
{"id":58523,"date":"2021-04-08T11:24:41","date_gmt":"2021-04-08T10:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58523"},"modified":"2021-04-08T11:24:41","modified_gmt":"2021-04-08T10:24:41","slug":"le-nuove-disposizioni-legislative-e-il-dovere-di-vaccinarsi-in-azienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58523","title":{"rendered":"LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E IL DOVERE DI VACCINARSI IN AZIENDA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Nei luoghi di lavoro dove non \u00e8 possibile azzerare altrimenti il rischio del contagio, l&#8217;articolo 2087 del codice civile attribuisce al datore il potere e il dovere di adottare tutte le misure indicate dalla scienza e dall&#8217;esperienza atte ad assicurare il massimo di sicurezza ai dipendenti e a chiunque debba con essi entrare in contatto<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nIntervista a cura di Alessandra Ricciardi, pubblicata su Italia Oggi l&#8217;8 aprile 2021 &#8211;<\/em> <em>In argomento v. anche, tra le molte altre interviste e interventi, v. ultimamente il mio editoriale telegrafico del 21 febbraio 2021, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58125\">Vaccinazioni: anche il sistema delle relazioni industriali faccia la sua parte<\/a><em>:<\/em> <em>ivi<\/em>\u00a0<em>il link ad altri interventi e interviste sullo stesso tema<\/em>\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58525\" rel=\"attachment wp-att-58525\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-58525\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Italia-Oggi-8IV21-212x300.png\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"385\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Italia-Oggi-8IV21-212x300.png 212w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Italia-Oggi-8IV21-106x150.png 106w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Italia-Oggi-8IV21.png 632w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/> <\/a>Anche le aziende di settori diversi dalla sanit\u00e0 possono prevedere l&#8217;obbligo per i dipendenti di vaccinarsi contro il Covid. A sostenerlo \u00e8 Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro dell&#8217;Universit\u00e0 Statale di Milano, considerato il padre del Jobs Act, ex parlamentare del Pd. Il decreto legge varato dal governo sull&#8217;obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari non prevede l&#8217;estensione ad altri settori, cos\u00ec come non lo prevede il protocollo firmato questa settimana da governo, parti sociali ed Inail, che apre alle vaccinazioni in azienda. Ma questo non osta, dice Ichino, perch\u00e9 &#8220;\u00e8 l&#8217;articolo 2087 del codice civile ad attribuire in modo molto esplicito al datore di lavoro la responsabilit\u00e0 di adottare le misure necessarie&#8221; per eliminare il rischio di un focolaio di infezione. E la libert\u00e0 di non sottoporsi a trattamenti sanitari sancita dall&#8217;articolo 32 della Costituzione? &#8220;La libert\u00e0 personale sancita dalla Costituzione non pu\u00f2 spingersi al punto di mettere a repentaglio la salute di altre persone&#8221;, spiega Ichino.<\/p>\n<p><strong>Domanda. Lei professore ha sostenuto, con un certo clamore, la possibilit\u00e0 che i datori di lavoro obblighino i propri dipendenti a vaccinarsi contro il Covid. Il governo l\u2019ha ascoltata: per i sanitari e tutti coloro che lavorano nel settore delle cura alla persona \u00e8 previsto l\u2019obbligo. Chi rifiuta viene adibito ad altre mansioni e, se questo non \u00e8 possibile, gli verr\u00e0 sospeso lo stipendio. Una misura adeguata?<br \/>\nR. <\/strong>Mi sembra una misura perfetta nella sua formulazione e molto equilibrata nell\u2019apparato sanzionatorio che istituisce contro la renitenza ingiustificata.<\/p>\n<p><strong> D. Ma imporre di vaccinarsi, in una stagione in cui sui vaccini contro il Covid c\u2019\u00e8 molto dibattito circa rischi e controindicazioni, non \u00e8 una violazione del diritto della persona di scegliere a quale trattamento sanitario sottoporsi?<br \/>\nR. <\/strong>No, perch\u00e9 la libert\u00e0 personale sancita dalla Costituzione non pu\u00f2 spingersi al punto di mettere a repentaglio la salute di altre persone. La legge dice: \u201clibero di non vaccinarti, ma se questa \u00e8 la tua scelta non puoi lavorare in un ospedale o in una casa di riposo per anziani\u201d.<\/p>\n<p><strong> D. Anche se si registrano dei casi di effetti indesiderati della vaccinazione, soprattutto nel caso del vaccino Astra Zeneca?<\/strong><br \/>\n<strong>R. <\/strong>Le autorit\u00e0 sanitarie competenti, sia al livello sovranazionale, sia a quello nazionale, hanno molto ragionevolmente ritenuto che i rischi connessi all\u2019infezione da Covid-19 siano incommensurabilmente maggiori rispetto ai rischi connessi alla vaccinazione: per stare soltanto ai dati italiani, stiamo parlando di molte centinaia di morti ogni giorno sicuramente causate dal virus, a fronte di due o tre casi di trombosi cerebrale su milioni di vaccinazioni, il cui collegamento causale con il vaccino \u00e8 soltanto una ipotesi lontanissima dall\u2019essere dimostrata.<\/p>\n<p><strong> D. La sanzione della sospensione dello stipendio \u00e8 prevista da decreto-legge fino a fine anno, presumendo che entro allora la pandemia sia finita. In caso contrario, se la misura dovesse essere prorogata, avremmo lavoratori a cui \u00e8 negato di svolgere le proprie mansioni e che restano senza stipendio?<br \/>\nR. <\/strong>Se a fine anno la situazione non si sar\u00e0 normalizzata, l\u2019ente datore di lavoro sar\u00e0 plausibilmente abilitato a prorogare la sospensione del dipendente che insista nel rifiutare la vaccinazione.<\/p>\n<p><strong> D. L\u2019obbligo esiste solo per i sanitari. Il protocollo sottoscritto questa settimana dall\u2019Inail prevede che le aziende di altri settori possano vaccinare i propri dipendenti, ma su base volontaria. Perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 l\u2019obbligatoriet\u00e0?<br \/>\nR. <\/strong>Perch\u00e9 non in tutte le aziende sussiste lo stesso rischio di contagio che tipicamente esiste in un ospedale o casa di riposo per anziani. Per esempio, in una azienda in cui ciascun dipendente opera in una sua stanza e senza contatti con persone terze, la vaccinazione non \u00e8 una misura indispensabile come invece lo \u00e8 in un ospedale o in una casa di riposo.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58529\" rel=\"attachment wp-att-58529\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-58529\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-300x298.png\" alt=\"\" width=\"239\" height=\"237\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-300x298.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio-150x150.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Codice-civile-frontespizio.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 239px) 100vw, 239px\" \/><\/a>D. Ma dove il pericolo di contagio in azienda ci sia?<br \/>\nR.<\/strong> In quel caso \u00e8 l\u2019articolo 2087 del codice civile ad attribuire in modo molto esplicito al datore di lavoro la responsabilit\u00e0 di adottare le misure necessarie. Sentito il medico competente, dunque, egli deve adottare tutte le misure consigliate dalla scienza e dall\u2019esperienza per eliminare radicalmente il rischio di un focolaio di infezione. Se il datore adotta questa misura il dipendente, a norma dell\u2019articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008) \u00e8 tenuto a ottemperarvi.<\/p>\n<p><strong> D. E la libert\u00e0 di non sottoporsi a trattamenti sanitari sancita dall\u2019articolo 32 della Costituzione?<br \/>\nR. <\/strong>\u00c8 lo stesso discorso che abbiamo fatto prima: libero ciascuno di non vaccinarsi, ma non al costo di mettere a rischio la salute di altre persone. Tra l\u2019altro, il datore di lavoro deve farsi carico anche del problema dei propri dipendenti che possono avere un motivo giustificato per non vaccinarsi, come nel caso delle donne in gravidanza o delle persone che soffrono di immunodepressione: quando si appartiene a una comunit\u00e0, qual \u00e8 quella aziendale, si \u00e8 vincolati a un obbligo di solidariet\u00e0 verso i suoi membri e in particolare verso i pi\u00f9 deboli o fragili.<\/p>\n<p><strong> D. I giudici del lavoro sono gi\u00e0 stati investiti della questione?<br \/>\nR. <\/strong>Sul punto specifico, a quanto mi risulta, per ora ci sono solo una decisione in via d\u2019urgenza del Tribunale di Udine e una di quello di Belluno, entrambe nel senso della sussistenza dell\u2019obbligo per il personale sanitario, anche prima del decreto-legge che ora lo ha sancito esplicitamente. Entrambe le decisioni sono motivate in riferimento al potere-dovere del datore di lavoro, sancito dall\u2019articolo 2087 del codice civile, cio\u00e8 da una norma che si applica in tutte le aziende.<\/p>\n<p><strong> D. I contratti di categoria potrebbero prevedere misure pi\u00f9 restrittive in quanto ai vaccini?<br \/>\nR. <\/strong>La contrattazione pu\u00f2 utilmente intervenire sulla materia, come \u00e8 gi\u00e0 accaduto con i protocolli interconfederali sulla sicurezza; quello che non pu\u00f2 fare, per\u00f2, \u00e8 esentare il datore di lavoro dalla sua responsabilit\u00e0 verso i dipendenti e gli utenti per la loro sicurezza.<\/p>\n<p><strong> D. Vuol dire che un datore di lavoro domani potrebbe essere tenuto responsabile dei danni derivanti a un dipendente o un utente dei servizi resi dall\u2019azienda per l\u2019infezione trasmessa da un dipendente non vaccinato.<br \/>\nR. <\/strong>Pensiamo al caso di un\u2019impresa di trasporto aereo o ferroviario, oppure di un albergo, o di un ristorante, o di una scuola, dove un dipendente che ha rifiutato di vaccinarsi sia causa di un focolaio epidemico. Se si applicano i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di prevenzione delle malattie in azienda \u2013 si pensi alla giurisprudenza sul mesotelioma causato dalle micro-fibre di amianto \u2013 mi sembra molto probabile che in un caso di questo genere, dal momento in cui la vaccinazione \u00e8 concretamente possibile, il datore di lavoro sia tenuto responsabile del danno causato dal contatto con il dipendente non vaccinato. Basterebbe il riferimento all\u2019articolo 15 del Testo Unico sulla sicurezza, che obbliga il datore di lavoro a non limitarsi alle misure protettive, quando \u00e8 possibile eliminare alla radice la causa stessa del rischio.<\/p>\n<p><strong> D. Un datore di lavoro potrebbe incentivare i propri dipendenti a vaccinarsi prevedendo dei premi?<br \/>\nR. <\/strong>Dove la vaccinazione costituisca una misura necessaria per la sicurezza in azienda, e il datore di lavoro l\u2019abbia adottata a norma dell\u2019articolo 2087, sono del tutto legittimi sia gli incentivi positivi, i premi per chi adempie, sia quelli negativi, le sanzioni proporzionate, per chi non adempie.<\/p>\n<p><strong> D. Secondo lei regge la tesi dell\u2019Inail che chi rifiuta il vaccino ma si contagia ha diritto alla copertura per la malattia?<br \/>\nR. <\/strong>S\u00ec: con quella delibera l\u2019Inail nega la qualificazione dell\u2019evento come infortunio o malattia professionale, in considerazione del cosiddetto \u201crischio elettivo\u201d. Dunque il lavoratore che si \u00e8 ammalato in questo caso ha diritto solo al trattamento ordinario di malattia.<\/p>\n<p><strong> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=58532\" rel=\"attachment wp-att-58532\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-58532 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Passaporto-vaccinale-3-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"337\" height=\"189\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Passaporto-vaccinale-3.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Passaporto-vaccinale-3-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 337px) 100vw, 337px\" \/><\/a>\u00a0 D. In Europa si discute del passaporto vaccinale. La ripresa dell\u2019economia, penso al turismo ma anche al libero accesso ai ristoranti, pu\u00f2 passare per un certificato di quel tipo? Si possono legittimamente stabilire limitazioni alla circolazione per chi ne \u00e8 sprovvisto?<br \/>\nR. <\/strong>L\u2019ordinamento europeo \u00e8 la fonte principale della protezione della privacy. Se dunque proprio dalla UE viene istituito il passaporto vaccinale, come strumento ritenuto indispensabile per rendere effettivo il diritto alla libera circolazione, questo significa che esso \u00e8 compatibile con la protezione della privacy. Quest&#8217;ultima non \u00e8 un valore assoluto, bens\u00ec un valore che deve essere conciliato ragionevolmente con tutti gli altri.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nei luoghi di lavoro dove non \u00e8 possibile azzerare altrimenti il rischio del contagio, l&#8217;articolo 2087 del codice civile attribuisce al datore il potere e il dovere di adottare tutte le misure indicate dalla scienza e dall&#8217;esperienza atte ad assicurare il massimo di sicurezza ai dipendenti e a chiunque debba con essi entrare in contatto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-58523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}