
{"id":59240,"date":"2021-07-11T10:09:44","date_gmt":"2021-07-11T09:09:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59240"},"modified":"2021-07-11T10:09:44","modified_gmt":"2021-07-11T09:09:44","slug":"appunti-sulla-giurisprudenza-costituzionale-in-materia-di-licenziamenti-non-disciplinari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59240","title":{"rendered":"APPUNTI SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI NON DISCIPLINARI"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Commento delle sentenze n. 194\/2019 e n. 59\/2021 sulla riforma dell&#8217;apparato sanzionatorio per il caso di difetto o insufficienza del motivo addotto a giustificazione del recesso del datore di lavoro<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nTesto integrale dell\u2019intervento svolto al seminario promosso dall\u2019Universit\u00e0 Ca\u2019 Foscari, <\/em><em>18 giugno 2021, in corso di pubblicazione sulla Rivista <\/em>Lavoro Diritti Europa<em> &#8211; In argomento v. anche la mia<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58095\">Lettera aperta a Stefano Giubboni sui licenziamenti<\/a><em><br \/>\n<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n,<\/span><\/p>\n<p><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n<p>1. La nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento<\/p>\n<p>2. Il contenuto essenziale della sentenza costituzionale n. 194\/2018 e il suo contrasto con la decisione sulla stessa materia del <em>Conseil constitutionnel<\/em> francese del 2015<\/p>\n<p>3. La sentenza costituzionale sulla legge Fornero: la questione della disparit\u00e0 di trattamento fra il caso del difetto totale del motivo disciplinare e quello del difetto totale del motivo economico-organizzativo<\/p>\n<p>4. Un aspetto di non piena coerenza tra la sentenza del 2018 e quella del 2021: riduzione e ampliamento della discrezionalit\u00e0 del giudice<\/p>\n<p>5. Dissenso sulla lettura di queste due sentenze che emerge dai commenti citati<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>La nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per la discussione che vorrei proporre sulle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di licenziamenti \u00e8 necessario un chiarimento preliminare circa la nozione di \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d a cui faccio riferimento. \u00c8 la nozione della quale mi sono proposto di mostrare il fondamento in diverse trattazioni degli ultimi due decenni: l\u2019unica che, a mio avviso, d\u00e0 conto in modo unitario del concetto sul quale la disciplina del recesso non disciplinare del datore di lavoro \u00e8 imperniata. Nozione opinabilissima, ovviamente; ma chi non la condivide ha l\u2019onere di indicare quale sia la nozione, unitaria o no, che ritiene preferibile e a cui pertanto ritiene debba farsi, invece, riferimento.<\/p>\n<p>La nozione che propongo, dunque, \u00e8 questa: il g.m.o. \u00e8 una <em>perdita attesa<\/em> dall\u2019imprenditore come conseguenza della prosecuzione del singolo rapporto di lavoro \u2013 in termini sia di costo contabile sia di \u00abcosto opportunit\u00e0\u00bb \u2013 superiore rispetto a una soglia massima ragionevolmente accollabile all\u2019impresa.<\/p>\n<p>Una perdita <em>attesa<\/em>: dunque un evento futuro. A differenza del giustificato motivo disciplinare, che invece consiste in un fatto gi\u00e0 accaduto: la mancanza imputata al dipendente.<\/p>\n<p>Dalla notissima sentenza della Corte di Cassazione n. 25201\/2016 e dalle successive che si sono collocate nella sua scia si pu\u00f2 trarre una conferma della nozione proposta. Quando, infatti, esse affermano che \u00abAi fini della legittimit\u00e0 del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l\u2019andamento economico negativo dell\u2019azienda nel suo complesso non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare [\u2026]\u00bb, esse dicono in sostanza che ci\u00f2 che conta non \u00e8 il fatto che l\u2019impresa nel suo complesso abbia un bilancio in passivo, n\u00e9 che sia in rosso il bilancio di una sua unit\u00e0 produttiva, bens\u00ec che la cessazione del rapporto di lavoro in questione sia destinata a incidere in misura rilevante sull\u2019efficienza gestionale dell\u2019impresa (perch\u00e9 dalla prosecuzione del rapporto ci si dovrebbe altrimenti ragionevolmente attendere una perdita).<\/p>\n<p>Si osservi come questa costruzione si distingua nettamente da quella che definisce il g.m.o. in termini di \u201ccorretta gestione dell\u2019impresa\u201d, implicante un sindacato giudiziale sui criteri di conduzione aziendale, che \u00e8 escluso dalla giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=53234\" rel=\"attachment wp-att-53234\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-53234 alignright\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-e-Melamed-300x226.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"226\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-e-Melamed-300x226.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-e-Melamed-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Calabresi-e-Melamed.png 496w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento qui proposta fa implicitamente riferimento anche il legislatore quando, con le riforme del 2012 e del 2015, decide di sostituire al vecchio apparato sanzionatorio in materia di licenziamento, centrato sostanzialmente su di una <em>property rule<\/em> (la reintegrazione nel posto di lavoro, che attribuisce alla persona interessata il potere di fissare il prezzo della rinuncia al posto stesso), un apparato sanzionatorio centrato su di una <em>liability rule<\/em>, ovvero la predeterminazione \u2013 quanto meno nei limiti minimo e massimo \u2013 dell\u2019indennizzo dovuto dal datore nel caso in cui il motivo addotto sia stato ritenuto dal giudice inidoneo a giustificare il recesso. Basti considerare in proposito che la prospettiva di dover pagare in quest\u2019ultimo caso un indennizzo di entit\u00e0 <em>n<\/em> costituir\u00e0 automaticamente un deterrente perfetto contro il licenziamento il cui motivo effettivo sia costituito dall\u2019attesa di una perdita di entit\u00e0 inferiore a <em>n<\/em> (a meno che il motivo reale sia un altro non ostensibile: caso che spetta al giudice accertare e per il quale \u00e8 comminata la sanzione ripristinatoria del rapporto).<\/p>\n<p>In un suo libro recente su questo tema (<em>Anni difficili<\/em>, Giappichelli, 2020, p. 21) e poi di nuovo nel dibattito che ne \u00e8 seguito (<em>Risposta<\/em>, <em>LDE<\/em>, n. 2\/2021, \u00a7 3, pp. 6-7 dell\u2019estratto) Stefano Giubboni contesta la classificazione come <em>property rule<\/em>, nel senso originariamente proposto dai padri del <em>Law &amp; Economics<\/em> G. Calabresi e D. Melamed, da me proposta a proposito della sanzione reintegratoria prevista dall\u2019articolo 18 St. lav. nella sua versione precedente al 2012. Ma a me \u2013 e non soltanto a me (v. sul punto anche Massimo Pallini, <em>Anni difficili\u2026 anche per il Law &amp; Economics<\/em>, <em>LDE<\/em>, n. 2\/2021) \u2013 sembra proprio che su questo punto S.G. sbagli e che l\u2019idea del passaggio dalla <em>property<\/em> alla <em>liability rule <\/em>colga invece in modo molto preciso il nocciolo della riforma della disciplina dei licenziamenti entrata progressivamente in vigore tra il 2012 e il 2015.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=42906\" rel=\"attachment wp-att-42906\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-42906\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Corte-costituzionale-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a>Il contenuto essenziale della sentenza costituzionale n. 194\/2018 e il suo contrasto con la decisione sulla stessa materia del <\/em>Conseil constitutionnel<em> francese del 2015<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>I passaggi pi\u00f9 rilevanti della prima delle sentenze costituzionali qui considerate sulla nuova disciplina dei licenziamenti sono questi: la Corte, richiamando puntualmente la propria giurisprudenza precedente sul punto, conferma la legittimit\u00e0 della scelta compiuta dal legislatore di sostituire l\u2019apparato sanzionatorio contro il licenziamento ingiustificato centrato su di una <em>property rule<\/em> con uno centrato su di una <em>liability rule<\/em>; conferma inoltre la ragionevolezza e congruit\u00e0 dell\u2019entit\u00e0 massima dell\u2019indennizzo per il licenziamento ingiustificato previsto dalla legge (24 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione) anche prima del suo aumento del 50 per cento disposto dal decreto-legge n. 87\/2018; ritiene invece non ragionevole la scelta del legislatore di predeterminare l\u2019indennizzo rigidamente in relazione all\u2019anzianit\u00e0 di servizio della persona interessata; attribuisce pertanto al giudice il compito di determinare l\u2019indennizzo caso per caso, in relazione al danno determinatosi in concreto.<\/p>\n<p>Merita di essere segnalato il contrasto netto fra questa decisione della Corte costituzionale italiana e la decisione con la quale tre anni prima il <em>Conseil constitutionnel<\/em> francese aveva ritenuto legittima la norma che in quell\u2019ordinamento correlava l\u2019indennizzo all\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore licenziato (sentenza 5 agosto 2015). Non si tratta soltanto di una curiosit\u00e0 comparatistica: la decisione del <em>Conseil constitutionnel<\/em> si basa su alcuni seri motivi che sconsigliano una correlazione tra indennizzo e danno accertato caso per caso, ciascuno dei quali pu\u00f2 essere considerato come un profilo di ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore italiano, al pari di quello francese e di quello della grande maggioranza degli ordinamenti dei Paesi sviluppati occidentali.<\/p>\n<p>La sentenza n. 194\/2018, significativamente, non indica neppure uno dei fattori determinanti dell\u2019entit\u00e0 del danno patito dalla persona interessata a cui il giudice dovr\u00e0 fare riferimento, ulteriori rispetto ai due indicati nella norma italiana ritenuta incostituzionale (entit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione e anzianit\u00e0 di servizio). Vediamo quali possono essere questi altri fattori:<\/p>\n<ul>\n<li>quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dell\u2019assistenza di cui la persona interessata pu\u00f2 disporre nella ricerca;<\/li>\n<li>entit\u00e0 e durata del trattamento di disoccupazione assicurato;<\/li>\n<li>condizioni del mercato del lavoro entro il raggio di mobilit\u00e0 della persona;<\/li>\n<li>sua et\u00e0 e suoi carichi di famiglia;<\/li>\n<li>livello e tipo della sua professionalit\u00e0;<\/li>\n<li>intensit\u00e0 dell\u2019impegno che essa profonde nella ricerca dell\u2019occupazione;<\/li>\n<li>ampiezza della sua disponibilit\u00e0 ad accettare occasioni di lavoro diverse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ora, per quel che riguarda i primi due, appare del tutto ragionevole che il legislatore basi le proprie scelte in materia di indennizzo sull\u2019idea che il trattamento amministrativo e previdenziale riservato a chi perde il posto sia sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio nazionale (anche perch\u00e9 le eventuali differenze non paiono suscettibili di misurazione in sede giudiziale). Quanto alle condizioni del mercato del lavoro locale, \u00e8 altrettanto ragionevole che il <em>policy maker<\/em> decida di non aumentare quello che gli economisti del lavoro chiamano <em>severance cost<\/em> nelle zone pi\u00f9 svantaggiate del Paese, per evitare di innescare una spirale perversa tra condizioni peggiori del mercato del lavoro, costi del c.d. aggiustamento industriale corrispondentemente pi\u00f9 alti, peggiore allocazione delle risorse, minore produttivit\u00e0 del lavoro. Un discorso in parte analogo vale per l\u2019et\u00e0 e i carichi di famiglia della persona interessata: non sembra che possa considerarsi irragionevole la scelta del medesimo <em>policy maker<\/em> di non commisurare l\u2019indennizzo a questi due dati per non correre il rischio di penalizzare nel mercato del lavoro proprio le persone cui si vuole assicurare maggiore protezione (un <em>severance cost<\/em> pi\u00f9 elevato costituisce un handicap negativo per chiunque sia alla ricerca di un nuovo lavoro, a parit\u00e0 di altre condizioni). Quanto al livello della professionalit\u00e0 del lavoratore, i soli suoi indicatori cui possa fare riferimento il legislatore sono retribuzione e durata del rapporto, che gi\u00e0 costituiscono i parametri indicati dalla legge per la determinazione dell\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>Restano dunque gli ultimi due fattori determinanti del danno conseguente al licenziamento: l\u2019impegno profuso nella ricerca e l\u2019ampiezza della disponibilit\u00e0 della persona interessata per la nuova occupazione. Ma questi sono entrambi pressoch\u00e9 inconoscibili per il giudice e comunque difficilissimamente dimostrabili in un procedimento giudiziario. Senza contare che in tutti i casi in cui il procedimento stesso \u00e8 debitamente celere essi costituiscono per la maggior parte comportamenti <em>futuri<\/em> della persona interessata, che pertanto inevitabilmente sfuggono a qualsiasi apprezzamento del giudice cui compete di determinare il danno subito in concreto e il relativo indennizzo.<\/p>\n<div id=\"attachment_50786\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=50786\" rel=\"attachment wp-att-50786\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-50786\" class=\"size-full wp-image-50786\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Conseil-constitutionnel-1-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-50786\" class=\"wp-caption-text\">Una seduta del Conseil constitutionnel francese<\/p><\/div>\n<p>Tutto questo discorso mira a spiegare il motivo principale per cui non solo nell\u2019ordinamento francese, ma anche nella quasi totalit\u00e0 degli altri l\u2019indennizzo per il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato viene determinato sulla base dei soli parametri dell\u2019ultima retribuzione e dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio. Come pu\u00f2 dunque essere considerata \u201cirragionevole\u201d una scelta che tanti altri legislatori nazionali hanno compiuto? Su questo punto cruciale, nella motivazione della sentenza le questioni qui esaminate avrebbero dovuto essere discusse criticamente; invece questa discussione viene omessa. La motivazione si limita a menzionare le due leggi precedenti nelle quali la determinazione dell\u2019indennizzo entro un limite minimo e uno massimo \u00e8 stata affidata alla discrezionalit\u00e0 del giudice, dimenticando che i criteri cui il giudice dovrebbe attenersi secondo quelle leggi riguardano circostanze \u2013 quali le dimensioni dell\u2019azienda e il comportamento delle parti nella determinazione del licenziamento \u2013 che nulla hanno a che fare con la quantificazione del danno in concreto.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che la Corte indica come aspetto di illegittimit\u00e0 costituzionale anche l\u2019insufficiente effetto dissuasivo dell\u2019indennizzo previsto dal d.lgs. n. 23\/2015. Ma per aumentare l\u2019effetto deterrente dell\u2019indennizzo sarebbe stata sufficiente la correzione in aumento del limite minimo dell\u2019indennizzo, sul quale invece non ha inciso il dispositivo della sentenza.<\/p>\n<p>Un argomento ricorrente nei commenti a questa sentenza \u00e8 quello secondo cui essa avrebbe evitato che il ruolo del giudice venisse ridotto a un compito meramente ragionieristico di moltiplicazione dell\u2019ultima retribuzione per l\u2019anzianit\u00e0 di servizio. Ma, considerato quanto ho prima esposto circa i motivi ragionevoli che sconsigliano la commisurazione dell\u2019indennizzo al danno subito dalla persona licenziata in concreto, non si vede perch\u00e9 debba essere considerato come un disvalore il fatto che l\u2019indennizzo stesso sia predeterminato nella sua entit\u00e0 dalla legge, restando affidata al giudice la funzione \u2013 di ben maggiore delicatezza e complessit\u00e0 \u2013 di valutare il motivo addotto a sostegno del licenziamento e di accertare l\u2019eventuale motivo illecito effettivo.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>La sentenza costituzionale sulla legge Fornero: la questione della disparit\u00e0 di trattamento fra il caso del difetto totale del motivo disciplinare e quello del difetto totale del motivo economico-organizzativo<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La sentenza della Consulta n. 59\/2021 ha per oggetto la parte della legge n. 92\/2012 che disciplina il caso in cui il giudice ravvisi la totale insussistenza della giustificazione addotta dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento. La sentenza dichiara irragionevole la disparit\u00e0 di trattamento istituita da questa legge tra il caso di insussistenza del motivo economico-organizzativo e il caso di insussistenza del motivo disciplinare, che essa considera tra loro identici; conseguentemente dichiara costituzionalmente necessaria la parificazione della disciplina del primo rispetto a quella del secondo. Anche nel caso di ritenuta inesistenza del g.m.o., dunque, per effetto di questa decisione della Corte il giudice \u00e8 senz\u2019altro tenuto a disporre la reintegrazione.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto si legge nella motivazione della sentenza, a me sembra che le due fattispecie presentino alcune differenze abbastanza evidenti, per aspetti direttamente rilevanti ai fini dell\u2019apparato sanzionatorio contro il licenziamento ingiustificato.<\/p>\n<p>L\u2019accertamento giudiziale di un comportamento colposo o doloso del dipendente nello svolgimento della prestazione lavorativa presenta una marcata analogia con l\u2019accertamento svolto dal giudice penale sul comportamento di un imputato, ai fini della punizione di un reato: si tratta della verifica circa la sussistenza e l\u2019imputabilit\u00e0 di un fatto (atto commesso dall\u2019imputato) appartenente al passato, suscettibile di prova testimoniale e\/o documentale. E, nel caso di non compiuta dimostrazione della colpevolezza della persona imputata, la presunzione di innocenza impone di assolverlo perch\u00e9 il fatto non sussiste, o per non averlo commesso. Infine, l\u2019imputazione del tutto infondata di colpe disciplinari tali da giustificare il licenziamento ha una intrinseca valenza diffamatoria ai danni della persona interessata: essa lede, dunque, in qualche misura il diritto assoluto della persona stessa alla propria onorabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il controllo del giudice sul giustificato motivo oggettivo \u00e8 invece un\u2019attivit\u00e0 cognitiva di tutt\u2019altra natura. Se \u00e8 corretta la definizione del g.m.o. proposta all\u2019inizio di questo intervento, l\u2019oggetto del controllo \u00e8 l\u2019attesa di una perdita destinata a verificarsi nel caso di prosecuzione del rapporto: si tratta dunque della verifica non circa un accadimento passato, bens\u00ec circa la ragionevolezza della previsione di un accadimento che ancora deve prodursi; in altre parole, essa consiste in una valutazione <em>de futuro<\/em>. Il motivo addotto, inoltre, anche se totalmente disatteso dal giudice, non pu\u00f2 considerarsi in alcun modo lesivo del diritto assoluto della persona interessata all\u2019onorabilit\u00e0 e all\u2019integrit\u00e0 della propria immagine.<\/p>\n<p>Non sono differenze da poco, queste, fra i due casi. E sono differenze particolarmente rilevanti proprio per la valutazione della differenziazione della disciplina dettata dal legislatore per ciascuno di essi. Nel caso del licenziamento disciplinare \u00e8 del tutto ragionevole una applicazione del principio della presunzione di innocenza che, nel caso di non compiuta dimostrazione del fatto imputato o della sua imputabilit\u00e0 alla persona interessata, porta ad azzerare senz\u2019altro gli effetti del licenziamento. Nel caso del licenziamento per motivo economico-organizzativo e in particolare del motivo che il datore non ha saputo dimostrare, invece, innanzitutto non si applica la stessa presunzione a favore della persona interessata che opera sul versante disciplinare; inoltre, trattandosi di una valutazione <em>de futuro <\/em>(rinvio in proposito alla prima parte di questo intervento), i margini di opinabilit\u00e0 delle risultanze istruttorie sono assai pi\u00f9 ampi rispetto all\u2019accertamento di un fatto passato. Non pu\u00f2 dunque considerarsi di per s\u00e9 irragionevole che in questo caso la legge lasci alla discrezionalit\u00e0 del giudice la scelta tra la sanzione reintegratoria e quella indennitaria. N\u00e9, sempre in considerazione del diverso oggetto del controllo giudiziale, appare irragionevole lasciare qui maggiore spazio a una valutazione del giudice circa il possibile significato del difetto del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore, come indice su cui fondare la presunzione di sussistenza di un motivo illecito.<\/p>\n<p>A me sembra dunque che l\u2019affermazione della perfetta identit\u00e0 tra le due fattispecie, contenuta nella sentenza in esame (e ripresa dai primi commenti in sede dottrinale: v. per tutti A. Perulli, <em>La disciplina del licenziamento per g.m.o. ecc.<\/em>, in corso di pubblicazione in <em>RIDL<\/em>, n. 2\/2021, I), non sia condivisibile: le differenze tra i due casi ci sono, eccome, a meno che l\u2019accertamento su un fatto passato si possa considerare come la stessa cosa rispetto alla valutazione circa la prevedibilit\u00e0 di un fatto futuro; e a mio modo di vedere sono differenze pi\u00f9 che sufficienti per fornire un fondamento ragionevole alla parziale differenziazione operata dal legislatore del 2012. Ma se anche le si potessero ritenere non sufficienti, sarebbe comunque doveroso che esse venissero attentamente considerate e che si spiegasse analiticamente perch\u00e9 esse non possano ragionevolmente essere poste a base della diversit\u00e0 di disciplina dei due casi.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Un aspetto di non piena coerenza tra la sentenza del 2018 e quella del 2021: riduzione e ampliamento della discrezionalit\u00e0 del giudice<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sia la sentenza n. 194\/2018 sia la n. 59\/2021 ribadiscono la legittimit\u00e0 della scelta del regime basato sulla <em>liability rule<\/em>, che si conferma dunque come regola generale (costituzionalmente legittima anche se fosse posta dal legislatore senza eccezioni). Questo \u00e8 l\u2019orientamento della Corte, pi\u00f9 volte ribadito nell\u2019arco dell\u2019ultimo ventennio, poi di nuovo in queste due sentenze, dunque consolidato. Orbene, quand\u2019anche potesse prescindersi da tutto da quanto osservato poc\u2019anzi e dovesse quindi condividersi la tesi della perfetta identit\u00e0 fra il caso dell\u2019insussistenza del g.m.o. e quella dell\u2019insussistenza del g.m.s., nonch\u00e9 del conseguente vincolo costituzionale di parit\u00e0 di trattamento legislativo dei due casi, questo vincolo potrebbe essere rispettato dal legislatore sia obbligando il giudice in entrambi i casi all\u2019applicazione della sanzione reintegratoria, sia lasciando al giudice in entrambi i casi la facolt\u00e0 di scegliere quale delle due sanzioni applicare, tenuto conto delle circostanze.<\/p>\n<p>Corrispondentemente, anche la Consulta, nell\u2019esercizio della propria funzione di correttrice dei difetti di costituzionalit\u00e0 della legge ordinaria, avrebbe potuto eliminare la disparit\u00e0 di trattamento fra i due casi non solo allineando la disciplina del caso del g.m.o. a quella del caso del g.m.s., come ha fatto, ma anche operando l\u2019allineamento in senso inverso: cio\u00e8 attribuendo al giudice la facolt\u00e0 di scelta tra le due sanzioni anche nel caso di radicale insussistenza del motivo disciplinare. Considerato il contenuto della decisione del 2018, orientata nel senso dell\u2019allargamento della discrezionalit\u00e0 del giudice, ci si sarebbe potuti attendere una decisione orientata in questo senso anche nella sentenza del 2021. Questa invece \u00e8 orientata nel senso opposto. Come si spiega questo contrasto?<\/p>\n<p>Adalberto Perulli, nel suo scritto gi\u00e0 citato, lo spiega sostenendo l\u2019intrinseca diversit\u00e0 tra la discrezionalit\u00e0 attribuita al giudice per \u201cmodulare il <em>quantum<\/em> dell\u2019indennizzo all\u2019interno di una specifica \u2018categoria normativa\u2019 definita dal legislatore (il rimedio indennitario)\u201d e la discrezionalit\u00e0 che \u201cconduce a una decisione costitutiva della stessa \u2018categoria normativa\u2019 da impiegare\u201d; nel primo caso si tratterebbe di una discrezionalit\u00e0 \u201cmeramente tecnica\u201d, mentre nel secondo si tratterebbe del potere discrezionale di scelta del rimedio [\u2026] esso stesso contrario al principio di eguaglianza-razionalit\u00e0\u201d. Ma se le cose stessero cos\u00ec, la sentenza n. 59\/2021 avrebbe potuto e dovuto essere motivata con questo stesso argomento, essendo a quel punto irrilevante il confronto con la disciplina legislativa dettata per altri casi analoghi; nella sentenza, invece, non c\u2019\u00e8 il minimo cenno a una intrinseca incostituzionalit\u00e0 dell\u2019attribuzione al giudice di una facolt\u00e0 di scelta tra le due sanzioni, a seconda delle circostanze del caso concreto. E che non ce ne sia il minimo cenno ben si spiega, se si considerano i numerosi casi che possono reperirsi nel nostro diritto penale, amministrativo e minorile, nei quali a un giudice \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di determinare discrezionalmente, a seconda delle circostanze, non soltanto il <em>quantum<\/em>, ma anche il tipo di sanzione. Se l\u2019argomento in esame fosse fondato, in tutti questi casi dovrebbe ravvisarsi la \u201cviolazione del principio di uguaglianza e razionalit\u00e0\u201d ravvisata da Adalberto Perulli.<\/p>\n<p>Anche l\u2019ordinamento tedesco, del resto, attribuisce al giudice del lavoro la facolt\u00e0 di opzione tra la sanzione reintegratoria e quella indennitaria, sulla base delle allegazioni del datore di lavoro circa l\u2019impatto negativo che la reintegrazione potrebbe avere sull\u2019organizzazione aziendale, senza che \u2013 a quanto mi risulta \u2013 nessuno abbia mai pensato di ravvisare in questo una \u201cviolazione del principio di uguaglianza e razionalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Se dunque l\u2019argomento della violazione del principio di uguaglianza non regge al vaglio critico, resta l\u2019interrogativo circa l\u2019inversione di rotta tra la sentenza n. 194\/2018 e la sentenza n. 59\/2021 per quel che riguarda la discrezionalit\u00e0 del giudice. Un interrogativo che forse avrebbe meritato almeno un accenno di risposta nella motivazione della seconda sentenza. In particolare avrebbe meritato una spiegazione la scelta della Corte di operare l\u2019allineamento delle due discipline secondo un modello pi\u00f9 coerente con il vecchio regime che con il nuovo, nonostante che di quest\u2019ultimo la stessa Corte riconosca la complessiva conformit\u00e0 ai principi costituzionali.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em>Dissenso sulla lettura di queste due sentenze che emerge dai commenti citati<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>I rilievi critici circa il contenuto delle due sentenze nulla tolgono, ovviamente, all\u2019apprezzamento per la parte di entrambe nella quale la Corte ha ribadito la legittimit\u00e0 dell\u2019impianto complessivo della riforma progressivamente realizzata fra il 2012 e il 2015: la legittimit\u00e0, cio\u00e8, del passaggio dal regime sanzionatorio centrato su di una <em>property rule<\/em> e quello centrato su di una <em>liability rule<\/em>. Questa parte delle due sentenze mi sembra invece fortemente svalutata nei commenti gi\u00e0 citati di Stefano Giubboni e di Adalberto Perulli, nei quali affiora la tesi della intrinseca incompatibilit\u00e0 di quella riforma con i principi costituzionali. Una cosa \u00e8 l\u2019opera di \u201crammendo\u201d compiuta dalla Corte correggendo singole incoerenze ravvisate all\u2019interno del nuovo ordinamento, alla stregua del principio fondamentale di uguaglianza e di ragionevolezza; altra cosa \u00e8 sostenere l\u2019intrinseca incompatibilit\u00e0 con i principi costituzionali dell\u2019allineamento del nostro Paese agli altri Paesi dell\u2019UE su questa materia.<\/p>\n<p>Auspicare un ritorno all\u2019ordinamento precedente \u00e8, ovviamente, del tutto legittimo. Ma non lo \u00e8 altrettanto affermare che questa scelta sia in qualche modo costituzionalmente obbligata, come mi sembra facciano negli scritti citati Stefano Giubboni e Adalberto Perulli, e come quest\u2019ultimo fa di nuovo nell\u2019intervento introduttivo svolto poc\u2019anzi, giungendo ad accusare il legislatore del 2012-2021, oltre che di \u201csonno antropologico\u201d, anche di \u201ctradimento costituzionale\u201d. Tesi, quest\u2019ultima, oltretutto, difficilmente sostenibile se si considera che lungo tutto l\u2019arco dell\u2019ultimo mezzo secolo, dopo l\u2019entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, met\u00e0 della forza-lavoro italiana \u00e8 stata costantemente esclusa dal regime centrato sulla <em>property rule<\/em> contenuta nell\u2019articolo 18: onde appare davvero molto problematico sostenere che questo regime sia il solo compatibile con la protezione del lavoro assicurata dalla Costituzione.<\/p>\n<p>Se il vecchio apparato sanzionatorio, che la riforma del 2012-2015 ha inteso superare, fosse il solo che rispetta i diritti fondamentali dei lavoratori, met\u00e0 della forza-lavoro italiana dipendente sarebbe stata privata di quei diritti per tutto il mezzo secolo passato e continuerebbe a esserlo: tutti i dipendenti di aziende sotto la soglia dei 16 dipendenti, gli assunti a termine, i collaboratori continuativi, i collaboratori familiari, i dirigenti. Esito, questo, inevitabile perch\u00e9 l\u2019applicazione del regime fondato sulla <em>property rule<\/em> alla forza-lavoro che gode della protezione pi\u00f9 intensa presuppone sempre l\u2019esistenza di una fascia pi\u00f9 o meno ampia di <em>peripheral workers<\/em> che portino su di s\u00e9 tutto il peso della flessibilit\u00e0 di cui il tessuto produttivo ha bisogno. Ma non \u00e8, evidentemente, concepibile un diritto fondamentale della persona suscettibile di applicarsi soltanto a una parte dei cittadini a spese di un\u2019altra parte che \u2013 per necessit\u00e0 strutturale \u2013 ne resti permanentemente priva.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Commento delle sentenze n. 194\/2019 e n. 59\/2021 sulla riforma dell&#8217;apparato sanzionatorio per il caso di difetto o insufficienza del motivo addotto a giustificazione del recesso del datore di lavoro . Testo integrale dell\u2019intervento svolto al seminario promosso dall\u2019Universit\u00e0 Ca\u2019 Foscari, 18 giugno 2021, in corso di pubblicazione sulla Rivista Lavoro Diritti Europa &#8211; In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25,9,14],"tags":[],"class_list":["post-59240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=59240"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59240\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=59240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=59240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=59240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}