
{"id":59301,"date":"2021-07-11T10:41:46","date_gmt":"2021-07-11T09:41:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59301"},"modified":"2021-07-11T10:41:46","modified_gmt":"2021-07-11T09:41:46","slug":"un-sembra-non-basta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59301","title":{"rendered":"UN \u201cSEMBRA\u201d NON BASTA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Un decreto del Tribunale di\u00a0 Bologna pretende di risolvere la questione della disciplina applicabile al lavoro dei rider senza indicare i confini della &#8220;categoria&#8221; cui si riferisce e prescindendo da qualsiasi verifica della rappresentativit\u00e0 dei sindacati concorrenti\u00a0 i<\/span><span style=\"color: #993300;\">n seno ad essa, <\/span><span style=\"color: #993300;\">solo sulla base di una (ritenuta) apparenza<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Commento a caldo al decreto 30 giugno 2021 del Tribunale di Bologna nel procedimento ex articolo 28 St. lav. promosso da Nidil-Cgil e FILT-Cgil contro Deliveroo &#8211; In argomento v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58275\">Il ruolo insostituibile della contrattazione collettiva per risolvere la questione dei rider<\/a><em>\u00a0<\/em> <!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49890\" rel=\"attachment wp-att-49890\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-49890\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-768x576.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Che il procedimento previsto dall\u2019art. 28 dello Statuto sia da tempo utilizzato non tanto per reprimere comportamenti antisindacali dei datori di lavoro quanto per dirimere conflitti insorti tra sindacati, \u00e8 cosa nota. Meno noto \u00e8 che una controversia di questo genere possa essere decisa dal giudice \u2013 come \u00e8 accaduto in questo caso, nel quale la Cgil contesta la validit\u00e0 di un contratto collettivo stipulato dalla Ugl \u2013 <em>inaudita altera parte<\/em>. Non intendo, tuttavia, esaminare la questione processualistica circa questa anomalia; e neanche la questione se possa essere contestato a un datore di lavoro come antisindacale il comportamento consistito nella stipulazione di un contratto collettivo da parte della sua associazione imprenditoriale. Con queste brevissime note, scritte nell\u2019imminenza della chiusura del fascicolo di <em>LDE<\/em>, mi limito invece a discutere il passaggio della motivazione che risolve la questione di diritto sostanziale posta dal sindacato ricorrente.<\/p>\n<p>Si discute se il sindacato Ugl Rider, che il 15 settembre 2020 ha firmato con Assodelivery il <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CCNL-AssoDelivery-15IX20.pdf\">contratto collettivo nazionale di lavoro per i ciclofattorini<\/a>, sia in possesso del requisito della maggiore rappresentativit\u00e0, necessario per poter esercitare il potere di deroga previsto dagli artt. 2 e 47-<em>quater<\/em> del D.lgs. n. 81\/2015. La motivazione del provvedimento non dice che cosa abbia allegato il sindacato ricorrente a questo proposito; ci si sarebbe potuti attendere, comunque, che il giudice svolgesse almeno un\u2019istruttoria sommaria circa la rappresentativit\u00e0 di Ugl Rider, confrontando i relativi dati con quelli della rappresentativit\u00e0 degli altri sindacati operanti nel settore. E, prima ancora, che il giudice indicasse i confini della \u201ccategoria\u201d all\u2019interno della quale il confronto deve essere operato.<\/p>\n<p>La questione pi\u00f9 \u201ccalda\u201d \u00e8 proprio quest\u2019ultima: mentre infatti la Cgil sostiene che la categoria sindacale di riferimento corrisponde all\u2019intero settore della logistica, per il quale la stesso Cgil con Cisl e Uil ha ultimamente rinnovato il contratto collettivo nazionale con Assologistica, la Ugl-Rider sostiene che la categoria di riferimento \u00e8 quella dei ciclofattorini operanti mediante collegamento a distanza con la centrale, per la quale essa ha stipulato con Assodelivery nel settembre scorso il contratto contestato. Se \u00e8 il contratto collettivo la fonte della categoria sindacale \u2013 sostiene Ugl-Rider \u2013 \u00e8 nell\u2019ambito del settore dei ciclofattorini che occorre confrontare la rappresentativit\u00e0 dei sindacati concorrenti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che pi\u00f9 colpisce, nella motivazione del decreto del Tribunale di Bologna, \u00e8 che il giudice abbia totalmente ignorato questa questione: l\u2019argomento su cui la decisione \u00e8 basata si riduce a questa proposizione: \u201cNon sembra che il sindacato UGL Rider sia in possesso di tali requisiti\u201d.<\/p>\n<p>Il giudice non precisa n\u00e9 i confini della \u201ccategoria\u201d cui quel \u201csembra\u201d si riferisce, n\u00e9 i termini della comparazione: non una parola n\u00e9 tanto meno un dato sulla rappresentativit\u00e0 della Ugl-Rider (e ben si capisce, visto che essa non \u00e8 neppure parte in giudizio), ma neppure su quella dei sindacati concorrenti e persino di quelli che hanno promosso il procedimento. L\u2019intera decisione circa la validit\u00e0 del contratto e il carattere antisindacale della sua applicazione da parte della datrice di lavoro convenuta poggia su una parola \u2013 \u201csembra\u2026\u201d \u2013 senza l\u2019indicazione neppure di qualche indizio sul quale tale apparenza si fondi. Decisamente troppo poco anche per un decreto di natura cautelare qual \u00e8 quello ex art. 28 St. lav.<\/p>\n<p>Se la Cgil intendeva contestare la validit\u00e0 del contratto Assodelivery, avrebbe dovuto trovare almeno un lavoratore interessato, al quale far promuovere la causa di lavoro. Non avendolo evidentemente trovato, ha scelto la scorciatoia del procedimento di repressione del comportamento antisindacale. E ha trovato un giudice disposto a decidere la causa sulla base di quel \u201csembra\u201d.\u00a0 Ma su un \u201csembra\u201d non pu\u00f2 fondarsi una decisione giudiziale; e tanto meno un sistema solido di relazioni industriali.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un decreto del Tribunale di\u00a0 Bologna pretende di risolvere la questione della disciplina applicabile al lavoro dei rider senza indicare i confini della &#8220;categoria&#8221; cui si riferisce e prescindendo da qualsiasi verifica della rappresentativit\u00e0 dei sindacati concorrenti\u00a0 in seno ad essa, solo sulla base di una (ritenuta) apparenza . 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