
{"id":59475,"date":"2021-09-10T10:52:17","date_gmt":"2021-09-10T09:52:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59475"},"modified":"2021-09-10T10:53:37","modified_gmt":"2021-09-10T09:53:37","slug":"le-norme-che-consentono-gia-oggi-di-richiedere-il-vaccino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59475","title":{"rendered":"LE NORME CHE CONSENTONO GI\u00c0 OGGI DI RICHIEDERE IL VACCINO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Perch\u00e9 una legge sull\u2019obbligo di vaccinarsi nei luoghi di lavoro \u00e8 molto utile <\/span><span style=\"color: #993300;\">ma, a rigore, non indispensabile affinch\u00e9 la misura venga adottata dalle imprese<\/span>\u00a0<span style=\"color: #993300;\">&#8211; Perch\u00e9 le due obiezioni dei no-vax non reggono<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<em>Scheda tecnica pubblicata sul<\/em> Foglio <em>il 12 agosto 2021 &#8211; In argomento v. anche l&#8217;<\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=59380\">Appello a Draghi sulla vaccinazione nelle scuole<\/a><em>, del 18 luglio precedente<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>Il rischio dell\u2019infezione da Covid-19, a differenza delle altre malattie infettive, \u00e8 stato qualificato dalla legge come rischio di <strong>infortunio sul lavoro<\/strong> in riferimento alla generalit\u00e0 delle aziende (<strong>articolo 42, c. 2, d.-l. n. 18\/2020<\/strong>, convertito con l. n. 27\/2020). il fatto stesso di lavorare in un\u2019azienda insieme ad altre persone \u00e8 dunque considerato dall\u2019ordinamento come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19.<\/li>\n<li>L\u2019<strong>articolo 2087 del Codice civile<\/strong> impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure consigliate dalla scienza e dall\u2019esperienza, utili per assicurare la massima sicurezza psico-fisica dei dipendenti in azienda. Il contenuto della norma \u00e8 poi specificato<br \/>\n&#8211; dall\u2019<strong>articolo 15 del T.U. delle norme sulla sicurezza del lavoro<\/strong> (d.lgs. n. 81\/2008), il quale \u2013 nei casi in cui sia possibile eradicare la fonte del rischio per la salute o sicurezza \u2013 impone al datore di non limitarsi alle misure protettive (nel nostro caso: mascherine, distanziamento, divisori in plexiglass), ma di adottare le misure idonee a eliminare il rischio alla radice (questa norma esclude che il solo rispetto dei protocolli negoziati nel marzo 2020, quando la vaccinazione non era ancora disponibile, costituisca oggi adempimento sufficiente dell\u2019obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro);<br \/>\n&#8211; dall\u2019<strong>articolo <\/strong><strong>279 dello stesso T.U.<\/strong>, che prevede in modo pi\u00f9 specifico l\u2019obbligo per l\u2019imprenditore di richiedere la vaccinazione del dipendente (la previsione \u00e8 bens\u00ec riferita al rischio di infezione derivante da un \u201cagente biologico <em>presente nella lavorazione<\/em>\u201d; tuttavia, se l\u2019obbligo \u00e8 esplicitamente previsto dalla legge per questo rischio specifico, \u00e8 ragionevole ritenere che lo stesso obbligo gravi sull\u2019imprenditore per la prevenzione di un rischio di infezione derivante da un virus altamente contagioso, del quale pu\u00f2 essere portatrice una qualsiasi delle diverse persone contemporaneamente presenti nello spazio aziendale chiuso nel quale l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 destinata a svolgersi).<\/li>\n<li>L\u2019<strong>articolo 20 dello stesso T.U.<\/strong> testualmente recita: \u201cOgni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, <em>conformemente<\/em> alla sua formazione, <em>alle istruzioni<\/em> e ai mezzi forniti dal datore di lavoro\u201d. Si tratta dunque di un obbligo sostanzialmente analogo a quello che l\u2019art. 2087 c.c. impone al datore, rivolto a ogni lavoratore dipendente affinch\u00e9 faccia tutto quanto gli \u00e8 possibile per la salvaguardia della salute e sicurezza propria e altrui in azienda. La norma inoltre conferma che le direttive impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene dell\u2019ambiente di lavoro, se ragionevoli (cio\u00e8 conformi alle indicazioni che si traggono da scienza ed esperienza), contribuiscono a determinare il contenuto dell\u2019obbligazione contrattuale del dipendente, anche quando da esse deriva un obbligo non specificamente previsto dalla legge, n\u00e9 comunque imposto alla generalit\u00e0 dei cittadini.<\/li>\n<li>Il combinato disposto di queste norme legislative \u00e8 evidentemente pi\u00f9 che sufficiente per generare l\u2019obbligo per il datore di richiedere la vaccinazione anti-Covid ai dipendenti (dovunque questi debbano lavorare in ambienti chiusi, a stretto contatto fra di loro), e per questi ultimi di sottoporvisi, salvi i casi di controindicazione medica. Non vale a contrastare questa constatazione <a href=\"https:\/\/studiolegaleichino-my.sharepoint.com\/personal\/pietro_ichino_ichinobrugnatelli_it\/Documents\/Documenti\/Z.1D\/GarantePrivacy-9550331-1.1%20(1).pdf\"><strong>la <em>guideline<\/em> dell\u2019Autorit\u00e0 Garante dei Dati Personali<\/strong><\/a> che vieta al datore di lavoro \u2013 in linea generale e in assenza di una legge che imponga il vincolo \u2013 di chiedere il certificato di vaccinazione ai propri dipendenti. Laddove, infatti, il datore stesso richieda la vaccinazione nell\u2019esercizio del proprio potere-dovere ex art. 2087 c.c., questa misura diventa oggetto di un obbligo contrattuale, il cui adempimento \u00e8 in quanto tale soggetto a legittimo controllo da parte del datore, per espressa esenzione dal divieto generale disposta dal Codice per la Protezione dei Dati Personali.<\/li>\n<li>Un\u2019altra obiezione che viene mossa alla tesi qui sostenuta \u00e8 quella secondo cui, in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, il contenuto concreto dell\u2019obbligo di sicurezza dell\u2019imprenditore sarebbe stato, per cos\u00ec dire, cristallizzato dalla norma contenuta nell\u2019<strong>articolo 29-<em>bis<\/em>-l. n. 23\/2020<\/strong> \u2013 c.d. Decreto Liquidit\u00e0 \u2013, come convertito con la l. n. 40\/2020, che rinvia al contenuto dei protocolli convenuti tra il Governo e le parti sociali nel marzo immediatamente precedente. L\u2019epoca in cui la norma \u00e8 stata emanata, nella quale vaccinarsi non era ancora possibile e non era neppure prevedibile quando e con quali modalit\u00e0 lo sarebbe stato, impedisce di dedurre dalla norma stessa l\u2019esclusione della vaccinazione dal novero delle misure attivabili <em>oggi<\/em> dall\u2019imprenditore per la prevenzione del contagio. Sappiamo, al contrario, come l\u2019art. 2087 c.c. sia una \u201cnorma aperta\u201d proprio nel senso che l\u2019obbligo di sicurezza in esso contenuto si arricchisce di contenuti concreti via via che la scienza e la tecnica mettono a disposizione nuove misure efficaci.<\/li>\n<li>Per altro verso, in una <strong>nota inviata dalla sede centrale INAIL<\/strong> alla Direzione regionale della Liguria il <strong>1\u00b0 marzo 2021<\/strong> (dunque <em>prima<\/em> dell\u2019emanazione del d.-l. n. 44\/2021, che ha istituito l\u2019obbligo di vaccinazione per tutto il personale medico e para-medico), in riferimento al caso di un infermiere dell\u2019Ospedale San Martino renitente alla vaccinazione e ammalatosi di Covid-19, si legge: \u00abIl lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e contrae il virus \u00e8 comunque coperto dalla tutela infortunistica, ma non ha diritto al risarcimento perch\u00e9 <strong>colpevole di comportamento negligente<\/strong>\u00bb. L\u2019INAIL considera dunque in linea generale come negligente (a norma dell\u2019art. 20 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sopra citato) e pertanto illegittimo, il comportamento del lavoratore che rifiuta la vaccinazione.<\/li>\n<li>Tutti i giudici del Lavoro che si sono occupati della questione fin qui (<strong>decisioni in sede cautelare, e una anche in sede di merito, dei Tribunali di Udine, Belluno, Modena e Roma<\/strong>) hanno ritenuto legittima la richiesta della vaccinazione rivolta dal datore ai dipendenti a norma dell\u2019art. 2087 c.c., e legittima conseguentemente sia la richiesta di certificazione dell\u2019adempimento, sia la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottata nei confronti dei renitenti. Non si pu\u00f2 obiettare che tutte queste decisioni siano state adottate in riferimento a fattispecie precedenti al decreto-legge n. 44\/2021 (che nell\u2019aprile di quest\u2019anno ha imposto la vaccinazione a tutto il personale medico e paramedico), perch\u00e9 le decisioni stesse riguardano provvedimenti adottati dai datori di lavoro <em>prima dell\u2019entrata in vigore del decreto-legge<\/em>, in applicazione del solo art. 2087 c.c. (che infatti \u00e8 posto esplicitamente a fondamento di ciascuna di queste decisioni, nelle rispettive motivazioni).<\/li>\n<li>Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, ben pu\u00f2 affermarsi che:<br \/>\n&#8211; ogni datore di lavoro che ravvisi un rischio di contagio nella propria azienda ha gi\u00e0 oggi, a norma degli artt. 2087 c.c. e 15 T.U. sicurezza, il <strong>potere-dovere di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi<\/strong>;<br \/>\n&#8211; secondo l\u2019INAIL, ogni dipendente ha gi\u00e0 oggi un <strong>dovere di vaccinarsi<\/strong> a norma dell\u2019art. 20\u00a0 del T.U., anche indipendentemente dalla richiesta del datore di lavoro, almeno ai fini del godimento dell\u2019assicurazione antinfortunistica;<br \/>\n&#8211; dove il datore di lavoro richieda la vaccinazione, egli \u00e8 per ci\u00f2 stesso <strong>legittimato a chiedere la certificazione<\/strong> del relativo adempimento, trattandosi di materia di normale esecuzione del programma contrattuale.<\/li>\n<li>Cos\u00ec stando le cose,<br \/>\n&#8211; <strong>la legge gi\u00e0 oggi non solo autorizza, ma anzi richiede<\/strong> al datore di lavoro di attivarsi, anche unilateralmente, per la vaccinazione dei propri dipendenti, in tutti i casi in cui le modalit\u00e0 di svolgimento del lavoro in azienda presentino un rischio di contagio;<br \/>\n&#8211; dunque l\u2019<strong>iniziativa in questo senso gi\u00e0 adottata dai datori di lavoro<\/strong> nel settore medico-sanitario anche prima del d.l. n. 44\/2021, e in seguito adottata da altri nei settori dove il problema \u00e8 pi\u00f9 acuto (in particolare in quelli dello spettacolo e intrattenimentyo, della ristorazione e alberghiero), \u00e8 di per s\u00e9 pienamente legittima;<br \/>\n&#8211; appare comunque molto sensato l\u2019<strong>invito rivolto da Confindustria alle controparti sindacali<\/strong> per un accordo di aggiornamento dei protocolli negoziati nel marzo 2020, che aggiorni la disciplina dell\u2019esercizio del suddetto potere-dovere da parte dei datori di lavoro;<br \/>\n&#8211; non sembra avere alcun fondamento l\u2019affermazione secondo cui questa materia sarebbe estranea al campo proprio della contrattazione collettiva: i protocolli negoziati nel marzo 2020 dimostrano, al contrario, la <strong>piena competenza del sistema delle relazioni industriali <\/strong>in questa materia;<br \/>\n&#8211; l\u2019emanazione di una <strong>norma di interpretazione autentica<\/strong> <strong>che elimini ogni dubbio in proposito<\/strong> \u00e8 altamente auspicabile; ma le difficolt\u00e0 di ordine puramente politico che il Governo sta incontrando su questo terreno non giustificano in alcun modo la timidezza su questo terreno degli imprenditori, e ancor meno l\u2019inerzia del sistema delle relazioni sindacali, il quale dovrebbe, al contrario, rivendicare a s\u00e9 il compito di regolare la materia.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Perch\u00e9 una legge sull\u2019obbligo di vaccinarsi nei luoghi di lavoro \u00e8 molto utile ma, a rigore, non indispensabile affinch\u00e9 la misura venga adottata dalle imprese\u00a0&#8211; Perch\u00e9 le due obiezioni dei no-vax non reggono . 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