
{"id":61546,"date":"2022-07-05T10:41:35","date_gmt":"2022-07-05T09:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=61546"},"modified":"2022-07-05T11:24:42","modified_gmt":"2022-07-05T10:24:42","slug":"cosa-significa-la-riduzione-delle-cause-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=61546","title":{"rendered":"COSA SIGNIFICA LA RIDUZIONE DELLE CAUSE DI LAVORO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">Si conferma la tendenza ormai almeno decennale al superamento dell\u2019ipertrofia del contenzioso giudiziale in questa materia, che ha costituito per decenni un\u2019anomalia italiana &#8211; E tramonta l\u2019idea secondo cui la protezione delle persone che lavorano non sia veramente tale se non passa per le aule dei tribunali<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato sul sito lavoce.info il 5 luglio 2022 &#8211; In argomento v. anche l&#8217;articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em> il 18 febbraio 2017, <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\">Licenziamenti: il crollo del contenzioso giudiziale<\/a>\u00a0 <!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=43282\" rel=\"attachment wp-att-43282\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-43282\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/03\/lavoce.info_.jpg\" alt=\"\" width=\"159\" height=\"162\" \/><\/a><strong>Una diminuzione del flusso dei procedimenti giudiziali tra il 50 e il 90 per cento<\/strong><\/p>\n<p>Che il contenzioso giudiziale in materia di lavoro tendesse a ridursi e che l\u2019Italia si stesse allineando per questo aspetto agli altri maggiori Paesi dell\u2019UE <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=43821\">si era incominciato a rilevarlo<\/a> gi\u00e0 alla met\u00e0 del decennio passato, per merito del monitoraggio sistematico avviato con la legge Fornero del giugno 2012. I dati forniti ora dal ministero della Giustizia indicano che la tendenza a una netta diminuzione delle cause in questo settore si \u00e8 confermata nell\u2019ultimo quinquennio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=61558\" rel=\"attachment wp-att-61558\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-61558\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Contenzioso-lavoro-2012-21-e1657013397486.png\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"431\" \/><\/a><\/p>\n<p>Non sono purtroppo disponibili dati omologhi a questi (cio\u00e8 confrontabili, in quanto rilevati dalle stesse fonti e con lo stesso metodo) per gli anni precedenti. Si pu\u00f2 comunque presumere che la tendenza alla riduzione del flusso delle controversie abbia avuto inizio prima del 2012, per effetto di alcune norme tendenti a una deflazione del contenzioso: per esempio la legge n. 183 del 2010, c.d. \u201ccollegato-lavoro\u201d, ha molto probabilmente dato un contributo rilevante alla riduzione del contenzioso in materia di contratto a tempo determinato e di licenziamento, riducendo i termini per l\u2019impugnazione, determinando un risarcimento-standard per il caso di nullit\u00e0 del termine apposto al contratto e in qualche misura riducendo anche lo spazio della possibile impugnazione delle clausole contrattuali. \u00c8 per\u00f2 altrettanto plausibile che un contributo determinante a consolidare la tendenza alla riduzione delle cause su queste materie sia stato dato dalla legge Fornero del giugno 2012 e dai decreti attuativi del Jobs Act del 2015, secondo quanto il legislatore si \u00e8 consapevolmente proposto.<\/p>\n<p>Una parte dei giuslavoristi ha protestato vibratamente e tuttora protesta contro questo intendimento perseguito dal legislatore nel corso della XVI e della XVII legislatura, auspicando un ritorno a un pi\u00f9 ampio ruolo del magistrato nelle controversie di lavoro, identificando l\u2019aumento del grado di protezione delle persone con l\u2019aumento del grado di \u201cgiuridificazione\u201d del rapporto di lavoro e con il conseguente aumento dello spazio di sindacabilit\u00e0 giudiziale delle sue modalit\u00e0 di svolgimento e cessazione. Dietro questa opposizione di una parte del ceto dei giuslavoristi alle scelte compiute dal legislatore c\u2019\u00e8 sicuramente una sincera preoccupazione per la protezione dei lavoratori; ma vi \u00e8 motivo di pensare che ci sia anche una pi\u00f9 o meno consapevole preoccupazione per la perdita di un loro ruolo, che nei decenni passati era stato notevolmente sovradimensionato.<\/p>\n<p><strong>Il progetto cui in parte si sono ispirate le riforme dei licenziamenti sia in Francia sia in Italia<\/strong><\/p>\n<p>Vent\u2019anni or sono <a href=\"http:\/\/checchi.economia.unimi.it\/corsi\/Blanchard-Tirole2003(italiano).pdf\">Olivier Blanchard e Jean Tirole proposero<\/a> al Governo francese una riforma della materia dei licenziamenti che avrebbe drasticamente ridotto il contenzioso giudiziale, lasciando libero il legislatore di determinare l\u2019entit\u00e0 della \u201ccopertura assicurativa\u201d che il contratto di lavoro deve garantire al lavoratore, cio\u00e8 la soglia fino alla quale la perdita conseguente a una sopravvenienza negativa deve essere sopportata dall\u2019impresa. Il progetto, che conserva tutta la sua attualit\u00e0, prevede che, salvo il caso di mancanza grave del lavoratore, in qualsiasi altro caso di licenziamento l\u2019impresa sia tenuta a pagargli un determinato indennizzo: se essa \u00e8 disposta a pagare questo <em>severance cost<\/em>, infatti, ci\u00f2 evidentemente significa che la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto \u00e8 di entit\u00e0 superiore (salvo il caso che l\u2019imprenditore nasconda motivi discriminatori o di rappresaglia, che spetter\u00e0 comunque al giudice accertare se il lavoratore li denuncia). I due economisti spiegano che il grado di sicurezza offerto alla persona che lavora dipende dall\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennizzo, suscettibile di essere liberamente determinata dal legislatore; ma \u00e8 comunque pi\u00f9 vantaggioso per la persona essere protetta da un indennizzo certo che da un indennizzo subordinato all\u2019esito di un giudizio.<\/p>\n<p>La riforma dei licenziamenti compiuta con le leggi del 2012 e del 2015 non si \u00e8 spinta fino al punto teorizzato da Blanchard e Tirole; ma ha compiuto un buon passo nella direzione da essi indicata, prestabilendo i limiti minimo e massimo del <em>severance cost<\/em> gravante sull\u2019impresa e cos\u00ec, indirettamente, l\u2019entit\u00e0 del \u201ccontenuto assicurativo\u201d implicito nel contratto di lavoro. Prima di allora, la posta in gioco in una causa in materia di licenziamento era pressoch\u00e9 illimitata, poich\u00e9 dalla decisione del giudice dipendeva se il lavoratore doveva restare con un pugno di mosche in mano, oppure otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro pi\u00f9 un risarcimento che poteva arrivare a diverse annualit\u00e0 di retribuzione (secondo la durata complessiva del procedimento giudiziale). L\u2019incertezza dell\u2019esito era elevatissima, dipendendo in larga parte anche dalla collocazione del magistrato nell\u2019ampia gamma che va da quelli pi\u00f9 <em>pro-business<\/em> a quelli pi\u00f9 <em>pro-labour<\/em>. E gli studi in proposito (v. soprattutto <a href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/724341\">Priest e Klein<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/2138639\">Waldfogel<\/a>) insegnano che il volume del contenzioso su una determinata materia dipende essenzialmente dal grado di prevedibilit\u00e0 dell\u2019esito: maggiore \u00e8 l\u2019incertezza, pi\u00f9 alto \u00e8 il numero dei ricorsi giudiziali. L\u2019altissima posta in gioco e l\u2019alto grado di incertezza circa l\u2019esito determinava le dimensioni abnormi del contenzioso giudiziale italiano rispetto agli altri Paesi della UE.<\/p>\n<p><strong>Una \u201criforma strutturale implicita\u201d molto incisiva <\/strong><\/p>\n<p>Le riforme dell\u2019ultimo decennio precedente alla legislatura attuale, sia in materia di contratto a termine (con l\u2019abolizione della \u201ccausale\u201d e la predeterminazione dei limiti temporali e di organico) sia in materia di licenziamento (con la predeterminazione dell\u2019indennizzo), sono state mirate a predeterminare il grado di protezione della persona che lavora riducendo notevolmente l\u2019incidenza dell\u2019alea giudiziale; \u00e8 dunque del tutto plausibile che la riduzione del contenzioso su queste materie sia per buona parte imputabile a queste riforme. E se cos\u00ec fosse, questa s\u00ec sarebbe una riforma strutturale che l\u2019Italia potrebbe presentare a Bruxelles come un rilevantissimo \u201ccompito a casa\u201d eseguito con successo.<\/p>\n<p>Il rischio per i lavoratori di essere licenziati non \u00e8 aumentato; quando il licenziamento per motivi economici viene intimato, l\u2019indennizzo si colloca oggi pur sempre a livelli nettamente superiori rispetto a quanto accade negli altri Paesi della UE. Ma la nuova disciplina legislativa della materia fa s\u00ec che l\u2019accordo fra le parti sia ora molto pi\u00f9 facile. E questo toglie molto lavoro giudiziale agli avvocati, i quali sono per questo aspetto i soli veri danneggiati dalle riforme in questione. Anche se sono in molti in Parlamento e nelle istituzioni a lavorare perch\u00e9 il loro lavoro torni ad aumentare.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?attachment_id=61562\" rel=\"attachment wp-att-61562\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-61562\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Contenzioso-lavoro-2012-21-grafico-e1657016657281.png\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"437\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si conferma la tendenza ormai almeno decennale al superamento dell\u2019ipertrofia del contenzioso giudiziale in questa materia, che ha costituito per decenni un\u2019anomalia italiana &#8211; E tramonta l\u2019idea secondo cui la protezione delle persone che lavorano non sia veramente tale se non passa per le aule dei tribunali . 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