
{"id":58482,"date":"2021-04-03T10:44:33","date_gmt":"2021-04-03T09:44:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58482"},"modified":"2021-04-03T10:44:33","modified_gmt":"2021-04-03T09:44:33","slug":"licenziamenti-le-incoerenze-della-legge-e-quelle-della-consulta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58482","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI: LE INCOERENZE DELLA LEGGE E QUELLE DELLA CONSULTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La nuova sentenza della Corte costituzionale scalfisce solo marginalmente la legge Fornero, confermando per il resto l&#8217;impianto della nuova disciplina del recesso datoriale; ma nella sua motivazione vedo una incoerenza poco difendibile rispetto alla sentenza del 2018 della stessa Corte sul Jobs Act<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo pubblicato sul quotidiano <\/em>Il Foglio<em> il 3 aprile 2021 &#8211; In argomento v. anche il mio commento alla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 194 del 2018, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=51020\">Quando la Consulta pecca di provincialismo<\/a>\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=50038\" rel=\"attachment wp-att-50038\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-50038\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Il-Foglio.jpg\" alt=\"\" width=\"253\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Il-Foglio.jpg 253w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Il-Foglio-150x118.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 253px) 100vw, 253px\" \/><\/a>Molte testate, compresi i TG Rai, hanno presentato la sentenza costituzionale n. 59\/2021, pubblicata nei giorni scorsi, con titoli del tipo \u201cIncostituzionale la legge Fornero sui licenziamenti\u201d. La portata della decisione della Consulta \u00e8, in realt\u00e0, molto pi\u00f9 modesta. Si tratta di questo: la legge n. 92\/2012 prevedeva che il giudice fosse tenuto senz\u2019altro alla reintegrazione del lavoratore nel caso in cui ravvisasse la radicale insussistenza del motivo del licenziamento di natura disciplinare; nel caso del licenziamento per motivo economico-organizzativo ritenuto manifestamente insussistente, attribuiva invece al giudice la <em>facolt\u00e0<\/em> discrezionale di disporre la reintegrazione, al posto del solo indennizzo monetario; ora la Consulta ha ritenuto che questa disparit\u00e0 di trattamento fra i due casi sia irragionevole e che dunque anche nel caso del difetto radicale del motivo economico-organizzativo debba essere <em>sempre<\/em> disposta la reintegrazione. Resta dunque intatta la disposizione che prevede il solo indennizzo monetario per tutti i casi \u2013 la netta maggioranza \u2013 in cui il motivo addotto dall\u2019imprenditore abbia un qualche fondamento reale, ma sia ritenuto dal giudice insufficiente.<\/p>\n<p>L\u2019impianto della legge Fornero \u00e8 dunque scalfito soltanto marginalmente da questa sentenza. La quale tuttavia merita una osservazione critica.<\/p>\n<p>Colpisce una contraddizione evidente tra questa decisione e quella contenuta nella sentenza precedente della Corte costituzionale sulla stessa materia, la n. 194 del 2018. Quella sentenza correggeva la norma del Jobs Act (pi\u00f9 precisamente, del suo decreto attuativo n. 23\/2015) sull\u2019indennizzo monetario dovuto nel caso del licenziamento ritenuto non sufficientemente giustificato, stabilendo che al giudice deve essere attribuita una ampia discrezionalit\u00e0 nella determinazione dell\u2019ammontare tra il minimo e il massimo previsto dalla legge. In questa nuova sentenza, al contrario, la stessa Consulta corregge la legge Fornero proprio nella parte in cui essa attribuisce al giudice una ampia discrezionalit\u00e0 nel determinare la sanzione, eliminandola. Non una parola, nella motivazione, per spiegare il motivo per cui nella scelta dell\u2019ammontare dell\u2019indennizzo debba essere lasciata al giudice una ampia discrezionalit\u00e0, mentre nella scelta tra la reintegrazione e l\u2019indennizzo quella discrezionalit\u00e0 debba essere azzerata.<\/p>\n<p>Se la Corte avesse applicato in questa nuova decisione il principio enunciato nel 2018, logica avrebbe imposto, semmai, che la legge Fornero venisse corretta nel senso della estensione anche al licenziamento disciplinare della stessa discrezionalit\u00e0 prevista per quello di natura economico-organizzativa. Anche perch\u00e9 non sta scritto da nessuna parte che, nel caso in cui la Consulta rilevi in una norma legislativa una disparit\u00e0 di trattamento irragionevole, la parificazione debba avvenire necessariamente nel senso della maggiore rigidit\u00e0 della norma e non nel senso inverso, o nel senso del ritorno al passato invece che dell\u2019adeguamento del vecchio al nuovo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43382\" rel=\"attachment wp-att-43382\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-43382\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-300x75.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"75\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-300x75.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale-150x37.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Corte-costituzionale.jpg 449w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Questa osservazione \u00e8 assai rilevante sia per gli eventuali interventi futuri della Corte costituzionale su questa materia, sia per l\u2019eventuale intervento di riordino e razionalizzazione della materia stessa da parte del legislatore. Tutte le questioni di costituzionalit\u00e0 che vengono sollevate sulla disciplina dei licenziamenti, sia essa quella contenuta nella legge Fornero \u2013 applicabile a chi \u00e8 stato assunto prima del 7 marzo 2015 \u2013 o quella contenuta nel decreto attuativo del Jobs Act, fanno leva su una disparit\u00e0 di trattamento, vuoi tra assunti prima e dopo quella data fatidica, vuoi tra licenziati per motivi disciplinari e licenziati per motivi economici. Ma, quand\u2019anche le differenze di trattamento dovessero essere superate, logica vorrebbe che la parificazione avvenisse nel segno del nuovo principio generale, legittimamente sancito dal legislatore: che non \u00e8 quello vecchio della <em>job property<\/em>, ma quello vigente in tutti gli ordinamenti occidentali, dell\u2019indennizzo monetario per il licenziamento ritenuto dal giudice non sufficientemente motivato.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova sentenza della Corte costituzionale scalfisce solo marginalmente la legge Fornero, confermando per il resto l&#8217;impianto della nuova disciplina del recesso datoriale; ma nella sua motivazione vedo una incoerenza poco difendibile rispetto alla sentenza del 2018 della stessa Corte sul Jobs Act . Articolo pubblicato sul quotidiano Il Foglio il 3 aprile 2021 &#8211; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-58482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}