
{"id":60628,"date":"2022-02-03T12:28:02","date_gmt":"2022-02-03T11:28:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60628"},"modified":"2022-02-03T12:28:02","modified_gmt":"2022-02-03T11:28:02","slug":"la-commissione-di-garanzia-sui-metodi-di-lotta-del-si-cobas-nel-settore-della-grande-distribuzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60628","title":{"rendered":"LA COMMISSIONE DI GARANZIA SUI METODI DI LOTTA DEL SI-COBAS NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;Autorit\u00e0 dichiara che i blocchi stradali e dei cancelli non costituiscono una forma legittima di lotta sindacale, ma comportamenti di competenza degli organi preposti alla difesa dell&#8217;ordine pubblico<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nRisposta della Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi pubblici, comunicata il 3 febbraio 2022 all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60130\">interpello della LGD<\/a> in riferimento alla vertenza in corso con il SI-Cobas, presentato il 29 novembre precedente &#8211; Verbale della seduta della Commissione nella quale la relazione del Presidente in proposito \u00e8 stata discussa, 9 dicembre 2021<\/em><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=137\" rel=\"attachment wp-att-137\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-137\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl5.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Risposta-della-Commissione-di-Garanzia-3II22.pdf\">Scarica la risposta della Commissione di Garanzia 3 febbraio 2022 in formato PDF<\/a><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Commissione-di-Garanzia-Estratto-del-Verbale-n.-1257.pdf\" rel=\"attachment wp-att-139\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-139\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl7.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Commissione-di-Garanzia-Estratto-del-Verbale-n.-1257.docx\">Scarica l&#8217;estratto dal verbale della seduta del 9 dicembre 2021 in formato PDF<\/a><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_60631\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=60631\" rel=\"attachment wp-att-60631\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-60631\" class=\"wp-image-60631 size-medium\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Giuseppe-Santoro-Passarelli-300x164.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"164\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Giuseppe-Santoro-Passarelli-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Giuseppe-Santoro-Passarelli-150x82.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Giuseppe-Santoro-Passarelli.jpg 303w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-60631\" class=\"wp-caption-text\">Il presidente della Commissione di Garanzia Giuseppe Santoro Passarelli<\/p><\/div>\n<p>Sono qui di seguito evidenziati in modo molto sintetico i contenuti di maggiore interesse della risposta dell&#8217;Autorit\u00e0 all&#8217;interpello del 29 novembre scorso, che ricalca ovviamente il contenuto della relazione presentata dal Presidente nella seduta del 9 dicembre immediatamente successivo, approvata dalla Commissione.<\/p>\n<p>Il documento afferma che la legge n. 146 del 1990, all\u2019articolo 1, comma 2, lettera <em>a)<\/em> elenca tra i servizi pubblici essenziali da tutelare \u201c<em>l\u2019approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni\u00a0di prima necessit\u00e0<\/em>. Nella nozione di \u201c<em>beni di prima necessit\u00e0<\/em>\u201d la Commissione ha inteso ricomprendere alcune categorie merceologiche, quali il latte e i farmaci. Inoltre, il concetto di \u201c<em>approvvigionamento<\/em>\u201d da tutelare e regolare a norma della legge n. 146 del 1990 \u00e8 stato interpretato dalla Commissione come limitato alla sola fase del trasporto delle categorie merceologiche indicate dalla norma citata, ritenendo invece estranee all\u2019ambito di applicazione della legge, tutte le attivit\u00e0 preparatorie e prodromiche al trasporto stesso, quali le attivit\u00e0 di magazzinaggio, deposito e custodia delle merci presso centri logistici.<\/p>\n<p>La Commissione osserva peraltro che &#8220;Una estensione dell\u2019ambito di applicazione della legge e, quindi, del sindacato di competenza della Commissione alle attivit\u00e0 di magazzinaggio \u00e8 stata, viceversa, ritenuta necessaria e giustificata soltanto laddove le stesse siano parte integrante di <strong>filiere distributive finalizzate all\u2019approvvigionamento di determinate collettivit\u00e0 ritenute meritevoli di una particolare tutela<\/strong> (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, scuole dell\u2019infanzia, etc)&#8221;.<\/p>\n<p>Nella risposta della Commissione si legge altres\u00ec che &#8220;nel periodo pi\u00f9 critico dell\u2019emergenza da pandemia (marzo e aprile 2020), contrassegnato, tra l\u2019altro, da importanti restrizioni della libert\u00e0 di circolazione dei cittadini da parte di provvedimenti governativi, <strong>la Commissione si \u00e8 interrogata se considerare come essenziali, e dunque rientranti nel campo di applicazione della legge 146<\/strong>, alcuni <strong>servizi<\/strong> normalmente non considerati tali, <strong>tra i quali la distribuzione alimentare al dettaglio (nei supermercati)<\/strong>. Tale servizio normalmente non \u00e8 considerato essenziale, potendo i cittadini approvvigionarsi in altri esercizi concorrenti, tuttavia, questa possibilit\u00e0 pu\u00f2 venir meno in una condizione di limitazione del diritto alla mobilit\u00e0&#8221;. \u00c8 questo un passaggio che pu\u00f2 assumere un notevolissimo rilievo nel caso (non auspicabile) di ritorni a lockdown per il contrasto al contagio, perch\u00e9 <strong>apre fin d\u2019ora alla possibilit\u00e0 di chiedere in tal caso l\u2019intervento della Commissione<\/strong>.<\/p>\n<p>Ancora la Commissione rileva che &#8220;le condotte segnalate \u2013 per come descritte, ovvero <strong>picchetti realizzati con la violenza e coazione fisica<\/strong> \u2013 <strong>esulano finanche dalla nozione di sciopero<\/strong> e sono di interesse delle Autorit\u00e0 preposte alla tutela dell\u2019ordine pubblico&#8221;. Questo passaggio \u00e8 importante in quanto <strong>si contrappone alla tesi centrale del SI-Cobas<\/strong> secondo cui i licenziamenti disposti da LGD e l\u2019intervento delle Forze dell\u2019Ordine per rimuovere i blocchi costituirebbero negazione del diritto costituzionale di sciopero.<\/p>\n<p>La Commissione conclude che &#8220;un ampliamento del novero dei servizi pubblici essenziali, nel senso di ricomprendervi il settore della distribuzione alimentare all\u2019interno della legge 146, in costanza di particolari situazioni di crisi, potrebbe essere disposto (e avrebbe maggior tenuta davanti ai giudici) dal legislatore, o dal Governo, in via d\u2019urgenza, <strong>o anche dall\u2019autonomia collettiva<\/strong>&#8220;. Questo passaggio costituisce un assist per le Parti sociali (Cgil, Cisl, Uil sul versante sindacale, Federdistribuzione e Assologistica su quello imprenditoriale) per chiedere l\u2019<strong>apertura di un tavolo finalizzato all&#8217;emanazione di un codice di autoregolamentazione<\/strong>. Le tre Confederazioni maggiori potrebbero cogliere l\u2019occasione per un atto di autonomia collettiva che consentirebbe loro di recuperare \u2013 nel settore specifico &#8211; il terreno perduto negli ultimi anni nei confronti del SI-Cobas per effetto del ricorso spregiudicato da parte di quest\u2019ultimo ai blocchi come forma ordinaria di lotta.<\/p>\n<p>La risposta si conclude con l&#8217;impegno della Commissione a <strong>sollecitare le Camere<\/strong> affinch\u00e9 la questione venga esaminata in sede legislativa, per soddisfare le &#8220;esigenze di <strong>adeguamento della normativa in materia di sciopero<\/strong>, al fine di salvaguardarne l&#8217;effettivit\u00e0 nonostante il costante evolversi degli assetti economici e sociali sui quali \u00e8 destinata ad operare&#8221;.\u00a0 Non c\u2019\u00e8, ovviamente, alcuna possibilit\u00e0 che ci\u00f2 avvenga in questo scorcio di fine legislatura, ma all\u2019inizio della XIX legislatura sar\u00e0 opportuno che la questione venga posta nell\u2019agenda delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Cosa che \u00e8 auspicata anche, e in modo esplicito, nell\u2019intervento del membro della Commissione prof. Domenico Carrieri, di cui si d\u00e0 conto nella parte finale dell\u2019estratto del verbale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Autorit\u00e0 dichiara che i blocchi stradali e dei cancelli non costituiscono una forma legittima di lotta sindacale, ma comportamenti di competenza degli organi preposti alla difesa dell&#8217;ordine pubblico . 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