
{"id":60297,"date":"2021-12-09T12:37:57","date_gmt":"2021-12-09T11:37:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60297"},"modified":"2021-12-09T12:38:08","modified_gmt":"2021-12-09T11:38:08","slug":"lo-smart-working-e-lautonomia-negoziale-individuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60297","title":{"rendered":"LO SMART WORKING E L\u2019AUTONOMIA NEGOZIALE INDIVIDUALE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Il protocollo firmato il 7 dicembre tra governo e parti sociali non contiene alcun elemento di novit\u00e0 rispetto alla legge che da 4 anni disciplina il lavoro agile; ma \u00e8 il primo accordo interconfederale che riconosce esplicitamente il ruolo centrale della contrattazione tra azienda e dipendente<\/span><\/h4>\n<p><strong>\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<\/strong><em>Articolo pubblicato il 9 dicembre 2021 <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/91462\/smart-working-e-autonomia-negoziale-individuale\/\">sul sito <\/a><\/em><a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/91462\/smart-working-e-autonomia-negoziale-individuale\/\">lavoce.info<\/a><em> &#8211;\u00a0 In argomento, oltre all&#8217;articolo il cui link compare nel testo, v. anche <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=54871\">Se l&#8217;epidemia mette le ali allo smart working<\/a><em> &#8211; V. inoltre tutti gli altri post in tema di lavoro agile accessibili attraverso il portale<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=56468\">Lo smart working<\/a> <strong><br \/>\n<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43282\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"168\" height=\"171\" \/><\/a>Un accordo tra le parti sociali dagli effetti pratici impalpabili<\/strong><\/p>\n<p>I giuslavoristi si interrogano sul significato che deve essere attribuito al protocollo sottoscritto il 7 dicembre scorso tra le associazioni sindacali e imprenditoriali e il ministro del Lavoro, per delineare il nuovo quadro normativo nel quale dovr\u00e0 svolgersi il cosiddetto lavoro agile dal momento \u2013 si spera ormai prossimo \u2013 in cui cesser\u00e0 il regime di emergenza inaugurato nel marzo 2020 per fronteggiare l\u2019epidemia da Covid. Ce lo si chiede perch\u00e9 nessuno dei 15 articoli di cui l\u2019accordo si compone contiene alcuna disposizione che abbia un apprezzabile contenuto pratico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge (n. 81\/2017), che da quattro anni disciplina compiutamente la materia, o comunque dal diritto del lavoro vigente.<\/p>\n<p>Anche sul tema caldo della disconnessione e della reperibilit\u00e0, nel quadro del diritto al riposto giornaliero e settimanale, l\u2019accordo \u00e8 molto generico: gli articoli 2 e 3 si limitano a menzionare l\u2019esistenza del diritto alla disconnessione, rinviando all\u2019eventuale contrattazione aziendale e in ogni caso alla negoziazione individuale tra prestatore e datore di lavoro la precisazione delle sue modalit\u00e0 di esercizio. Ma n\u00e9 in tema di disconnessione, n\u00e9 in tema di reperibilit\u00e0, dettano alcuna disciplina di <em>default<\/em>: non dicono, cio\u00e8, che cosa accade in mancanza di un accordo in proposito (del resto, difficilmente avrebbero potuto farlo sul piano generale, stante l\u2019estrema variet\u00e0 delle situazioni nelle quali questo diritto deve essere esercitato).<\/p>\n<p>Sorprende che l\u2019occasione di questo protocollo non sia stata colta neppure per un \u201cavviso comune\u201d delle parti al legislatore affinch\u00e9 corregga un paio di storture contenute nella legge. Di una di queste abbiamo <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=55012\">gi\u00e0 parlato su questo sito<\/a>: l\u2019obbligo a carico della datrice di lavoro della comunicazione scritta \u201ccon cadenza almeno annuale\u201d in due copie, una per il dipendente e una per il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, contenente l\u2019indicazione dei rischi generici e specifici propri del lavoro agile. \u00c8 questo un appesantimento burocratico la cui inutilit\u00e0 \u00e8 evidente a <strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=41603\" rel=\"attachment wp-att-41603\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-41603\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/lavoro-agile-1.jpg\" alt=\"\" width=\"207\" height=\"155\" \/><\/a><\/strong>chiunque si occupi di queste cose nel mondo reale. Un\u2019altra stortura, questa assai pi\u00f9 grave, \u00e8 costituita dall\u2019estensione dell\u2019assicurazione Inail agli infortuni che possono accadere alla persona nel tragitto tra l\u2019abitazione e il luogo da essa stessa scelto per svolgervi la prestazione: si tratta di un tipico \u201crischio elettivo\u201d, cio\u00e8 liberamente scelto (un caso estremo \u00e8 illustrato nell&#8217;immagine qui a fianco), cui non ha alcun senso estendere l\u2019assicurazione obbligatoria. Per altro verso, \u00e8 assai probabile che col diffondersi del lavoro agile questa estensione finisca col generare molti abusi, con conseguente aggravio indebito del premio assicurativo sulle imprese interessate. E poich\u00e9 la statistica dice che prevedibilmente gli abusi saranno pi\u00f9 frequenti al sud, questo penalizzer\u00e0 la diffusione del lavoro agile nel Mezzogiorno del Paese: l\u00ec le imprese cercheranno di limitarla il pi\u00f9 possibile.<\/p>\n<p><strong>Dove sta l\u2019aspetto pi\u00f9 significativo dell\u2019accordo<\/strong><\/p>\n<p>Il protocollo del 7 dicembre \u00e8, ciononostante, assai significativo perch\u00e9 indica una volont\u00e0 comune delle parti nel senso di non ostacolare, ma al contrario promuovere lo sviluppo post-pandemico del lavoro agile. Le associazioni imprenditoriali \u2013 Confindustria in testa \u2013, non ritenevano questo accordo necessario e ne avrebbero fatto volentieri a meno; tuttavia non hanno opposto resistenza al ministro del Lavoro, che voleva dare un segnale favorevole al consolidarsi di questa forma di organizzazione del lavoro, anche in considerazione del suo forte impatto positivo sulla presenza delle donne nel tessuto produttivo. Per altro verso, \u00e8 merito del ministro stesso aver disatteso la richiesta proveniente dai sindacati di un nuovo intervento legislativo, rendendosi conto che c\u2019era poca materia per una nuova legge in aggiunta a quella che gi\u00e0 da quattro anni regola compiutamente questa forma di organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p>Va infine sottolineato un aspetto di questo protocollo che \u2013 nonostante l\u2019assenza di disposizioni particolarmente innovative \u2013 fa di esso una tappa importante nell\u2019evoluzione del nostro sistema delle relazioni industriali: \u00e8 la prima volta, a quanto mi consta, che in un accordo interconfederale viene dedicato un articolo apposito a sancire la piena sovranit\u00e0 dell\u2019autonomia negoziale individuale su un aspetto del rapporto di lavoro, sovranit\u00e0 che viene poi pi\u00f9 volte ribadita in altre parti del documento, salvo enunciare doverosamente anche la necessit\u00e0 di proteggere la libert\u00e0 effettiva delle persone nell\u2019esercizio di questa prerogativa.<\/p>\n<p>L\u2019autonomia negoziale individuale, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 per la singola persona di contrattare validamente con l\u2019azienda un aspetto del rapporto di lavoro, in qualche misura \u00e8 sempre esistita. Sono sempre state oggetto di una pattuizione individuale, per esempio, il patto di prova, quello di non concorrenza, o quello di reperibilit\u00e0 fuori orario di lavoro. E l\u2019autonomia individuale del prestatore su un capitolo rilevantissimo del contratto di lavoro ha avuto una sanzione esplicita nel 1984 con il riconoscimento legislativo del lavoro a tempo parziale; ma proprio in quell\u2019occasione si era registrata una forte opposizione da sinistra nella fase di gestazione della norma, poi un tentativo di \u201ccontenimento\u201d della sua portata mediante regolamentazioni rigide in sede collettiva delle forme possibili del part-time e\/o di un suo rigido contingentamento, anche in considerazione del possibile suo impatto differenziato a danno del lavoro femminile. Ora, in riferimento al lavoro agile queste diffidenze sono cadute: un protocollo interconfederale riconosce e protegge la piena libert\u00e0 della persona che vive del proprio lavoro di negoziarne con l\u2019azienda un aspetto organizzativo importantissimo. Al di l\u00e0 del rituale omaggio alla contrattazione collettiva contenuto nella premessa del protocollo, nella sua parte concretamente dispositiva l\u2019autonomia negoziale individuale assume un ruolo centrale e le parti si impegnano a difendere la libert\u00e0 effettiva necessaria alla persona per esercitarla. La <em>capite deminutio<\/em> del lavoratore, cio\u00e8 la sua radicale giuridica incapacit\u00e0 di gestire validamente i propri interessi, sembra essere ormai cosa del secolo passato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il protocollo firmato il 7 dicembre tra governo e parti sociali non contiene alcun elemento di novit\u00e0 rispetto alla legge che da 4 anni disciplina il lavoro agile; ma \u00e8 il primo accordo interconfederale che riconosce esplicitamente il ruolo centrale della contrattazione tra azienda e dipendente \u00a0. 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