
{"id":58149,"date":"2021-02-19T20:26:41","date_gmt":"2021-02-19T19:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58149"},"modified":"2021-02-21T19:47:19","modified_gmt":"2021-02-21T18:47:19","slug":"quando-lospedale-non-esige-dai-dipendenti-la-vaccinazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58149","title":{"rendered":"VACCINAZIONE: QUANDO L&#8217;OSPEDALE NON LA ESIGE DAL PERSONALE SANITARIO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Se l&#8217;impresa non esplicita ai dipendenti il dovere di vaccinarsi, come misura di sicurezza adottata a norma dell&#8217;articolo 2087 del Codice civile, diventa poi un problema porre rimedio all&#8217;eventuale rifiuto ingiustificato<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nEditoriale pubblicato su <\/em>Il Secolo XIX<em> il 18 febbraio 2021 &#8211; In argomento v. anche il saggio nel quale ho esposto pi\u00f9 compiutamente il ragionamento giuridico di cui qui propongo sinteticamente le conclusioni: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=57793\">Perch\u00e9 e come il dovere di vaccinarsi pu\u00f2 nascere anche soltanto da un contratto di diritto privato<\/a><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58165\" rel=\"attachment wp-att-58165\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-58165\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Secolo-XIX-18II21-123x300.jpg\" alt=\"\" width=\"238\" height=\"580\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Secolo-XIX-18II21-123x300.jpg 123w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Secolo-XIX-18II21-61x150.jpg 61w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Secolo-XIX-18II21.jpg 410w\" sizes=\"auto, (max-width: 238px) 100vw, 238px\" \/><\/a>Il caso dell\u2019Ospedale San Martino, che chiede alla Regione come comportarsi nei confronti del personale sanitario renitente alla vaccinazione anti-Covid, \u00e8 una buona occasione per un chiarimento dei termini giuridici della questione.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 32 della Costituzione pone il principio generale della tutela della salute di tutti, ma contemporaneamente sancisce la libert\u00e0 di ciascuno di non sottoporsi a trattamenti medici, salvo che l\u2019obbligo sia imposto da una legge. Il problema oggi nasce dal fatto che la legge italiana impone numerose vaccinazioni, ma non ancora quella anti-Covid: il che rende in linea generale legittimo il comportamento di chi, pur avendone l\u2019opportunit\u00e0, rifiuta la vaccinazione. Tuttavia la stessa legge italiana, precisamente l\u2019articolo 2087 del Codice civile, impone al datore di lavoro il dovere di adottare tutte le misure che la scienza e l\u2019esperienza indicano come necessarie per ridurre al minimo e possibilmente azzerare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti.<\/p>\n<p>Ora, che la vaccinazione sia una misura efficace per combattere la diffusione del contagio da Covid-19 \u00e8 considerato pacifico dalla comunit\u00e0 scientifica internazionale e dalle autorit\u00e0 competenti italiane. Se dunque, sulla base di questa indicazione desumibile dalla scienza e dall\u2019esperienza, il singolo datore di lavoro con l\u2019assistenza del medico competente ravvisa nella vaccinazione contro il Covid-19 una misura utile per ridurre apprezzabilmente il rischio del contagio in azienda, a norma dell\u2019art. 2087 egli ha il potere\/dovere contrattuale di adottare questa misura. E, ovviamente, di esigerne il rispetto da parte dei dipendenti, salvo il caso di un motivo giustificato di rifiuto (per esempio la gravidanza, la condizione di immunodepressione, o altre controindicazioni mediche).<\/p>\n<p>Complementare all\u2019articolo 2087 del codice civile \u00e8 l\u2019articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (d. lgs. n. 81\/2008), che testualmente recita: \u201cOgni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro [\u2026], <em>conformemente<\/em> alla sua formazione, <em>alle istruzioni<\/em> e ai mezzi forniti dal datore di lavoro\u201d. Anche senza che venga emanata una legge <em>ad hoc<\/em>, opportuna ma non indispensabile, ben pu\u00f2 dunque essere il rapporto contrattuale di lavoro a sostenere la diffusione della copertura vaccinale, perch\u00e9 dove sia a rischio la salute delle persone il contratto pu\u00f2 ragionevolmente imporre questa misura di protezione, l\u00e0 dove essa sia concretamente praticabile.<\/p>\n<p>Alle norme citate di aggiunge poi l\u2019articolo 42 del decreto-legge n. 18\/2020, che ha qualificato l\u2019infezione da Covid come infortunio sul lavoro, proprio in considerazione dell\u2019elevatissima contagiosit\u00e0 e diffusione dell\u2019infezione, nonch\u00e9 dell\u2019alta probabilit\u00e0 che in un ambiente chiuso anche una sola persona portatrice del virus lo trasmetta a molte altre. \u00c8 quanto basta perch\u00e9 di questo rischio il datore di lavoro sia obbligato a farsi carico.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57921\" rel=\"attachment wp-att-57921\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-57921\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/No-vax-2.png\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/No-vax-2.png 225w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/No-vax-2-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>Per tornare al caso dell\u2019Ospedale San Martino, se la Direzione ha chiesto al personale sanitario di vaccinarsi, come misura necessaria per garantire il massimo di sicurezza dei pazienti e degli stessi dipendenti, il rifiuto ingiustificato costituisce inadempimento contrattuale. In questo caso, se non sono ragionevolmente possibili altre soluzioni organizzative efficaci, l\u2019Ospedale ha il dovere di sospendere dal lavoro la persona renitente; ed essendo l\u2019impedimento imputabile a quest\u2019ultima, per il periodo di sospensione non le \u00e8 dovuta alcuna retribuzione. Se invece finora la Direzione non ha indicato ai dipendenti questa misura come necessaria, a norma dell\u2019articolo 2087 del Codice civile, sar\u00e0 bene che lo faccia al pi\u00f9 presto, per evitare che gli eventuali danni derivanti dall\u2019omissione le vengano imputati domani.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se l&#8217;impresa non esplicita ai dipendenti il dovere di vaccinarsi, come misura di sicurezza adottata a norma dell&#8217;articolo 2087 del Codice civile, diventa poi un problema porre rimedio all&#8217;eventuale rifiuto ingiustificato . 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