
{"id":60310,"date":"2021-12-18T23:20:48","date_gmt":"2021-12-18T22:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60310"},"modified":"2021-12-19T22:28:54","modified_gmt":"2021-12-19T21:28:54","slug":"la-direttiva-ue-sui-rider-tra-subordinazione-e-autonomia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60310","title":{"rendered":"LA DIRETTIVA UE SUI RIDER, TRA SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Fissare uno standard minimo europeo di trattamento del lavoro su piattaforme potrebbe essere l\u2019occasione per introdurre una figura intermedia tra lavoro dipendente e autonomo &#8211; Ma la proposta di direttiva lascia troppo margine di manovra agli Stati<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo di Lucia Valente, docente di Diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, <a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/91594\/tra-subordinazione-e-autonomia-la-direttiva-sui-rider\/\">pubblicato sul sito lavoce.info<\/a> il 16 dicembre 2021 &#8211; In argomento v. anche<\/em> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58275https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=58275\">Il ruolo insostituibile della contrattazione per risolvere la questione dei rider<\/a>\u00a0 <em>(ivi i link ad altri miei interventi precedenti sullo stesso tema)<\/em> <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_57147\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=57147\" rel=\"attachment wp-att-57147\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57147\" class=\"size-medium wp-image-57147\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-300x223.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-150x111.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-768x570.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero-1024x760.png 1024w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lucia-Valente-leggero.png 1045w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-57147\" class=\"wp-caption-text\">Lucia Valente<\/p><\/div>\n<p><strong>Nuove regole per distinguere il lavoro dipendente da quello autonomo<\/strong><\/p>\n<p>La proposta di direttiva europea sulle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforma digitale fornisce un primo contributo per una nuova classificazione.<\/p>\n<p>La Commissione, dopo un faticoso processo di consultazione delle parti sociali durato pi\u00f9 di un anno, prende atto dell\u2019attenuazione della tradizionale linea di demarcazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi e anche della crescente eterogeneit\u00e0 tra i lavoratori autonomi. E punta a riconoscere tutele minime a una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabili, fin qui prevalentemente inquadrati come autonomi: i rider. Di regola, la piattaforma organizza il lavoro tramite dispositivi elettronici e abbina la domanda del servizio con l\u2019offerta di manodopera da parte di un soggetto disponibile a svolgere la consegna. Il servizio pu\u00f2 includere altre attivit\u00e0, come la gestione dei pagamenti da parte degli acquirenti.<\/p>\n<p>La direttiva, partendo dai procedimenti amministrativi e giudiziari che hanno interessato diversi stati membri,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavoce.info\/archives\/69553\/contratto-per-i-rider-e-davvero-pirata\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tra cui il nostro<\/a>, stabilisce che se un rapporto di lavoro \u00e8 subordinato o no dipende dal modo in cui si \u00e8 svolta effettivamente la prestazione e dall\u2019intensit\u00e0 del controllo esercitato dalla piattaforma, e non dal tipo di contratto stipulato dal lavoratore. Nessuna rilevanza ha invece la durata del rapporto: anche uno di brevissima durata pu\u00f2 essere qualificato come subordinato.<\/p>\n<p>Inoltre, conta il diritto nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia che, per\u00f2, non si \u00e8 mai interessata a tracciare il confine tra subordinazione e autonomia, ma si \u00e8 sempre limitata a delimitare la sfera di operativit\u00e0 di alcune norme comunitarie: in particolare quelle sulla libera circolazione dei lavoratori.<\/p>\n<p>La proposta di direttiva intende agevolare il lavoratore per quel che riguarda l\u2019onere della prova della subordinazione, di regola molto difficile. Per vincere la causa baster\u00e0 dimostrare la sussistenza di almeno due di cinque criteri, attraverso i quali la piattaforma pu\u00f2 esercitare il suo potere di controllo sulla prestazione: le modalit\u00e0 di determinazione del compenso; l\u2019imposizione di obblighi riguardanti la cura del proprio aspetto, la condotta nei confronti del destinatario del servizio o l\u2019esecuzione del lavoro; il fatto che l\u2019esecuzione del lavoro o la qualit\u00e0 dei risultati del lavoro siano oggetto di controllo diretto, anche per via elettronica; l\u2019imposizione di limiti alla libert\u00e0 di organizzare il proprio lavoro, in particolare la discrezionalit\u00e0 di scegliere l\u2019orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti o di avvalersi di subappaltatori o sostituti; l\u2019imposizione di limiti alla possibilit\u00e0 del prestatore di crearsi una base di clienti propri o di svolgere prestazioni lavorative per terzi. A seconda della pervasivit\u00e0 del controllo, scatta la presunzione di subordinazione e, in questo caso, la piattaforma \u00e8 considerata come datore di lavoro: al lavoratore spettano tutti i diritti che tale status comporta, come previsto dalla legge, dai contratti collettivi e dalle prassi nazionali e dell\u2019Unione per quel che riguarda per esempio i contributi previdenziali e le tutele lavoristiche nel rapporto di lavoro. Ovviamente, la piattaforma ha la possibilit\u00e0 di provare che non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=49890\" rel=\"attachment wp-att-49890\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-49890\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-300x225.png 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-150x113.png 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora-768x576.png 768w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ciclofattorina-Foodora.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Nuove protezioni estese a tutto il settore<\/strong><\/p>\n<p>In aggiunta alle tutele previste per il lavoro subordinato da ogni stato membro, il progetto di direttiva impone in ogni caso la trasparenza dell\u2019algoritmo. Il lavoratore, sia autonomo sia subordinato, ha il diritto di conoscere sin dal primo giorno di lavoro come l\u2019algoritmo procede a controllare o valutare le prestazioni lavorative e a formulare il cosiddetto ranking reputazionale; ha inoltre il diritto di conoscere modalit\u00e0 e criteri di distribuzione degli incarichi di lavoro nonch\u00e9 di determinazione dei guadagni, di protezione della sicurezza e salute sul lavoro, di determinazione dell\u2019orario di lavoro, delle promozioni e dell\u2019eventuale sospensione o la chiusura dell\u2019account personale da parte della piattaforma.<\/p>\n<p>\u00c8 garantita la riservatezza dei dati personali e un adeguato sistema di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che tenga anche conto dei rischi sulla salute e sullo stress derivante dai sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali; la protezione contro possibili rischi di infortuni sul lavoro e contro i rischi psicosociali ed ergonomici. Nessun dato pu\u00f2 essere trattato in riferimento allo stato emotivo o psicologico del lavoratore della piattaforma o al suo stato di salute che non rilevi ai fini della prestazione, n\u00e9 si possono trattare i dati personali in relazione a conversazioni private, compresi gli scambi con i rappresentanti dei lavoratori della piattaforma; o raccogliere dati personali al di fuori del tempo di lavoro. Le disposizioni sulla gestione algoritmica connesse al trattamento dei dati personali devono applicarsi anche ai lavoratori (correttamente inquadrati come) autonomi e alle altre persone che svolgono un lavoro su piattaforma, anche se non titolari di un rapporto di lavoro. Le organizzazioni sindacali e le autorit\u00e0 nazionali devono avere accesso ai dati dell\u2019algoritmo.<\/p>\n<p><strong>Un\u2019opzione ancora aperta: quella del\u00a0<em>tertium genus<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ora la proposta di direttiva deve passare il vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Non \u00e8 detto che al termine si arrivi ad avere una legislazione protettiva adeguata che valga per la galassia di lavoratori che operano tramite piattaforma e per tutti gli stati membri, perch\u00e9 la direttiva non sembra in grado di risolvere tutti i problemi di classificazione dei lavoratori delle piattaforme nel rispetto del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p>Meglio sarebbe stato introdurre a livello di Unione un\u00a0<em>tertium genus<\/em>\u00a0tra quelli di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo, per riempire in modo adeguato il vuoto creato dalla rapida trasformazione digitale del tessuto produttivo. Ma pu\u00f2 farlo il legislatore italiano, dando seguito alle indicazioni di quella parte della nostra giurisprudenza, che, con riferimento al caso dei rider Foodora, aveva ipotizzato l\u2019esistenza di una figura intermedia tra quelle del lavoro subordinato e della collaborazione autonoma.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fissare uno standard minimo europeo di trattamento del lavoro su piattaforme potrebbe essere l\u2019occasione per introdurre una figura intermedia tra lavoro dipendente e autonomo &#8211; Ma la proposta di direttiva lascia troppo margine di manovra agli Stati . 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