
{"id":60762,"date":"2022-02-18T13:00:21","date_gmt":"2022-02-18T12:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60762"},"modified":"2022-02-18T13:02:11","modified_gmt":"2022-02-18T12:02:11","slug":"la-settimana-corta-dei-belgi-e-i-confini-del-lavoro-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60762","title":{"rendered":"LA SETTIMANA CORTA DEI BELGI E I CONFINI DEL LAVORO DIPENDENTE"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La proposta del Governo di Bruxelles di consentire la ripartizione dell\u2019orario normale in quattro giorni \u00e8 solo una parte, e probabilmente non quella di maggiore impatto, di un pacchetto di misure che riguarderanno anche le nuove forme di organizzazione, nelle quali il tempo di lavoro non ha pi\u00f9 rilievo<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n<\/span>Articolo pubblicato il 18 febbraio sul sito\u00a0 <\/em>lavoce.info<em> &#8211; In argomento v. anche il mio articolo sull&#8217;accordo interconfederale in materia di smart working 7 dicembre 2021, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=60307\">Un protocollo poco innovativo, ma non inutile<\/a><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_60763\" style=\"width: 285px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=60763\" rel=\"attachment wp-att-60763\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-60763\" class=\"size-full wp-image-60763\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Pierre-Yves-Demargne.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Pierre-Yves-Demargne.jpg 275w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Pierre-Yves-Demargne-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 275px) 100vw, 275px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-60763\" class=\"wp-caption-text\">Pierre-Yves Demargne, ministro del Lavoro belga<\/p><\/div>\n<p><strong>La settimana lavorativa di quattro giorni<\/strong><\/p>\n<p>La proposta dal Governo belga della \u201csettimana corta a parit\u00e0 di retribuzione\u201d ha suscitato molto interesse; ma il clamore \u00e8 prematuro e probabilmente anche sproporzionato rispetto alla portata effettiva della notizia. Innanzitutto perch\u00e9 si tratta, appunto, ancora soltanto di una proposta in attesa di essere tradotta in un disegno di legge, che conterr\u00e0 diverse altre misure in materia di lavoro e che dovr\u00e0 essere discusso e approvato dal Parlamento; ma anche, soprattutto, perch\u00e9 la proposta, esaminata pi\u00f9 da vicino, risulta assai meno innovativa di quanto possa apparire a prima vista.<\/p>\n<p>Il ministro del Lavoro Pierre-Yves Demargne ha spiegato l\u2019iniziativa del Governo in questi termini: il lavoratore potr\u00e0 chiedere di concentrare il proprio orario settimanale normale \u2013 oggi di 38 ore, secondo la legge belga \u2013 in quattro giorni, impegnandosi dunque a lavorare per una media di nove ore e mezza al giorno, restando la retribuzione invariata; il datore di lavoro potr\u00e0 respingere questa richiesta, ma soltanto fornendo solide ragioni di carattere organizzativo a sostegno del rifiuto, ragioni che presumibilmente dovranno essere oggetto di un vaglio giudiziale. Si pu\u00f2 dunque osservare subito che la proposta del Governo belga non ha per oggetto una riduzione dell\u2019estensione temporale della prestazione lavorativa, bens\u00ec soltanto una modifica della sua collocazione temporale nell\u2019arco della settimana, che dovr\u00e0 comunque di regola essere oggetto di un accordo tra datore e prestatore di lavoro.<\/p>\n<p>La portata effettiva di questa proposta del Governo belga si riduce ulteriormente se si considera l\u2019evoluzione che sta subendo gran parte del lavoro inserito in una organizzazione aziendale. Esso \u00e8 di fatto sempre meno assoggettato a un rigido coordinamento spazio-temporale, perch\u00e9 il suo coordinamento con il resto dell\u2019organizzazione aziendale \u00e8 sempre pi\u00f9 diffusamente assicurato dal collegamento in rete a mezzo di un terminale mobile: il \u201clavoro agile\u201d o <em>smart working<\/em> costituisce ormai una forma normale di organizzazione del lavoro dipendente, per lo pi\u00f9 \u2013 ma non sempre \u2013 in alternanza con la forma di organizzazione tradizionale. \u00c8, inoltre, \u00a0in costante aumento la frazione degli occupati il cui inserimento nell\u2019organizzazione aziendale si realizza mediante il collegamento a distanza con una piattaforma digitale che mette in contatto diretto il fornitore di un servizio con il fruitore: lo stesso pacchetto di misure messo a punto dal Governo belga contiene nuove disposizioni in riferimento al c.d. <em>platform work<\/em> e la Commissione UE ha aperto il cantiere di una direttiva per la promozione e il coordinamento delle discipline nazionali di questa forma nuova di organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p><strong>La distinzione sempre pi\u00f9 evanescente tra lavoro subordinato e autonomo<\/strong><\/p>\n<p>La realt\u00e0 \u00e8 che \u2013 se si eccettuano le attivit\u00e0 direttamente manifatturiere e alcuni servizi come quelli di custodia e vigilanza, reception o centralino telefonico, magazzino \u2013 il coordinamento spazio-temporale, che per l\u2019intero secolo passato ha costituito un tratto essenziale del lavoro subordinato, sta perdendo peso effettivo ogni giorno che passa nell\u2019organizzazione del \u201clavoro nell\u2019impresa\u201d. E con esso sta perdendo peso l\u2019orario di lavoro, inteso sia come estensione temporale che misura la quantit\u00e0 di lavoro, sia come collocazione temporale necessaria per il coordinamento della prestazione con il resto dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. Per questo aspetto sta diventando nei fatti sempre pi\u00f9 evanescente la distinzione fenomenologica tra il lavoro autonomo e gran parte del lavoro dipendente; al tempo stesso sta diventando sempre meno cruciale la disciplina dell\u2019estensione e della collocazione temporale della prestazione lavorativa dipendente. Viceversa, sempre pi\u00f9 si avverte la necessit\u00e0 di nuove tecniche normative \u2013 che spetta soprattutto alla contrattazione collettiva elaborare e sperimentare \u2013 per la protezione di chi lavora in posizione di sostanziale dipendenza da un\u2019impresa dallo sfruttamento eccessivo sempre in agguato, per un verso, ma anche per la difesa del riposo giornaliero, settimanale e annuale dall\u2019\u201cassedio\u201d di un lavoro che non ha pi\u00f9 confini temporali precisi.<\/p>\n<p>L\u2019evanescenza sempre pi\u00f9 marcata della linea di confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, poi, riproporr\u00e0 con sempre maggior forza la necessit\u00e0 di attribuire valore, ai fini dell\u2019applicazione almeno delle protezioni essenziali dell\u2019ordinamento lavoristico, alla nozione di \u201cdipendenza economica\u201d del prestatore dall\u2019impresa.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La proposta del Governo di Bruxelles di consentire la ripartizione dell\u2019orario normale in quattro giorni \u00e8 solo una parte, e probabilmente non quella di maggiore impatto, di un pacchetto di misure che riguarderanno anche le nuove forme di organizzazione, nelle quali il tempo di lavoro non ha pi\u00f9 rilievo . 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