
{"id":62072,"date":"2023-01-07T18:40:32","date_gmt":"2023-01-07T17:40:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62072"},"modified":"2023-01-08T11:47:18","modified_gmt":"2023-01-08T10:47:18","slug":"buoni-lavoro-lallarme-fuori-luogo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62072","title":{"rendered":"BUONI-LAVORO: L&#8217;ALLARME FUORI LUOGO"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\">La contestatissima &#8220;riforma del lavoro accessorio&#8221; contenuta nella legge finanziaria 2023 non tocca per niente la struttura del contratto di lavoro occasionale: non reintroduce il voucher cartaceo; resta l\u2019obbligo della procedura informatica con l\u2019INPS; cambiano, ma non di molto, ke soglie numeriche<br \/>\n<\/span><\/h4>\n<p><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nBollettino n. 139 di <\/em>Mercato del Lavoro News<em>, organo della Fondazione Anna Kuliscioff, 11 dicembre 2022, <strong>a cura di Claudio Negro<\/strong> &#8211; In argomento v. anche l&#8217;articolo della professoressa Lucia Valente pubblicato sul sito <\/em>lavoce.info<em> il 2 dicembre 2022: <\/em><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=62096\">Il pendolo dei voucher e il metodo sperimentale<\/a> <!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fondazione-Kuliscioff.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-44464\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fondazione-Kuliscioff-300x77.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"77\" srcset=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fondazione-Kuliscioff-300x77.jpg 300w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fondazione-Kuliscioff-150x38.jpg 150w, https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fondazione-Kuliscioff.jpg 349w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Come prevedibile, l\u2019ipotesi di reintroduzione nella Legge di Bilancio dei Voucher Lavoro, aboliti dal governo Gentiloni sull\u2019onda di una feroce campagna della CGIL, ha scatenato un tripudio di slogan antischiavisti e anticapitalisti. La CGIL si oppone alla \u201creintroduzione dei voucher, che rappresentano una vera e propria mercificazione del lavoro senza diritti e senza tutele, oltre a riproporre un modello che deprime l\u2019economia\u201d; alcuni si accodano. In realt\u00e0 nella versione definitiva non si tratta della reintroduzione dei voucher cartacei, quelli che si compravano in tabaccheria e che poi venivano dati a chi aveva prestato un lavoro occasionale, il quale li scontava all\u2019INPS o nelle rivendite autorizzate.<\/p>\n<p>Opportuno fare un po\u2019 di storia. Allorch\u00e8 si decise di abrogare i voucher lavoro, si pens\u00f2 bene di sostituirli con una forma contrattuale ad hoc, sostanzialmente equivalente ma munita dell\u2019altisonante denominazione di \u201ccontratto di prestazione occasionale\u201d, che fa meno mercato degli schiavi. Nella sostanza la novit\u00e0 consistette nell\u2019introduzione di una forma pi\u00f9 complessa di attivazione del rapporto di lavoro, che non si sostanzia pi\u00f9 nell\u2019acquisto e nella consegna al lavoratore del voucher, ma richiede una procedura telematica con l\u2019INPS, che rende difficili le cose soprattutto alle famiglie come datrici di lavoro.<\/p>\n<p>A parte questa differenza strutturale, rispetto ai vecchi voucher sono cambiate pi\u00f9 volte le \u201csoglie\u201d per l\u2019utilizzo di questa forma di lavoro. Attualmente le imprese possono usare il Contratto di Lavoro occasionale solo se non hanno pi\u00f9 di 5 dipendenti in forza. Ogni azienda non pu\u00f2 pagare pi\u00f9 di 5.000 \u20ac annui di prestazioni occasionali, e ciascun lavoratore non pu\u00f2 incassare pi\u00f9 di 5.000 \u20ac annui di compensi per lavoro occasionale. Un\u2019ora di lavoro vale 9 \u20ac lordi (quello prestato alle famiglie vale 10\u20ac).<\/p>\n<p>L\u2019esecrata riforma del lavoro accessorio prevista nella legge finanziaria non tocca per niente la struttura del Contratto Occasionale: non si reintroduce il voucher cartaceo, resta l\u2019obbligo della procedura informatica con l\u2019INPS. Cambiano (ma non di molto) i limiti numerici: ad ogni prestatore d\u2019opera viene consentito di incassare fino a 10.000 \u20ac lordi all\u2019anno, dei quali per\u00f2 non pi\u00f9 di 2500 dallo stesso datore di lavoro. Inoltre possono utilizzare il lavoro occasionale le aziende fino a 10 dipendenti, comprese quelle del comparto turismo (per le quali vigeva il limite di 8 dipendenti) e dell\u2019agricoltura senza i vincoli di et\u00e0 o condizione soggettiva (p.es. disoccupati) con il solo obbligo di non superare le 45 giornate in un anno e che la retribuzione giornaliera non sia inferiore a tre ore.<br \/>\nCambia invece il valore dell\u2019ora lavorata: da 9\u20ac netti per le aziende e 10\u20ac netti per le prestazioni a una\u00a0 famiglia, a 10 \u20ac lordi per tutti. Il netto \u00e8 di 7,5\u20ac mentre la differenza copre i contributi INPS e INAIL. C\u2019\u00e8 da dire che con la precedente normativa, fermo restando che la retribuzione non \u00e8 tassata, i contributi venivano versati a parte dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Come si vede non si tratta di cambiamenti epocali ma di aggiustamenti, sui quali ovviamente \u00e8 lecito discutere, ma non, come pavlovianamente fa il sindacato, far le barricate. E\u2019 opportuno notare che nel secondo trimestre del 2022 l\u2019utilizzo del Contratto di Prestazione Occasionale \u00e8 rimasto in linea con i valori del 2021 coinvolgendo mediamente, ogni mese, circa 15 mila lavoratori. Nello stesso periodo del 2022, il Libretto Famiglia registra in media mensile circa 12 mila prestatori. Le novit\u00e0 introdotte dalla Legge di Bilancio potrebbero far lievitare questi numeri, ma non di molto, dato che i limiti e gli obblighi cambiano di cifra ma non strutturalmente. Ed evidentemente non siamo di fronte ad una catastrofe dei diritti del lavoro o al lavoro precario di massa.<\/p>\n<p>Un\u2019obiezione fondata era che con il voucher cartaceo l\u2019utilizzatore poteva usare il nero e mettersi in regola all\u2019ultimo momento, in caso di ispezione, staccando un voucher che aveva tenuto nel cassetto per ogni evenienza: tuttavia gi\u00e0 dal 2017 \u00e8 obbligatorio comunicare all\u2019INPS tramite SMS l\u2019attivazione del contratto.<\/p>\n<p>Altra obiezione \u00e8 che si va ad incrementare il lavoro povero. Per verificare quest\u2019osservazione vale la pena fare un raffronto con il trattamento \u201ccorretto\u201d: quello di un CCNL che abbia al suo interno un profilo professionale paragonabile a quelli cui normalmente appartengono le figure che fanno prestazioni occasionali; ho scelto <em>Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (Confcommercio). <\/em>Per il 7\u00b0 livello (il pi\u00f9 basso) e prestazione discontinua (ossia con le caratteristiche tipiche del lavoro occasionale) la paga oraria lorda \u00e8 di 6,9\u20ac; per il livello superiore (sesto) \u00e8 di 7,26 \u20ac. Per il lavoro occasionale \u00e8 di 10\u20ac lordi, 7,5 netti.<br \/>\nVero \u00e8 che nel caso di contratto a termine alla paga oraria vanno aggiunti i ratei di 13esima, 14esima, ferie e TFR, che determinano un aumento della retribuzione oraria di circa 1,5\u20ac, ma anche che vanno sottratti i contributi a carico del lavoratore: nel caso del settimo livello arriveremmo ad un netto orario di 7,6\u20ac, sostanzialmente uguale a quello della prestazione occasionale. Ovviamente la differenza, pur piccola, tende a dilatarsi all\u2019aumentare delle ore lavorate: ma date che il massimo raggiungibile per una prestazione occasionale \u00e8 di 250 ore presso lo stesso utilizzatore, il paragone va fatto sul differenziale di paga oraria netta su 250 ore, che \u00e8 veramente esiguo.<\/p>\n<p>Dunque il lavoro occasionale dal punto di vista retributivo non \u00e8 pi\u00f9 \u201cpovero\u201d di quanto non lo sia il corrispondente trattamento di un normale contratto a termine. Peraltro non pu\u00f2 essere reiterato dopo 6-7 settimane: da escludere il suo utilizzo in vece di un posto di lavoro stabile. Del resto fin dall\u2019inizio era una formula pensata non per flessibilizzare il lavoro stabile ma per offrire un\u2019alternativa al lavoro nero. Nella sua formulazione (peraltro pi\u00f9 macchinosa di quella dei voucher cartacei, soprattutto per le famiglie come datori di lavoro) non si presta assolutamente a sostituire il lavoro regolare; pu\u00f2 essere elusa? Certamente, con il lavoro nero, come qualunque altro rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Si tenga presente che eliminare questo tipo di rapporto non determiner\u00e0 il passaggio dei lavoratori interessati al contratto stabile, e nemmeno a quello a termine, ma solo al lavoro nero. L\u2019occupazione stabile per legge non l\u2019ha mai realizzata nessuno, e l\u2019imponibile di mano d\u2019opera appartiene ad una passato che non torner\u00e0.<br \/>\nC\u2019\u00e8 solo un modo per fare s\u00ec che i CCNL stipulati da CGIL CISL e UIL assumano valore cogente: l\u2019attuazione piena dell\u2019art. 39 della Carta Costituzionale: nel frattempo sar\u00e0 giocoforza accontentarsi del possibile. Se poi il Sindacato ritiene opportuno mascherare la realt\u00e0 con slogan e invettive, come ormai da tempo sta facendo, non rester\u00e0 che prendere atto della sua incapacit\u00e0 di svolgere un ruolo non da spettatore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La contestatissima &#8220;riforma del lavoro accessorio&#8221; contenuta nella legge finanziaria 2023 non tocca per niente la struttura del contratto di lavoro occasionale: non reintroduce il voucher cartaceo; resta l\u2019obbligo della procedura informatica con l\u2019INPS; cambiano, ma non di molto, ke soglie numeriche . 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