
{"id":57733,"date":"2020-12-31T17:23:13","date_gmt":"2020-12-31T16:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57733"},"modified":"2020-12-31T17:47:56","modified_gmt":"2020-12-31T16:47:56","slug":"lobbligo-di-vaccinarsi-di-fonte-contrattuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57733","title":{"rendered":"L&#8217;OBBLIGO DI VACCINARSI PU\u00d2 NASCERE DAL CONTRATTO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Anche senza che venga emanata una legge <em>ad hoc<\/em>, forse opportuna ma non indispensabile, a sostenere la diffusione della copertura vaccinale ben possono contribuire i rapporti di lavoro: quando questa misura di protezione sia concretamente praticabile, essa pu\u00f2 e deve essere disposta dal datore a norma dell&#8217;articolo 2087 del codice civile<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato da <\/em>lavoce.info <em>il\u00a0 31 dicembre 2020 &#8211; In argomento v. anche la mia <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57699\">intervista al Corriere della Sera del 29 dicembre 2021<\/a><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43282\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"170\" height=\"172\" \/><\/a>Il diritto costituzionale di rifiutare un trattamento sanitario<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 32 della Costituzione sancisce la libert\u00e0 di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, salvo quello per il quale la legge istituisca un obbligo. Ora, l\u2019ordinamento italiano conosce numerosi casi di vaccinazioni rese obbligatorie da norme di legge per singole categorie di persone o per tutti: quelle contro il tetano (1963), contro la tubercolosi (2000), contro la difterite, il tetano, la pertosse, la poliomielite, l\u2019epatite B, l\u2019<em>Haemophilus influenzae<\/em> tipo b, il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella (2017); ma a tutt\u2019oggi nessuna norma ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19; n\u00e9 avrebbe evidentemente potuto, in assenza del vaccino stesso.<\/p>\n<p>Cos\u00ec stando le cose, la questione che si pone \u00e8 se, pur in assenza di una legge che la renda obbligatoria, e finch\u00e9 duri la pandemia, sia consentito a un imprenditore richiedere la vaccinazione come misura di sicurezza ai propri dipendenti che abbiano la possibilit\u00e0 di sottoporvisi. In altre parole, se il vincolo non specificamente previsto da una legge per la generalit\u00e0 delle persone possa essere attivato a carico di determinate persone per effetto del contratto di lavoro di cui esse sono titolari (ma anche, eventualmente, per effetto di un contratto di trasporto, di ristorazione, o di altro genere). Coloro che sostengono la risposta positiva \u2013 tra i quali l\u2019ex-procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello e chi scrive \u2013 fondano questa tesi su alcune norme di legge, una di carattere generale e una di carattere specifico, che obbligano il datore di lavoro a realizzare le condizioni di massima sicurezza e igiene in azienda. Vediamone il contenuto.<\/p>\n<p><strong> \u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57745\" rel=\"attachment wp-att-57745\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-57745 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-4-antiCovid-1-300x250.jpg\" alt=\"\" width=\"232\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-4-antiCovid-1-300x250.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-4-antiCovid-1-150x125.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-4-antiCovid-1.jpg 450w\" sizes=\"auto, (max-width: 232px) 100vw, 232px\" \/><\/a> L\u2019obbligo di sicurezza a carico dell\u2019imprenditore<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 2087 del Codice civile obbliga l\u2019imprenditore, pubblico o privato, ad adottare \u201cle misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro\u201d. Occorre dunque chiedersi se, in una situazione di pandemia da Covid-19, una fabbrica o un ufficio nel quale tutti siano vaccinati contro questo virus realizzi condizioni di sicurezza contro il rischio dell\u2019infezione apprezzabilmente maggiore, rispetto alla fabbrica o ufficio nel quale una parte dei dipendenti non sia vaccinata. Se le indicazioni della scienza medica sono univocamente in questo senso, l\u2019imprenditore deve ritenersi obbligato dall\u2019articolo 2087 a richiedere a tutti i propri dipendenti la vaccinazione, dove questa sia per essi concretamente possibile.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 279 del Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (decreto legislativo n. 81\/2008) prevede in modo pi\u00f9 specifico l\u2019obbligo per l\u2019imprenditore di richiedere la vaccinazione del dipendente. La previsione \u00e8 riferita al rischio di infezione derivante da un \u201cagente biologico presente nella lavorazione\u201d; tuttavia, se l\u2019obbligo \u00e8 esplicitamente previsto dalla legge per questo rischio specifico, \u00e8 ragionevole ritenere che lo stesso obbligo gravi sull\u2019imprenditore per la prevenzione di un rischio grave di infezione derivante dalla pura e semplice compresenza di diverse persone in uno spazio chiuso.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57740\" rel=\"attachment wp-att-57740\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-57740\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-5-antiCovid.png\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-5-antiCovid.png 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-5-antiCovid-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>Si obietta che anche la persona vaccinata pu\u00f2 essere portatrice sana del Covid-19; ma il rischio di contagio, in questo caso, \u00e8 molto inferiore rispetto al caso della persona che sta incubando la malattia: incubazione che la vaccinazione impedisce. Finch\u00e9 dura la pandemia, dunque, anche le persone vaccinate dovranno continuare a rispettare le misure di prevenzione fin qui praticate, come l\u2019indossare la mascherina e mantenere la distanza prescritta dalle altre persone; ma la vaccinazione sar\u00e0 comunque un rilevantissimo fattore di sicurezza aggiuntivo; e come tale il datore di lavoro avr\u00e0 il dovere, dove possibile, di applicarla.<\/p>\n<p>Ipotizziamo il caso di un ospedale o casa di cura che non richieda il rispetto di questa misura ai propri medici e infermieri (cui pure sia data la possibilit\u00e0 di vaccinarsi): se dall\u2019omissione deriver\u00e0 la malattia di una persona, dipendente o paziente, l\u2019azienda ne sar\u00e0 evidentemente responsabile, allo stesso modo in cui lo sarebbe se il danno fosse derivato dal mancato rispetto di una qualsiasi altra misura di sicurezza suggerita dalla scienza, dalla tecnica e\/o dall\u2019esperienza.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57743\" rel=\"attachment wp-att-57743\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-57743 alignleft\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-8-antiCovid.jpg\" alt=\"\" width=\"267\" height=\"189\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-8-antiCovid.jpg 267w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-8-antiCovid-150x106.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 267px) 100vw, 267px\" \/><\/a> Il possibile motivo ragionevole di rifiuto<\/strong><\/p>\n<p>A questo punto si pone la questione delle conseguenze che possono derivare per il medico o l\u2019infermiere che, pur potendo vaccinarsi, rifiuti di soddisfare la richiesta della casa di cura od ospedale. In primo luogo dovranno essere esaminate le ragioni del rifiuto: potrebbe essere addotta, per esempio, una condizione di immunodeficienza o altra condizione che sconsigli la vaccinazione. In questo caso la Direzione sanitaria dovr\u00e0 adottare, se possibile, misure appropriate per consentire comunque lo svolgimento della prestazione nella condizione della massima possibile sicurezza; in caso contrario potrebbe rendersi necessaria la sospensione della prestazione con attivazione dell\u2019integrazione salariale. Se invece il rifiuto non \u00e8 ragionevolmente motivato, si pone la questione di quale sia il provvedimento pi\u00f9 appropriato: potr\u00e0 prospettarsi la sospensione dal lavoro senza retribuzione alla persona ingiustificatamente renitente (perch\u00e9 ad essa la causa della sospensione \u00e8 imputabile) e sostituzione fino a che la pandemia non sia cessata: una legge che lo prevedesse sarebbe una auspicabile fonte di chiarezza. Dove questo non sia possibile, non pu\u00f2 escludersi il licenziamento, dal momento che \u2013 per giurisprudenza costante \u2013 pu\u00f2 sicuramente essere licenziato chi rifiuta senza giustificato motivo una misura necessaria per la sicurezza propria e dei terzi.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 costituire motivo ragionevole di rifiuto della vaccinazione la preoccupazione per i suoi possibili effetti indesiderati? A me pare di no, dal momento che il compito di valutare la sicurezza dei vaccini, come di qualsiasi altra misura di protezione della salute, \u00e8 affidato dall\u2019ordinamento agli organi competenti. D\u2019altra parte, i rischi derivanti dalla mancata vaccinazione, per la persona renitente come per chi con essa entra in contatto, sono sicuramente molto pi\u00f9 gravi dei rischi connessi con la vaccinazione.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57738\" rel=\"attachment wp-att-57738\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-57738\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-300x161.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"161\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-300x161.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus-150x80.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sicurezza-sul-lavoro-3-Coronavirus.jpg 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Ammissibilit\u00e0 di un ragionevole dovere contrattuale di vaccinazione<\/strong><\/p>\n<p>Con questo si reintroduce un obbligo generale di vaccinazione che la legge non prevede? No. I renitenti potranno continuare a non vaccinarsi. Ma non potranno pretendere di essere ammessi in un ambiente di lavoro la loro presenza sia fonte di rischio per la salute altrui. Lo stesso discorso vale in relazione ad altri rapporti contrattuali, quali quello di trasporto, di albergo, o di ristorazione, o in relazione all\u2019accesso a spazi aperti al pubblico, come supermercati o sale per spettacoli, dove l\u2019ordinamento non vieta affatto che venga richiesto un certificato di vaccinazione. Anche senza che venga emanata una legge <em>ad hoc<\/em>, opportuna ma non indispensabile, ben possono essere i rapporti contrattuali di diritto privato a sostenere la diffusione della copertura vaccinale, perch\u00e9 dove sia a rischio la salute delle persone il contratto pu\u00f2 prevedere questa misura di protezione, l\u00e0 dove essa sia concretamente praticabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche senza che venga emanata una legge ad hoc, forse opportuna ma non indispensabile, a sostenere la diffusione della copertura vaccinale ben possono contribuire i rapporti di lavoro: quando questa misura di protezione sia concretamente praticabile, essa pu\u00f2 e deve essere disposta dal datore a norma dell&#8217;articolo 2087 del codice civile . 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