
{"id":6185,"date":"2009-11-16T21:44:58","date_gmt":"2009-11-16T20:44:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6185"},"modified":"2009-11-21T11:06:48","modified_gmt":"2009-11-21T10:06:48","slug":"prospettive-di-riforma-della-materia-degli-appalti-nella-proposta-del-nuovo-codice-del-lavoro-ddl-n-18732009","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=6185","title":{"rendered":"PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA MATERIA DEGLI APPALTI NELLA PROPOSTA DEL NUOVO CODICE DEL LAVORO (DDL N. 1873\/2009)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DIPENDENZA ECONOMICA E DIPENDENZA ORGANIZZATIVA COME CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE PER I DEBITI DI LAVORO<br \/>\n<\/span><em>Comunicazione al convegno dell\u2019Associazione Giuslavoristi Italiani<\/em> &#8211; <em>Lucca, 20 novembre 2009<\/em><\/p>\n<p>Sommario \u2013 1. Necessit\u00e0 di una distinzione tra gli appalti in cui si manifesta la specializzazione produttiva delle imprese e appalti mirati all\u2019elusione degli standard. \u2013 2. Il criterio di distinzione del 1960, l\u2019abbandono di ogni distinzione nel 2004 e la disordinata stratificazione legislativa degli anni successivi. \u2013 3. Una possibile reimpostazione e soluzione ragionevole della questione. \u2013 4. La combinazione dei criteri della dipendenza economica e della \u201cdipendenza organizzativa\u201d nel progetto per un nuovo Codice del lavoro (<a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 1873\/2009<\/a>). \u2013 5. Due obiezioni e le rispettive risposte. \u2013 Appendice. \u00a0Disciplina dell\u2019appalto dipendente e dell\u2019appalto interno secondo il disegno di legge presentato al Senato da Ichino e altri l\u201911 novembre 2009, n. 1873. \u2013 Bibliografia.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-font-family: Arial\"><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><!--more-->1. \u2013 L&#8217;appalto \u00e8 nella maggior parte dei casi la forma giuridica in cui si manifesta la specializzazione produttiva delle imprese: quando di questo si tratta, la segmentazione del tessuto produttivo consente lo sviluppo di imprese tecnologicamente ed economicamente pi\u00f9 forti, capaci di valorizzare il lavoro dei loro dipendenti meglio di quanto esso non potrebbe essere valorizzato nell\u2019azienda committente.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">In non pochi altri casi, invece, l\u2019appalto \u00e8 la forma giuridica in cui si attua l&#8217;elusione delle garanzie o delle protezioni poste dalla legge o dal contratto collettivo a vantaggio dei lavoratori. Qui accade il contrario di quel che accade nel primo caso: la segmentazione del tessuto produttivo non serve al committente per trovare lavoro tecnologicamente pi\u00f9 avanzato o meglio organizzato di quanto potrebbe essere nella sua azienda, ma per abbassare lo standard di trattamento di una parte dei lavoratori dei quali egli si avvale. Qui il lavoro appaltato diventa un lavoro di serie B.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Il nostro diritto del lavoro deve imparare distinguere meglio il\u00a0 secondo caso dal primo; imparare, cio\u00e8, a intervenire con efficacia per prevenire e correggere ogni forma di evasione o elusione perseguita attraverso la segmentazione del tessuto produttivo, evitando per\u00f2 di porre remore ingiustificate agli appalti che non presentano alcuna pericolosit\u00e0 sociale, bens\u00ec al contrario sono frutto di innovazione positiva nel tessuto produttivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">2. \u2013 La prima versione di questa distinzione \u00e8 stata quella contenuta nell\u2019articolo 3 della legge n. 1369\/1960, che per un quarantennio ha imposto \u2013 pur con la serie di eccezioni elencate nell\u2019articolo 5 della stessa legge \u2013 la corresponsabilit\u00e0 solidale fra committente e appaltatore, nonch\u00e9 la parit\u00e0 di trattamento fra i dipendenti del primo e quelli del secondo, nel caso in cui l\u2019appalto dovesse essere eseguito \u201call\u2019interno\u201d dell\u2019azienda del committente. I fatti si incaricarono di mostrare come quel criterio topografico non\u00a0 fosse del tutto congruo rispetto alla <em>ratio legis<\/em>; ma alcune gravi incongruenze si ravvisano anche nel criterio che gli \u00e8 stato sostituito nel 2003, e ancor pi\u00f9 nella disciplina risultante dall\u2019abbandono drastico di qualsiasi criterio di distinzione, incomprensibilmente disposto nel 2004. Vediamo pi\u00f9 da vicino come sono andate le cose.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Con la legge Biagi nella sua formulazione originaria del 2003 il \u201ccriterio topografico\u201d della legge del 1960 \u00e8 stato sostituito con un criterio legato al puro e semplice oggetto dell\u2019appalto: a norma del secondo comma dell\u2019articolo 29, la regola della coobbligazione solidale tra committente e appaltatore era destinata ad applicarsi in tutti e soltanto i casi di appalto di <em>servizi<\/em>. Vi \u00e8 da dubitare non soltanto dell\u2019opportunit\u00e0 di questo ampliamento del campo di applicazione della norma, ma anche della possibilit\u00e0 pratica effettiva dell\u2019applicazione stessa. Basti considerare, in proposito, che \u00e8 appalto di un servizio anche il contratto di abbonamento al servizio telefonico che milioni\u00a0 di soggetti stipulano con questa o quella grande compagnia del settore, oppure il contratto che milioni di soggetti stipulano con un <em>provider<\/em> per poter usare la posta elettronica e navigare in Internet. Perch\u00e9 mai ciascuno di questi committenti dovrebbe essere responsabile in solido con una Telecom o una Tiscali per il pagamento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali di un suo qualsiasi dipendente?<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Con l\u2019aggiustamento della legge Biagi dell\u2019anno successivo (d.lgs. n. 251\/2004), poi, si \u00e8 addirittura rinunciato a qualsiasi distinzione in seno alla grande categoria degli appalti: la regola della coobbligazione di cui all\u2019articolo 29 ha preso a essere applicata a qualsiasi appalto, che avesse per oggetto servizi od opere; determinandosi cos\u00ec un contesto nel quale appare del tutto pleonastico il comma 6 aggiunto all\u2019articolo 2112 del codice civile dallo stesso d.lgs. n. 251\/2004, che sancisce la corresponsabilit\u00e0 tra committente e appaltante quando tra di essi vi sia stata in precedenza una cessione di ramo d\u2019azienda: quella corresponsabilit\u00e0 sussisterebbe comunque, anche senza questo comma aggiuntivo, in forza dell\u2019articolo 29 della legge Biagi.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Con un intervento di due anni dopo (l. n. 296\/2006) si \u00e8 poi estesa la corresponsabilit\u00e0 del committente anche ai crediti retributivi e contributivi dei collaboratori \u2013 apparentemente, senza distinzione tra subordinati e autonomi \u2013 dei subappaltatori. Cos\u00ec, per esempio, ora l\u2019impresa che chieda l\u2019intervento di un\u2019altra impresa per l\u2019installazione di un impianto elettrico, o per l\u2019esecuzione di una ricerca di mercato, \u00e8 coobbligata con quest\u2019ultima per tutti i crediti dei suoi collaboratori; e ci\u00f2 anche se, trattandosi di appalto avente per oggetto un <em>opus perfectum<\/em>, quindi di un contratto a esecuzione istantanea, \u00e8 impossibile stabilire una corrispondenza tra la (inesistente) \u201cdurata\u201d dell\u2019appalto stesso\u00a0e un periodo di tempo entro il quale limitare la maturazione del debito solidale.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Un altro intervento ha aggiunto una ulteriore incongruenza: il ventottesimo comma dell\u2019articolo 35 della legge n. 248\/2006 (ovvero l\u2019unico comma dedicato a questa materia sopravvissuto alle abrogazioni disposte dal d.-l. n. 97\/2008, convertito con la l. n. 129\/2008) ha introdotto la corresponsabilit\u00e0 solidale dell\u2019appaltatore per il versamento all\u2019Erario delle ritenute fiscali e i contributi previdenziali da parte del subappaltatore per i suoi dipendenti. Questa particolare corresponsabilit\u00e0 non riguarda dunque, apparentemente, il committente per i debiti fiscali del subappaltatore; n\u00e9 \u2013 a quanto sembra \u2013 essa riguarda i debiti fiscali e contributivi relativi a rapporti di collaborazione autonoma.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">L\u2019articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 31\/2008 ha poi disposto che al licenziamento derivante dalla cessazione di un appalto, anche se i lavoratori coinvolti sono pi\u00f9 di 4 nell\u2019arco di 120 giorni nella stessa provincia, non si applichi la procedura prevista per i licenziamenti collettivi, a condizione che l\u2019appaltatore subentrante riassuma tutti i lavoratori e offra loro condizioni conformi al contratto collettivo nazionale applicabile. Disposizione, questa, che presenta non pochi problemi di applicazione pratica: basti considerare il caso in cui la procedura sia stata omessa a seguito di un accordo tra l\u2019appaltatore uscente e il subentrante, ma poi quest\u2019ultimo ometta l\u2019assunzione di uno o pi\u00f9 lavoratori interessati, oppure uno o pi\u00f9 di questi rifiuti l\u2019assunzione.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">L\u2019ultimo intervento legislativo in ordine di tempo \u00e8 poi consistito nell\u2019articolo 26 del d.lgs. n. 81\/2008, che ha imposto al committente la corresponsabilit\u00e0 solidale con appaltatore e il subappaltatore, ma anche con il collaboratore autonomo, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente degli stessi non venga indennizzato dall\u2019Inail. Ma qui, assai opportunamente (a differenza degli interventi del periodo 2004-2006), il legislatore \u00e8 tornato ad applicare un criterio distintivo che \u2013 guarda caso \u2013 richiama da vicino quello dell\u2019articolo 3 della legge del 1960: la corresponsabilit\u00e0 solidale scatta soltanto quando l\u2019opera o il servizio oggetto dell\u2019appalto debbano essere eseguiti \u201call\u2019interno della \u2026 azienda [del committente], o di una singola unit\u00e0 produttiva della stessa, nonch\u00e9 nell\u2019ambito dell\u2019intero ciclo produttivo dell\u2019azienda medesima, sempre che [il committente] abbia la disponibilit\u00e0 dei luoghi in cui si svolge l\u2019appalto\u201d. Si ristabilisce cos\u00ec, se non altro, un nesso tra la responsabilit\u00e0 imposta al committente e la possibilit\u00e0 effettiva di controllo da parte sua sui fatti potenzialmente generatori del debito che in tal modo gli viene accollato.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">3. \u2013 Appare indispensabile un riordino della legislazione stratificatasi in quest\u2019ultimo decennio, su questa materia, in modo tanto disordinato: innanzitutto per semplificare una normativa che \u2013 fatta salva la disposizione del 2008 in materia di sicurezza del lavoro \u2013 \u00e8 divenuta troppo complessa, foriera di costi di transazione e incertezze del diritto in larga parte evitabili. Ma il riordino deve essere anche l\u2019occasione per recuperare la ragion d\u2019essere originaria di questa normativa: cio\u00e8 la protezione dei lavoratori contro la segmentazione \u201ccattiva\u201d del processo produttivo, contro l\u2019uso dell\u2019appalto al fine di deprimere gli standard di trattamento e di sicurezza.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">La segmentazione del processo produttivo non \u00e8 \u201ccattiva\u201d in s\u00e9: come si \u00e8 detto all\u2019inizio, quando corrisponde a una positiva specializzazione produttiva delle imprese essa non presenta alcun profilo di pericolosit\u00e0 sociale, ma al contrario consente di valorizzare meglio il lavoro dei collaboratori dell\u2019appaltatore, quindi crea le condizioni per un miglioramento dei loro standard di trattamento e di sicurezza. In questi casi, quando l\u2019appaltatore opera in condizione di effettiva indipendenza e totale autonomia organizzativa rispetto al committente, imporre a quest\u2019ultimo una corresponsabilit\u00e0 solidale per i debiti retributivi o contributivi del primo mi sembra \u2013 absit iniuria \u2013 insensato. E tale appare anche ad alcuni giuslavoristi stranieri coi quali ho avuto occasione di discuterne, quando essi si sono imbattuti in questo recente risvolto del nostro ordinamento.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Il problema invece si pone \u2013 eccome \u2013 quando difetta quella condizione di indipendenza e di totale autonomia organizzativa. In particolare, quando tra committente e appaltatore si determina un rapporto di dipendenza economica e\/o di dipendenza organizzativa. Esaminiamo partitamente le due situazioni e i criteri che possono essere proposti per farvi fronte in modo appropriato.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">4. \u2013 La situazione di dipendenza economica \u00e8 uno squilibrio di potere contrattuale tra le due parti determinata dal carattere continuativo della collaborazione e dalla condizione di \u201cmonocommittenza\u201d. Quest\u2019ultima \u2013 come \u00e8 messo in rilievo dalla teoria economica \u2013 \u00e8 causa al tempo stesso di una concentrazione del rischio per l\u2019appaltatore e di una specializzazione della sua struttura produttiva, per lo pi\u00f9 non suscettibile di essere valorizzata altrettanto bene in rapporti con committenti diversi: donde l\u2019insorgere, in qualche misura, <span style=\"mso-spacerun: yes\">\u00a0<\/span>di difficolt\u00e0 per l\u2019appaltatore stesso di avvalersi delle occasioni diverse che il mercato potrebbe offrirgli (situazione che si presenta tipicamente \u2013 ma non soltanto \u2013 nel caso contemplato dal comma 6 dell\u2019articolo 2112 c.c., di cui si \u00e8 detto sopra), quindi di una maggiore fragilit\u00e0 dell\u2019impresa, la quale pu\u00f2 essere facilmente \u201cmessa in ginocchio\u201d dal committente con una riduzione o interruzione della commessa.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Questo, dunque, pu\u00f2 essere opportunamente assunto come primo criterio di delimitazione del campo di applicazione della regola della coobbligazione solidale tra committente e appaltatore per i debiti retributivi, contributivi e fiscali relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze del secondo. Nel progetto del nuovo <em>Codice del Lavoro semplificato<\/em>, presentato al Senato nei giorni scorsi (<a title=\"Ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge 11 novembre 2009 n. 1873<\/a>, dove la materia \u00e8 collocata nel nuovo articolo 2128 del codice civile) la situazione di dipendenza economica \u00e8 definita come \u201cquella dell\u2019imprenditore che nell&#8217;ultimo semestre abbia tratto pi\u00f9 di due terzi del proprio fatturato dai rapporti di appalto con una sola azienda committente\u201d; e si attribuisce al committente stesso il diritto di avere dall\u2019appaltatore l\u2019ultimo bilancio e la documentazione relativa all\u2019andamento del fatturato, in modo che egli possa, ricorrendo gli estremi della dipendenza, procurarsi di volta in volta dall\u2019appaltatore anche la documentazione relativa all\u2019adempimento dei suoi obblighi retributivi, contributivi e fiscali.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Solitamente la condizione di dipendenza economica dell\u2019appaltatore dal committente si determina in appalti di servizi la cui esecuzione si colloca fisicamente all\u2019interno del perimetro aziendale del committente stesso: la dipendenza economica, cio\u00e8, si accompagna a una dipendenza organizzativa. \u00c8 quanto accade, per esempio, in molti appalti di servizi di manutenzione ordinaria, di pulizia, o di guardiania o custodia. Ma pu\u00f2 anche non esservi coincidenza tra queste due circostanze: si pensi, per esempio, al caso della c.d. \u201cesternalizzazione\u201d di un servizio informatico, mediante cessione del relativo ramo d\u2019azienda e stipulazione del contratto di appalto con il cessionario. Fino a quando quest\u2019ultimo continui a svolgere la propria attivit\u00e0 esclusivamente o quasi esclusivamente per il cedente-committente, sussiste la situazione di dipendenza economica che giustifica l\u2019applicazione della disposizione protettiva, anche se la sede dell\u2019attivit\u00e0 viene a trovarsi al di fuori del perimetro dell\u2019azienda principale e non si configura quindi una situazione di dipendenza organizzativa (\u00e8 ancora il caso contemplato nel nuovo comma 6 dell\u2019articolo 2112 c.c.).<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Viceversa, va considerato anche il caso in cui il servizio appaltato sia svolto all\u2019interno del perimetro dell\u2019azienda del committente, ma l\u2019appaltatore non sia in posizione di dipendenza economica: si pensi, per esempio, a un servizio di manutenzione, di pulizia, o di mensa aziendale gestito da impresa che svolga lo stesso servizio anche presso numerose altre aziende. In questo caso pu\u00f2 venire meno la ragion d\u2019essere della regola della coobbligazione solidale costituita dalla posizione di dipendenza economica dell\u2019appaltatore dal committente; ma emerge una ragion d\u2019essere diversa di quella stessa regola, ovvero la dipendenza organizzativa del singolo segmento dell\u2019azienda appaltatrice: cio\u00e8 lo stretto intreccio che di fatto si instaura tra l\u2019organizzazione aziendale del committente e la parte dell\u2019organizzazione aziendale dell\u2019appaltatore impegnata nell\u2019appalto \u201cinterno\u201d; donde la maggiore facilit\u00e0 con cui il committente pu\u00f2 di fatto, per un verso, avvalersi direttamente dei dipendenti dell\u2019appaltatore, per altro verso controllare lo svolgimento delle prestazioni lavorative e l\u2019adempimento degli obblighi corrispettivi da parte di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Queste ragioni hanno ispirato la proposta, contenuta nel citato <a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1873\/2009<\/a>, di identificare il campo di applicazione della regola della coobbligazione solidale con l\u2019unione dei due insiemi \u2013 in larga parte tra loro sovrapposti \u2013 della situazione di dipendenza economica dell\u2019appaltatore (o del subappaltatore) e della collocazione fisica del servizio appaltato (o subappaltato) all\u2019interno dell\u2019azienda del committente.<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Nello stesso disegno di legge, infine, viene equiparato all\u2019appalto di servizi il contratto di trasporto, al quale si propone pertanto di applicare la stessa disciplina protettiva, ricorrendone i requisiti oggettivi e soggettivi di cui si \u00e8 detto (articolo 2128, ultimo comma).<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">5. \u2013 La proposta qui illustrata \u00e8 stata criticata per l\u2019ampiezza del campo di applicazione della regola protettiva, ritenuta eccessiva da un commentatore di parte imprenditoriale. \u00c8 facile replicare che si tratter\u00e0 comunque di una riduzione notevole rispetto alla legislazione attualmente vigente, nella quale quella regola \u00e8 applicata \u2013 irragionevolmente, a mio avviso \u2013 a qualsiasi appalto che veda come committente un\u2019impresa o una persona fisica esercente una attivit\u00e0 professionale, senza alcuna distinzione.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Vi \u00e8 poi obiezione di segno opposto: quella di chi contesta la limitazione della disciplina protettiva alla regola della coobbligazione solidale e l\u2019esclusione della regola della parit\u00e0 di trattamento fra i dipendenti dell\u2019appaltatore e quelli del committente. Il motivo \u2013 certo opinabilissimo, ma non irragionevole \u2013 di\u00a0 questa scelta sta nell\u2019esigenza di graduare la protezione tra il caso dell\u2019appalto, nel quale il servizio dedotto in contratto deve sempre essere caratterizzato da un apporto rilevante di organizzazione e di know-how imprenditoriale, e il caso della somministrazione di manodopera, nel quale invece oggetto del contratto \u00e8 la pura e semplice prestazione lavorativa, la quale viene direttamente inserita nell\u2019organizzazione aziendale dell\u2019utilizzatore, determinandosi in tal modo pienamente i presupposti del <em>co-employment<\/em>. Qui dunque la proposta del nuovo Codice del lavoro mantiene la scelta compiuta con la Legge Biagi, di riservare al rapporto di somministrazione la doppia protezione (coobbligazione pi\u00f9 parit\u00e0 di trattamento fra dipendenti del somministratore e dell\u2019utilizzatore: articolo 2127, commi 4 e 6), applicando al rapporto di appalto di servizi dipendente o interno la sola regola della coobbligazione solidale (articolo 2128, commi 1, 2 e 4).<\/p>\n<p style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00c8 ben vero che, come ho osservato sopra, nelle pieghe degli appalti interni si nascondono sovente rapporti di vera e propria somministrazione di lavoro, dove il committente in realt\u00e0 utilizza direttamente la prestazione lavorativa dirigendola come se fosse svolta da un proprio dipendente. Ma in questi casi, qualificabili in termini di somministrazione irregolare, al dipendente \u00e8 data l\u2019azione per il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell\u2019utilizzatore (articolo 2127, commi 10 e 11, dove \u00e8 ripresa senza mutamenti sostanziali, ma soltanto con una semplificazione del testo, la disposizione contenuta nell\u2019articolo 27 della legge Biagi).<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">Altrettanto ragionevole \u2013 come mi proposi di mostrare nella relazione introduttiva alle giornate di studio dell\u2019Aidlass del 1999 \u2013 sarebbe anche la scelta di unificare in un unico sistema protettivo gli appalti di servizi <em>labour intensive<\/em> e i rapporti di somministrazione di lavoro regolare, fondendo le due fattispecie in un tipo legale unico ispirato al concetto di <em>labour contract<\/em> in uso negli ordinamenti anglosassoni. E credo che, quando ci arriveremo, avremo fatto un passo avanti pi\u00f9 compiuto di quello qui illustrato, sulla via di una revisione in chiave pragmatica di vecchi concetti propri della nostra cultura giuslavoristica. Ma ho la percezione che i tempi della politica non siano ancora maturi per un\u00a0 passo cos\u00ec radicale: accontentiamoci, dunque, di un significativo passo avanti nella direzione della necessaria razionalizzazione della disciplina della segmentazione del processo produttivo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"color: #000000; font-family: ''sans-serif'','serif';\"><span style=\"font-size: small; font-family: Times New Roman;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto\">Appendice &#8211; <em>Disciplina dell\u2019appalto dipendente e dell\u2019appalto interno secondo il <a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge presentato al Senato da Ichino e altri l\u201911 novembre 2009, n. 1873<\/a>. Lo stesso disegno di legge prevede l\u2019abrogazione dell\u2019art. 29 della Legge Biagi e di tutte le disposizioni che lo hanno modificato, escluso l\u2019art. 26 del d.lgs. n. 81\/2008 in materia di sicurezza del lavoro. Il testo integrale del disegno di legge, con la relazione introduttiva, pu\u00f2 essere scaricato dal sito www.pietroichino.it).<\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto\">Articolo 2128 \u2013 <em>Appalto dipendente e appalto interno<\/em><span style=\"font-size: 10pt; color: #000000; font-style: normal; font-family: ''sans-serif'','serif'; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt; color: #000000; font-family: ''sans-serif'','serif'; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"font-size: 10pt; color: #000000; font-family: ''sans-serif'','serif'; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"mso-spacerun: yes\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><span style=\"mso-spacerun: yes\"> <\/span>1.\u00a0Ferma l\u2019azione di cui dispongono in ogni caso i dipendenti dell\u2019appaltatore nei confronti del committente a norma dell\u2019articolo 1676, quando l\u2019appaltatore di un servizio a carattere\u00a0 continuativo operi in condizione di dipendenza economica da una azienda committente, come definita nel comma 2, il titolare di quest\u2019ultima\u00a0\u00e8 responsabile in solido con l\u2019appaltatore\u00a0per tutti i suoi obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti che non siano utilizzati esclusivamente in servizi svolti in favore di terzi; inoltre per tutti i suoi obblighi contributivi\u00a0nei confronti dell\u2019istituto previdenziale competente e\u00a0per il versamento all\u2019Erario delle ritenute fiscali sulle stesse retribuzioni. La stessa regola si applica nel caso in cui il servizio a carattere continuativo\u00a0oggetto dell\u2019appalto sia eseguito\u00a0all\u2019interno dello stabilimento\u00a0o degli uffici dell\u2019impresa committente, in riferimento ai rapporti di lavoro inerenti all\u2019esecuzione del\u00a0servizio stesso. La disposizione\u00a0contenuta in questo comma non si applica al committente persona fisica che non\u00a0stipuli il contratto di appalto in funzione dell\u2019esercizio di una attivit\u00e0 professionale o\u00a0imprenditoriale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.\u00a0La condizione di dipendenza economica di cui al comma 1 \u00e8 quella dell\u2019imprenditore che nell&#8217;ultimo semestre abbia tratto pi\u00f9 di due terzi del proprio fatturato dai rapporti di appalto con una sola azienda committente.\u00a0L&#8217;appaltatore \u00e8 tenuto a fornire al committente, dietro sua richiesta,\u00a0il proprio ultimo bilancio e la documentazione concernente\u00a0l&#8217;andamento del proprio fatturato, nonch\u00e9 bilancio e documentazione del fatturato dei propri subappaltatori.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. L\u2019obbligazione solidale\u00a0del committente pu\u00f2 essere fatta valere dai creditori entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell\u2019appalto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. Qualora l\u2019appaltatore in posizione di dipendenza economica, od operante all&#8217;interno dell&#8217;azienda del committente,\u00a0conferisca in subappalto\u00a0il servizio a un terzo che a sua volta versi in posizione di dipendenza economica, il committente e l\u2019appaltatore sono coobbligati in solido\u00a0con il subappaltatore, secondo quanto disposto nello stesso comma 1.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5. I committenti possono liberarsi della responsabilit\u00e0 solidale di cui ai commi 1 e\u00a04 acquisendo ed esibendo la documentazione scritta dell\u2019adempimento delle obbligazioni retributive, contributive e fiscali da parte dell\u2019appaltatore o del subappaltatore, che questi ultimi sono obbligati a fornire.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6. Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano anche ai contratti di trasporto, che si svolgano nelle condizioni di cui al comma 1.<span style=\"font-size: 10pt; color: #000000; font-family: ''sans-serif'','serif'; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br style=\"mso-special-character: line-break\" \/><br style=\"mso-special-character: line-break\" \/><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" align=\"center\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><span style=\"LINE-HEIGHT: 150%; FONT-VARIANT: small-caps; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Bibliografia<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Piergiovanni <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Alleva<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La nuova disciplina degli appalti di lavoro<\/em>, ne <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto legislativo n. 276\/2003<\/em>, a cura di Giorgio Ghezzi, Roma, Ediesse, 2004, 165-176;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Fabrizio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Bano<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La circolazione comunitaria dei servizi <\/em>labour intensive<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">, LD<\/em>, 2008, 7-36;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Silvia <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Bertocco<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Lavoro e contratto di appalto<\/em>, in <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro subordinato<\/em>, commentario diretto da Franco Carinci, Torino, Utet, 2007, 1389-1399; <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Guglielmo <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Burragato<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La disciplina giuslavoristica degli appalti dalla Legge Bersani alla Finanziaria 2007<\/em>, relazione al convegno della Sezione Lombarda del Centro Nazionale Studi \u201cDomenico Napoletano\u201d, Milano, 18 aprile 2007;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Filippo <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Capurro<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Appalto e subappalto<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">D&amp;L<\/em>, 2008, 399-426;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Maria Teresa <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Carinci, <\/span><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Gli appalti nel settore privato, la distinzione tra appalto e trasferimento d\u2019azienda e il trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti<\/em>, in <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Un diritto in evoluzione. Scritti in onore di Yasuo Suwa<\/em>, a cura di Luigi Montuschi, Milano, Giuffr\u00e8, 2007, 335-367;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Maria Teresa <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Carinci<\/span> e Lucio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Imberti<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La tutela dei lavoratori negli appalti dopo il d.lgs. n. 251\/2004<\/em>, ne <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Il \u201ccorrettivo\u201d alla legge di riforma del mercato del lavoro<\/em>, Milano, Ipsoa, 2005, 87-95;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Filippo <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Collia<\/span> e Gloria <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Dragoni<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">L\u2019appalto di servizi<\/em>, ne <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La riforma del lavoro nella giurisprudenza<\/em>, a cura di Alessandro Ripa e Filippo Collia, Milano, Ipsoa, 2007, 149-204;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Maria Rosa <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Gheido<\/span> e Alfredo <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Casotti<\/span>,<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\"> Contratto di appalto e responsabilit\u00e0 solidale<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DPL<\/em>, 2008, 1495-1499;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Gabriele <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Fava<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Quel confine sottile tra personale in affitto e occupazione in nero<\/em>, LiberoMercato, 3 novembre 2009, 26;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Pietro <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Ichino<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Il diritto del lavoro e i confini dell\u2019impresa<\/em>, relazione introduttiva alle Giornate di studio Aidlass di Trento, giugno 1999, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DLRI<\/em>, 1999, 203-275;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Daniela <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Izzi<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La tutela del lavoro negli appalti<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">LD<\/em>, 2008,<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\"> <\/em>439-458;<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\"><\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Mariella <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Magnani<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro<\/em>, in <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti legislativi n. 276\/2003 e n. 251\/2004<\/em>, a cura di Mariella <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Magnani<\/span> e Pier Antonio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Varesi<\/span>, Torino, Giappichelli, 2005, 283-318;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Maurizio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Manicastri<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Appalto: soggetti e responsabilit\u00e0<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DPL<\/em>, 2009, 1575-1578;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Eufranio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Massi<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Responsabilit\u00e0 solidale: abrogata la procedura di esonero<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DPL<\/em>, 2008, 1449-1451;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Fabrizio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Nativi<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Responsabilit\u00e0 solidale negli appalti: le novit\u00e0<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DPL<\/em>, 2008, 1323-1331;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Annalisa <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Pessi<\/span>,<em style=\"mso-bidi-font-style: normal\"> Le esternalizzazioni e lo statuto protettivo del lavoro: dalla riforma Biagi alla \u201cLegge sul Welfare<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">ADL<\/em>, 2008, 403-426;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Franco <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Scarpelli<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Appalto e distacco<\/em>, ne <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<\/em>, a cura di Enrico Gragnoli e Adalberto Perulli, Padova, Cedam, 2004, 435-440;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Michele <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Tiraboschi<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Esternalizzazioni del lavoro e valorizzazione del capitale umano: due modelli inconciliabili?<\/em>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">DRI<\/em>, 2005, 379-408.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Lucia <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Valente<\/span>,<span style=\"mso-spacerun: yes\">\u00a0 <\/span><\/span><span style=\"font-size: small;\"><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Appalto (diritto del lavoro)<\/em>, in <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Digesto<\/em>, Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, Aggiornamento 2007, 48-72<\/span><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"FONT-VARIANT: small-caps; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">Ead.<\/span><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">, <\/span><span class=\"ff2fc2fs12\"><span style=\"font-size: small;\"><em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Appalto lecito e garanzie per gli ausiliari dell\u2019appaltatore e del subappaltatore<\/em>, <\/span><\/span><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">in <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Un diritto in evoluzione. Scritti in onore di Yasuo Suwa<\/em>, a cura di Luigi Montuschi, Milano, Giuffr\u00e8, 2007, <\/span><span class=\"ff2fc2fs12\"><span style=\"font-size: small;\">369-403;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Antonio <span style=\"FONT-VARIANT: small-caps\">Vallebona<\/span>, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal\">La riforma dei lavori<\/em>, Padova, Cedam, 2004, 83-98.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DIPENDENZA ECONOMICA E DIPENDENZA ORGANIZZATIVA COME CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE PER I DEBITI DI LAVORO Comunicazione al convegno dell\u2019Associazione Giuslavoristi Italiani &#8211; Lucca, 20 novembre 2009 Sommario \u2013 1. Necessit\u00e0 di una distinzione tra gli appalti in cui si manifesta la specializzazione produttiva delle imprese e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,14],"tags":[],"class_list":["post-6185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6185\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}