
{"id":58547,"date":"2021-04-12T08:17:07","date_gmt":"2021-04-12T07:17:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58547"},"modified":"2021-04-18T15:04:10","modified_gmt":"2021-04-18T14:04:10","slug":"se-866-contratti-collettivi-vi-sembran-pochi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58547","title":{"rendered":"SE 866 CONTRATTI COLLETTIVI VI SEMBRAN POCHI"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"clear\"><span style=\"color: #993300;\">In Italia la retribuzione \u00e8 fissata da ben 866 contratti collettivi nazionali e nessuno controlla la rappresentativit\u00e0 dei firmatari &#8211; La radice del problema \u00e8 nella Costituzione, ma c\u2019\u00e8 un modo semplice di risolverlo in un periodo di larghe intese<\/span><\/h4>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/div>\n<div class=\"single-thumbnail-info post-info-color gdl-divider\">\n<div class=\"Lucia Valente co-author\"><em>Articolo <strong>di <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/73364\/se-866-contratti-collettivi-di-lavoro-vi-sembran-pochi\/#autore\">Lucia Valente<\/a><\/strong> pubblicato <\/em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/73364\/se-866-contratti-collettivi-di-lavoro-vi-sembran-pochi\/\"><em>su<\/em> lavoce.info<\/a> <em>il 7 aprile 2021<\/em> &#8211; <em>In argomento v. anche il mio articolo pubblicato sullo stesso sito il 24 settembre 2019, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=53772\">Rappresentanza sindacale: il nodo difficile da sciogliere<\/a><em>; inoltre l&#8217;articolo <strong>di Walter Galbusera<\/strong>, ex segretario regionale della UIL lombarda, pubblicato sul sito <\/em>firstonline<em> il 15 aprile, che aderisce alla proposta di mini-riforma costituzionale contenuto nell&#8217;articolo di L.V.: <\/em><a href=\"https:\/\/www.firstonline.info\/sindacati-e-contratti-una-legge-per-applicare-lart-39\/\">Sindacati e contratti: una legge per applicare l&#8217;articolo 39 <\/a><\/div>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<\/div>\n<p><!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div class=\"single-content fixed4\">\n<div>\n<div id=\"attachment_57147\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57147\" rel=\"attachment wp-att-57147\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57147\" class=\"size-medium wp-image-57147\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-150x111.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-768x570.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-1024x760.png 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero.png 1045w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-57147\" class=\"wp-caption-text\">Lucia Valente professoressa di Diritto del Lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma<\/p><\/div>\n<p><strong>Come risolvere il problema dei contratti collettivi \u201cpirata\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Se vogliamo fare davvero qualcosa di utile per la protezione del lavoro, incominciamo dal problema pi\u00f9 antico, irrisolto ormai da oltre settant\u2019anni: quello dell\u2019efficacia generale dei contratti collettivi nazionali. E prima ancora, poich\u00e9 oggi se ne contano ben 866, quello della selezione dei soggetti legittimati a stipularli.<\/p>\n<p>Il problema nasce dal quarto comma dell\u2019articolo 39 della Costituzione, che non \u00e8 stato mai attuato perch\u00e9 contiene un errore logico: impone la definizione per legge o atto amministrativo delle \u201ccategorie\u201d nell\u2019ambito delle quali misurare la rappresentativit\u00e0 dei sindacati, cosa incompatibile con la libert\u00e0 sindacale sancita dal primo comma.<\/p>\n<p>Pur restando inattuato, per\u00f2, quel comma ha comunque l\u2019effetto di impedire ogni soluzione legislativa diversa, bloccando il nostro sistema di relazioni sindacali e generando, nei decenni, uno stato di diffusa incertezza: una sorta di regime anarchico nel quale sono proliferati gli 866 contratti collettivi nazionali depositati al Cnel, tra i quali i datori di lavoro oggi possono scegliere quello da applicare come da un men\u00f9. Anche se, va detto, non tutti i contratti sono \u201cpirata\u201d: talvolta i frazionamenti di categorie sindacali (come \u00e8 stato per esempio il caso dei piloti) nascono dall\u2019esigenza di \u201cavvicinare\u201d il contratto al luogo di lavoro e alle sue caratteristiche particolari. Per togliere di mezzo quel comma sbagliato, occorre una legge costituzionale votata, in seconda lettura, da almeno i due terzi di ciascuna delle Camere. Il contesto politico attuale consente di farlo. Occorre per\u00f2 aver le idee chiare su come sostituire il quarto comma dell\u2019articolo 39.<\/p>\n<p>Dopo anni di discussioni e di lotte sindacali, a partire dal caso Fiat e dalla rottura dell\u2019unit\u00e0 sindacale gi\u00e0 in atto dal 2009 ma che in quel caso si aggrav\u00f2, le maggiori confederazioni sindacali e associazioni imprenditoriali si sono dotate con il \u201cTesto unico\u201d del 2014 di regole molto ragionevoli, ispirate al principio democratico per cui a decidere, in materia contrattuale, deve essere chi rappresenta la maggioranza degli interessati. Quindi il contratto collettivo nazionale, per avere efficacia generale, deve essere stipulato da sindacati che accettino di sottoporsi alla misurazione della loro rappresentativit\u00e0 e risultino maggioritari. La parte imprenditoriale, di contro, secondo questo \u201cordinamento intersindacale\u201d non \u00e8 libera di stipulare con chi vuole, ma si obbliga a stipulare solo con il sindacato o la coalizione sindacale che, nell\u2019ambito della categoria cui il contratto si riferisce, abbia una rappresentativit\u00e0 maggioritaria. Di pi\u00f9: per essere efficace nei confronti di tutta la categoria il contratto collettivo deve essere approvato dai lavoratori mediante un referendum. \u00c8 quello che accade in questi giorni per il contratto collettivo dei metalmeccanici.<\/p>\n<p><strong>Una mini-riforma costituzionale semplicissima<\/strong><\/p>\n<p>Il problema \u00e8 che questo \u201cordinamento\u201d si applica soltanto a chi volontariamente vi si assoggetti, aderendo agli accordi interconfederali da cui \u00e8 nato il Testo unico del 2014. Chi lo rifiuta pu\u00f2 dunque stipulare contratti collettivi concorrenti, che in molti casi producono un pesante effetto distorsivo sul mercato del lavoro: un vero e proprio dumping contrattuale, reso possibile dall\u2019assenza di una legge che regoli la materia. D\u2019altra parte, una legge ben fatta non pu\u00f2 essere emanata per via della norma costituzionale che, pur inattuata, ha il potere di impedire qualsiasi soluzione diversa. Ora proprio il periodo di \u201clarghe intese\u201d potrebbe essere il pi\u00f9 propizio per correggerla.<\/p>\n<p>Si tratterebbe soltanto di sostituire il quarto comma dell\u2019articolo 39 con il seguente: \u201cLa legge stabilisce i requisiti affinch\u00e9 il contratto collettivo sia efficace in tutta la categoria alla quale esso si riferisce\u201d. Si eliminerebbe in questo modo il contrasto con il principio di libert\u00e0 sindacale sancito dal primo comma: verrebbe infatti ribadito il principio per cui \u00e8 il contratto collettivo a dar vita alla \u201ccategoria sindacale\u201d, e non viceversa. La legge ordinaria, poi, potrebbe recepire le regole contenute nel Testo unico interconfederale del 2014, precisando che:<\/p>\n<p>a) nel caso di conflitto fra due contratti collettivi riferiti alla stessa categoria, si applichi quello le cui associazioni firmatarie su entrambi i lati siano maggiormente rappresentative, secondo i criteri del Testo unico del 2014;<\/p>\n<p>b) nel caso in cui, nell\u2019ambito di una categoria per la quale \u00e8 stato stipulato un contratto collettivo nazionale con efficacia generale, venga stipulato un nuovo contratto collettivo riferito a una categoria pi\u00f9 ristretta, la verifica della maggiore rappresentativit\u00e0, effettuata sempre secondo gli stessi criteri, deve essere riferita alle imprese e ai lavoratori appartenenti a quest\u2019area.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, per esempio, se accadesse che nel settore del terziario \u2013 coperto da un contratto collettivo stipulato da Cgil, Cisl, Uil e Unione del commercio, sicuramente maggioritarie nel settore \u2013 venisse stipulato un contratto collettivo nazionale riferito a un\u2019area pi\u00f9 ridotta, quale potrebbe essere quella della sola grande distribuzione, la verifica della maggiore rappresentativit\u00e0 dovrebbe essere effettuata in riferimento a questa \u201ccategoria\u201d, individuata dal nuovo contratto.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57399\" rel=\"attachment wp-att-57399\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-57399\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-300x227.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-150x114.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1-768x581.jpg 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rider-1.jpg 810w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Un rapporto meglio definito tra legge e contrattazione collettiva<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019applicazione di questa regola consentirebbe di risolvere un altro problema cruciale: quello dei rinvii \u2013 oggi frequentissimi \u2013 della legge alla contrattazione collettiva in funzione integrativa o derogatoria. Sono sempre pi\u00f9 numerose le norme che abilitano la contrattazione sindacale a disciplinare, anche in deroga alla legge, aspetti cruciali della disciplina del rapporto di lavoro. \u00c8 quello che \u00e8 successo, per esempio, nel recente caso del contratto collettivo nazionale dei ciclofattorini che eseguono consegne a domicilio attraverso piattaforma digitale, dove il contratto stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo in quel settore specifico ha determinato lo standard retributivo minimo sfruttando una possibilit\u00e0 di deroga al criterio generale consentita dalla legge.<\/p>\n<p>Stabilire per legge quale sindacato pu\u00f2 negoziare contratti collettivi abilitati a dettare la disciplina del rapporto di lavoro addirittura in modo prevalente rispetto a quella legale renderebbe possibile anche dare piena attuazione alle indicazioni dell\u2019Unione europea in materia di salario minimo, cos\u00ec come alla direttiva sul distacco transnazionale di lavoratori, salvaguardando il peculiare equilibrio tra legge e contrattazione collettiva, caratteristico del nostro sistema di relazioni industriali.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Italia la retribuzione \u00e8 fissata da ben 866 contratti collettivi nazionali e nessuno controlla la rappresentativit\u00e0 dei firmatari &#8211; La radice del problema \u00e8 nella Costituzione, ma c\u2019\u00e8 un modo semplice di risolverlo in un periodo di larghe intese . Articolo di Lucia Valente pubblicato su lavoce.info il 7 aprile 2021 &#8211; In argomento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,11],"tags":[],"class_list":["post-58547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}