
{"id":57980,"date":"2021-02-02T12:59:55","date_gmt":"2021-02-02T11:59:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57980"},"modified":"2021-02-02T12:59:55","modified_gmt":"2021-02-02T11:59:55","slug":"la-fine-del-regime-di-job-property","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57980","title":{"rendered":"LA FINE DEL REGIME DI JOB PROPERTY"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Tutte le Corti superiori, dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo alla Corte costituzionale italiana, alla Corte di Cassazione, hanno confermato che la sanzione contro il licenziamento ingiustificato \u00e8 &#8211; di regola &#8211; l&#8217;indennizzo e non la reintegrazione<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n<\/span><\/em><em>Intervista di Arturo Maresca, professore di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma a cura di Claudio Tucci, pubblicata sul<\/em> Sole 24 Ore <em>del 3 gennaio 2021 &#8211; In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico del 13 gennaio 2020, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54504\">L&#8217;articolo 18 e una sinistra senza speranza<\/a><br \/>\n<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57982\" rel=\"attachment wp-att-57982\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-57982\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Arturo-Maresca.png\" alt=\"\" width=\"216\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Arturo-Maresca.png 216w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Arturo-Maresca-150x137.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 216px) 100vw, 216px\" \/><\/a>&#8220;Il 2020 si \u00e8 chiuso con un punto fermo: dalla Corte di Giustizia UE alla Consulta, passando per Cassazione e giudici di merito, tutte le recenti pronunce di questi organi giurisdizionali hanno confermato come, nel regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, l&#8217;indennit\u00e0 monetaria costituisca la regola e la reintegrazione l&#8217;eccezione. Certo &#8211; spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro all&#8217;Universit\u00e0 di Roma La Sapienza, e da 40 anni big della consulenza alle imprese &#8211; l&#8217;intera disciplina relativa ai rimedi in caso di atto datoriale illegittimo \u00e8, a oggi, molto complessa, frutto di una stratificazione e frammentazione normativa realizzzatasi dal 2012 in poi. Ma va detto con altrettanta chiarezza che la soluzione non pu\u00f2 essere quella di restaurare la disciplina preesistente (l&#8217;articolo 18 dello Statuto dei lavoratori &#8211; <em>n.d.r.<\/em>), ma piuttosto di sistematizzare quella oggi vigente&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Professore, i giudici hanno risposto chiaro ai detrattori del Jobs Act?<\/strong><br \/>\nDiciamo che, almeno ad oggi, tutte le illazioni, anche di fonte governativa, sulla tenuta del Jobs Act si sono dimostrate infondate sia per i licenziamenti individuali sia per i collettivi. A luglio, la Corte costituzionale ha confermato, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, che la tutela principe, in caso di declaratoria di illegittimit\u00e0 del licenziamento, \u00e8 quella monetaria, da un minimo di sei a un massimo di 36 mensilit\u00e0, rimessa, per\u00f2, ora, in virt\u00f9 di quella stessa pronuncia, alla discrezionalit\u00e0 del singolo magistrato (\u00e8 stato dichiarato incostituzionale il riferimento esclusivo all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio nel calcolo dell&#8217;indennizzo, <em>n.d.r.<\/em>). Ma ancor pi\u00f9 significativa, a mio avviso, \u00e8 la sentenza della Corte UE che, sul Jobs Act, ha affermato che non esistono collegamenti tra la disciplina nazionale (nel caso di specie, i criteri di scelta nell&#8217;ambito dei licenziamenti collettivi, <em>n.d.r.<\/em>)\u00a0 e un atto di diritto dell&#8217;Unione, cos\u00ec come richiesto dall&#8217;articolo 51, paragrafo 1, della Carta di Nizza. In altre parole, il giudice UE ha chiarito che il regime sanzionatorio di un licenziamento illegittimo non \u00e8 materia comunitaria, ma nazionale.<\/p>\n<p><strong>Che conseguenze hanno, o avranno, adesso queste decisioni?<\/strong><br \/>\nIntanto, che la disciplina del 2015 sulle tutele crescenti \u00e8 ormai diffusa e normalmente applicata. Milioni di lavoratori sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015, e da un po&#8217; non riscontro pi\u00f9 discussioni nel voler inserire nei nuovi contratti di lavoro clausole di salvaguardia (per richiamare istituti della precedente normativa). Resta, tuttavia, l&#8217;esigenza di chiarire i dubbi interpretativi che ancora permangono; tra gli altri, i criteri di determinazione dell&#8217;indennit\u00e0, e superare le differenziazioni prive di un convincente fondamento (ad esempio, la data di assunzione), per &#8220;ricomporre&#8221;, usando le parole della Consulta, una razionalit\u00e0 complessiva del sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo.<\/p>\n<p><strong>La reintegrazione rimane, ma \u00e8 davvero cos\u00ec marginale?<\/strong><br \/>\nLa tutela reale \u00e8 vigente e, a mio avviso,\u00a0 \u00e8 stata opportunamente circoscritta a fattispecie davvero gravi di licenziamento. Ad esempio, in caso di licenziamento discriminatorio, nullo, della madre lavoratrice o della donna che ha contratto matrimonio. Insomma tutte le ipotesi dove \u00e8 sacrosanto il ripristino del rapporto di lavoro, a seguito di sentenza del giudice.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutte le Corti superiori, dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo alla Corte costituzionale italiana, alla Corte di Cassazione, hanno confermato che la sanzione contro il licenziamento ingiustificato \u00e8 &#8211; di regola &#8211; l&#8217;indennizzo e non la reintegrazione . 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