatori, per legge.<\/p>\n<p><strong>In rapporto al terzo comma dell\u2019articolo 32 della Costituzione<\/strong>, la stessa sentenza della Consulta 307\/1990 aggiunge:<\/p>\n<p>Con riferimento, invece, all\u2019ipotesi di\u00a0ulteriore\u00a0danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento\u00a0obbligatorio \u2013 ivi\u00a0compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica \u2013 il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivit\u00e0 non \u00e8 da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidariet\u00e0 verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando cos\u00ec legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se\u00a0questo importi\u00a0un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.<\/p>\n<p>Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute \u2013 e lo stesso spirito di solidariet\u00e0 (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettivit\u00e0 che sta\u00a0a\u00a0base dell\u2019imposizione del trattamento sanitario-implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento.\u00a0In particolare\u00a0finirebbe con l\u2019essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettivit\u00e0, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito\u201d.<\/p>\n<p><strong>Non pare sussistano residui dubbi sulla possibilit\u00e0 astratta che il Parlamento legiferi in merito all\u2019obbligatoriet\u00e0 del vaccino anti Covid-19<\/strong>, producendo una legge capace di ottenere il bilanciamento degli interessi evidenziato dalla Consulta.<\/p>\n<h4><strong>L\u2019obbligo contrattuale<\/strong><\/h4>\n<p>Sta di fatto che chi si appella a letture radicali ed erronee dell\u2019articolo 32 della Costituzione, rivendicando libert\u00e0 e diritti assoluti inesistenti, non si rende conto che comunque l\u2019accesso a servizi e, appunto, a libert\u00e0\u00a0<strong>non \u00e8 regolato solo dallo Stato e dalla legge, ma anche da contratti e prassi commerciali<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8\u00a0un dato di fatto che le compagnie di trasporto abbiano tutto l\u2019interesse (ad un tempo egoistico sotto il profilo del loro interesse, ma indirettamente generale, per gli effetti che producono le loro cautele) a\u00a0<strong>consentire di viaggiare nei loro mezzi solo chi dimostri di essersi vaccinato<\/strong>: in questo modo, infatti, si assicurano la riduzione degli ingenti costi connessi alle misure di sicurezza necessarie.<\/p>\n<p>Altrettanto possibile \u00e8 che ogni altro esercente o professionista possa pretendere di\u00a0<strong>intrattenere rapporti negoziali con chi possa ragionevolmente assicurare di non essere un potenziale portatore del virus<\/strong>.<\/p>\n<p>propugnatori delle \u201clibert\u00e0\u201d senza rendersi conto che esse hanno confini precisi, laddove il loro esercizio rischi di compromettere le libert\u00e0 altrui (non pare sia nemmeno immaginabile la \u201clibert\u00e0 di\u00a0contagiare\u201d\u2026) non si rendono conto che\u00a0<strong>non esiste arma alcuna, salvo imbattersi in qualche bislacca pronuncia di qualche giudice di pace qui e l\u00e0, per impedire che il \u201cmercato\u201d imponga comunque la vaccinazione,<\/strong>\u00a0anche se lo Stato non dovesse renderla obbligatoria, condizionando i propri servizi ed i propri contratti ad essa.<\/p>\n<p>Il ragionamento svolto dal prof.\u00a0<strong>Pietro Ichino<\/strong>\u00a0nell\u2019intervista rilasciata al\u00a0<strong><em>Corriere<\/em><\/strong>\u00a0della sera titolata <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57699\"><em>Vaccino Covid, Ichino: \u00abLiberi di non vaccinarsi, ma non a rischio degli altri\u00bb<\/em><\/a> evidenzia appunto come\u00a0<strong>la negoziazione privata possa condurre alla pretesa che la controparte dimostri di essere vaccinata<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57737\" rel=\"attachment wp-att-57737\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-57737\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-2-300x92.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" 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secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei\u00a0prestatori di lavoro\u201d.<\/p>\n<h4><strong>Il datore di lavoro<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Il datore di lavoro ha tutto l\u2019interesse, e ne \u00e8 anche penalmente responsabile, a garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<\/strong>. In ambienti chiusi, ristretti e con poca aerazione, nei quali le misure di sicurezza finiscono per pregiudicare la produzione, il datore pu\u00f2 pretendere un ulteriore innalzamento di dette misure.<\/p>\n<p><strong>A maggior ragione, il datore pu\u00f2 disporre il pi\u00f9 elevato grado di profilassi possibile, cio\u00e8 oltre a distanza, igiene delle mani, aerazione e mascherine, anche il vaccino<\/strong>, quando il personale \u00e8 a diretto contatto col pubblico, e quindi ad un tempo esposto all\u2019epidemia e potenziale fattore di contagio. Questo vale, e non vi sarebbe troppa necessit\u00e0 di spiegarlo, sicuramente per medici, infermieri, operatori\u00a0socio sanitari, tecnici ospedalieri, e tutti i dipendenti pubblici (ma anche privati) addetti a sportello o chiamati ad un contatto col pubblico.<\/p>\n<p>Non si vede per quale ragione\u00a0<strong>l\u2019espletamento di attivit\u00e0 che comunque sono a rischio<\/strong>\u00a0\u2013 tanto che i datori pubblici e privati si sono dotati da mesi di protocolli proprio per ridurre i rischi di contagio \u2013 non possa comprendere l\u2019adozione di misure ulteriori di contenimento.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57704\" rel=\"attachment wp-att-57704\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-57704\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Articolo-32-Cost.-300x162.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Articolo-32-Cost.-300x162.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Articolo-32-Cost.-150x81.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Articolo-32-Cost..jpg 512w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Certo, in assenza di una legge attuativa dell\u2019articolo 32 della Costituzione, il datore di lavoro non pu\u00f2 imporre al lavoratore di vaccinarsi<\/strong>. Pu\u00f2 solo condizionare il rapporto alla vaccinazione. Il lavoratore potrebbe, proprio per l\u2019assenza della legge, rifiutare di adempiere. Ma, a quel punto, il datore potrebbe adottare misure come modifica delle mansioni, fino anche al demansionamento, e misure sanzionatorie, conservative o financo espulsive (a seconda della valutazione della gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento), allo scopo di ottenere sul piano negoziale il pi\u00f9 alto livello di profilassi dal datore liberamente ritenuto opportuno e necessario.<\/p>\n<p>Resterebbe al lavoratore la scelta di\u00a0<strong>contemperare la libert\u00e0 di non vaccinarsi, in assenza di una legge, con quella di sacrificare alcuni aspetti della propria attivit\u00e0 lavorativa<\/strong>, magari provando a tutelarsi in giudizio.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prima di una legge ad hoc, che potrebbe essere opportuna ma non \u00e8 indispensabile, saranno i rapporti contrattuali a spingere la copertura vaccinale, perch\u00e9 anche in assenza della legge ben pu\u00f2 essere il contratto a imporre questa misura di protezione . Intervento di Luigi Oliveri pubblicato sul sito Phastidio.net il 29 dicembre 2020 &#8211; In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-57731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=57731"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=57731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=57731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=57731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}