
{"id":58095,"date":"2021-02-20T23:50:30","date_gmt":"2021-02-20T22:50:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58095"},"modified":"2021-02-21T19:17:49","modified_gmt":"2021-02-21T18:17:49","slug":"lettera-aperta-a-stefano-giubboni-sui-licenziamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58095","title":{"rendered":"LETTERA APERTA A STEFANO GIUBBONI SUI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Voltar pagina rispetto a una stagione connotata dall&#8217;assenza di comunicazione tra due componenti rilevanti della comunit\u00e0 giuslavoristica: l&#8217;approccio di <em>Law and Economics <\/em>se coltivato seriamente,\u00a0 \u00e8 di per s\u00e9 neutro rispetto alle diverse opzioni di politica del diritto e offre quindi un terreno utile sul quale riattivare il dialogo<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRecensione del libro <\/em>Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi <em>(Giappichelli, 2020, pp. 196, \u20ac 25) di Stefano Giubboni, professore di Diritto del Lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Perugia &#8211; Questo mio scritto \u00e8 in corso di pubblicazione sul n. 2\/2021 della rivista <\/em>Lavoro Diritti Europa<em>, che <strong>ospiter\u00e0 contestualmente una risposta dell&#8217;Autore del libro<\/strong>: viene anticipato qui per soddisfare la richiesta di un collega, a fini didattici, ma anche <strong>per sollecitare e favorire lo sviluppo del dibattito pi\u00f9 ampio tra i giuslavoristi sull&#8217;argomento<\/strong> &#8211; In tema di disciplina dei licenziamenti v. anche la recente intervista di Arturo Maresca,<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57980\">La fine del regime di job property<\/a><em>,\u00a0 la mia intervista, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57480\">Il circolo vizioso del nostro mercato del lavoro<\/a><em>, e il confronto pubblicato lo scorso anno dal <\/em>Corriere della Sera <em>sull&#8217;evoluzione del diritto del lavoro, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55411\">I 50 anni dello Statuto dei Lavoratori: faccia a faccia tra Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino <\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58096\" rel=\"attachment wp-att-58096\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-58096\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Giubboni-Anni-difficili-211x300.jpg\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Giubboni-Anni-difficili-211x300.jpg 211w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Giubboni-Anni-difficili-105x150.jpg 105w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Giubboni-Anni-difficili.jpg 437w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/><\/a> Sommario<br \/>\n<\/strong>1. Sui luoghi comuni da evitare e le questioni, invece, ineludibili.<br \/>\n2. Sull\u2019utilit\u00e0 e l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019approccio di <em>Labor Law and Economics<br \/>\n<\/em>3. Sulla tesi della \u201cirrazionalit\u00e0 intrinseca\u201d della sanzione indennitaria applicata al licenziamento ingiustificato.<br \/>\n4. Sull\u2019importanza, per la nostra materia, della distinzione tra <em>property<\/em> e <em>liability rules<\/em>.<br \/>\n5. Perch\u00e9 tacciare di liberismo sfrenato un apparato sanzionatorio che resta, tra quelli dei Paesi UE, il pi\u00f9 protettivo?<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Caro Stefano, ho riletto con grande interesse e attenzione gli scritti che hai raccolto in <em>Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi <\/em>(Giappichelli, 2020), poi <a href=\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/it\/le-interviste-di-giustizia-insieme\/1485-un-riesame-critico-di-alcune-questioni-irrisolte-della-disciplina-dei-licenziamenti-conversando-con-stefano-giubboni-intervista-di-vincenzo-antonio-poso-a-stefano-giubboni\">l\u2019intervista a te di Vincenzo Poso<\/a> dedicata a questo stesso libro (sul sito <em>giustiziainsieme.it<\/em>, 20 gennaio 2021). Se per commentare il tuo importante contributo scelgo il genere letterario della \u201clettera aperta\u201d e non quello della recensione impersonale tradizionale, \u00e8 perch\u00e9 vorrei con questo mio intervento innescare un dialogo pi\u00f9 aperto tra di noi, un confronto pi\u00f9 diretto e approfondito. Vorrei, pi\u00f9 precisamente, che riuscissimo a voltar pagina rispetto a una stagione, l\u2019attuale, che mi sembra connotata da una preoccupante assenza di comunicazione e reciproca comprensione tra due componenti molto rilevanti della nostra comunit\u00e0 accademica. La speranza \u00e8 che la scelta di questo genere letterario \u2013 inconsueto nel nostro campo \u2013 stimoli un confronto aperto con te innanzitutto, ma anche con tanti altri che condividono le tue idee e quella che indichi come la tua \u201cmilitanza\u201d nel campo della politica del diritto; un confronto cui ovviamente spero partecipino con altrettanta apertura coloro che perseguono obiettivi di politica del diritto diversi. L\u2019auspicio, insomma, \u00e8 che questo scambio di idee possa inaugurare una stagione di maggiore \u2013 pur rigorosamente critica \u2013 attenzione di ciascuno alle ragioni e agli argomenti di chi la pensa diversamente.<\/p>\n<p><strong>1. Sui luoghi comuni da evitare e le questioni, invece, ineludibili<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019introduzione al tuo libro sono contenuti tutti i fili conduttori principali dei ragionamenti proposti nei sette capitoli successivi. Il primo in ordine di comparizione \u00e8 costituito dalla polemica nei confronti di quella che indichi come una \u201cvera e propria deriva nella quale ha voluto indirizzarsi, con una pervicacia degna di miglior causa, il legislatore italiano nel breve arco di tempo che va dalla controriforma dell\u2019articolo 18 dello Statuto (2012) sino al Jobs Act (2015)\u201d; intervento legislativo, quest\u2019ultimo, che indichi come \u201cun compendio [\u2026] di impareggiata corrivit\u00e0 verso i pi\u00f9 logori luoghi comuni coltivati, specie da noi, da un neoliberismo approssimativo e provinciale\u201d. Nella stessa introduzione precisi poi i difetti di argomentazione cui ti riferisci, denunciando innanzitutto \u201cun accidioso abbandono (quasi una desistenza culturale) a quei luoghi comuni \u2013 in un campionario argomentativo in cui spiccano le pi\u00f9 schematiche rappresentazioni del conflitto <em>insiders v. outsiders<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58101\" rel=\"attachment wp-att-58101\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-58101\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lindbeck-e-Snower-Insider-outsider-theory.jpg\" alt=\"\" width=\"187\" height=\"269\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lindbeck-e-Snower-Insider-outsider-theory.jpg 187w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Lindbeck-e-Snower-Insider-outsider-theory-104x150.jpg 104w\" sizes=\"auto, (max-width: 187px) 100vw, 187px\" \/><\/a>Non so \u2013 perch\u00e9 nel libro non compaiono citazioni su questo punto \u2013 a quali \u201cschematiche rappresentazioni\u201d tu qui ti riferisca e di chi; ti do atto, comunque, che diffidare delle \u201crappresentazioni schematiche\u201d \u00e8 giusto. Osservo per\u00f2 che questo non esime dall\u2019affrontare il problema vero e profondo di quel conflitto di interessi. Fin da quando, quarant\u2019anni or sono, Assar Lindbeck e Dennis Snower lo hanno evidenziato e studiato, il modello che essi hanno proposto costituisce uno strumento concettuale indispensabile per comprendere <em>almeno un aspetto<\/em> rilevante degli effetti di un regime di stabilit\u00e0 forte degli occupati regolari. In particolare, \u00e8 ineludibile la questione dei costi specifici che da quella stabilit\u00e0 pu\u00f2 derivare: non solo per chi ne \u00e8 escluso, cio\u00e8 per gli <em>outsiders<\/em> e i <em>new entrants<\/em>, ma anche per la collettivit\u00e0 intera. Su questo punto il confronto con i risultati della ricerca economica \u00e8 indispensabile anche per il giuslavorista, soprattutto quando il suo discorso si colloca, come il tuo, sul piano dei valori costituzionali.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 lungo tutto il libro, e poi di nuovo nell\u2019intervista pubblicata su <em>giustiziainsieme<\/em>, sottolinei come tuo obiettivo di politica del diritto una sostanziale equiparazione della stabilit\u00e0 degli occupati regolari del settore privato rispetto a quella del settore pubblico, con il conflitto di interessi tra <em>insiders <\/em>e <em>outsiders<\/em> messo a fuoco dalla scienza economica devi confrontarti. Proprio di fronte alla situazione che in Italia \u00e8 venuta a determinarsi nel settore pubblico, in conseguenza del regime di <em>job property<\/em> l\u00ec vigente, con le rendite di posizione evidenti, la sostanziale inaccessibilit\u00e0 per gli <em>outsiders<\/em> (un\u2019intera nuova generazione tagliata fuori) e la non contendibilit\u00e0 delle funzioni che esso genera, mi sembra che tu non possa non interrogarti sul limite oltre il quale la protezione della stabilit\u00e0 del posto di lavoro pu\u00f2 ledere altri interessi costituzionalmente protetti. Se la protezione della stabilit\u00e0 del posto non pu\u00f2 considerarsi un valore assoluto, bens\u00ec un valore che deve essere contemperato con altri valori costituzionali, non possiamo non chiederci fino a quale livello la garanzia di stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro possa essere assunta come obiettivo comune a tutti i lavoratori, <em>insiders<\/em> e <em>outsiders<\/em>, o addirittura come obiettivo corrispondente a un interesse della collettivit\u00e0 intera. Ciascuno di noi potr\u00e0 dare a questa domanda la risposta che riterr\u00e0 pi\u00f9 appropriata, ma la questione deve essere affrontata, possibilmente tenendosi conto dei risultati della ricerca economica; n\u00e9, certo, la questione pu\u00f2 essere elusa solo perch\u00e9 qualcuno, di quel conflitto, ha proposto una rappresentazione schematica.<\/p>\n<p>In altre parole, e per concludere su questo punto, non \u00e8 di per s\u00e9 irragionevole proporsi, come tu ti proponi, di perseguire un ordinamento che riproduca anche nel settore privato il grado di stabilit\u00e0 oggi vigente nel pubblico; ma nel proporlo \u2013 soprattutto se di quell\u2019obiettivo si sostiene addirittura la necessit\u00e0 sotto il profilo costituzionale \u2013 non ci si pu\u00f2 esimere dal confrontarsi con i costi di quel regime, l\u2019individuazione di chi li sopporta, l\u2019esame dei problemi che ne nascono sul piano dell\u2019equit\u00e0. Non \u00e8 una \u201cquestione da economisti\u201d soltanto: \u00e8 anche una questione squisitamente giuridica, che si pone proprio sul piano costituzionale sul quale tu collochi l\u2019intero discorso svolto negli scritti raccolti nel libro.<\/p>\n<p><strong>2. Sull\u2019utilit\u00e0 e l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019approccio di Labor Law and Economics<\/strong><\/p>\n<p>Il modello <em>insider\/outsider<\/em>, del resto, \u00e8 solo uno dei molti coi quali gli economisti studiano gli effetti concreti del diritto del lavoro, sia esso di fonte legislativa o collettiva. Anche alcuni altri modelli sono altrettanto importanti e anzi indispensabili per il vaglio di conformit\u00e0 \u2013 che tanto, e ben comprensibilmente, sta a cuore a te come a tutta la comunit\u00e0 giuslavoristica \u2013 della norma ordinaria rispetto allo spirito e alla lettera della Costituzione. Tu hai pienamente ragione nel denunciare l\u2019uso grossolano e abusivo che sovente viene fatto dell\u2019argomento economico da parte dei non economisti, nei dibattiti di politica del lavoro: \u00e8 davvero insopportabile, per esempio, la frequenza con cui si sentono i giuslavoristi affermare il successo o l\u2019insuccesso di una riforma legislativa sulla base di un uso dilettantesco dell\u2019argomento <em>post hoc, ergo propter hoc<\/em>; oppure l\u2019uso acritico in quei dibattiti della statistica come corpo contundente, che mostra una totale inconsapevolezza della complessit\u00e0 delle analisi attraverso le quali gli economisti arrivano ad accertare l\u2019effettiva sussistenza di un nesso causale tra l\u2019entrata in vigore di una norma e determinate variazioni di dati di stock o di flusso. Ma proprio per questo mi sembra fuori luogo la drastica svalutazione che proponi dell\u2019approccio di <em>Law and Economics<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58100\" rel=\"attachment wp-att-58100\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-58100\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-The-Future-of-Law-Economics.jpg\" alt=\"\" width=\"235\" height=\"295\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-The-Future-of-Law-Economics.jpg 293w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-The-Future-of-Law-Economics-119x150.jpg 119w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-The-Future-of-Law-Economics-239x300.jpg 239w\" sizes=\"auto, (max-width: 235px) 100vw, 235px\" \/><\/a>Mi riferisco in particolare al passaggio dell\u2019introduzione nel quale denunci le \u201csemplificate versioni della <em>Law &amp; Economics<\/em>, importata nella nostra letteratura specialistica quando era gi\u00e0 da tempo superata altrove\u201d, qui citando a sostegno di questa \u201cinattualit\u00e0\u201d il libro di Guido Calabresi del 2016. Quest\u2019ultimo, tutt\u2019al contrario, \u00e8 intitolato a <em>The future of Law &amp; Economics <\/em>e ne parla come di un futuro molto promettente. Guido Calabresi \u00e8 uno dei padri di questa branca della cultura economico-giuridica; e n\u00e9 il suo libro che citi, n\u00e9 alcun altro suo scritto pu\u00f2 essere indicato a sostegno di una svalutazione, totale o parziale, dell\u2019utilit\u00e0 dell\u2019approccio di <em>Law and Economics<\/em>.<\/p>\n<p>Ho ripreso in mano <em>The Future of Law &amp; Economics<\/em>, per accertarmi che non mi fosse sfuggito qualche cosa quando lo lessi, appena pubblicato; ma anche ora non ho trovato neppure una riga che possa essere citata per attribuire al suo Autore qualche cosa di pur lontanamente congruo con quanto sostieni. Al contrario, il libro sottolinea gli aspetti di attualit\u00e0 di questa branca della cultura economica e giuridica in entrambi i suoi comparti: quello del diritto come oggetto dell\u2019analisi economica e quello del contributo che l\u2019analisi economica stessa pu\u00f2 dare al giurista sia nel suo compito di interprete delle norme, sia in quello di ideatore e costruttore di nuove norme. E si conclude con queste parole:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Law &amp; Economics scholarship has done this to wonderful effect in the past. But there is much still to be done, and it is this that makes the future of Law &amp; Economcs so bright and exciting to me, an early tiller in the field<\/em> (p. 172: <em>Questo hanno fatto gli studiosi di L&amp;E in passato con risultati meravigliosi. Ma c&#8217;\u00e8 ancora molto da fare, ed \u00e8 questo che rende il futuro del L&amp;E cos\u00ec luminoso ed eccitante per me, che sono stato uno dei primi a coltivare questo campo<\/em>).<\/p>\n<p>Da dove, dunque, hai tratto l\u2019idea che Guido Calabresi abbia inteso considerare \u201csuperato\u201d questo comparto importantissimo della cultura giuridica ed economica contemporanea? E se non \u00e8 da quest\u2019opera che pu\u00f2 trarsi alcun fondamento per la tesi dell\u2019inattualit\u00e0 dell\u2019approccio di <em>Law and Economics<\/em>, o comunque di una sua sopravvenuta inutilit\u00e0, qual \u00e8 il fondamento e prima ancora il senso della tua sorprendente affermazione?<\/p>\n<p><strong>3. Sulla tesi della \u201cirrazionalit\u00e0 intrinseca\u201d della sanzione indennitaria applicata al licenziamento ingiustificato<\/strong><\/p>\n<p>Ti pongo questa domanda non per una puntigliosa difesa di mie tesi presenti o passate in tema di <em>Labor Law and Economics<\/em>, ma perch\u00e9 proprio la materia dell\u2019apparato sanzionatorio contro i licenziamenti ingiustificati \u00e8 una di quelle in cui quell\u2019approccio si rivela indispensabile per dare un senso compiuto e rigoroso al discorso giuridico. Proprio su questo terreno, invece, mi sembra di osservare una lacuna nella tua argomentazione, che richiede di essere riempita. Mi riferisco in particolare all\u2019affermazione \u2013 costituente un altro filo conduttore che lega tra loro le varie parti del tuo libro \u2013 della \u201cirrazionalit\u00e0 intrinseca\u201d dell\u2019applicazione di una sanzione soltanto indennitaria, non accompagnata dalla sanzione reintegratoria, contro il licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto di giustificatezza.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=45268\" rel=\"attachment wp-att-45268\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-45268\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-228x300.jpg\" alt=\"\" width=\"202\" height=\"266\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-228x300.jpg 228w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3-114x150.jpg 114w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Law-Economics-3.jpg 492w\" sizes=\"auto, (max-width: 202px) 100vw, 202px\" \/><\/a>Alla dimostrazione della tesi contraria ho dedicato numerosi scritti, di cui mi sono proposto di fornire una sintesi il pi\u00f9 possibile organica nel terzo volume del trattato su <em>Il contratto di lavoro<\/em> (III, 2003, pp. 435-482), per poi tornare sull\u2019argomento in numerosi altri successivi (l\u2019ultimo in <em>RIDL<\/em>, 2018, I, pp. 545-560). Questi scritti contengono un ragionamento fondato sulla definizione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in termini di \u201cperdita attesa dal datore di lavoro come conseguenza della prosecuzione del rapporto, superiore rispetto a una soglia oltre la quale l\u2019ordinamento non ritiene che la perdita stessa possa essere accollata all\u2019impresa\u201d. A sostegno dell\u2019esattezza di quella definizione ho portato una serie di argomenti e usato alcuni concetti in parte mutuati dalla scienza economica \u2013 come il concetto di \u201cperdita attesa\u201d, o quello di \u201ccosto opportunit\u00e0\u201d \u2013, ma pur sempre riguardanti la definizione di una nozione squisitamente giuridica, qual \u00e8 quella del g.m.o.; e su quella definizione ho costruito la tesi della perfetta congruit\u00e0 logica della sanzione indennitaria rispetto alla nozione di giustificato motivo oggettivo di cui all\u2019articolo 3 della legge n. 604\/1966, a differenza della sanzione reintegratoria. Ho osservato inoltre che questo pu\u00f2 contribuire a spiegare il motivo per cui nel panorama internazionale tutti gli ordinamenti nazionali del lavoro hanno scelto la sanzione indennitaria come regola generale. Ho poi proposto altri argomenti per mostrare l\u2019inesistenza di una soluzione di continuit\u00e0 ontologica tra giustificato motivo oggettivo e soggettivo, quindi la sostanziale continuit\u00e0 tra le due nozioni; donde la congruit\u00e0 logica della sanzione indennitaria anche in riferimento al licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto del motivo disciplinare. Ora, non ho certo la pretesa che queste mie argomentazioni siano inconfutabili; per\u00f2 mi pare necessario che chi sostiene la tesi della \u201cirrazionalit\u00e0 intrinseca\u201d della sanzione indennitaria applicata all\u2019uno e\/o all\u2019altro caso si confronti in modo puntuale con queste argomentazioni contrarie, per indicarne gli errori o quanto meno i punti deboli. Invece nel secondo e nel quinto capitolo del tuo libro, rispettivamente dedicati al licenziamento disciplinare e a quello per motivo oggettivo, quelle argomentazioni sono del tutto ignorate: mentre menzioni numerosi altri saggi e libri sul tema, nemmeno uno di quelli che sviluppano la tesi opposta \u2013 siano essi miei, o di altri che propongono impostazioni orientate nello stesso senso \u2013 viene neppure menzionato.<\/p>\n<p>Il punto che qui intendo sottolineare, limitando per semplicit\u00e0 il discorso al licenziamento economico, \u00e8 che se si accetta la nozione di giustificato motivo come \u201cperdita attesa dalla prosecuzione del rapporto oltre una determinata soglia ritenuta ragionevole\u201d, determinare l\u2019indennizzo dovuto per il licenziamento in misura pari alla soglia stessa appare cosa anch\u2019essa molto ragionevole. Se di questa soluzione si intende sostenere l\u2019irragionevolezza, anzi addirittura la \u201cirrazionalit\u00e0 intrinseca\u201d, occorre quanto meno spiegare a quale diversa nozione di giustificato motivo oggettivo si fa riferimento.<\/p>\n<p>Nel capitolo di <em>Anni difficili<\/em> dedicato a questo tema, invece, la questione non \u00e8 neppure menzionata. E non \u00e8 menzionata neanche nelle pagine dedicate alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25201\/2016, che fa sua una nozione di giustificato motivo oggettivo sostanzialmente sovrapponibile a quella che ho sopra delineato. Tu bolli questa sentenza con parole molto dure (imputandole un \u201crattrappimento del modello di controllo sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, improntato ora a una \u2018concezione minimalistica\u2019 ispirata a un \u2018razionalismo puramente economico\u2019 che recide i legami con una intera tradizione di dottrina e giurisprudenza\u201d: p. 125), ma non ti confronti apertamente con la questione cruciale della nozione di giustificato motivo oggettivo. E puoi esimertene proprio perch\u00e9 obliteri del tutto la dottrina che su questo punto si \u00e8 pi\u00f9 a lungo e approfonditamente esercitata negli ultimi vent\u2019anni (mi riferisco anche, tra gli altri scritti su questo tema, alla monografia di Luca Calcaterra, del 2009).<\/p>\n<p>A che cosa serve scrivere le nostre monografie, i nostri saggi, se poi non li leggiamo, o comunque preferiamo confrontarci soltanto con chi condivide le nostre idee e impostazioni?<\/p>\n<p>Osservo infine, a questo proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana \u00e8 univoca (v. tra le altre le sentenze n. 45\/1965, n. 46\/2000, n. 194\/2018) nell\u2019affermare la piena compatibilit\u00e0 con i principi della Carta della sanzione soltanto indennitaria contro il licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto di giustificazione: essa non avrebbe altrimenti potuto ammettere la legittimit\u00e0 costituzionale del regime vigente per il recesso del datore dal rapporto di lavoro domestico, dirigenziale, o in imprese di piccole dimensioni. Forse che questi rapporti non sono soggetti alla Costituzione? Oppure \u00e8 \u201cintrinsecamente irrazionale\u201d anche questo orientamento giurisprudenziale della Consulta?<\/p>\n<p><strong>4. Sull\u2019importanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules<\/strong><\/p>\n<p>Qui torna di nuovo in rilievo il discorso sull\u2019approccio di <em>Law and Economics<\/em>. Come ho osservato sopra, tu te ne liberi preliminarmente, fin dalle prime pagine, come ci si libera di un corpo estraneo. Ma proprio l\u2019opera di Guido Calabresi che citi per collocare il corpo estraneo tra le cose \u201csuperate\u201d spiega, al contrario, come quello del <em>Law and Economics<\/em> sia soltanto per met\u00e0 mestiere degli economisti; l\u2019altra met\u00e0 \u00e8 invece in tutto e per tutto mestiere dei giuristi, perch\u00e9 il diritto \u00e8 fatto anche di concetti che non si possono comprendere a fondo senza attingere alla scienza economica. Tra questi vanno annoverati anche quelli di sanzione indennitaria e sanzione restitutoria, cui lo stesso Guido Calabresi, insieme ad A. Douglas Melamed, nel 1972 ha dedicato uno dei saggi-cardine non solo del <em>Law and Economics<\/em> ma dell\u2019intera cultura giuridica contemporanea: probabilmente lo scritto di teoria generale del diritto pi\u00f9 citato in assoluto nell\u2019ultimo mezzo secolo. Il contenuto di quel saggio \u00e8 di importanza centrale anche per la nostra discussione.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58102\" rel=\"attachment wp-att-58102\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-58102\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-e-Melamed-Property-e-Liability-rules.jpg\" alt=\"\" width=\"204\" height=\"344\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-e-Melamed-Property-e-Liability-rules.jpg 173w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Calabresi-e-Melamed-Property-e-Liability-rules-89x150.jpg 89w\" sizes=\"auto, (max-width: 204px) 100vw, 204px\" \/><\/a>Secondo la visione sistematica proposta dai due Autori in <em>Property Rules, Liability Rules and Inalienability<\/em>: <em>One View of the Cathedral<\/em>, le <em>property rules<\/em> sono quelle che istituiscono un diritto del quale il solo titolare pu\u00f2 disporre, fissandone liberamente il prezzo: per esempio un qualsiasi diritto di propriet\u00e0 mobiliare o immobiliare, oppure il diritto d\u2019autore, il diritto alla propria immagine, o quello alla propria sfera di riserbo personale; le <em>liability rules<\/em>, invece, sono quelle che prestabiliscono l\u2019indennizzo, o il procedimento mediante il quale lo si deve determinare (il <em>collectively set price<\/em>) dovuto al soggetto il cui interesse venga disatteso: per esempio la penale pagando la quale ci si pu\u00f2 svincolare da un obbligo, sia esso di natura contrattuale o no. Nel libro da te citato del 2016, poi, Guido Calabresi dedica un intero capitolo (il sesto, pp. 117-130) a spiegare che l\u2019indennizzo pu\u00f2 essere stabilito in misura mediamente corrispondente al valore effettivo del sacrificio patito dal soggetto passivo, oppure in misura superiore, o in misura inferiore, a seconda dei casi e delle valutazioni del <em>policy maker<\/em>. Sulla base di questa distinzione, fin dalla met\u00e0 degli anni \u201990 avevo sostenuto che, per il modo in cui essa era applicata, la protezione della stabilit\u00e0 del posto di lavoro contenuta nell\u2019articolo 18 St. lav. configurasse una <em>property rule<\/em>, assimilando la posizione del dipendente da azienda privata a quella del dipendente pubblico; e avevo auspicato la sua sostituzione con una <em>liability rule<\/em>, anche al fine di allineare per questo aspetto il nostro ordinamento rispetto al resto d\u2019Europa.<\/p>\n<p>Nel primo capitolo di <em>Anni difficili<\/em> (p. 21) tu liquidi come \u201cimpropria\u201d questa applicazione alla nostra materia della distinzione proposta da Calabresi e Malamed, limitandoti a citare in proposito la critica che ne fece Luca Nogler (in <em>DLRI<\/em>, 2012): l\u2019articolo 18 nella sua versione originaria \u2013 sostenne allora L.N. \u2013 non \u00e8 altro che una garanzia di \u201cesecuzione in forma specifica\u201d dell\u2019obbligazione del datore di lavoro, prevista dal Codice civile anche per numerosi altri casi di diritto di credito; perch\u00e9 dunque parlare di <em>property rule<\/em>, e quindi di un regime di <em>job property<\/em>, quando invece si tratta di un apparato sanzionatorio sostanzialmente analogo a quello vigente per molti altri diritti di credito?<\/p>\n<p>A questa critica ho replicato pi\u00f9 volte (da ultimo ne <em>lavoce.info<\/em>, 2019) che nella categoria delle <em>property rules<\/em>, come proposta da Calabresi e Malamed, rientrano non soltanto norme istitutive di diritti assoluti, e in particolare di diritti di propriet\u00e0, bens\u00ec anche norme mirate alla protezione di diritti di credito. Ho osservato, in particolare, come proprio le norme che prevedono l\u2019\u201cesecuzione in forma specifica\u201d di un\u2019obbligazione di fare o di dare abbiano l\u2019effetto di attribuire al creditore il potere di stabilire liberamente il prezzo della rinuncia al proprio diritto: sono, cio\u00e8, secondo quella classificazione, delle <em>property rules<\/em>. Mi sembra che prima di liquidare come \u201cimproprio\u201d il mio riferimento a questo concetto occorrerebbe replicare a quanto ho risposto alla critica rivoltami da Luca Nogler.<\/p>\n<p>La questione non \u00e8 affatto di natura soltanto terminologica: riconoscere che la sanzione reintegratoria corrisponde sostanzialmente a una <em>property rule<\/em> consente di mettere a fuoco la portata effettiva del regime fondato sul vecchio articolo 18 St.lav., nonch\u00e9 il suo carattere di unicit\u00e0 nel panorama comparatistico: di mettere a fuoco, cio\u00e8, il fatto che, finch\u00e9 esso \u00e8 stato in vigore, l\u2019Italia \u00e8 stato uno dei pochissimi Paesi al mondo in cui il rapporto di lavoro tra privati nelle imprese di dimensioni medio-grandi fosse soggetto a un regime di sostanziale <em>job property<\/em>, vigendo in tutti gli altri discipline riconducibili alla categoria delle <em>liability rules<\/em>.<\/p>\n<p>Nel settimo capitolo di <em>Anni difficili<\/em>, tu sostieni che la sanzione indennitaria contro il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato sarebbe compatibile con la Carta Sociale Europea e con la Carta di Nizza dei Diritti Fondamentali soltanto se essa comportasse il ristoro integrale del <em>danno patrimoniale e non patrimoniale<\/em> <em>conseguente in concreto, caso per caso<\/em>, alla perdita del posto, come affermato anche dal Comitato Europeo dei diritti sociali nella decisione pubblicata l\u201911 febbraio 2020 in risposta a un reclamo presentato dalla Cgil contro il d.lgs. n. 23\/2015. Questo equivale a dire che la sanzione indennitaria sarebbe compatibile con la Carta Sociale Europea e con la Carta dei Diritti Fondamentali solo se generasse una situazione assimilabile a quella della <em>job property<\/em>. Senonch\u00e9 si d\u00e0 il caso che in tutti i Paesi soggetti alle due Carte \u2013 compresa dal 2015 la Francia, per effetto della <em>Loi pour la croissance, l\u2019activit\u00e9 et l\u2019\u00e9galit\u00e9 des chances \u00e9conomiques<\/em> <em>n. 2015-715 \u2013<\/em> si applicano discipline del licenziamento che prevedono indennizzi predeterminati nel loro ammontare massimo, in tutto e per tutto riconducibili alla categoria delle <em>liability rules. <\/em>Come \u00e8 ragionevolmente possibile, dunque, sostenere un\u2019interpretazione della Carta Sociale Europea e della Carta di Nizza tale da porre fuori legge tutti gli Stati a esse soggetti?<\/p>\n<p><strong>5. Perch\u00e9 tacciare di liberismo sfrenato un apparato sanzionatorio che resta, tra quelli dei Paesi UE, il pi\u00f9 protettivo?<\/strong><\/p>\n<p>In <em>Anni difficili<\/em> ricorre frequentemente l\u2019idea secondo cui le riforme dei licenziamenti del 2012 e del 2015 sarebbero il frutto di un\u2019improvvisa conversione del legislatore italiano al liberismo pi\u00f9 sfrenato, almeno in materia di lavoro: in ogni capitolo si rinnova la denuncia di una \u201cubriacatura ideologica neoliberale\u201d del legislatore stesso, di un \u201cneoliberismo approssimativo e provinciale\u201d, e altre simili. Non mi \u00e8 chiaro il perch\u00e9 del prefisso \u201cneo\u201d; ma, soprattutto, osservo che anche dopo l\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 23\/2015 e prima della sua correzione al rialzo operata dalla Consulta e dal \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d, la sanzione indennitaria applicabile in Italia contro il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato era di gran lunga la pi\u00f9 elevata rispetto a quelle previste in tutti i maggiori Paesi nostri partner in seno all\u2019Unione Europea, per tutti i rapporti di durata fino a 24 mesi. Come \u00e8 reso evidente dalla tabella che segue.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58099\" rel=\"attachment wp-att-58099\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-58099\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016-1024x458.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016-1024x458.jpg 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016-150x67.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016-300x134.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016-768x343.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Firing-cost-in-UE-2016.jpg 1805w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>(Fonte: nota della Presidenza del Consiglio 8 dicembre 2017)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il primato italiano nella UE per questo aspetto \u00e8 divenuto poi, ovviamente, ancora pi\u00f9 netto a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 23\/2015 dal decreto convertito nella legge n. 96\/2018, che ha aumentato il tetto a 36 mensilit\u00e0, e dalla sentenza costituzionale n. 194\/2018, che ha consentito la determinazione dell\u2019indennizzo, entro quel limite, a discrezione del giudice.<\/p>\n<p>Cos\u00ec stando le cose, che senso ha la denuncia della disciplina italiana della materia post-2015 come asservimento del lavoro allo strapotere dell\u2019impresa? Se la disciplina introdotta in Italia nel 2015 \u00e8 il frutto di una \u201cubriacatura liberista\u201d, da quale aberrazione ideologica sono affetti gli altri ordinamenti nazionali della UE, che per i licenziamenti ingiustificati comminano indennizzi nettamente pi\u00f9 bassi? E che senso ha tacciare per questo aspetto di liberismo sfrenato i Paesi della UE, regione del mondo nella quale il lavoro \u00e8 pi\u00f9 protetto che in qualsiasi altra?<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voltar pagina rispetto a una stagione connotata dall&#8217;assenza di comunicazione tra due componenti rilevanti della comunit\u00e0 giuslavoristica: l&#8217;approccio di Law and Economics se coltivato seriamente,\u00a0 \u00e8 di per s\u00e9 neutro rispetto alle diverse opzioni di politica del diritto e offre quindi un terreno utile sul quale riattivare il dialogo . Recensione del libro Anni difficili. 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